Articolo 3 della Legge 14 febbraio 1987, n. 42
Articolo 2Articolo 4
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11 marzo 1987
Art. 3. 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.
Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".
Entrata in vigore il 11 marzo 1987
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