Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maura Cannella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12219 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ), in per- Parte_1 P.IVA_1 sona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pa- lermo, Via R. Wagner, n. 9 presso lo studio dell'Avv. Palmigiano Alessandro, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice opponente –
CONTRO
(P.I. ), in persona del lega- Controparte_1 P.IVA_2 le rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Via De
Spuches, n. 5 presso lo studio dell'Avv. Lo Presti Enrico, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte convenuta opposta –
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 03/12/2024 svolta in modalità
c.d. cartolare le parti concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta dalla
[...]
, in persona del legale rappresen- Parte_2 tante pro tempore dott. (d'ora in avanti per semplicità solo Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 3087/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di Palermo in data 28/06/2021 con il quale è stato ingiunto il pagamento, in favore di in persona del le- Controparte_1 gale rappresentante pro tempore, (d'ora in avanti per semplicità solo
[...]
, della somma di € 30.969,46 oltre interessi legali dalle Controparte_1
La ha contestato l'esistenza del credito oggetto Parte_1 dell'ingiunzione e dedotto che tra le parti non era mai intercorso alcun rap- porto negoziale.
In ordine al contratto prodotto da controparte (sub doc. 1), l'opponente ha disconosciuto la conformità all'originale della copia prodotta ex art. 2719 c.c. facendo notare che essa presentava caratteri differenti in ciascuna delle tre pagine da cui risultava composta e non era stata sottoscritta in ogni foglio ma recava, solo nell'ultima pagina, una sottoscrizione asseritamente apposta dal legale rappresentante, dott. , che costui disconosceva. Parte_1
Alla luce di ciò l'opponente ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. facendo notare che la difformità rispetto alla firma del dott.
emergeva dal semplice raffronto tra le due sottoscrizioni ed il tratto di Pt_1 penna a sinistra si presentava chiaro e deciso, mentre quello a destra sem- brava l'effetto di un fotomontaggio.
Inoltre, la non conformità all'originale e la non autenticità della stessa emergeva dalla circostanza che essa risultava stipulata in data 16/03/2018, ma la società era iscritta nel Registro delle imprese solo in data 23/03/2018 con protocollo per l'iscrizione e per l'attribuzione della carica all'amministratore in data 19/03/2018, ossia in date tutte successive a quella ivi indicata.
La ha dedotto che la non Parte_1 Controparte_1 aveva svolto alcuna prestazione su suo incarico e, pertanto, non vantava al- cun credito nei suoi confronti.
Quanto alle note pro forma prodotte in atti (dal doc. 6 al doc. 26) ha con- testato le prestazioni cui le stesse si riferivano, al pari delle scritture unilate- ralmente predisposte, prive di alcun valore probatorio.
L'opponente ha osservato che le distinte contabili e riepilogative della
, prodotte dalla società opposta, non recavano alcun riferimento al- Pt_1 la società opposta ed ha contestato che fossero state oggetto di esame e pre- stazione da parte di quest'ultima.
- 2 - Al fine di chiarire i reali rapporti tra le parti, la ha Parte_1 dedotto che, nel 2010, , nella qualità di consulente esperto Persona_1 nell'ambito di servizi a supporto delle farmacie aveva proposto al dott. , Pt_1 una serie di servizi, tra cui la consegna dei farmaci a domicilio (a privati, ca- se di cura e case di riposo) e la tariffazione delle ricette e delle pratiche dell'assistenza integrativa, della consegna domiciliare di farmaci, parafarma- ci e presidi medico chirurgici. Le prestazioni sarebbero state svolte diretta- mente dal ovvero tramite società da lui individuate ed incaricate, in R_ forza di accordi da lui stipulati con tali società terze, anche a lui riconducibi- li.
Il dott. aveva, quindi, affidato al l'incarico di riscuotere i Pt_1 R_ corrispettivi dei farmaci consegnati a domicilio dalle società da lui incaricate.
Le somme riscosse darebbero state, in parte, consegnate alla e, in Pt_1 parte, utilizzate dal per procedere al pagamento delle attività di tarif- R_ fazione delle ricette, attività operata da lui stesso o tramite società terze di cui era socio.
Nel corso degli anni, il aveva gestiti i rapporti di dare e avere tra le R_ società da lui incaricate e a lui facenti capo e la farmacia garan- Parte_1 tendo comunque a quest'ultima l'incasso delle somme relative ai farmaci consegnati a domicilio.
