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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/11/2025, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rinaldi presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.
94;
- RICORRENTE -
E in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lenza presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. Galdo n. 5;
- RESISTENTE -
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 , ex dipendente Parte_1
con mansioni di autista della - Controparte_1
società gestente un hotel, appunto, l' a Pontecagnano Faiano -, CP_1
sul presupposto di aver osservato a dispetto del part-time o comunque del full-
time pattuito di volta in volta nei vari contratti a termine conclusi di anno in anno un ben più ampio orario (segnatamente per sei giorni a settimana dalle 7:30 di mattino alle 21:00 di sera) senza, tuttavia, ricevere tutto quanto spettantegli per tale ben più ampio orario così di fatto osservato quantomeno per gli ultimi anni di lavoro (segnatamente per il periodo che va da luglio 2020 ad agosto 2024
mese in cui, poi, rassegnava le dimissioni), chiedeva che l'ormai ex datrice di lavoro fosse condannata a corrispondergli a titolo di differenze retributive per orario per tale periodo la somma complessiva di 56.954.92 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
ammettendo sostanzialmente Controparte_1
(eccezion fatta per il 2020 in pieno Covid e il 2021 in lenta ripresa) l'inizio e la fine della giornata lavorativa del per come indicati in ricorso Pt_1
(rispettivamente, alle 7:30 e alle 21:00) per sei giorni a settimana come autista
(segnatamente come conducente della navetta clienti per le corse programmate sia la mattina che il pomeriggio) ma sostenendo l'impossibilità di conteggiare come orario di lavoro anche lo spacco dalle 11:00 alle 14:30 cioè,
tra il rientro in hotel da Salerno dell'ultima corsa della navetta della mattina e la partenza verso Salerno dall'hotel della prima corsa della navetta del pomeriggio. Affermava, pertanto, che così calcolato l'orario di lavoro non sussistevano ore in più da retribuire e, quindi, differenze residue da corrispondere. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono a indicare.
Non può non prendersi le mosse dal sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare. Orbene tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente è stato adibito al turno mattutino (fondamentalmente dalle 7:30 alle 11:00) e poi al turno pomeridiano (fondamentalmente dalle 14:30 alle 21:00) per sei giorni a settimana sottolineando tra l'altro che mentre essi si alternavano come dipendenti con altre mansioni dell'hotel esso era l'unico autista ed era fondamentalmente addetto al servizio navetta degli ospiti della struttura con varie corse programmate in ciascuno di questi due turni dall'hotel a Salerno e viceversa.
Nessuno di essi opera un distinguo tra i vari anni oggetto del giudizio. Anzi la teste riferisce che l'hotel non era molto grande ma era sempre Tes_1
pieno.
Tali turni con tali orari vanno ritenuti, pertanto, osservati anche nel 2020 e nel
2021 in cui, invece, a dire di parte resistente, a causa della pandemia COVID
e della graduale ripresa vi sarebbe stata scarsa affluenza di turisti.
Per gli altri anni (2022, 2023 e 2024) l'osservanza di detti turni, del resto, è un dato non contestato.
Ciò che parte resistente contesta e che costituisce in effetti il fulcro di tutto l'oggetto del contendere è il conteggio come orario di lavoro anche dell'inframezzo tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo turno.
In proposito giova richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di orario di lavoro secondo cui 'un periodo di riposo, per poter essere considerato tale, non può limitarsi ad una momentanea astensione dal lavoro,
ma deve consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie perdute'
(Cass. 5023 del 2009); 'Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non
computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice
temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, consiste nella diversa
condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre
liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a
rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel
secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente
disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità' (Cass. 5023
del 2009 cit. e Cass. n. 253 del 1974); 'Ai fini della misurazione dell'orario di
lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un
espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma
anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi
di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale
comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda
nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in
senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che
egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere
gerarchico' (Cass. n. 13466/2017 e n. 20694 del 2015).
