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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Modena, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso (RGR nn. 514 del 2025), ritualmente depositato e notificato, la società Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Modena in opposizione agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, per l'anno di imposta 2018 chiedendone l'annullamento. Con detto avviso l'Agenzia, a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Vignola e del relativo P.V.C., contestava l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA relativamente alle fatture analizzate, ritenendo i costi per il 2018 non debitamente documentati e giustificati. La ricorrente ritiene illegittimo ed infondato l'operato dell'Agenzia in quanto trattasi di costi effettivamente sostenuti, certi, determinabili ed inerenti e riguardano prestazioni consolidate nel tempo. L'Agenzia si costituiva in giudizio e, riportandosi al P.V.C. della Guardia di Finanza, ritiene le fatture contestate - riportanti una dicitura generica - non documentate e non giustificate e, in assenza di ulteriore idonea documentazione, insiste per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese. Alla pubblica udienza le parti ribadivano le proprie argomentazioni riportandosi alle conclusioni in atti. La Corte osserva che il concetto di inerenza, secondo l'interpretazione tradizionale, trova allocazione nel d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e in particolare è ricondotto al rapporto tra costo ed impresa. E' stato affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione del d.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l'impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Sez. 5, ord. n. 20049 del 2017; ord. n. 11241 del 2017; sent. n. 4041 del 2015). Anche l'ampiezza dello spettro entro cui riconoscere un rapporto di inerenza è stata scrutinata dalla giurisprudenza, sensibile a non ridurre la relazione entro criteri meramente formali, ampliandone invece la portata mediante la valorizzazione del rapporto e delle ricadute concrete tra spesa e coerenza economica con l'attività di impresa. Così, se per un verso si è negato che il rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo (tra le tante, Sez. 5, sent. n. 21184 del 2014) e che al contrario sia necessario e incombente sul contribuente l'onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, nonchè la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell'inerenza (anche qui, tra le tante, Sez. 5, ord. n. 13300 del 2017; con specifico riferimento all'Iva cfr. Sez. 5, sent. n. 22130 del 2013), per altro verso è stato opportunamente e condivisibilmente avvertito come ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d'impresa non è sufficiente che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore (Sez. 5, sent. n. 3746 del 2015). Tali considerazioni introducono un criterio interpretativo non solo utilizzabile per negare inerenza a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali, ma anche, al contrario, per valorizzare spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale. La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che per definire un costo inerente occorrono due requisiti: non deve essere estraneo all'attività di impresa (in base ad un rapporto qualitativo) e non deve essere, fin dall'inizio, svantaggioso, incongruo e sproporzionato. La Suprema Corte ha varie volte affermato che se è vero che l'Amministrazione non può limitarsi a una generale e apodittica non accettazione della documentazione del contribuente-essendo suo onere quello di indicare specificatamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione - “è altrettanto vero che resta onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni”. Ebbene, alla luce di tali direttive ermeneutiche deve compiersi la verifica dell'operato dell'Ufficio. La società Ricorrente_1 , esercente l'attività di “trasporto merci su strada”, è stata costituita in data 14/09/2016: la società è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Vignola (MO), che in data 25/01/2023 ha avviato un controllo fiscale a carattere generale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e degli altri tributi erariali, per i periodi di imposta dal 2017 al 2023. A conclusione del controllo, in data 23/01/2024, per il solo anno d'imposta 2017 i Militari hanno consegnato il Processo Verbale di Constatazione a Rappresentante_1 , legale rappresentante della società: l'annualità 2017 veniva definita in adesione con atto n. THHA3SF00212/2024. Dopo la riapertura della attività di verifica, a conclusione della stessa, in data 22/11/2024 veniva consegnato il PVC relativamente ai restanti periodi d'imposta (2018/2019/2020/2021/2022). In data 23/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 con riguardo alle violazioni contestate ai fini delle II.DD., IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2018. Di seguito l'Ufficio, in data 29/04/2025, ha notificato l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, oggetto di odierna impugnazione, confermando i rilievi contenuti nello schema d'atto. Nello specifico, venivano recuperati costi indeducibili per carenza dei presupposti di cui all'art. 109 del TUIR un ammontare di € 1.160.474,00 (su un imponibile indicato nel quadro VF della dichiarazione IVA di complessivi € 1.512.772,00) e relativa IVA indetraibile, ai sensi dell'art. 19 del D.p.r. 633/72, per € 255.301,00 (si recuperavano, pertanto, maggiori imposte IRES per Euro 56.513,00, maggiore imposta IVA per Euro 255.304,00 e maggiore imposta IRAP per Euro 9.053,00, oltre alle sanzioni per un valore di € 344.660,00.
