Versione
11 marzo 1987
11 marzo 1987
Art. 3. 1. L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.
Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".
"Art. 5. - Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, e' composto:
a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;
b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;
c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro.
I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c) e d) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.
Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-127/15, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Verein für Konsumenteninformation contro INKO, Inkasso GmbH, 21/07/2016Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE OR AR presentate il 21 luglio 2016 ( 1 ) Causa C-127/15 Verein für Konsumenteninformation contro INKO, KA BH [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria)] «Tutela dei consumatori — Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Interpretazione dell'articolo 3, lettera f) — Espressione “intermediario del credito” — Se accordi di rateizzazione predisposti da un'agenzia di recupero crediti per conto di mutuanti costituiscano “contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera j)» 1. …Leggi di più...