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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11906 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa LA
OB, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17601 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”, riservata per la decisione in data 28.11.25
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Sagliocco, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. Controparte_1
) con sede in Benevento alla località Ponte Valentino, in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Dott. , elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli alla Via Domenico Morelli n. 24, presso lo studio dell'avv.
ES OL LD, che la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 GOLD TRUST ONE, CON SEDE IN BENEVENTO ALLA VIA TRAIANO 45
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_2
; Parte_2
(c.f.: ) quale trustee Parte_2 C.F._2
del Gold Trust One con sede in Benevento alla via Traiano 45;
(c.f.: ); Parte_3 C.F._3
(c.f.: ; Parte_4 C.F._4
(c.f.: ); Parte_5 C.F._5
(c.f.: ); Parte_6 C.F._6
(c.f.: ; Parte_7 C.F._7
(c.f.: ); Parte_8 C.F._8
(c.f.: ); Parte_9 C.F._9
(c.f.: ; Parte_10 C.F._10
(c.f.: ; Parte_11 C.F._11
(c.f.: Parte_12 C.F._12
RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. 115/2002, 15 d.lgs. 150/2011 e 281-decies e ss. c.p.c.,
impugnava il decreto, emesso dal Tribunale di Napoli, sezione Parte_1
imprese, in funzione di volontaria giurisdizione, con il quale veniva liquidato, in suo favore, il compenso per l'attività di ispettore svolta, ex art. 2409 cod. civ., nel procedimento n.r.g. v.g. 9526/2021. Allegava, in particolare, l'istante che, a fronte
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 della domanda di liquidazione di euro 134.106,03 (somma ottenuta applicando parametri di cui al D.M. 140/2012), o, in subordine di 103.824,78 (somma ottenuta applicando i parametri di cui al D.M. del 30 maggio 2002), il Tribunale liquidava, in suo favore, la minor somma di euro 30.769,00.
Tale provvedimento era errato nella parte in cui, discostandosi dall'istanza, provvedeva alla liquidazione di un unico complessivo incarico, pur essendo plurimi gli accertamenti richiesti all'ispettore (sia pure con un unico incarico).
L'istante concludeva, pertanto, chiedendo di riformare l'impugnato decreto, liquidando, in suo favore, il diverso importo di euro 134.106,03, oltre oneri e accessori, ovvero, in subordine, la somma di euro 103.824,78, sempre oltre oneri e accessori, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva solo la resistente Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso, stante l'unicità dell'incarico, consistente in una verifica della contabilità e della documentazione sociale rispetto alle pretese irregolarità denunciate in quel procedimento.
All'udienza del 28.11.25, il procedimento veniva riservato in decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di tutti i resistenti, ad eccezione della società , non costituitisi, benché ritualmente citati in Controparte_1
giudizio.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e non trova accoglimento.
Ritiene, infatti, il Tribunale che correttamente l'impugnato decreto qualificava come unitario non solo l'incarico ricevuto dal professionista, ma anche l'accertamento stesso.
Invero, l'istanza di liquidazione conteneva le seguenti voci:
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 1) verifiche inerenti alla regolarità dello svolgimento dei lavori dell'organo amministrativo;
2) verifiche inerenti alla regolarità dei rapporti commerciali e finanziari con le partecipate estere;
3) verifiche amministrative e contabili in ordine ad asserite irregolarità nell'ambito di operazioni concluse in situazioni di possibili conflitti di interesse;
4) verifiche inerenti alla violazione delle normative sulla concorrenza il mercato;
5) verifica in ordine alla complessa e contestata operazione finanziaria immobiliare con la società correlata SO. GE. ; Pt_13
6) verifiche in ordine alla verifica ad asserite gravi irregolarità riconducibili ad asserite violazioni di disposizioni fiscali e tributarie;
7) verifiche sulla valutazione e gestione delle rimanenze;
8) verifiche sui crediti verso i clienti;
9) verifiche sul trattamento contabile della sanzione AGCOM;
10) verifiche in ordine ad asserite gravi irregolarità riconducibili a situazioni di asserita celata crisi;
Parte 11) verifiche in ordine ai rapporti con la .
Orbene, tali voci non determinano un'attività plurima e rientrano, invece, tutte in un unico, sia pur estremamente complesso, accertamento consistente nella verifica della contabilità sociale. Le distinte voci, infatti, sono, interdipendenti e non autonome le une rispetto alle altre, così che l'importo da prendere in considerazione è quello corrispondente all'ammontare cumulativo dei vari rapporti scrutinati.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 L'impugnato decreto, pertanto, risulta immune da vizi, nella misura in cui ha provveduto alla liquidazione applicando i corretti parametri all'unitario accertamento eseguito e previo aumento dei compensi in considerazione della complessità dell'incarico.
Le spese di lite sostenute dalla società costituita seguono la soccombenza dell'istante e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, applicati in ragione del valore della lite (fino a 260.000,00 euro), ridotti del 50%, stante l'assenza di significative questioni in fatto o diritto.
Nulla per le spese di lite degli altri resistenti, attesa la mancata costituzione degli stessi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
LA OB, sulla domanda proposta da , così Parte_1
provvede:
1) dichiara la contumacia della GOLD TRUST ONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
di;
di Parte_2
di ; di Parte_3 Parte_4 Parte_5
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di
[...] Parte_6 Parte_7
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2) rigetta ogni domanda di parte istante;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute dalla società Parte_1
che liquida in euro Controparte_1
7.051,50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e CPA, come per legge;
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 4) nulla per le spese di lite della GOLD TRUST ONE, in persona del legale rappresentante pro tempore;
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di Parte_2
di ; di Parte_3 Parte_4 Parte_5
; di di;
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[...] Parte_6 Parte_7
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di ; di Parte_8 Parte_9 Parte_10
; di . Parte_11 Parte_12
Così deciso in Napoli in data 17/12/2025
Il Giudice dott.ssa LA OB
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6