Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00834/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2025, proposto da PE OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari
a - della nota, prot. 0013985 del 26/5/2025, a firma congiunta del Responsabile dell’Ufficio 2 - Tutela paesaggistica e procedure V.A.S. e del Responsabile di Area VII - Ambiente Patrimonio e manutentivo del Comune di Castellabate, recante provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
b - della relazione di sopralluogo, prot. n.27835 del 12/12/2024, richiamata nel provvedimento sub a);
c - di ogni altro atto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AF OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e DI
1. Il ricorrente è un imprenditore turistico che ha acquisito un immobile adibito a discoteca, già oggetto di istanze di condono di cui alla legge n. 47 del 1985 e alla legge n. 724 del 1994, integrate dopo l’acquisizione dell’immobile stesso.
A seguito della trasmissione degli atti, avvenuta nel 2011, la competente Soprintendenza ha espresso solo nel 2024 parere negativo. Il Comune, sulla base di tale parere, ha adottato un provvedimento di diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Questo Tribunale, con la sentenza n. 1096/2024, ha riconosciuto la tardività del parere, annullando il diniego di autorizzazione.
A seguito del riesercizio del potere, l’Amministrazione comunale ha nuovamente negato l’autorizzazione paesaggistica.
2. Con ricorso notificato l’11 giugno 2025 e depositato il 12 giugno 2025, la ricorrente impugna il predetto provvedimento del 26 maggio 2025, deducendo che:
- per il principio del one shot , il precedente parere della Soprintendenza e gli elementi già emersi in fase istruttoria, riferiti alla presenza di eterogenee opere precarie, non potevano fondare il provvedimento adottato;
- risulta contraddetto il parere positivo già reso dalla Commissione locale per il paesaggio nonché la positiva conclusione dell’istruttoria disposta dal responsabile del procedimento. Inoltre, la precedente pronuncia ha accertato che il procedimento è disciplinato dalla tempistica prevista dall’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, con la conseguenza che l’accertata tardità del parere ha fatto sì che sull’istanza si sia formato il silenzio assenso;
- la relazione di sopralluogo richiamata dal provvedimento non ha valore nell’ambito del procedimento, in quanto la Soprintendenza, che aveva ormai esaurito il suo potere, non avrebbe potuto chiedere al Comune ulteriori verifiche sullo stato dei luoghi;
- il provvedimento risulta in contrasto con il parere positivo acquisito per silentium e con i precedenti atti favorevoli resi dall’Ufficio paesaggistico e dalla Commissione locale per il paesaggio;
- tutte le opere realizzate in epoca successiva alla presentazione dell’istanza di condono, a cui si riferisce la relazione di sopralluogo del 24 dicembre 2024 (tendaggi/copertura, struttura tipo pergolato, teloni/paratie laterali trasparenti, etc.) sono soggette al regime dell’edilizia libera e sono esenti dall’autorizzazione paesaggistica sulla base di quanto disposto dal d.P.R. n. 31 del 2017 – allegato A, punto A.17. “Solo per mero tuziorismo si precisa che la volumetria e la superficie utili complessive, dichiarate nelle domande di condono, sono pari rispettivamente a mc. 1.300 e a mq 453. Rispetto alla stessa sono stati realizzati interventi a carattere meramente manutentivo (sostituzione dei manti di copertura, pavimentazioni esterna, impiantistica), dunque liberi, mentre i pergolati e le coperture per la pista da ballo sono costitute da semplici “vele” e teli di copertura. Alcuni installati solo nel periodo estivo a protezione delle strutture. Tutti di facile rimozione”;
- non è corretto ritenere che le opere, per le loro dimensioni, pur soggette al regime dell’edilizia libera, avrebbero dovuto essere oggetto di autorizzazione.
3. Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 280 del 2025, è stata respinta la domanda cautelare.
5. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto.
Il precedente provvedimento di diniego si fondava unicamente sul parere negativo della competente Soprintendenza, senza alcuna autonoma valutazione della documentazione istruttoria, con la conseguenza che, a seguito dell'annullamento dello stesso per la ritenuta tardività e non vincolatività del predetto parere, l'Amministrazione ha correttamente provveduto all'autonoma valutazione degli atti, ivi incluso il citato parere, senza alcuna violazione del principio del one shot .