L'esame degli atti disponibili convince questa Corte sulla esistenza di plurime circostanze che hanno legittimato autorizzato e imposto l'utilizzo da parte dell'Ufficio della ricostruzione induttiva pura del reddito d'impresa del contribuente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR 600/73 e ad emettere l'accertamento in rettifica ai sensi dell'art. 41 bis dello stesso Decreto ai fini delle II. DD. ed IRAP.. In primis, come specificato a pag. 9 del PVC, l'amministrazione della società era affidata dal 29/09/2023 a Rappresentante_1: in pari data era stato disposto l'annullamento del sequestro preventivo emesso in data 18/05/2023, dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del p.p. n. 2192/2021 R.G.N.R. e n. 9630/2021 R.G.G.I.P. del 100% delle quote di partecipazione alla Targa_1 Ricorrente_1società e dell'autovettura Daimler Chrysler targata , intestata alla stessa S.r.l. e contestualmente nominato amministratore giudiziario della società il dott. Reverberi;
dal contenuto del decreto sopra riportato si rilevava che la Ricorrente_1 S.r.l. risultava fittiziamente intestata a Rappresentante_1 ma di fatto risultava amministrata da Nominativo_1. Come si legge a pag. 9 del PVC, tale fittizia intestazione era finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. In secondo luogo, come dettagliatamente indicato nel PVC, l'analisi dei Militari verbalizzanti per l'anno di imposta 2018 è stata finalizzata a constatare la corretta qualificazione nel rispetto del principio di competenza, inerenza, della certezza, della determinabilità e del principio della corretta deducibilità relativamente alle prestazioni di servizio ricevute ai sensi del disposto di cui all'art. 109 del TUIR secondo l'interpretazione della norma in precedenza illustrata. Il controllo ha fatto emergere delle irregolarità, con particolare riferimento alla genericità delle fatture dei fornitori, che sono risultate carenti dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR attesa la genericità dell'oggetto delle stesse e la mancanza di alcuna documentazione a supporto (contratti, DDT...). A fronte di tale contestazione la ricorrente non ha esibito alcuna documentazione a supporto per la corretta determinazione della natura della prestazione e per la quantificazione esatta del corrispettivo. In conseguenza di quanto sopra esposto l'Ufficio - sulla base comunque del presupposto che a fronte dei ricavi realizzati è legittimo presumere il sostenimento di costi - ha legittimamente ritenuto di procedere a determinare il reddito imponibile induttivamente ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.p.r. 600/73.
Le fatture oggetto di contestazione appaiono redatte in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72, il quale stabilisce che la fattura deve contenere "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione". Una fattura con descrizione generica, come tale è priva degli elementi essenziali richiesti dall'articolo 21 del DPR 633/72, e rappresenta un documento con gravi irregolarità, non idoneo a documentare analiticamente il costo sostenuto dall'impresa e, in assenza di ulteriore documentazione a supporto, viene meno "la presunzione di veridicità" di ciò che documenta la stessa. Nel caso in esame, le fatture contestate recavano, pressoché tutte, delle generiche descrizioni quali: “trasporti svolti per VS conto”, “ viaggi effettuati per vostro conto”, “servizi svolti per vostro conto nel mese di ……”. Appare evidente che mancano di tutti gli elementi necessari per comprendere la tipologia e l'entità della prestazione svolta dal fornitore, al fine di accertare anche l'inerenza della spesa medesima rispetto all'attività svolta dalla contribuente committente. Pertanto, l'Ufficio in sede di avviso di accertamento ha correttamente contestato che talune fatture afferissero a generiche prestazioni di servizio che risultavano non sufficientemente documentate e quindi prive dei requisiti di certezza, determinabilità, congruità ed inerenza previsti dell'art. 109 comma 5 TUIR.
Il ricorrente, oltre a contestare genericamente l'operato dei Militari verbalizzanti in relazione all'attività ispettiva eseguita, non si è confrontato sul tema della prova da fornire in ordine ai requisiti previsti dall'art. 109 TUIR: pertanto, in assenza di idonea documentazione a supporto, la deduzione in conto economico del costo relativo risulta indebitamente effettuata. Ciò in quanto ai fini della deducibilità dei costi dal reddito d'impresa non è sufficiente l'esistenza della sola fattura a certificare l'acquisizione di un bene o un servizio, né, tantomeno, l'annotazione di tale documento nei registri contabili, ma è necessaria l'acquisizione del contratto e di altra documentazione che comprovi in maniera oggettiva il rapporto sottostante. L'accertamento deve poter consistere in acquisizione di contratti, conferimenti d'incarico, corrispondenza e ogni altra documentazione comprovante in maniera oggettiva il rapporto, nonché risultanze materiali in cui la prestazione di servizio si è in concreto realizzata. Ove tali ultimi elementi non risultino disponibili, ovvero, non sufficientemente dimostrativi, il costo relativo può essere fiscalmente disconosciuto, per mancata o insufficiente documentazione dell'esistenza del costo e della sussistenza dell'inerenza, ovvero della riferibilità del costo all'attività dell'impresa. La ricorrente non ha prodotto contratti coi fornitori, e-mail tra le parti contrattuali o DDT di trasposto, ma solo meri fogli excel compilati unilateralmente e qualificati come “documenti riconciliativi”, nei quali vengono semplicemente messe in relazione le fatture di vendita e di acquisto, cioè documenti cartacei compilabili ad hoc dalla parte. I predetti “documenti riconciliativi” non forniscono, pertanto, alcuna prova certa né tantomeno indiziaria dell'effettività ed inerenza della prestazione eseguita dai fornitori e, per tale ragione, non possono essere considerati adeguati, né sufficienti “documenti di supporto” alla spesa contabilizzata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il provvedimento Ricorrente_1impugnato. Condanna parte ricorrente s.r.l. a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Modena-che quantifica in euro 8.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MODENA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IA MIRELLA, Presidente TRUPPA DOMENICO, Relatore PREVIDI CLAUDIO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 514/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Modena
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IVA-ALTRO 2018 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THH03SF03036 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 583/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso (RGR nn. 514 del 2025), ritualmente depositato e notificato, la società Ricorrente_1 srl in persona del legale rappresentante Rappresentante_1, adiva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Modena in opposizione agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Modena, per l'anno di imposta 2018 chiedendone l'annullamento. Con detto avviso l'Agenzia, a seguito della verifica fiscale effettuata dalla Guardia di Finanza, Tenenza di Vignola e del relativo P.V.C., contestava l'indeducibilità dei costi e l'indetraibilità dell'IVA relativamente alle fatture analizzate, ritenendo i costi per il 2018 non debitamente documentati e giustificati. La ricorrente ritiene illegittimo ed infondato l'operato dell'Agenzia in quanto trattasi di costi effettivamente sostenuti, certi, determinabili ed inerenti e riguardano prestazioni consolidate nel tempo. L'Agenzia si costituiva in giudizio e, riportandosi al P.V.C. della Guardia di Finanza, ritiene le fatture contestate - riportanti una dicitura generica - non documentate e non giustificate e, in assenza di ulteriore idonea documentazione, insiste per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese. Alla pubblica udienza le parti ribadivano le proprie argomentazioni riportandosi alle conclusioni in atti. La Corte osserva che il concetto di inerenza, secondo l'interpretazione tradizionale, trova allocazione nel d.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, e in particolare è ricondotto al rapporto tra costo ed impresa. E' stato affermato che, con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività d'impresa delle singole spese e dei costi affrontati, indispensabile per ottenerne la deduzione del d.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 109, va definita come una relazione tra due concetti – la spesa (o il costo) e l'impresa – sicchè il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili (cfr. Sez. 5, ord. n. 20049 del 2017; ord. n. 11241 del 2017; sent. n. 4041 del 2015). Anche l'ampiezza dello spettro entro cui riconoscere un rapporto di inerenza è stata scrutinata dalla giurisprudenza, sensibile a non ridurre la relazione entro criteri meramente formali, ampliandone invece la portata mediante la valorizzazione del rapporto e delle ricadute concrete tra spesa e coerenza economica con l'attività di impresa. Così, se per un verso si è negato che il rapporto trovi conforto nella mera contabilizzazione del costo (tra le tante, Sez. 5, sent. n. 21184 del 2014) e che al contrario sia necessario e incombente sul contribuente l'onere di allegazione della documentazione di supporto da cui ricavare l'importo, nonchè la ragione e la coerenza economica della spesa al fine della prova dell'inerenza (anche qui, tra le tante, Sez. 5, ord. n. 13300 del 2017; con specifico riferimento all'Iva cfr. Sez. 5, sent. n. 22130 del 2013), per altro verso è stato opportunamente e condivisibilmente avvertito come ai fini della deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d'impresa non è sufficiente che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, anche apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore (Sez. 5, sent. n. 3746 del 2015). Tali considerazioni introducono un criterio interpretativo non solo utilizzabile per negare inerenza a spese finalizzate esclusivamente al conseguimento di vantaggi fiscali, ma anche, al contrario, per valorizzare spese che concretamente, in prospettive di ampia visione, si rivelino utili al progetto imprenditoriale. La Corte di Cassazione ha definitivamente stabilito che per definire un costo inerente occorrono due requisiti: non deve essere estraneo all'attività di impresa (in base ad un rapporto qualitativo) e non deve essere, fin dall'inizio, svantaggioso, incongruo e sproporzionato. La Suprema Corte ha varie volte affermato che se è vero che l'Amministrazione non può limitarsi a una generale e apodittica non accettazione della documentazione del contribuente-essendo suo onere quello di indicare specificatamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione - “è altrettanto vero che resta onere del contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni”. Ebbene, alla luce di tali direttive ermeneutiche deve compiersi la verifica dell'operato dell'Ufficio. La società Ricorrente_1 , esercente l'attività di “trasporto merci su strada”, è stata costituita in data 14/09/2016: la società è stata oggetto di verifica da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Vignola (MO), che in data 25/01/2023 ha avviato un controllo fiscale a carattere generale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e degli altri tributi erariali, per i periodi di imposta dal 2017 al 2023. A conclusione del controllo, in data 23/01/2024, per il solo anno d'imposta 2017 i Militari hanno consegnato il Processo Verbale di Constatazione a Rappresentante_1 , legale rappresentante della società: l'annualità 2017 veniva definita in adesione con atto n. THHA3SF00212/2024. Dopo la riapertura della attività di verifica, a conclusione della stessa, in data 22/11/2024 veniva consegnato il PVC relativamente ai restanti periodi d'imposta (2018/2019/2020/2021/2022). In data 23/12/2024 l'Ufficio ha notificato lo schema d'atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 212/2000 con riguardo alle violazioni contestate ai fini delle II.DD., IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2018. Di seguito l'Ufficio, in data 29/04/2025, ha notificato l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018, oggetto di odierna impugnazione, confermando i rilievi contenuti nello schema d'atto. Nello specifico, venivano recuperati costi indeducibili per carenza dei presupposti di cui all'art. 109 del TUIR un ammontare di € 1.160.474,00 (su un imponibile indicato nel quadro VF della dichiarazione IVA di complessivi € 1.512.772,00) e relativa IVA indetraibile, ai sensi dell'art. 19 del D.p.r. 633/72, per € 255.301,00 (si recuperavano, pertanto, maggiori imposte IRES per Euro 56.513,00, maggiore imposta IVA per Euro 255.304,00 e maggiore imposta IRAP per Euro 9.053,00, oltre alle sanzioni per un valore di € 344.660,00.
L'esame degli atti disponibili convince questa Corte sulla esistenza di plurime circostanze che hanno legittimato autorizzato e imposto l'utilizzo da parte dell'Ufficio della ricostruzione induttiva pura del reddito d'impresa del contribuente ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR 600/73 e ad emettere l'accertamento in rettifica ai sensi dell'art. 41 bis dello stesso Decreto ai fini delle II. DD. ed IRAP.. In primis, come specificato a pag. 9 del PVC, l'amministrazione della società era affidata dal 29/09/2023 a Rappresentante_1: in pari data era stato disposto l'annullamento del sequestro preventivo emesso in data 18/05/2023, dal Tribunale di Bologna, nell'ambito del p.p. n. 2192/2021 R.G.N.R. e n. 9630/2021 R.G.G.I.P. del 100% delle quote di partecipazione alla Targa_1 Ricorrente_1società e dell'autovettura Daimler Chrysler targata , intestata alla stessa S.r.l. e contestualmente nominato amministratore giudiziario della società il dott. Reverberi;
dal contenuto del decreto sopra riportato si rilevava che la Ricorrente_1 S.r.l. risultava fittiziamente intestata a Rappresentante_1 ma di fatto risultava amministrata da Nominativo_1. Come si legge a pag. 9 del PVC, tale fittizia intestazione era finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. In secondo luogo, come dettagliatamente indicato nel PVC, l'analisi dei Militari verbalizzanti per l'anno di imposta 2018 è stata finalizzata a constatare la corretta qualificazione nel rispetto del principio di competenza, inerenza, della certezza, della determinabilità e del principio della corretta deducibilità relativamente alle prestazioni di servizio ricevute ai sensi del disposto di cui all'art. 109 del TUIR secondo l'interpretazione della norma in precedenza illustrata. Il controllo ha fatto emergere delle irregolarità, con particolare riferimento alla genericità delle fatture dei fornitori, che sono risultate carenti dei requisiti di cui all'art. 109 TUIR attesa la genericità dell'oggetto delle stesse e la mancanza di alcuna documentazione a supporto (contratti, DDT...). A fronte di tale contestazione la ricorrente non ha esibito alcuna documentazione a supporto per la corretta determinazione della natura della prestazione e per la quantificazione esatta del corrispettivo. In conseguenza di quanto sopra esposto l'Ufficio - sulla base comunque del presupposto che a fronte dei ricavi realizzati è legittimo presumere il sostenimento di costi - ha legittimamente ritenuto di procedere a determinare il reddito imponibile induttivamente ai sensi dell'art. 39 comma 2 del D.p.r. 600/73.