Consegue che nel caso in cui, come nella fattispecie, siano previsti due turni lavorativi nella stessa giornata si dovrà tener conto di due orari di inizio e termine della prestazione o servizio, escludendo dal computo dell'orario di lavoro le ore in cui il dipendente non lavora, non è a disposizione del datore di lavoro, né sul luogo di lavoro e non è nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni e spetta al datore di lavoro provare tali circostanze.
Segnatamente, nel caso di specie la Controparte_1
ammette anzitutto che il era presente sul luogo di lavoro, che
[...] Pt_1
rimaneva in hotel nello spacco dalle 11:00 alle 14:30. Si tratta, quindi, di altro aspetto non contestato.
Sostiene, però, che in questo inframezzo non avrebbe svolto alcuna attività
lavorativa né sarebbe stato a sua disposizione. Il a suo dire, in questo Pt_1
inframezzo sarebbe rimasto in hotel soltanto per comodità (per non fare avanti e indietro da dove abitava) e si sarebbe soltanto riposato (in estate CP_2
sarebbe andato anche alla spiaggia di fronte).
Sennonchè, si tratta di un assunto rimasto sfornito di prova.
Tutti i testi confermano, infatti, un possibile improvviso sopraggiungere di ospiti da andare a prendere a Salerno o a Napoli in questo inframezzo e il tempestivo provvedervi del che, quindi, se pure non costantemente impegnato Pt_1
tutti i giorni con corse extra durante lo comunque - ed è questo, come Pt_2
sopra sottolineato, il solo dato rilevante - a disposizione per le predette evenienze. Isolata è la deposizione della teste di parte resistente che Tes_2
riferisce che se in quell'orario arrivavano turisti non li andava a prendere il ricorrente ma questi arrivavano per conto loro in taxi. È smentita da quanto riferito dalla stessa altra teste di parte resistente, . Parla di un percorso Tes_3
della navetta nel turno di mattina e di pomeriggio dall'albergo all'aeroporto quando è pacifico tra le parti e documentalmente provato che il tratto di queste corse programmate era solo dall'albergo a Salerno. Contraddice ancora sè
stessa quando cerca di giustificare il suo riferimento all'aeroporto a quello di
Salerno non a quello di Napoli. E invero è fatto notorio che l'aeroporto di
Salerno ha inaugurato i voli di linea soltanto a metà luglio 2024, un paio di settime prima, quindi, della cessazione del rapporto di lavoro del È Pt_1
incontestato e documentalmente provato che la navetta arrivava soltanto alla stazione e al porto di Salerno e basta. Tutti questi rilievi critici portano a ritenere la non attendibile e a non tener conto dell'intera sua deposizione. Tes_2
Esclusa detta deposizione, tutti i testi confermano poi un effettivo impegno del n mansioni extra (la pulizia del pulmino, l'acquisto di prodotti e merci Pt_1
che servivano ai vari reparti alla Lidl o al Metro Cash cui ci si recava o con lo stesso pulmino utilizzato per le navette o comunque con auto aziendale). La
stessa teste di parte resistente accenna a tali mansioni. Vero è che le Tes_3
colloca temporalmente nell'orario delle navette tra una corsa e l'altra ma ciò
appare improbabile se si considera il tempo materiale occorrente per completare il giro da Pontecagnano a Salerno e lo stretto tempo residuo tra una corsa e l'altra, tutte - e si tratta di un dato documentale - ravvicinate tra di loro. Nessuno dei testi, neppure di parte resistente, accenna a riposi alla spiaggia di fronte del ricorrente quantomeno nel periodo estivo durante lo spacco come pure sostenuto da parte resistente nella sua memoria difensiva.
Riepilogando, emerso che il el periodo tra la fine del turno di mattina Pt_1
e l'inizio del turno pomeridiano (dalle 11:00 alle 14:30) era presente sul luogo di lavoro, era a disposizione del datore di lavoro per qualsiasi improvvisa corsa ulteriore rispetto a quelle programmate nei predetti due turni e, in ogni caso,
effettivamente svolgeva mansioni complementari a quelle di autista (pulizia del pulmino) o comunque aggiuntive (rifornimento di prodotti per conto dell'hotel),
applicando le coordinate ermeneutiche della Suprema Corte sopra indicate deve tenersi conto, allora, anche di tale intramezzo nel conteggio delle ore di lavoro e deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente volta a ottenere le differenze di retribuzione per le ore svolte durante detto spacco.
Passando alla quantificazione della somma richiesta a titolo di lavoro straordinario, occorre evidenziare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della che a tanto era Controparte_1
onerata in base alle disposizioni normative che disciplinano il rito del lavoro.
Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda
Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei
conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo
comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti
in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in
primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso
il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
inammissibile"). Nel caso di specie, la Controparte_1
si è limitata a una contestazione generica e di stile, sostenendo che
[...]
i conteggi sarebbero fondati su un presupposto fattuale completamente errato ovvero l'espletamento di ore lavorative di gran lunga superiori a quelle riportate in busta paga. Senonchè a parte il fatto che non è dato comprendere su quale altro presupposto avrebbe dovuto fondarsi il calcolo avendo chiesto il ricorrente differenze retributive soltanto per le ore in più asseritamente svolte e che poi ha effettivamente provato, non v'è alcuna contestazione sulle voci retributive considerate, sulla percentuale di maggiorazione, ecc.
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di 56.954,92 € per come, appunto, da questi calcolato in ricorso e non specificatamente contestato.
Non segue, tuttavia, anche condanna alle spese di lite. L'obiettiva difficoltà
d'individuare l'esatto orario di lavoro nel caso di prestazione di due o più turni giornalieri integra, infatti, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo l'intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del titolo di differenze
[...] Pt_1
retributive per maggior orario per il periodo dall'1.7.2020 al 4.8.2024 della somma complessiva di 56.954,92 € oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 27.11.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 5197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Rinaldi presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n.
94;
- RICORRENTE -
E in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Lenza presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno alla via F. Galdo n. 5;
- RESISTENTE -
OGGETTO: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2024 , ex dipendente Parte_1
con mansioni di autista della - Controparte_1
società gestente un hotel, appunto, l' a Pontecagnano Faiano -, CP_1
sul presupposto di aver osservato a dispetto del part-time o comunque del full-
time pattuito di volta in volta nei vari contratti a termine conclusi di anno in anno un ben più ampio orario (segnatamente per sei giorni a settimana dalle 7:30 di mattino alle 21:00 di sera) senza, tuttavia, ricevere tutto quanto spettantegli per tale ben più ampio orario così di fatto osservato quantomeno per gli ultimi anni di lavoro (segnatamente per il periodo che va da luglio 2020 ad agosto 2024
mese in cui, poi, rassegnava le dimissioni), chiedeva che l'ormai ex datrice di lavoro fosse condannata a corrispondergli a titolo di differenze retributive per orario per tale periodo la somma complessiva di 56.954.92 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
[...]
ammettendo sostanzialmente Controparte_1
(eccezion fatta per il 2020 in pieno Covid e il 2021 in lenta ripresa) l'inizio e la fine della giornata lavorativa del per come indicati in ricorso Pt_1
(rispettivamente, alle 7:30 e alle 21:00) per sei giorni a settimana come autista
(segnatamente come conducente della navetta clienti per le corse programmate sia la mattina che il pomeriggio) ma sostenendo l'impossibilità di conteggiare come orario di lavoro anche lo spacco dalle 11:00 alle 14:30 cioè,
tra il rientro in hotel da Salerno dell'ultima corsa della navetta della mattina e la partenza verso Salerno dall'hotel della prima corsa della navetta del pomeriggio. Affermava, pertanto, che così calcolato l'orario di lavoro non sussistevano ore in più da retribuire e, quindi, differenze residue da corrispondere. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
In via istruttoria venivano escussi testi.
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono a indicare.
Non può non prendersi le mosse dal sottolineare che sono assoggettate all'onere generale della prova ("affirmanti incumbit probatio") le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare. Orbene tutti i testi escussi hanno confermato che il ricorrente è stato adibito al turno mattutino (fondamentalmente dalle 7:30 alle 11:00) e poi al turno pomeridiano (fondamentalmente dalle 14:30 alle 21:00) per sei giorni a settimana sottolineando tra l'altro che mentre essi si alternavano come dipendenti con altre mansioni dell'hotel esso era l'unico autista ed era fondamentalmente addetto al servizio navetta degli ospiti della struttura con varie corse programmate in ciascuno di questi due turni dall'hotel a Salerno e viceversa.