In particolare, nell'anno 2011 la società incaricata dal era stata la R_
, costituita nell'ottobre 2011 e di cui era socio Controparte_2 lo stesso e legale rappresentante la figlia, e, succes- R_ Controparte_3 sivamente, altre società, sempre incaricate dal medesimo.
Per tale attività, nel corso degli anni, il aveva incassato, diretta- R_ mente o tramite società da lui indicate, corrispettivi per € 105.902,17, dopo avere ricevuto personalmente ordini di farmaci poi ritirati dalla società
Ge.Da.Farm S.r.l. presso la Farmacia opponente a cui il avrebbe do- R_ vuto corrispondere il prezzo.
Per tali farmaci, la vantava un credito pari ad € Parte_1
42.030,66 ed il aveva ricevuto da terzi per l'incarico conferito dalla R_
- 3 - farmacia somme per complessivi € 149.494,89. Parte_1
In ordine al servizio di tariffazione delle ricette, aveva riferi- Persona_1 to al dott. di avere affidato l'incarico alla Ge.Da.Farm S.r.l., società co- Pt_1 stituita nel maggio 2006 di cui egli era legale rappresentante e socio insieme alla figlia e a CP_3 CP_4
Tale ultima società aveva eseguito il servizio di tariffazione nell'anno 2011, per un corrispettivo di € 4.242,00 pagato da con il corrispettivo dei R_ farmaci consegnati dalla . Controparte_2
Dal 2012 al 2015 aveva affidato l'attività di tariffazione ad Persona_1 una ulteriore società, la Ge. costituita nel 2011 di cui erano soci i CP_5 figli, e , quest'ultimo anche amministratore Controparte_3 Controparte_6
e legale rappresentante della stessa (doc. 4).
In tale periodo, la Ge. aveva effettuato prestazioni di tariffazione CP_5 per € 47.028,96, importo pagato da con parte delle somme conse- R_ gnate allo stesso dalla società che effettuava consegne a domicilio, riscuo- tendo i corrispettivi dei farmaci.
Nel corso del 2016, rispetto alle somme incassate per il servizio di conse- gna dei farmaci, era stata consegnata alla la somma di Parte_1
17.218,13 ma, a quella data, i rapporti di dare e avere gestiti da ri- R_
Pers sultavano poco chiari così che, a seguito delle legittime richieste del dott.
, in data 11/03/2016 il aveva presentato alcune “pezze” giustifi-
[...] R_ cative e chiarito che “la somma a dare alla farmacia e le spettanze per le fat- ture emesse dalla ge. sarà conguaiata, non appena Controparte_7 sarà possibile incontrarci. Ringraziandole resto in attesa di un prossimo incon- tro” (doc . 5).
Tuttavia, le somme incassate per effetto della consegna dei farmaci, ese- guita dalle ditte incaricate dal , erano di gran lunga superiori alle R_ prestazioni svolte per la tariffazione.
In particolare, alla luce della consulenza contabile eseguita dal dott.
[...]
(doc.6), , per la consegna a domicilio dei farmaci Per_3 Persona_1 aveva incassato la somma di € 149.494,89 e compensato con tale importo,
- 4 - negli anni, le somme dovute alle società incaricate tra il 2011 e il 2016 per complessivi € 51.270,96 ed, infine, corrisposto in denaro alla farmacia Bon-
solo € 17.218,13, sicché era debitore della Pt_3 Parte_1 la somma di € 81.005,80.
Trattandosi di importi elevati, il dott. e il avevano stipulato Pt_1 R_ un ulteriore accordo per la tariffazione, che quest'ultimo si era impegnato ad espletare direttamente – essendosi, nel frattempo, iscritto alla camera di commercio come piccolo imprenditore (doc. 7) - così da consentire una ridu- zione degli importi da restituire e da lui già incassati.
Il dott. aveva, comunque, sollecitato il a rimborsare almeno Pt_1 R_ parte di quanto dovuto e quest'ultimo aveva manifestato la sua disponibilità ad un confronto “con le persone che possano fare i conteggi e arrivare ad una quadra bene” (cfr. chat del gennaio 2019, doc. 8).
Nel 2019, tuttavia, il dott. aveva scoperto che il aveva coin- Pt_1 R_ volto la da lui partecipata al 90% e al 10% Controparte_1 da che ne era legale rappresentante (cfr. visura estratta in Parte_4 data 20/1/2021, doc. 10), con la quale il dott. non aveva mai intratte- Pt_1 nuto alcun rapporto.
