Art. 2.
La copertura dell'onere risultante dalla presente legge e' assicurata, per i corrispondenti esercizi finanziari, dai fondi che saranno, per ciascun esercizio finanziario, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana.
La copertura dell'onere risultante dalla presente legge e' assicurata, per i corrispondenti esercizi finanziari, dai fondi che saranno, per ciascun esercizio finanziario, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana.