CASS
Sentenza 7 aprile 2022
Sentenza 7 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2022, n. 13181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13181 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO CUI 01M25QW nato il [...] avverso l'ordinanza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13181 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 20/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 22 aprile 2021 il difensore di fiducia di IO AS aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione disposta nei confronti dello stesso con ordine di esecuzione emesso in data 10 settembre 2020 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia. L'ordine di esecuzione, contestualmente sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., era stato notificato con il rito degli irreperibili, a seguito di decreto di irreperibilità emesso essendo risultate vane le ricerche presso il domicilio in Soresina, via monte Grappa, e quindi, in data 13 gennaio 2021, era stata revocata la sospensione dell'ordine. In data 1° aprile 2021 AS IO era stato tratto in arresto in esecuzione del menzionato ordine. Veniva quindi eccepita la nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche, che avevano riguardato il luogo dove AS aveva eletto domicilio ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari, coincidente con la residenza del coimputato DU UL, e non erano state estese al domicilio, pure risultante agli atti del procedimento di cognizione, in Crema, via Garibaldi 10, né presso la sede dell'attività lavorativa — in Cambiago, viale delle industrie 21 -, né infine presso il nuovo domicilio di DU UL, in Pianengo, via Roma 91. Inoltre, l'autorità giudiziaria non aveva chiesto informazioni né al difensore del condannato né al soggetto presso il quale il AS aveva dichiarato di essere domiciliato. 2. Con ordinanza depositata il 20 maggio 2021 la Corte di appello di Brescia ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione osservando che le ricerche erano state effettuate, vanamente, presso il domicilio eletto nel procedimento (Soresina, via monte grappa, luogo degli arresti domiciliari), e che ricerche in altri luoghi non erano dovute. Infatti, lo stesso AS, nato all'estero, aveva dichiarato di non avere dimora stabile in Crema;
non era mai stato autorizzato a lavorare presso Job Center, dove era stato assunto con contratto di durata trimestrale nel corso del 2017; non dovevano essere chieste informazioni al difensore, che aveva ricevuto la notifica degli atti di esecuzione e non aveva mai comunicato di essere in grado di contattare il condannato;
non doveva essere cercato presso il domicilio del coimputato DU in Pianengo, tra l'altro non noto agli inquirenti;
non è stato documentato che il AS all'epoca avesse residenza anagrafica. 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO AS, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. in quanto: - non era stata compiuta ricerca in Crema, via Garibaldi, dove AS, nel verbale di arresto, aveva dichiarato di essere residente: - non era stato cercato presso Job Service, presso la quale AS era stato assunto in data 29 novembre 2016 con contratto trimestrale, e dove aveva ripreso a lavorare una volta rimesso in libertà dal Tribunale del riesame;
- non era stato cercato in Pianengo, via Roma presso la residenza del coimputato DU, presso il quale AS aveva eletto domicilio, indirizzo che DU aveva comunicato in data 27 ottobre 2020 nel suo procedimento di sorveglianza. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per aver il pubblico ministero omesso di chiedere informazioni a DU UL. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Il ricorso pone la questione degli adempimenti dovuti ai fini della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e del contestuale avviso della facoltà di presentare, entro giorni trenta, istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione. In particolare, la difesa deduce che il decreto di irreperibilità del condannato doveva essere preceduto da ricerche estese, non solo ai luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., bensì a tutti i luoghi, noti all'Autorità, riferibili al condannato, anche dopo aver assunto informazioni dal difensore, ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. 2. Si deve premettere che il particolare istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., si applica nel caso di esecuzione di pene detentive così dette brevi, salvo che siano state inflitte per reati così detti ostativi, di cui alla lettera a) del comma 9 della 3 medesima disposizione, e sempre che il condannato non sia sottoposto a custodia cautelare in carcere ovvero sia detenuto per altra causa. Nel caso in cui il condannato, nei cui confronti debba essere eseguita condanna a pena "breve", si trovi .sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, l'esecuzione è sospesa e gli atti sono direttamente trasmessi al Tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione di misure alternative, permanendo il regime degli arresti domiciliari, così detti esecutivi. Da tale articolato disposto normativo la giurisprudenza ha tratto la precisazione che la procedura in parola non si applica nemmeno nei confronti di soggetti detenuti, in esecuzione ovvero in misura cautelare, per altra causa (Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore,Rv. 232938;Sez. 5, n. 12620 del 02 /03/2006, Casula, Rv. 234547), e nemmeno nei confronti dei soggetti latitanti od evasi, che ai primi devono essere equiparati (Sez. 2, n. 43579 del 10/10/2003, Moutarabbes,Rv. 227470;Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2 008, Mrhimrhi,Rv. 239218;Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura,Rv. 246949; Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420). 3. Dunque, nei casi in cui va applicato l'istituto dell'ordine di esecuzione sospeso, l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che siano notificati al condannato e al suo difensore l'ordine di esecuzione e il relativo decreto di sospensione, unitamente all'avviso della facoltà di presentare, entro trenta giorni, istanza di ammissione a misure alternative. La notifica va compiuta secondo la disciplina dettata dall'art. 157 cod. proc. pen. ovvero, qualora non sia possibile, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., e sempre che non sopravvenga, da parte del condannato, dichiarazione od elezione di domicilio ai fini delle notifiche nella fase esecutiva. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche che lo hanno preceduto. Il motivo è infondato. L'invalidità del decreto di irreperibilità consegue all'omissione delle preventive ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., ricerche che invece risultano essere stati esaustive. L'ordinanza impugnata ha rilevato che il condannato, soggetto nato all'estero, era privo di residenza anagrafica in Italia e non era noto che avesse una abituale attività lavorativa, e quindi era stato, vanamente, cercato, nei luoghi dove risultava avesse avuto ultimo domicilio. Risultano dunque compiute ricerche nei luoghi indicati dalla norma processuale. 4 Il motivo si duole che le ricerche non erano state estese ad altri luoghi, come un precedente domicilio (in Crema) ovvero presso il nuovo domicilio del soggetto con il quale il ricorrente aveva convissuto durante gli arresti domiciliari ovvero, infine, nel luogo dove il condannato nell'anno 2017 aveva avuto occupazione lavorativa. Si tratta, peraltro, di luoghi diversi da quelli dove l'art. 159 cod. proc. pen. prescrive siano compiute le ricerche, e comunque luoghi dove non viene nemmeno rappresentato che il condannato fosse reperibile al momento della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso. 5. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. per aver il pubblico ministero omesso di richiedere le "opportune informazioni" al fine di disporre la rinnovazione della notifica. Sul punto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale "... l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen, - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto' effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica < nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso" (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, Resch,Rv. 272054;Sez. 1, n. 12507 de/ 14/12 /2018, RRGALL, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, VAKLINOVA, Rv. 276411). Il collegio, nel condividere il principio, precisa che nei confronti del condannato latitante od evaso proprio non si applica l'istituto dell'ordine di esecuzione sospeso, mentre nei confronti del condannato irreperibile il disposto dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - che dà la facoltà ("può ...") al pubblico ministero di assumere "opportune informazioni" nel caso in cui si dubiti che dalla notifica il condannato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto - risulta superfluo in quanto la notifica col rito degli irreperibili già presuppone ricerche dell'interessato. Con specifico riguardo, poi, all'espressa indicazione del difensore del condannato come soggetto al quale chiedere le "opportune informazioni", la procedura notificatoria di cui all'art. 159 cod proc. pen. già prevede il coinvolgimento del difensore, che, ricevendo la notifica dell'atto, apprende che l'assistito risulta non reperibile per l'autorità, e dunque può valutare, nei limiti dei doveri inerenti al mandato, se e quali informazioni comunicare. Nel caso in esame la doglianza riguarda la omessa richiesta di informazioni a colui che era stato convivente con il condannato in costanza degli 5 arresti domiciliari, in epoca risalente di circa tre anni, - soggetto presso il quale il condannato non era più ospite al momento della notifica dell'atto -, adempimento che quindi non è richiesto dalla normativa né è indicato come in concreto utile al fine di individuare l'effettivo domicilio del condannato. Anche il motivo in esame risulta dunque infondato. 6. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 dicembre 2021.
lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13181 Anno 2022 Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE Relatore: BIANCHI MICHELE Data Udienza: 20/12/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con istanza depositata in data 22 aprile 2021 il difensore di fiducia di IO AS aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione disposta nei confronti dello stesso con ordine di esecuzione emesso in data 10 settembre 2020 dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia. L'ordine di esecuzione, contestualmente sospeso ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., era stato notificato con il rito degli irreperibili, a seguito di decreto di irreperibilità emesso essendo risultate vane le ricerche presso il domicilio in Soresina, via monte Grappa, e quindi, in data 13 gennaio 2021, era stata revocata la sospensione dell'ordine. In data 1° aprile 2021 AS IO era stato tratto in arresto in esecuzione del menzionato ordine. Veniva quindi eccepita la nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche, che avevano riguardato il luogo dove AS aveva eletto domicilio ai fini della misura cautelare degli arresti domiciliari, coincidente con la residenza del coimputato DU UL, e non erano state estese al domicilio, pure risultante agli atti del procedimento di cognizione, in Crema, via Garibaldi 10, né presso la sede dell'attività lavorativa — in Cambiago, viale delle industrie 21 -, né infine presso il nuovo domicilio di DU UL, in Pianengo, via Roma 91. Inoltre, l'autorità giudiziaria non aveva chiesto informazioni né al difensore del condannato né al soggetto presso il quale il AS aveva dichiarato di essere domiciliato. 2. Con ordinanza depositata il 20 maggio 2021 la Corte di appello di Brescia ha respinto l'istanza di sospensione dell'ordine di esecuzione osservando che le ricerche erano state effettuate, vanamente, presso il domicilio eletto nel procedimento (Soresina, via monte grappa, luogo degli arresti domiciliari), e che ricerche in altri luoghi non erano dovute. Infatti, lo stesso AS, nato all'estero, aveva dichiarato di non avere dimora stabile in Crema;
non era mai stato autorizzato a lavorare presso Job Center, dove era stato assunto con contratto di durata trimestrale nel corso del 2017; non dovevano essere chieste informazioni al difensore, che aveva ricevuto la notifica degli atti di esecuzione e non aveva mai comunicato di essere in grado di contattare il condannato;
non doveva essere cercato presso il domicilio del coimputato DU in Pianengo, tra l'altro non noto agli inquirenti;
non è stato documentato che il AS all'epoca avesse residenza anagrafica. 2 3. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di IO AS, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. in quanto: - non era stata compiuta ricerca in Crema, via Garibaldi, dove AS, nel verbale di arresto, aveva dichiarato di essere residente: - non era stato cercato presso Job Service, presso la quale AS era stato assunto in data 29 novembre 2016 con contratto trimestrale, e dove aveva ripreso a lavorare una volta rimesso in libertà dal Tribunale del riesame;
- non era stato cercato in Pianengo, via Roma presso la residenza del coimputato DU, presso il quale AS aveva eletto domicilio, indirizzo che DU aveva comunicato in data 27 ottobre 2020 nel suo procedimento di sorveglianza. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., per aver il pubblico ministero omesso di chiedere informazioni a DU UL. 4. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e va perciò respinto. 1. Il ricorso pone la questione degli adempimenti dovuti ai fini della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., e del contestuale avviso della facoltà di presentare, entro giorni trenta, istanza di ammissione a misure alternative alla detenzione. In particolare, la difesa deduce che il decreto di irreperibilità del condannato doveva essere preceduto da ricerche estese, non solo ai luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., bensì a tutti i luoghi, noti all'Autorità, riferibili al condannato, anche dopo aver assunto informazioni dal difensore, ai sensi dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. 2. Si deve premettere che il particolare istituto della sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., si applica nel caso di esecuzione di pene detentive così dette brevi, salvo che siano state inflitte per reati così detti ostativi, di cui alla lettera a) del comma 9 della 3 medesima disposizione, e sempre che il condannato non sia sottoposto a custodia cautelare in carcere ovvero sia detenuto per altra causa. Nel caso in cui il condannato, nei cui confronti debba essere eseguita condanna a pena "breve", si trovi .sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, l'esecuzione è sospesa e gli atti sono direttamente trasmessi al Tribunale di sorveglianza per l'eventuale applicazione di misure alternative, permanendo il regime degli arresti domiciliari, così detti esecutivi. Da tale articolato disposto normativo la giurisprudenza ha tratto la precisazione che la procedura in parola non si applica nemmeno nei confronti di soggetti detenuti, in esecuzione ovvero in misura cautelare, per altra causa (Sez. 1, n. 6779 del 25/01/2005, Salvatore,Rv. 232938;Sez. 5, n. 12620 del 02 /03/2006, Casula, Rv. 234547), e nemmeno nei confronti dei soggetti latitanti od evasi, che ai primi devono essere equiparati (Sez. 2, n. 43579 del 10/10/2003, Moutarabbes,Rv. 227470;Sez. 1, n. 9213 del 31/01/2 008, Mrhimrhi,Rv. 239218;Sez. 1, n. 16800 del 20/04/2010, Gjura,Rv. 246949; Sez. 1, n. 23882 del 05/05/2021, M., Rv. 281420). 3. Dunque, nei casi in cui va applicato l'istituto dell'ordine di esecuzione sospeso, l'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. dispone che siano notificati al condannato e al suo difensore l'ordine di esecuzione e il relativo decreto di sospensione, unitamente all'avviso della facoltà di presentare, entro trenta giorni, istanza di ammissione a misure alternative. La notifica va compiuta secondo la disciplina dettata dall'art. 157 cod. proc. pen. ovvero, qualora non sia possibile, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., e sempre che non sopravvenga, da parte del condannato, dichiarazione od elezione di domicilio ai fini delle notifiche nella fase esecutiva. 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche che lo hanno preceduto. Il motivo è infondato. L'invalidità del decreto di irreperibilità consegue all'omissione delle preventive ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159 cod. proc. pen., ricerche che invece risultano essere stati esaustive. L'ordinanza impugnata ha rilevato che il condannato, soggetto nato all'estero, era privo di residenza anagrafica in Italia e non era noto che avesse una abituale attività lavorativa, e quindi era stato, vanamente, cercato, nei luoghi dove risultava avesse avuto ultimo domicilio. Risultano dunque compiute ricerche nei luoghi indicati dalla norma processuale. 4 Il motivo si duole che le ricerche non erano state estese ad altri luoghi, come un precedente domicilio (in Crema) ovvero presso il nuovo domicilio del soggetto con il quale il ricorrente aveva convissuto durante gli arresti domiciliari ovvero, infine, nel luogo dove il condannato nell'anno 2017 aveva avuto occupazione lavorativa. Si tratta, peraltro, di luoghi diversi da quelli dove l'art. 159 cod. proc. pen. prescrive siano compiute le ricerche, e comunque luoghi dove non viene nemmeno rappresentato che il condannato fosse reperibile al momento della notifica dell'ordine di esecuzione sospeso. 5. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. per aver il pubblico ministero omesso di richiedere le "opportune informazioni" al fine di disporre la rinnovazione della notifica. Sul punto, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale "... l'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen, - secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto' effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione - non si applica < nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso" (Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, Resch,Rv. 272054;Sez. 1, n. 12507 de/ 14/12 /2018, RRGALL, Rv. 276307; Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, VAKLINOVA, Rv. 276411). Il collegio, nel condividere il principio, precisa che nei confronti del condannato latitante od evaso proprio non si applica l'istituto dell'ordine di esecuzione sospeso, mentre nei confronti del condannato irreperibile il disposto dell'art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen. - che dà la facoltà ("può ...") al pubblico ministero di assumere "opportune informazioni" nel caso in cui si dubiti che dalla notifica il condannato abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto - risulta superfluo in quanto la notifica col rito degli irreperibili già presuppone ricerche dell'interessato. Con specifico riguardo, poi, all'espressa indicazione del difensore del condannato come soggetto al quale chiedere le "opportune informazioni", la procedura notificatoria di cui all'art. 159 cod proc. pen. già prevede il coinvolgimento del difensore, che, ricevendo la notifica dell'atto, apprende che l'assistito risulta non reperibile per l'autorità, e dunque può valutare, nei limiti dei doveri inerenti al mandato, se e quali informazioni comunicare. Nel caso in esame la doglianza riguarda la omessa richiesta di informazioni a colui che era stato convivente con il condannato in costanza degli 5 arresti domiciliari, in epoca risalente di circa tre anni, - soggetto presso il quale il condannato non era più ospite al momento della notifica dell'atto -, adempimento che quindi non è richiesto dalla normativa né è indicato come in concreto utile al fine di individuare l'effettivo domicilio del condannato. Anche il motivo in esame risulta dunque infondato. 6. Va dunque respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 20 dicembre 2021.