Nessuno di essi opera un distinguo tra i vari anni oggetto del giudizio. Anzi la teste riferisce che l'hotel non era molto grande ma era sempre Tes_1
pieno.
Tali turni con tali orari vanno ritenuti, pertanto, osservati anche nel 2020 e nel
2021 in cui, invece, a dire di parte resistente, a causa della pandemia COVID
e della graduale ripresa vi sarebbe stata scarsa affluenza di turisti.
Per gli altri anni (2022, 2023 e 2024) l'osservanza di detti turni, del resto, è un dato non contestato.
Ciò che parte resistente contesta e che costituisce in effetti il fulcro di tutto l'oggetto del contendere è il conteggio come orario di lavoro anche dell'inframezzo tra la fine del primo turno e l'inizio del secondo turno.
In proposito giova richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di orario di lavoro secondo cui 'un periodo di riposo, per poter essere considerato tale, non può limitarsi ad una momentanea astensione dal lavoro,
ma deve consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie perdute'
(Cass. 5023 del 2009); 'Il criterio distintivo tra riposo intermedio, non
computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice
temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini, consiste nella diversa
condizione in cui si trova il lavoratore, il quale, nel primo caso, può disporre
liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a
rimanere nella sede del lavoro o a subire una qualche limitazione, mentre, nel
secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente
disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità' (Cass. 5023
del 2009 cit. e Cass. n. 253 del 1974); 'Ai fini della misurazione dell'orario di
lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un
espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma
anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi
di lavoro;
ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale
comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda
nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in
senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che
egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere
gerarchico' (Cass. n. 13466/2017 e n. 20694 del 2015).
Consegue che nel caso in cui, come nella fattispecie, siano previsti due turni lavorativi nella stessa giornata si dovrà tener conto di due orari di inizio e termine della prestazione o servizio, escludendo dal computo dell'orario di lavoro le ore in cui il dipendente non lavora, non è a disposizione del datore di lavoro, né sul luogo di lavoro e non è nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni e spetta al datore di lavoro provare tali circostanze.
Segnatamente, nel caso di specie la Controparte_1
ammette anzitutto che il era presente sul luogo di lavoro, che
[...] Pt_1
rimaneva in hotel nello spacco dalle 11:00 alle 14:30. Si tratta, quindi, di altro aspetto non contestato.
Sostiene, però, che in questo inframezzo non avrebbe svolto alcuna attività
lavorativa né sarebbe stato a sua disposizione. Il a suo dire, in questo Pt_1
inframezzo sarebbe rimasto in hotel soltanto per comodità (per non fare avanti e indietro da dove abitava) e si sarebbe soltanto riposato (in estate CP_2
sarebbe andato anche alla spiaggia di fronte).
Sennonchè, si tratta di un assunto rimasto sfornito di prova.
Tutti i testi confermano, infatti, un possibile improvviso sopraggiungere di ospiti da andare a prendere a Salerno o a Napoli in questo inframezzo e il tempestivo provvedervi del che, quindi, se pure non costantemente impegnato Pt_1
tutti i giorni con corse extra durante lo comunque - ed è questo, come Pt_2
sopra sottolineato, il solo dato rilevante - a disposizione per le predette evenienze. Isolata è la deposizione della teste di parte resistente che Tes_2
riferisce che se in quell'orario arrivavano turisti non li andava a prendere il ricorrente ma questi arrivavano per conto loro in taxi. È smentita da quanto riferito dalla stessa altra teste di parte resistente, . Parla di un percorso Tes_3
della navetta nel turno di mattina e di pomeriggio dall'albergo all'aeroporto quando è pacifico tra le parti e documentalmente provato che il tratto di queste corse programmate era solo dall'albergo a Salerno. Contraddice ancora sè
stessa quando cerca di giustificare il suo riferimento all'aeroporto a quello di
Salerno non a quello di Napoli. E invero è fatto notorio che l'aeroporto di
Salerno ha inaugurato i voli di linea soltanto a metà luglio 2024, un paio di settime prima, quindi, della cessazione del rapporto di lavoro del È Pt_1
incontestato e documentalmente provato che la navetta arrivava soltanto alla stazione e al porto di Salerno e basta. Tutti questi rilievi critici portano a ritenere la non attendibile e a non tener conto dell'intera sua deposizione. Tes_2
Esclusa detta deposizione, tutti i testi confermano poi un effettivo impegno del n mansioni extra (la pulizia del pulmino, l'acquisto di prodotti e merci Pt_1
che servivano ai vari reparti alla Lidl o al Metro Cash cui ci si recava o con lo stesso pulmino utilizzato per le navette o comunque con auto aziendale). La
stessa teste di parte resistente accenna a tali mansioni. Vero è che le Tes_3
colloca temporalmente nell'orario delle navette tra una corsa e l'altra ma ciò
appare improbabile se si considera il tempo materiale occorrente per completare il giro da Pontecagnano a Salerno e lo stretto tempo residuo tra una corsa e l'altra, tutte - e si tratta di un dato documentale - ravvicinate tra di loro. Nessuno dei testi, neppure di parte resistente, accenna a riposi alla spiaggia di fronte del ricorrente quantomeno nel periodo estivo durante lo spacco come pure sostenuto da parte resistente nella sua memoria difensiva.
Riepilogando, emerso che il el periodo tra la fine del turno di mattina Pt_1
e l'inizio del turno pomeridiano (dalle 11:00 alle 14:30) era presente sul luogo di lavoro, era a disposizione del datore di lavoro per qualsiasi improvvisa corsa ulteriore rispetto a quelle programmate nei predetti due turni e, in ogni caso,
effettivamente svolgeva mansioni complementari a quelle di autista (pulizia del pulmino) o comunque aggiuntive (rifornimento di prodotti per conto dell'hotel),
applicando le coordinate ermeneutiche della Suprema Corte sopra indicate deve tenersi conto, allora, anche di tale intramezzo nel conteggio delle ore di lavoro e deve ritenersi fondata la domanda di parte ricorrente volta a ottenere le differenze di retribuzione per le ore svolte durante detto spacco.
Passando alla quantificazione della somma richiesta a titolo di lavoro straordinario, occorre evidenziare che i conteggi analitici incorporati nel ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della che a tanto era Controparte_1
onerata in base alle disposizioni normative che disciplinano il rito del lavoro.
Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (si veda
Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro,
l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006 e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei
conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo
comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti
in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli
emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità
della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una
sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche
generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a
consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in
primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso
il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed
inammissibile"). Nel caso di specie, la Controparte_1
si è limitata a una contestazione generica e di stile, sostenendo che
[...]
i conteggi sarebbero fondati su un presupposto fattuale completamente errato ovvero l'espletamento di ore lavorative di gran lunga superiori a quelle riportate in busta paga. Senonchè a parte il fatto che non è dato comprendere su quale altro presupposto avrebbe dovuto fondarsi il calcolo avendo chiesto il ricorrente differenze retributive soltanto per le ore in più asseritamente svolte e che poi ha effettivamente provato, non v'è alcuna contestazione sulle voci retributive considerate, sulla percentuale di maggiorazione, ecc.
Parte resistente deve, pertanto, essere condannata a pagare in favore del ricorrente l'importo complessivo di 56.954,92 € per come, appunto, da questi calcolato in ricorso e non specificatamente contestato.
Non segue, tuttavia, anche condanna alle spese di lite. L'obiettiva difficoltà
d'individuare l'esatto orario di lavoro nel caso di prestazione di due o più turni giornalieri integra, infatti, a parere di questo Giudicante, quelle altre gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite di cui all'art. 92 c.p.c. dopo l'intervento additivo del giudice delle leggi (sent. Corte Costituzionale, n. 77 del
19.4.2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5197 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
al pagamento in favore del titolo di differenze
[...] Pt_1
retributive per maggior orario per il periodo dall'1.7.2020 al 4.8.2024 della somma complessiva di 56.954,92 € oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 27.11.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro