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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 15/04/2025, n. 14859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14859 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI LE DI nato il [...] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14859 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di IC IA RI;
letta la memoria difensiva, considerato che la ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di rimessione - altrettanto ritualmente - accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14/01/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14859 Anno 2025 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di IC IA RI;
letta la memoria difensiva, considerato che la ricorrente ha allegato e prodotto l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione, in presenza della quale chiede che sia dichiarato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
che, invero, la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01); che, nel caso di specie, trattandosi di querela ritualmente rimessa di rimessione - altrettanto ritualmente - accettata, sono presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva ed il ricorso è stato tempestivamente proposto;
rilevato, pertanto, che la sentenza va annullata senza rinvio poiché il reato si è estinto, ai sensi dell'art. 152 cod. pen., per remissione di querela;
osservato, altresì, che, non risultando un diverso accordo tra remittente ed accettante, le spese del procedimento restano a carico della querelata, secondo quanto disposto dall'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputata al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14/01/2025.