Il 25 ottobre 2019 il , nella qualità di Manager Director della R_ [...]
aveva inviato delle pro forma al dott. per la fattu- Controparte_1 Pt_1 razione delle ricette, prestazione non eseguita dalla società, in assenza di al- cun vincolo contrattuale e riscontrata dal dott. con nota nella quale Pt_1 quest'ultimo aveva rappresentato di essere ancora in attesa di notizie circa il piano di rientro relativo alla restituzione delle somme incassate da R_ ma non contabilizzate.
Nel 2021 il , divenuto legale rappresentante della R_ CP_1
(cfr. visura estratta in data 01/09/2021, doc. 9), aveva deposi-
[...] tato ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della Farmacia, allegando copia di un contratto mai sottoscritto dal dott. . Pt_1
Alla luce di quanto sopra esposto, la ha negato di Parte_1 essere debitrice della essendo piuttosto Controparte_1
- 5 - creditrice del della somma di € 81.005,80 ed ha dedotto che, essen- R_ do stata incaricata dal , la avrebbe R_ Controparte_1 dovuto ricevere da costui quanto oggi preteso dalla Parte_1
Peraltro, anche ove il rapporto fosse stato inquadrato nell'ambito del con- tratto di servizi, comunque, il subappalto conferito da alla società R_
Data Service Management s.r.l. non sarebbe stato idoneo a far sorgere alcun diritto di credito di quest'ultima nei confronti della Parte_1
Solo in via subordinata, per l'ipotesi in cui fosse fornita la prova di qualsi- voglia prestazione in favore dell'opponente, la ha ecce- Parte_1 pito in compensazione la maggior somma dovuta dal , oggi legale R_ rappresentante della ed il valore delle prestazioni Controparte_1 eventualmente rese dalla società incaricata dallo stesso.
Tutto ciò dedotto la ha, quindi, concluso chiedendo Parte_1 al Tribunale di «Preliminarmente, autorizzare la chiamata in causa del R_
nato a [...] il [...] e residente a [...]in via Ignazio
[...]
Silvestri 3, concedendo termine per la citazione del terzo alla prima udienza;
In accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, ec- cezione e difesa, Nel merito - con qualsiasi statuizione, revocare in toto, annul- lare o dichiarare senza alcuna validità ed efficacia il decreto ingiuntivo
3087/2021 emesso dal Tribunale di Palermo in data 28/6/2021 e ritenere e dichiarare che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 Parte_5
- Ordinare al di presentare il Controparte_1 Persona_1 conto della gestione ex art. 1713 c.c. e condannare il convenuto Persona_1 al pagamento in favore della della Controparte_8 somma di € 81.005,80, oltre interessi all'esito del rendimento del conto. - In li- nea subordinata, ritenere e dichiarare estinto per compensazione il credito vantato dalla con il maggior credito vantato Controparte_1 dalla farmacia nei confronti del e da solo da Parte_1 Persona_1 quest'ultimo eventualmente dovuti nei confronti della società opposta. - Con vittoria di spese legali»
Instaurato il contradditorio si è costituita la ed Controparte_1
- 6 - ha dedotto che, con scrittura privata del 16 marzo 2018 (doc. 1 fascicolo monitorio), si era impegnata a fornire alla Parte_6
, i seguenti servizi:
[...]
A) Ritiro (con personale qualificato) delle ricette o pratiche di Ausili e Pre- sidi presso la farmacia;
B) Controllo e Tariffazione delle ricette S.S.N./Dematerializzate/DPC tra- mite personale laureato in farmacia;
C) Numerazione e contabilizzazione delle ricette;
D) Stampa tabulati e distinte da consegnare all'ASP di competenza (DCR o
Allegato
E) Consegna delle ricette all'ufficio controllo di competenza;
F) Elaborazione mensile e relativa trasmissione del supporto informatico richiesto da e CP_9 CP_10
G) Invio file telematico delle statistiche di notevole utilità per la farmacia;
H) Controllo, tariffazione e stampa delle fatture per le pratiche di Ausili e
Presidi, con relativa consegna all'Asp di appartenenza, con l'invio della fattu- ra elettronica.
La ha allegato di avere erogato i suddetti servizi Controparte_1 dal marzo 2018 al novembre 2020 e che, per l'attività svolta, le parti avevano stabilito un corrispettivo con importo fisso per le singole ricette e pratiche e un compenso mensile per le attività prestate (cfr. distinte contabili riepiloga- tive ricette marzo 2018–novembre 2020 doc. 2 e distinte contabili riepilogati- ve ausili e presidi 2018 -2019- 2020 doc. 3-4-5 del fascicolo monitorio).
A fronte delle prestazioni effettuate la società opposta aveva emesso note pro forma per complessivi € 30.969,46 (cfr. doc.
6-29 fascicolo monitorio), ma nonostante i numerosi solleciti, la odierna opponente non ave- Pt_1 va corrisposto quanto dovuto.
Con istanza del 28 maggio 2021 (all.1) la aveva invi- Parte_1 tato la ad aderire ad un procedimento di Controparte_1 mediazione, premettendo che “quest'ultima ha prestato alcuni servizi in favore della e tra questi si è occupata di incassare somme per il Parte_1
- 7 - servizio a domicilio a privati e ad aziende, oltre che all'attività di rendiconta- zione” ed affermando di vantare un credito quantificato in € 88,065,05, oltre rivalutazione ed interessi (all. 2 perizia contabile Dott. ). Per_3
Il procedimento si era concluso con verbale negativo poiché la società op- posta aveva dichiarato la propria estraneità dalle richieste dell'istante.
In ordine al contratto stipulato tra le parti, l'opposta ha allegato che esso era stato concluso subito dopo la costituzione della
[...]
il 13 marzo 2018 a nulla rilevando che la iscrizione al Parte_7
Registro delle Imprese fosse avvenuta in data successiva (23 marzo 2018), poiché, ai sensi dell'art. 2331, comma 2° c.c., coloro che avevano agito rima- nevano obbligati illimitatamente e solidalmente verso i terzi per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione.
In ogni caso, la Data Service Management aveva ratificato l'accordo sotto- scritto per facta concludentia, avendo regolarmente svolto le attività ivi indi- cate ed avendo emesso le relative note pro forma.
L'accordo, anche se stipulato in un periodo antecedente all'iscrizione nel registro delle imprese, aveva quindi prodotto i suoi effetti sin al momento della stipulazione del contratto di società.
In ordine alla validità della sottoscrizione effettuata dal , la R_ [...] ha precisato che quest'ultimo - attuale amministratore Controparte_1 unico della opposta e detentore della quota del 90% del capitale sociale - era stato delegato dall'allora legale rappresentante, a sottoscri- Parte_4 vere i contratti stipulati per conto della società (cfr. all. 6) ed era, pertanto, a ciò pienamente legittimato.
Quanto al disconoscimento della firma apposta alla scrittura, l'opposta ha rappresentato l'impossibilità di produrre in giudizio l'originale dell'atto, poi- ché lo scambio delle firme tra le parti era avvenuto via mail, la CP_1 aveva ricevuto la copia sottoscritta dal Dr. solo a mezzo
[...] Pt_1 posta elettronica e l'originale non era stato restituito.
In tale stato di cose, la verificazione ex art. 216 c.p.c. non avrebbe potuto essere effettuata per l'assenza dell'originale, incolpevolmente non in possesso
- 8 - della opposta.
Quanto al disconoscimento della copia fotostatica rispetto all'originale ex art. 2719 c.c., la ha fanno notare che essa - a dif- Controparte_1 ferenza del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. - in mancanza di richiesta di verificazione, non precludeva al Giudice di accerta- re la conformità della copia all'originale anche attraverso l'utilizzo di altri mezzi di prova.
In merito al disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione l'opposta ha rappresentato che nel caso di impossibilità di produzione dell'originale, la parte che intendeva avvalersene poteva fornire la prova del contenuto del do- cumento, ma non anche della sua sottoscrizione, con i mezzi di prova ordi- nari.
La ha poi rilevato che lo svolgimento delle pre- Controparte_1 stazioni in favore dell'opponente era confermata dal contenuto dell'istanza di mediazione nella quale la stessa aveva riconosciuto Parte_1 che l'opposta aveva prestato i detti servizi in suo favore, tra cui l'incasso di somme per il servizio a domicilio, oltre che l'attività di rendicontazione.
La Società opposta ha rilevato che le distinte contabili prodotte nel fascico- lo monitorio erano state predisposte dalla stessa sicchè Parte_1 non potevano recare alcun riferimento alla ma il Controparte_1 loro possesso da parte della società confermava la sussistenza di un rappor- to tra le parti.
La ha, inoltre, fatto notare che nell'occuparsi Controparte_1 mensilmente dell'elaborazione e della relativa trasmissione del supporto in- formatico richiesto da e tramite l'accesso al portale Pro- CP_9 CP_10 mofarma aveva utilizzato le credenziali personali fornite dalla stessa Farma- cia Bonsignore e la disponibilità di tali dati sensibili testimoniava il conferi- mento dell'incarico e lo svolgimento dei servizi concordati. ha dedotto di essere stata l'unico soggetto auto- CP_1 Controparte_1
Parte rizzato ad interfacciarsi con gli uffici dell' dell'UCARPA di Palermo e ad accedere al portale Promofarma con le credenziali personali della
[...]
[...]
[...] Parte_9
In ordine ai rapporti tra il dott. ed il signor , Parte_1 Persona_1 la ha contestato che quest'ultimo si fosse mai im- Controparte_1 pegnato a stipulare degli accordi con società terze per lo svolgimento dell'attività di tariffazione delle ricette e delle pratiche dell'assistenza integra- tiva ed ha dedotto che tutte le attività svolte dal 2011 al 2018 dalla
[...]
, dalla Ge.Da.Farm S.r.l. e dalla Ge. era- Parte_10 CP_5 no state conferite direttamente dalla Parte_1
L'opposta, pur contestato le conclusioni cui era giunto il C.T.P. dell'opponente, dott. , in seno alla consulenza di parte pro- Persona_3 dotta, ha osservato che i rapporti tra la e le diverse so- Parte_1 cietà che avevano svolto l'attività di tariffazione delle ricette e consegna dei farmaci nel periodo dal 2011 al 2018 erano irrilevanti nell'ambito del presen- te giudizio così come i presunti crediti vantati da quest'ultima nei confronti delle varie società che si erano succedute negli anni per lo svolgimento dell'attività di fatturazione e consegna di medicinali.
Inoltre ha contestato che avesse assun- Controparte_1 R_ to l'impegno nei confronti del dott. di “espletare direttamente il servizio Pt_1 di tariffazione così da consentire una riduzione degli importi da restituire, da lui già incassati”, di cui controparte non aveva fornito alcuna prova, al pari dell'ulteriore accordo sottoscritto per la tariffazione e del presunto incarico conferito dal dott. al “di compiere più atti giuridici Pt_1 R_ nell'interesse della farmacia, finalizzati al conseguimento” di vari servizi.
La chat del gennaio 2019, secondo la prospettazione dell'opposta, confer- mava inoltre che i conteggi erano esclusivamente quelli relativi alla
Ge.Da.Farm S.r.l. essendo la chat relativa all'account business della suddet- ta società e, pertanto, era del tutto irrilevante ed estranea alla vicenda di cui causa.
In merito all'eccezione di compensazione formulata dalla società opponen- te, ribadito di avere prestato l'attività a favore del- Controparte_1 la su espresso incarico di quest'ultima ha dedotto che Parte_1
- 10 - alcuna compensazione avrebbe potuto avere luogo con il presunto maggior credito vantato dalla nei confronti del sig. Parte_1 Parte_11
[..
, per carenza dei presupposti.
La si è infine opposta alla richiesta di chiamata Controparte_1 del terzo, sig. , risultando estraneo al presente giudizio Persona_1
l'accertamento del presunto debito di quest'ultimo nei confronti della Farma- cia Bonsignore ed ha sollecitato il rigetto dell'opposizione proposta, così con- cludendo «In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decre- to ingiuntivo n. 3087/2021, emesso dal Tribunale di Palermo il 28 giugno
2021. Nel merito: - dichiarare improponibile, inammissibile e improcedibile e quindi rigettare perché infondata l'opposizione proposta da
[...]
, P.I. con sede in Palermo, viale Controparte_11 P.IVA_1
Regione Siciliana n. 2322, in persona del legale rappresentante pro tempore,
TT . - Confermare il decreto ingiuntivo n. 3087/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di Palermo il 28 giugno 2021. Con vittoria di spese, competenze ed onorari».
Con ordinanza del 28 marzo 2022 è respinta la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo, sig. nonché l'istanza di concessione Persona_1 della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 3087/2021 di questo
Tribunale.
La causa, quindi, previa acquisizione della documentazione prodotta, in- terrogatorio formale e prova testimoniale, è stata posta in decisione all'udienza del 03/12/2024 con successivo provvedimento del 04/12/2024, previa assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclu- sionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, preme ora osservare, in punto di diritto, che – in base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr., per tutte,
Cass. civ., sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempi- mento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distri- buzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso
- 11 - o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre,
a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non viene derogato in caso di opposizione a decreto in- giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussi- stenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fon- datezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Occorre allora osservare che, quale prova scritta del proprio credito,
l'opposta ha prodotto, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, una scrit- tura privata denominata “contratto di fornitura servizi” del 16 marzo 2018
(doc. 1 fascicolo monitorio) con la quale la stessa si sarebbe impegnata a fornire alla , i servizi meglio ivi Parte_1 indicati.
Con l'odierna opposizione, la ha disconosciuto, non Parte_1 solo la conformità all'originale della copia prodotta dalla controparte, ai sensi dell'art. ex art. 2719 c.c., ma ha altresì negato che la sottoscrizione ivi asse- ritamente apposta dal legale rappresentante, dott. , fosse autentica ai Pt_1 sensi dell'art. 215 c. 1 n. 2 c.p.c.
A fronte di ciò, la ha dedotto di non essere in Controparte_1 possesso dell'originale del documento, deducendo che la sottoscrizione dello stesso sarebbe avvenuta via e-mail.
L'opposta ha sostenuto di essere in possesso della sola copia sottoscritta dal dott. e ricevuta a mezzo posta elettronica e che l'originale del do- Pt_1 cumento sottoscritto dalla controparte non le era stato da questa restituito.
Alla luce di ciò, la ha dedotto che la verificazio- Controparte_1 ne del documento non poteva essere effettuata per l'assenza dell'originale,
- 12 - incolpevolmente non in suo possesso.
Ritiene il Tribunale che tale assunto non possa essere condiviso e che, di conseguenza, avendo la Società opposta omesso di formulare istanza di veri- ficazione, il documento non possa essere utilizzato nel presente giudizio al fine di fondare la pretesa della Controparte_1
Va, infatti, osservato che la parte che abbia interesse ad acquisire al pro- cesso un documento che non sia nella sua disponibilità, perché in possesso della altra parte o di un terzo, può formulare al giudice istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ., mentre dopo Controparte_1 avere affermato che l'originale del documento sottoscritto dalla controparte non le era stato restituito ed era, pertanto, rimasto nella disponibilità della ha omesso di formulare istanza di esibizione nei con- Parte_1 fronti dell'opponente e, sull'assunto della indisponibilità dell'originale, ha quindi omesso di formulare istanza di verificazione.
Orbene, come è noto, mentre nel caso in cui si contesti la copia fotostatica ex art. 2719 c.c., non è precluso al giudice di accertarne la conformità all'originale, anche mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. 1324/2022), nell'ipotesi di disconoscimento della scrittura, invece, in mancanza del giudi- zio di verificazione, la parte potrà essere ammessa a provare con i mezzi or- dinari il contenuto del documento, ma giammai la firma (Cassazione civile sez. III, 27/03/2024, n.8304).
Va, a questo punto, osservato che l'espletamento dei servizi di cui è causa da parte di secondo la prospettazione Controparte_1 dell'opponente, sarebbe stata commissionata non dalla Controparte_12
[..
, bensì da con il quale il dott. , aveva intrattenuto un Persona_1 Pt_1 rapporto di consulenza nell'ambito dei servizi a supporto delle farmacie.
In particolare, secondo l'assunto dell'opponente, il aveva offerto R_ alla una serie di servizi - tra cui la consegna dei farma- Parte_1 ci parafarmaci e presidi medico chirurgici a domicilio a privati, case di cura e case di riposo e la tariffazione delle ricette e delle pratiche dell'assistenza in- tegrativa - che sarebbero stati svolti direttamente dal sig. ovvero R_
- 13 - tramite società da lui individuate ed incaricate, in forza di un accordi da lui stipulati con società terze, anche a lui riconducibili.
Con precipuo riferimento al presente giudizio, la società opponente ha de- dotto che la Data Service Magement era stata incaricata dal sig. di R_ eseguire le prestazioni che quest'ultimo avrebbe dovuto espletare nei con- fronti della farmacia e che, pertanto, avrebbe dovuto ricevere il Parte_1 corrispettivo dal medesimo. R_
L'opposta ha contestato tale ricostruzione, ribadendo che il rapporto con- trattuale si sarebbe svolto dal marzo 2018 al novembre 2020 direttamente tra la e la Parte_1 Controparte_1
Ora, le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio non hanno consentito di accertare che il rapporto contrattuale si sia instaurato diretta- mente tra la e la e non, in- Parte_1 Controparte_1 vece, tra l'opponente ed il . Persona_1
Sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi escussi è emerso, infatti, che era sempre il , il figlio di costui o un loro delegato a curare i rapporti R_ con la ed i dipendenti di quest'ultima. Pt_1
Si veda, ad esempio, la deposizione del teste , il quale sentito Tes_1 all'udienza dell'08/05/2023, ha dichiarato: «io ho lavorato presso la Pt_1 come dottore per un certo periodo che va dal 14 febbraio 2014 fino Parte_12 al 21 ottobre 2021 e la documentazione veniva ritirata da lui o da figlio (…) posso dirlo perché attraverso lui o un suo delegato, su sua autorizzazione ve- niva in Farmacia a prelevare i presidi da consegnare a domicilio a persone fi- siche o strutture come case di riposo. Preciso che se mandava qualcuno, se non veniva lui, lo comunicava espressamente, sempre appartenenti alla socie- tà DA (…) gli accordi erano presi tra di loro e noi dovevamo sempre rap- portarci con lui o con un suo delegato (…) Quello che so è che il rapporto era tra il ed il e quando io fui assunto mi fu spiegato che il R_ Pt_1 R_ era rappresentante da DA (…) Per quello che so il rapporto era con Pt_13
e l'azienda DA, non conoscevamo il nominativo della
[...] CP_1
[...]
- 14 - Allo stesso modo, la teste ha affermato «sono collabora- Testimone_2 trice della dal 2015 come farmacista e noi consegnava- Parte_1 mo le ricette e i documenti al o al figlio (…) Io so solo che veniva il R_
, altro non so». R_
La teste , dal canto suo, ha dichiarato «Sono stata dipen- Testimone_3 dente per 15 anni della fino al 31 maggio 2018 con Parte_1 mansioni di Farmacista collaboratore. (…) noi consegnavamo le pratiche o i domicili al o ad un suo delegato, la figlia, e più rara- R_ Persona_4 mente lui stesso, altro non so. Si sapeva che veniva uno o l'altro, incaricati dal
senza necessità di una telefonata preventiva perché ormai sapevamo R_ che erano suoi incaricati».
La teste , richiesta di precisare se Tes_4 Controparte_1 fosse stata incaricata di provvedere al ritiro delle ricette al fine di effettuare i controlli professionali e la consegna delle stesse unite al riepilogo mensile di cui al modulo all. 16 alla produzione dell'opposta, ha dichiarato «Io questo modulo non l'ho mai visto, quando ho iniziato a lavorare mi hanno detto che per questo genere di cose dovevo chiedere al (…) Mi ricordo del- Persona_1 la prima e-mail per la prima fattura che ho richiesto, per il resto non ricordo, erano cose che avevano sempre fatto. Di solito non me ne occupo, ma per pro- blemi sapevo di dovere rivolgere al ». R_
In ordine alla comunicazione e-mail di cui all'all. 13 della produzione dell'opposta - dalla quale secondo l'opposta emergerebbe che la
[...] inviava la documentazione per l'emissione della fattura elettroni- Parte_1 ca, così come previsto dalla scrittura privata del 16 marzo 2018 -, la teste ha dichiarato: «la e-mail fa riferimento ad una conversazione telefonica che io avevo avuto col il quale mi fornì l'indirizzo email cui poi ho poi inviato R_ la e-mail (…) Non è una cosa di cui mi occupavo e siccome eravamo in lock down mi hanno chiesto di trasmetterlo via mail all'indirizzo fornitomi dal Laz-
o dai colleghi ma sempre riferito al (…) Non so se la Farmacia Pt_13 R_ avesse rapporti con la . Controparte_1
La teste , in ordine ai rapporti tra le parti del presente giu- Testimone_5
- 15 - dizio ed ai servizi asseritamente resi dalla su inca- Controparte_1 rico della ha dichiarato «Se ne occupava il sig. Parte_1 R_ non avevo rapporti con questa società ma solo con il , forse sono la R_ stessa cosa».
Quanto alla autorizzazione della ad inviare Controparte_1
Parte all' per conto della le ricette di così come Parte_1 Pt_14 indicato nella mail 31 luglio 2020 a firma della teste (all. 12), la stessa ha di- chiarato «E' vero, è successo che secondo lui, il , c'erano degli errori, R_ che secondo noi con c'erano, e quindi lui mi ha chiesto di inviare una mail con una autorizzazione della all'invio della ricetta (…) Io Controparte_1 so che l'incarico di cui al cap. C è stato dato al personalmente». R_
Orbene, alla luce di tali deposizioni è emerso che è stato sempre il R_ ad intrattenere ogni rapporto con la e, nel corso del Parte_1 tempo, a servirsi delle società a lui riferibili.
All'esito dell'istruttoria non può, quindi, dirsi raggiunta la prova che tra le parti sia stato stipulato un accordo negoziale con cui sarebbe stato pattuito l'oggetto delle prestazioni a carico della Controparte_1
A tal fine non appare sufficiente quanto dichiarato dalla figlia del , R_
, la quale ha affermato «Conosco il contratto perché mio madre nello CP_3 stipularlo lo ha condiviso con me».
Ed invero, la deposizione non fornisce elementi certi in ordine alla effettiva conclusione dell'accordo il cui contenuto la teste ha dichiarato di conoscere.
Non consta, peraltro, alcun elemento idoneo ad inficiare l'intrinseca atten- dibilità delle dichiarazioni come rese da ciascuno dei testi citati, a tal fine non essendo di per sé sufficiente la circostanza che gli stessi siano legati alle parti da vincoli contrattuali.
Né, d'altra parte, può astrattamente ritenersi che un teste sia pronto, sol perché legato ad una delle parti da un vincolo del tipo di quelli evidenziati, a commettere il grave reato di falsa testimonianza, così non solo compiendo un atto moralmente riprovevole ma altresì esponendosi a severissime conse- guenze penali.
- 16 - D'altra parte, la produzione documentale offerta dall'opposta non consente di pervenire a diverse conclusioni.
Ed invero, non è in discussione l'espletamento dei servizi da parte di
[...] in favore della bensì l'esistenza Controparte_1 Parte_1 di un rapporto contrattuale tra le parti, contestato dall'opponente e, come detto, non provato dall'opposta.
La circostanza che sia in possesso delle distinte Controparte_1 contabili contenti l'indicazione dele ricette spedite dalla Controparte_12
[..
, nonché gli ausili, presidi, alimenti aglutinati e aproteici o delle credenziali della per l'accesso al portale Promofarma o delle ricette e persino le Pt_1 mail di interlocuzione tra le due società non dimostra, in assenza del con- tratto scritto ed alla luce dell'istruttoria espletata, l'esistenza di un rapporto contrattuale direttamente intercorso tra la e la Parte_1 [...]
ma soltanto che quest'ultima, nel corso del tempo, ha Controparte_1 iniziato ad interloquire direttamente con la farmacia Parte_1
Nessuna prova è stata poi offerta in ordine alla pattuizione del corrispetti- vo per tali prestazioni.
In conclusione, alla luce delle illustrate argomentazioni, l'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 3087/2021, emes- so dal Tribunale di Palermo in data 28/06/2021 nei confronti della parte opponente.
Per quanto riguarda, da ultimo, il regime delle spese processuali, deve ri- levarsi che, in forza del principio della soccombenza (da applicare, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, tenendo conto che nel procedimento per ingiunzione l'atto introduttivo del giudizio conseguente all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo: cfr. Cass. civ. n. 2217/2007; n.
2997/2004; n. 1977/1983), parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte opponente, che vengono liquidate – come in dispositivo – secondo i parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, avu- to riguardo all'attività processuale concretamente svolta che giustifica la li-
- 17 - quidazione dei compensi nella misura pari ai valori medi per tutte le fasi per lo scaglione di riferimento in relazione al domandato.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istan- za, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca il decreto ingiuntivo n. 3087/2021, emesso dal Tribunale di Paler- mo in data 28/06/2021; condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite sostenute da par- te opponente che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre
C.U. marca, spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo in data 18/03/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011,
n. 44.
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