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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/12/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A L E R M O
Sezione Quinta Civile
Verbale dell'udienza di discussione ex art 281 sexies cpc
All'udienza del 16.12.2025 alle ore 10,55, chiamato il procedimento n. 218
2025 tra e è Parte_1 Controparte_1 presente l'avv. Galati il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e conclude come da note conclusive. Nessuno è presente per parte resistente.
Il Giudice
Dà atto della presenza della dott.ssa Silvia Giarratana per il tirocinio, pone la causa in decisione riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
All'esito, in assenza delle parti, pronuncia la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa NA TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 218 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Galati
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ATTORE
E
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
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CONVENUTA
Avente ad OGGETTO: impugnazione del provvedimento di revoca della patente di guida ex art. 120 C.d.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza prefettizia Fasc. n. 2023- Parte_1
003819 del 11.12.2024, con la quale gli era stata revocata la patente di guida n.
ai sensi dell'art. 120 cds. Numero_1
A sostegno della domanda ha dedotto che:
- in data 23.9.2023, il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di Trapani, a seguito del proscioglimento per vizio totale di mente dalle imputazioni di atti persecutori nei confronti della ex moglie e del porto ingiustificato d'armi, aveva applicato nei suoi confronti la misura sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno;
aveva inoltre confermato l'obbligo dell'imputato du sottoporsi ad un programma terapeutico elaborato dal D.S.M.;
- con successiva ordinanza del 27.09.2024 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Trapani
– acquisite le informazioni di P.S., la relazione dell'UEPE e la valutazione clinica del responsabile del DSM di - ne aveva dichiarato cessata la pericolosità sociale e CP_1 aveva revocato la misura di sicurezza.
Ha, pertanto, lamentato l'illegittimità del provvedimento prefettizio, in quanto emesso successivamente alla revoca della misura di sicurezza della libertà vigilata, malgrado fosse venuto meno, in conseguenza della nota pronuncia di legittimità costituzionale, ogni automatismo rispetto alla revoca della patente nei confronti di persona sottoposta a misura di sicurezza e sebbene dall'avvio del relativo procedimento nessuna specifica valutazione fosse stata compiuta dal Prefetto – né tanto meno espressa nella motivazione del decreto - circa la possibilità che l'utilizzazione del documento di guida potesse determinare un rischio per la pubblica sicurezza.
Costituitasi in giudizio, la ha contestato i motivi di opposizione Controparte_1 evidenziato che, successivamente alla comunicazione dell'avvio del procedimento,
non aveva prodotto alcuna memoria difensiva né documentato il proprio Pt_1 inserimento nel circuito lavorativo.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile ***
Così sintetizzato l'oggetto del giudizio, deve premettersi che la domanda rivolta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto
[…], si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell'eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l'atto lesivo (Cass. SU 10406/2014; Cass. Su 2446/2006).
Nel merito, occorre evidenziare che l'art. 120 C.d.S. è stato oggetto di diverse pronunce costituzionali, con le quali la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, nella parte in cui prevedeva che il Prefetto
"dispone", anziché "può disporre", la revoca della patente di guida, quando si verifichi la perdita dei requisiti morali per il suo possesso, introducendo sostanzialmente un automatismo in spregio del principio di necessaria proporzionalità della sanzione nelle in ipotesi di: - condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del T.U. stupefacenti (Corte
Cost. n. 22/2018); - sottoposizione a misura di sicurezza personale (Corte Cost. n.
24/2020); - sottoposizione da misura di prevenzione personale (Corte Cost. n.
99/2020).
Anteriormente a tali pronunce, invece, l'indirizzo di legittimità predicava in modo stabile che la revoca prefettizia era «atto dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma» (v. Cass. sez. un.
6.2.2006 n. 2446; Cass. sez. un. 14.5.2014 n.
10406).
Pertanto, la nuova formulazione del citato articolo rimette all'autorità amministrativa un potere- dovere di valutazione che si esprime nella verifica della specifica misura cui nel caso concreto è sottoposto il titolare della patente e del grado di pericolosità sociale che essa mira a prevenire, sulla base dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.
In buona sostanza, la perdita dell'automatismo della revoca prefettizia dell'abilitazione alla guida per effetto dell'intervento della Corte costituzionale, implica – per il Prefetto - l'obbligo di valutare in concreto la posizione del soggetto, tenendo conto (i) non solo della condanna penale o della misura di sicurezza o di prevenzione applicata, (ii) ma anche della condotta successiva, (iii) dell'assenza di precedenti, (iv) del reinserimento sociale e (v) della mancanza di specifici profili di allarme e pericolosità sociale.
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Ciò premesso in punto di diritto, va osservato che il decreto di revoca della patente nei confronti del è stato emesso in data 11.12.2024, dopo la revoca delle misura Pt_1 di sicurezza da parte del Tribunale di Sorveglianza - notificata il 30.09.2024, senza tuttavia indicarne le ragioni, dando unicamente conto della omessa presentazione, da parte del prevenuto, di memorie difensive.
Ritiene, al contrario, il Tribunale che, in considerazione dell'intervenuta cessazione degli effetti della misura di sicurezza, la valutazione sottesa alla revoca avrebbe dovuto concentrarsi sulla effettiva pericolosità sociale in concreto del Curatolo e tener conto della sue esigenze sanitarie.
Sembra invece che l'adozione del provvedimento prefettizio non sia stata preceduta/accompagnata da una adeguata ponderazione delle ragioni specifiche che priverebbero l'odierno ricorrente dei prescritti requisiti morali, ragioni di cui non v'è traccia nella motivazione del provvedimento, e sia stata quindi connotata -anche a causa della mancata partecipazione del prevenuto al procedimento amministrativo - da un automatismo non più consentito in seguito all'intervento del giudice costituzionale.
Ai fini dello scrutinio circa la legittimità del decreto prefettizio impugnato deve allora considerarsi che dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trapani del
27.09.2024, che ha disposto la revoca della misura di sicurezza, emerge la cessazione della pericolosità sociale del Curatolo per il cui contenimento, ai fini delle istanze di tutela della società, è stato ritenuto sufficiente il rispetto del programma terapeutico assegnato;
risulta altresì che il ricorrente si è sottoposto con regolarità ai trattamenti prescritti e che egli si reca regolarmente presso l'azienda di famiglia.
Nessuno di queste circostanze – non contestate peraltro dalla difesa erariale in questo giudizio - è stato preso in considerazione nel provvedimento oggetto di contestazione, che per tale ragione si traduce in una lesione non giustificata del diritto soggettivo del ricorrente a conservare la titolarità della patente di guida, a suo tempo regolarmente conseguita, ai fini dello svolgimento della attività proprie della vita quotidiana, ferma restando qualsiasi ulteriore valutazione circa la permanenza dei requisiti psico-fisici necessari per il mantenimento dell'abilitazione alla guida.
In accoglimento dell'opposizione, va quindi disposto l'annullamento del provvedimento impugnato.
In considerazione tuttavia dell'inerzia dell'odierno ricorrente – che ha trascurato di sottoporre al Prefetto elementi utili alle valutazioni di sua competenza, anteriormente
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile all'adozione del provvedimento sfavorevole – e della particolare natura del procedimento, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento della domanda proposta da con ricorso del Parte_1
9.1.2025, dichiara l'illegittimità del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di in data 11.12.2024 nel proc. 2023-003819. CP_1
Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo all'udienza del 16 dicembre 2025
Il Giudice
NA TI
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa NA TI, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile