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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/11/2025, n. 4307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4307 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1273/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Serio Giuseppe;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Conti Annarita;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
3. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 7/10/2025 e depositato il 16/10/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I sottoscritti coniugi vivranno separati, restando reciprocamente sciolti dall'obbligo della coabitazione;
2. Il marito, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, potrà allontanarsi dalla casa coniugale;
3. I figli minori, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), vengono affidati a entrambi i genitori
[...] secondo il principio generale dell'affidamento condiviso con collocamento paritario e alternato presso i coniugi;
la sig ra permarrà con i propri Parte_1 figli presso l'abitazione sita in Palermo, via Emilio Salgari, n. 69, dal lunedi al venerdi mattina;
il sig. con i propri figli presso l'abitazione sita Testimone_1 in Palermo, via Emilio Salgari, n. 69 dal venerdi mattina al lunedì mattina;
conseguentemente la casa viene assegnata e resta abitata dai figli minori;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
6. Con riferimento all'esercizio del diritto di visita/frequentazione, stante il collocamento paritario, sono salvi i diversi eventuali accordi tra i coniugi nel superiore interesse e nelle preminenti necessità dei figli;
in mancanza di accordo, con riferimento alle festività natalizie i minori le trascorreranno ad anni alterni con il padre e con la madre secondo il seguente schema: dal 24 al 26 dicembre negli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari, con la madre, dalle 10,00 del primo giorno alle 22.00 dell'ultimo; durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedi dell'angelo con l'altro dalle ore 9:00 alle ore
21:00; nel periodo estivo i figli trascorreranno con i genitori due settimane consecutive ciascuno, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra luglio e agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, nonché nel superiore e preminente interesse dei figli;
7. La casa coniugale, rimarrà abitata e assegnata ai minori e ivi si alterneranno i genitori;
in relazione alla stessa, trattandosi di alloggio di ERP assegnato al sig. ai sensi della normativa regionale, la sig.ra CP_1 Parte_1 rinuncia al diritto di chiederne eventuale volturazione o assegnazione a proprio nome e il sig. si obbliga a continuare a corrispondere il canone di CP_1 locazione mensile, nonché a sostenerne per intero le spese condominiali;
le spese per le utenze domestiche resteranno invece a carico della signora
, ad eccezione delle spese per il consumo di energia elettrica di cui il Parte_1 sig. assume l'onere del relativo pagamento;
CP_1
8. Gli arredi e corredi relativi alla casa coniugale, dal momento della cessazione della convivenza, resteranno presso la casa coniugale;
9. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, il sig. CP_1
, che già contribuisce in via diretta al loro mantenimento, verserà
[...] mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 25 di ciascun mese, Parte_1 quale contributo al mantenimento la somma di € 350,00 mensili, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT (€ 175,00 per ciascun figlio);
10. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio diritto al mantenimento e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
11. Il sigg.ri e nella misura del 50% al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese ordinarie, scolastiche e straordinarie, sostenute dall'altro genitore, in adesione al Protocollo d'Intesa attualmente in uso in
Codesto On.le Tribunale. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
12. I sigg.ri e manterranno l'importo accreditato a titolo di Parte_1 CP_1 Assegno Unico per i figli, nella misura del 50% ciascuno;
13. I coniugi prestano il reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 07/10/2013 a Palermo, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 25, parte I, anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1273/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Serio Giuseppe;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso per Controparte_1 mandato in atti dall'Avv. Conti Annarita;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si vedano note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 20/10/2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa all'esito dell'udienza del 20.10.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
3. I coniugi dopo l'introduzione del presente giudizio hanno raggiunto un accordo, sottoscritto il 7/10/2025 e depositato il 16/10/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1. I sottoscritti coniugi vivranno separati, restando reciprocamente sciolti dall'obbligo della coabitazione;
2. Il marito, sin dalla sottoscrizione del presente ricorso, potrà allontanarsi dalla casa coniugale;
3. I figli minori, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Per_2
(nato a [...] il [...]), vengono affidati a entrambi i genitori
[...] secondo il principio generale dell'affidamento condiviso con collocamento paritario e alternato presso i coniugi;
la sig ra permarrà con i propri Parte_1 figli presso l'abitazione sita in Palermo, via Emilio Salgari, n. 69, dal lunedi al venerdi mattina;
il sig. con i propri figli presso l'abitazione sita Testimone_1 in Palermo, via Emilio Salgari, n. 69 dal venerdi mattina al lunedì mattina;
conseguentemente la casa viene assegnata e resta abitata dai figli minori;
4. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. I coniugi si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti;
6. Con riferimento all'esercizio del diritto di visita/frequentazione, stante il collocamento paritario, sono salvi i diversi eventuali accordi tra i coniugi nel superiore interesse e nelle preminenti necessità dei figli;
in mancanza di accordo, con riferimento alle festività natalizie i minori le trascorreranno ad anni alterni con il padre e con la madre secondo il seguente schema: dal 24 al 26 dicembre negli anni pari e dal 31 dicembre al 6 gennaio negli anni dispari, con la madre, dalle 10,00 del primo giorno alle 22.00 dell'ultimo; durante le vacanze pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedi dell'angelo con l'altro dalle ore 9:00 alle ore
21:00; nel periodo estivo i figli trascorreranno con i genitori due settimane consecutive ciascuno, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno, nel periodo compreso tra luglio e agosto;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, nonché nel superiore e preminente interesse dei figli;
7. La casa coniugale, rimarrà abitata e assegnata ai minori e ivi si alterneranno i genitori;
in relazione alla stessa, trattandosi di alloggio di ERP assegnato al sig. ai sensi della normativa regionale, la sig.ra CP_1 Parte_1 rinuncia al diritto di chiederne eventuale volturazione o assegnazione a proprio nome e il sig. si obbliga a continuare a corrispondere il canone di CP_1 locazione mensile, nonché a sostenerne per intero le spese condominiali;
le spese per le utenze domestiche resteranno invece a carico della signora
, ad eccezione delle spese per il consumo di energia elettrica di cui il Parte_1 sig. assume l'onere del relativo pagamento;
CP_1
8. Gli arredi e corredi relativi alla casa coniugale, dal momento della cessazione della convivenza, resteranno presso la casa coniugale;
9. Con riferimento al contributo al mantenimento dei figli, il sig. CP_1
, che già contribuisce in via diretta al loro mantenimento, verserà
[...] mensilmente alla sig.ra , entro il giorno 25 di ciascun mese, Parte_1 quale contributo al mantenimento la somma di € 350,00 mensili, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT (€ 175,00 per ciascun figlio);
10. Le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al proprio diritto al mantenimento e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale;
11. Il sigg.ri e nella misura del 50% al Parte_1 Parte_2 pagamento delle spese ordinarie, scolastiche e straordinarie, sostenute dall'altro genitore, in adesione al Protocollo d'Intesa attualmente in uso in
Codesto On.le Tribunale. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
12. I sigg.ri e manterranno l'importo accreditato a titolo di Parte_1 CP_1 Assegno Unico per i figli, nella misura del 50% ciascuno;
13. I coniugi prestano il reciproco consenso fin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi documenti e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.”
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e da Parte_1
, nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1 matrimonio il 07/10/2013 a Palermo, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 25, parte I, anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 31/10/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.