Le fatture oggetto di contestazione appaiono redatte in violazione dell'art. 21 del DPR 633/72, il quale stabilisce che la fattura deve contenere "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione". Una fattura con descrizione generica, come tale è priva degli elementi essenziali richiesti dall'articolo 21 del DPR 633/72, e rappresenta un documento con gravi irregolarità, non idoneo a documentare analiticamente il costo sostenuto dall'impresa e, in assenza di ulteriore documentazione a supporto, viene meno "la presunzione di veridicità" di ciò che documenta la stessa. Nel caso in esame, le fatture contestate recavano, pressoché tutte, delle generiche descrizioni quali: “trasporti svolti per VS conto”, “ viaggi effettuati per vostro conto”, “servizi svolti per vostro conto nel mese di ……”. Appare evidente che mancano di tutti gli elementi necessari per comprendere la tipologia e l'entità della prestazione svolta dal fornitore, al fine di accertare anche l'inerenza della spesa medesima rispetto all'attività svolta dalla contribuente committente. Pertanto, l'Ufficio in sede di avviso di accertamento ha correttamente contestato che talune fatture afferissero a generiche prestazioni di servizio che risultavano non sufficientemente documentate e quindi prive dei requisiti di certezza, determinabilità, congruità ed inerenza previsti dell'art. 109 comma 5 TUIR.
Il ricorrente, oltre a contestare genericamente l'operato dei Militari verbalizzanti in relazione all'attività ispettiva eseguita, non si è confrontato sul tema della prova da fornire in ordine ai requisiti previsti dall'art. 109 TUIR: pertanto, in assenza di idonea documentazione a supporto, la deduzione in conto economico del costo relativo risulta indebitamente effettuata. Ciò in quanto ai fini della deducibilità dei costi dal reddito d'impresa non è sufficiente l'esistenza della sola fattura a certificare l'acquisizione di un bene o un servizio, né, tantomeno, l'annotazione di tale documento nei registri contabili, ma è necessaria l'acquisizione del contratto e di altra documentazione che comprovi in maniera oggettiva il rapporto sottostante. L'accertamento deve poter consistere in acquisizione di contratti, conferimenti d'incarico, corrispondenza e ogni altra documentazione comprovante in maniera oggettiva il rapporto, nonché risultanze materiali in cui la prestazione di servizio si è in concreto realizzata. Ove tali ultimi elementi non risultino disponibili, ovvero, non sufficientemente dimostrativi, il costo relativo può essere fiscalmente disconosciuto, per mancata o insufficiente documentazione dell'esistenza del costo e della sussistenza dell'inerenza, ovvero della riferibilità del costo all'attività dell'impresa. La ricorrente non ha prodotto contratti coi fornitori, e-mail tra le parti contrattuali o DDT di trasposto, ma solo meri fogli excel compilati unilateralmente e qualificati come “documenti riconciliativi”, nei quali vengono semplicemente messe in relazione le fatture di vendita e di acquisto, cioè documenti cartacei compilabili ad hoc dalla parte. I predetti “documenti riconciliativi” non forniscono, pertanto, alcuna prova certa né tantomeno indiziaria dell'effettività ed inerenza della prestazione eseguita dai fornitori e, per tale ragione, non possono essere considerati adeguati, né sufficienti “documenti di supporto” alla spesa contabilizzata. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata alla refusione delle spese di lite come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e conferma il provvedimento Ricorrente_1impugnato. Condanna parte ricorrente s.r.l. a pagare le spese del presente giudizio a favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di Modena-che quantifica in euro 8.000,00= oltre 15% rimborso spese generali, ed accessori di legge.
Così deciso in Modena, lì 15 Dicembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente Dott. Domenico Truppa dott.ssa Mirella Guicciardi