Il provvedimento impugnato espone poi compiutamente le ragioni del diniego ovvero quegli elementi che hanno indotto l’Amministrazione a valutazioni divergenti rispetto a quelle già espresse dalla Commissione locale per il paesaggio e dal responsabile del procedimento (peraltro, come rilevato dal provvedimento, in assenza di chiara motivazione).
A ciò si aggiunga che la precedente pronuncia di questo Tribunale ha accertato la tardività del parere e quindi la sua non vincolatività, senza tuttavia ritenere che si fosse formato al riguardo alcun atto di segno di positivo.
A differenza poi di quanto sostenuto dal ricorrente, il sopralluogo effettuato dall'Amministrazione comunale è avvenuto, non su richiesta della competente Soprintendenza, ma su impulso dell'Arma dei Carabinieri, anche in relazione a indagini di polizia giudiziaria in corso; di conseguenza, le risultanze del predetto sopralluogo, elaborate dopo la pronuncia di questo Tribunale ma riferite a circostanze precedenti, non potevano non integrare, in sede di riesercizio del potere, gli atti e le valutazioni istruttorie relative al medesimo immobile oggetto del sopralluogo, in quanto in grado di offrire elementi utili a chiarirne ulteriormente lo stato di fatto.
Infatti, quanto emerge dalla predetta relazione era già stato rilevato dal parere contrario della Soprintendenza e, in particolare, dallo stralcio riportato nell’ambito del provvedimento.
Dal verbale emerge che “la realizzazione nell'ambito del complesso … di una serie connessa di strutture di tendaggi/copertura, a mezzo di elementi modulari metallici, incastrati a piano lineare, alcune di esse anche con teloni/paratie laterali trasparenti, varie sistemazioni per servizio bar e interventi manutentivi ai locali servizi, già esistenti nel complesso, anche in materiale ligneo. La superficie interessata alle coperture con le innanzi richiamate strutture, complessivamente ammonta a circa m.2 1.085,00 e per un'altezza media di circa m. 3,00. Si riscontrava altresì nella parte che funge da ingresso principale una struttura analoga alle precedenti tipo pergolato, munita di copertura con teli, per una superficie di m.2 28,00”.
Dalle rappresentazioni fotografiche allegate si evince un’ampia superficie coperta, non solo mediante strutture leggere e tendaggi e in maniera precaria, ma anche con strutture metalliche o lignee, particolarmente robuste e stabilmente infisse al suolo, coperte con pannelli plastici o metallici o con tavole di legno.
Pertanto è da escludere che le opere in questione rientrino tra quelle previste dal punto A.17 dell’allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017 - “installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”.
Inoltre, le misure delle superfici e dei volumi indicati in ricorso non trovano rispondenza nella relazione tecnica che, a sua volta, non risulta smentita dalla relazione di parte.
Occorre infine rilevare che il provvedimento fonda il diniego sul fatto che “il sito in questione, successivamente alla presentazione delle due istanze di condono edilizio - inoltrate ai sensi della L. 47/85 con prot. n. 1780 del 30/09/1986 e L. 724/94 con prot. n. 3573 del 01/03/1995 -, ha subito continue e consistenti aggiunte, modifiche ed ampliamenti, con la realizzazione di tettoie e strutture coperte di vario genere, peraltro realizzate in un contesto paesaggistico particolarmente delicato, in quanto ricompreso nella perimetrazione del P.T.P. del Cilento Costiero, in zona C.I.P.C. – Conservazione Integrata del Paesaggio Collinare”, che “la presenza in loco di siffatti manufatti, così come rappresentati nella relazione di sopralluogo innanzi citata, non permette una chiara valutazione dell’impatto paesaggistico delle opere effettivamente oggetto di sanatoria” e che “la realizzazione di strutture prive di titolo paesaggistico non consente la positiva conclusione del procedimento, dal momento che trattasi di ulteriori abusi che esulano dalle istanze di condono edilizio in argomento comportando, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa e penale, la reiterazione delle illiceità – anche e soprattutto paesaggistiche – con grave deprezzamento del bene tutelato e riconosciuto dal decreto di vincolo vigente sul territorio comunale”, profili questi che non risultano direttamente contestati in ricorso, sebbene determinanti ai fini del diniego.
7. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
Appare equa la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO EZ, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario
AF OS, Primo Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AF OS | TO EZ |
IL SEGRETARIO