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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 28/11/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 316/2014 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 316/2014 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
LI NN MA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso dagli avv.ti Francesco Giovinazzo e Giosuè Megna, giusta procura in atti
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t.
APPELLATI
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 157/2014 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 11/02/2014, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 827/2009 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/07/2014 impugnava Parte_1 la sentenza n. 157/2014 pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 11/02/2014, chiedendo
1 che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande da lui spiegate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2014 si costituiva la e con comparsa depositata in data 22.1.2015 il Controparte_1
Non si costituiva il Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
All'udienza del 29.10.15 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 13.10.2016, differita d'ufficio – con decreto ritualmente comunicato – alla udienza del 20.4.2017.
Anche a detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 30/10-3/11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 827/2009 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_5
, così decide: Controparte_3
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
2
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 316/2014 R..G., posta in decisione con provvedimento del
25.11.2025 emesso in esito alla udienza del 24.11.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. CHINDAMO DOMENICO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2 tempore, c.fisc. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
LI NN MA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_3
e difeso dagli avv.ti Francesco Giovinazzo e Giosuè Megna, giusta procura in atti
, in persona del Controparte_4 legale rappresentante p.t.
APPELLATI
OGGETTO: lesione personale - appello avverso la Sentenza n. 157/2014 del Tribunale di Palmi pubblicata in data 11/02/2014, emessa nell'ambito del procedimento recante
N. 827/2009 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione iscritto a ruolo in data 05/07/2014 impugnava Parte_1 la sentenza n. 157/2014 pubblicata dal Tribunale di Palmi in data 11/02/2014, chiedendo
1 che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le domande da lui spiegate in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.11.2014 si costituiva la e con comparsa depositata in data 22.1.2015 il Controparte_1
Non si costituiva il Controparte_3 Controparte_4
.
[...]
All'udienza del 29.10.15 nessuna delle parti compariva e la causa veniva rinviata ex art. 309 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato, alla udienza del 13.10.2016, differita d'ufficio – con decreto ritualmente comunicato – alla udienza del 20.4.2017.
Anche a detta udienza nessuna parte compariva e la causa veniva cancellata dal ruolo.
Con provvedimento del 30/10-3/11.2025 ritualmente comunicato si è fissata l'udienza del
24.11.2025 per provvedere alla definitiva estinzione.
A tale udienza non sono state depositate note scritte e la causa è stata riservata per la presente decisione di estinzione.
Invero, poiché il giudizio di primo grado - iscritto al n. 827/2009 R.G - è stato instaurato in data successiva alla entrata in vigore del DL n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, che ha modificato l'art. 181 cpc, richiamato dal l'art. 309 cpc, alla cancellazione della causa deve seguire la dichiarazione di estinzione che, trattandosi di giudizio di secondo grado, deve essere pronunziata con sentenza.
Le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, c.p.c..
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del
T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione
(secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn.
25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
contro , Parte_1 Controparte_1
e Controparte_5
, così decide: Controparte_3
1) dichiara estinto il giudizio di appello;
2) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
25/11/2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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