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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 651/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALATI Parte_1 P.IVA_1
BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA MENTANA 19 22100 COMO, come da delega in atti appellante ed appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. VIGANO' Controparte_1 P.IVA_2
AL e NE CA elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 62 22100
COMO, come da delega in atti appellato ed appellante incidentale
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, per le ragioni già esposte in narrativa, pagina 1 di 24 a. revocare e/o riformare la sentenza n. 1363/2024 del 31.12.2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como, Giudice dott.ssa Giulia Troina, a definizione della causa civile n. R.G. 2593/2023 nella parte in cui afferma che “la difesa del invoca a fondamento del Parte_1 diritto reclamato l'atto di compravendita 15.3.1955, Notaio , ma, come sopra Persona_1 evidenziato, il diritto di servitù di passo carraio e pedonale ivi istituito per l'accesso alla Via Rezzonico veniva dalle parti espressamente correlato, in punto di cessazione, all'attuazione “della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064”. Tale previsione induce a ritenere che la comune volontà delle parti contraenti fosse che detta servitù doveva essere funzionale a garantire un accesso alla pubblica via e destinata ad essere “superata”dalla realizzazione di autonomi accessi. Se è vero che la strada allora prevista dal Piano Regolatore non è stata realizzata, è altrettanto vero che il quadro urbanistico del comparto, dal 1955, subiva radicali modificazioni, specie e proprio in funzione della edificazione dell'area ex “ME BE S.p.A.” e dalla sua urbanizzazione, nel quadro di un piano integrato di recupero risalente agli anni '90 del secolo scorso e convenzionato, per la sua attuazione, nel 1999. Per quanto qui rileva, l'attuazione di tale piano integrato di recupero ha implicato l'urbanizzazione primaria di tale comparto e, in particolare, la realizzazione di quella che oggi è la pubblica via, denominata Via Caniggia, sulla quale ha accesso carraio e pedonale il Parte_1
. […] Tale essendo il quadro sopravvenuto rispetto agli originari patti del 1955, non può con
[...] certezza affermarsi – come pretende parte convenuta – che la servitù a suo tempo pattuita debba considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via, ma, essedo tale ultima circostanza rimasta dubbia e poco chiara, spettava a parte attrice provare l'allegazione di cui all'atto di citazione, ovvero che la servitù prediale di passaggio carraio e pedonale è stata ininterrottamente esercitata secondo le modalità previste nel titolo costitutivo in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 1063 e ss. c.c. attraverso l'utilizzo di chiavi per l'apertura del cancello installato sulla recinzione che divide le due porzioni di terreno sulle quali insistono i suddetti edifici condominiali Non risulta provato, invece, nemmeno che i condomini del abbiano esercitato la servitù in oggetto per il tempo Parte_1 necessario ad acquistarla a titolo originario. [...]le prove documentali offerte e le risultanze dell'istruttoria orale sembrano confutare la ricostruzione attorea a fondamento della domanda promossa con l'odierno giudizio.” b. conseguentemente, decidere nel merito la questione sollevata in primo grado accogliendo le conclusioni ivi formulate che di seguito si ritrascrivono: In via principale
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione;
Parte_1
- condannare il in persona dell'amministratore pro tempore a rimuovere gli Controparte_1 ostacoli che impediscono il libero esercizio della suddetta servitù di passo, attraverso la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio, o comunque attraverso ogni altra modalità che il Giudice riterrà più opportuna;
- ordinare che l'emanando provvedimento del Giudice di interruzione della turbativa venga eseguito entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza o altro termine ritenuto congruo, fissando una penale in caso di mancata esecuzione di euro 500,00 giornaliere o altra somma ritenuta più congrua.
pagina 2 di 24 - condannare il convenuto a risarcire il danno subito dall'attore nella misura di euro 11.000,00 o in quella diversa somma che verrà determinata anche secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
In via principale: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile o, comunque, infondato in fatto e in diritto;
In via di appello incidentale condizionato, e salvo impugnativa: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto ed accertare e dichiarare l'estinzione della servitù di passo avversariamente rivendicata per le ragioni in atti o, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento della servitù di passo costituita con l'atto in data 15.03.1955 in correlazione Per_1 alle innovazioni apportate sul fondo dominante di cui agli atti e, per l'effetto, ordinare l'eliminazione di tali innovazioni o comunque ordinare, con le inibitorie del caso, al l'esercizio di Parte_1 tale servitù in coerenza al titolo e tenuto conto del divieto di aggravamento ex art. 1067, I comma c.c. e della reale sopravvenuta modificazione e destinazione del fondo dominante fissando una penale per ogni violazione di euro 500. In ogni caso: vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi. In via istruttoria: insistiamo all'occorrenza affinché venga disposta una ispezione dei luoghi, eventualmente tramite CTU nominato dalla Corte, al fine di descrivere i luoghi, nonché al fine di accertare le innovazioni rispetto all'originario stato di fatto del 1955 e di individuare le eliminazioni necessarie o comunque il contenuto delle inibitorie funzionali a ricondurre l'esercizio e dell'eventuale e denegata servitù in coerenza con il titolo e la destinazione e le caratteristiche del fondo e tenuto CP_1 conto del divieto di aggravamento ex art. 1067 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e poi depositato in data 19/07/2023, il in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Como il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
per far accertare la sussistenza di una servitù di passo pedonale e carraio gravante sul fondo di controparte in favore del attoreo e dei suoi condomini. Domandava Parte_1
anche la condanna a rimuovere gli ostacoli che impedivano il libero esercizio di tale servitù, con la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) per l'apertura del cancello carraio, con astreinte di 500 € giornalieri.
Infine, domandava il risarcimento del danno patito quantificato in 11.000 €.
A sostegno delle domande, individuava l'atto di costituzione della servitù nel contratto pagina 3 di 24 di compravendita del 15/03/1955, nel quale l'allora società venditrice si riservava il diritto di passo sul fondo oggetto di vendita nei seguenti termini: “Lungo tutto il suo lato di sud-ovest in confine col mappale 764, la porzione di terreno sopra descritta viene gravata da servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della
ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per l'accesso alla Parte_2
medesima dalla via Rezzonico. Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]”.
Il , costituitosi tempestivamente, domandava il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, con accertamento dell'estinzione della servitù per avveramento della condizione risolutiva dedotta nel titolo e/o la sua prescrizione per non uso ventennale.
Inoltre, per quanto ancora interessa, in via subordinata domandava di accertare il sopravvenuto aggravamento della servitù costituita nel 1955 e, per l'effetto, di ordinare l'eliminazione delle innovazioni o comunque ordinare l'esercizio di tale servitù in coerenza al titolo, tenendo conto del divieto di aggravamento ex art. 1067, co. 1 c.c. e della reale sopravvenuta modificazione e destinazione del fondo dominante, con astreinte di 500 € per ogni violazione.
Il Tribunale di Como istruiva la causa mediante l'assunzione di testimonianze ed interrogatorio formale degli amministratori dei Con sentenza n. 1363/2024, CP_2
pubblicata in data 31/12/2024, rigettava le domande di entrambe le parti e compensava le spese.
In particolare, quanto all'esistenza del diritto di servitù, riteneva che “non può con certezza affermarsi – come pretende parte convenuta – che la servitù a suo tempo pattuita debba considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via, ma, essendo tale ultima circostanza rimasta dubbia e poco chiara, spettava a parte attrice provare l'allegazione di cui all'atto di citazione, ovvero che la servitù prediale di passaggio carraio e pedonale è stata ininterrottamente esercitata secondo le modalità
pagina 4 di 24 previste nel titolo costitutivo in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 1063 e ss. c.c. attraverso l'utilizzo di chiavi per l'apertura del cancello installato sulla recinzione che divide le due porzioni di terreno sulle quali insistono i suddetti edifici condominiali”.
Esclusa poi la prova del possesso ventennale della servitù da parte del Parte_1
anche in base alle testimonianze di ,
[...] Persona_2 Tes_1 Testimone_2
e rigettava l'actio confessoria servitutis di parte attrice e riteneva Persona_3
superfluo esaminare le ulteriori domande proposte dalle parti in via subordinata.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande svolte in primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello il , chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello avversario.
Alla prima udienza del 17/06/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, note di replica e note sostitutive dell'udienza.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4/11/2025 e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
2. L'appello del è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, viene denunciata l'erronea interpretazione del titolo costitutivo della servitù e l'erronea valutazione dell'incidenza delle modifiche urbanistiche sopravvenute.
L'appellante deduce che, a fondamento della domanda di accertamento della servitù e di condanna alla cessazione delle turbative, è stato prodotto l'atto di compravendita di quote di area edificabile del 15/03/1955, già sopra richiamato, e che la nuova via pubblica a nord del mappale 2064, la cui realizzazione era stata dedotta in condizione pagina 5 di 24 risolutiva, non è mai stata realizzata. Tale circostanza sarebbe pacifica e riconosciuta sia da controparte, sia dal primo giudice.
Inoltre, si richiama l'atto di cessione di quota e precostituzione di condominio del
30/07/1999, con cui il fondo dominante veniva trasferito, insieme con il diritto di passo, ritenuto quindi ancora esistente. In senso analogo, viene richiamato l'atto di cessione gratuita di area al del 20/04/2005. CP_3
A fronte di tale contesto documentale, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le modificazioni urbanistiche del comparto intervenute a partire dagli anni
'90, ed in particolare la realizzazione della pubblica via Caniggia, abbiano inciso sull'esistenza della servitù di passaggio. Secondo parte appellante, con l'atto del 1955 le parti si sono riservate un ulteriore accesso alla pubblica via Rezzonico, non perché il fondo dominante fosse intercluso, bensì per dare ai proprietari dello stesso un ulteriore accesso diverso da quello già esistente sulla via Manzoni. Sarebbe quindi irrilevante la circostanza che una diversa via, la via Caniggia, sia stata aperta al pubblico passaggio, poiché intenzione dei contraenti era quella di assicurare un accesso alla via Rezzonico.
Così correttamente interpretata la clausola contrattuale costitutiva della servitù, il
Tribunale avrebbe dovuto escludere la verificazione della condizione risolutiva e riconoscere l'esistenza del diritto di servitù.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta un'erronea valutazione delle prove testimoniali offerte in primo grado, alla stregua delle quali il giudice avrebbe dovuto ritenere provato l'esercizio della servitù per un tempo di oltre 40 anni, sia quando sul fondo dominante insisteva un'attività commerciale, sia successivamente, quando sul fondo dominante è stato costruito il Anche i testimoni di parte Parte_1
convenuta avrebbero confermato l'esistenza della servitù di passo e il passaggio dei condomini sin dalla costruzione del Parte_1
pagina 6 di 24 3. L'appello incidentale condizionato del , nell'unico motivo Controparte_1
articolato, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dubbia la verificazione della condizione risolutiva. Sussisterebbe infatti la piena prova che tale condizione si sia realizzata, in considerazione dell'auspicata interpretazione del titolo del 1955, letto anche alla luce delle sopravvenute modificazioni urbanistiche e edilizie.
In particolare, deduce che un piano integrato di recupero urbanistico risalente agli anni
'90 ha implicato l'urbanizzazione primaria del comparto edilizio su cui insistono i due edifici condominiali ed in particolare la realizzazione della pubblica via Caniggia, sulla quale ha accesso carraio e pedonale il Per effetto della Parte_1
costruzione e apertura al pubblico di tale via Caniggia, i fondi delle parti oggi neppure sarebbero confinanti e in ogni caso - secondo una lettura in buona fede del titolo, che tenga conto della realtà di fatto e degli scopi allora perseguiti dalle parti - la servitù del
1955 dovrebbe considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via (oggi via
Caniggia).
Inoltre, il ha riproposto l'eccezione di prescrizione per non uso e, in Controparte_1
subordine, per il caso di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale condizionato, ha insistito nella domanda di accertamento dell'aggravamento della servitù in ragione dell'edificazione di un condominio con oltre 20 appartamenti, 4 unità commerciali e 60 box sul fondo dominante, fondo in precedenza sostanzialmente non edificato.
4. Il primo motivo dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale condizionato possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto l'interpretazione del contratto del 1955 costitutivo della servitù ed il verificarsi dell'evento dedotto dalle parti in condizione risolutiva.
pagina 7 di 24 4.1. Nel procedere a tale esame, occorre premettere una ricostruzione dei fatti rilevanti sul punto.
Risulta che i fondi per cui è causa, siti in Como e su cui oggi insistono gli edifici condominiali delle parti, furono acquistati unitariamente dalla società anonima ME
BE per atto notarile del 17/05/1940 (doc. 1 fascicolo attore I grado).
Con l'atto di compravendita di quote di area edificabile del 15/03/1955, ME
BE s.p.a. (già s.a.) vendette a vari acquirenti le quote della porzione di area situata in
Como, in fregio alla via Rezzonico n. 15, identificata nel Catasto Terreni di Como,
Sezione Borghi, ai mappali n. 1979 e n. 2324/b, cosicché la proprietà in origine unitaria venne divisa. Sulla porzione venduta, le parti divenute comproprietarie si accordarono per la costruzione di un edificio in condominio, ossia l'odierno . Controparte_1
In tale atto, le parti convenivano una deductio servitutis in favore della restante proprietà di parte venditrice nei seguenti e già riportati termini: “Lungo tutto il suo lato di sud- ovest in confine col mappale 764, la porzione di terreno sopra descritta viene gravata da servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della
[...]
ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per l'accesso alla medesima Parte_2
dalla via Rezzonico. Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]” (doc. 3 fascicolo attore I grado).
La società ME BE s.p.a. si trasformava e modificava la propria denominazione sociale più volte assumendo, per quanto interessa, la denominazione di
[...]
Controparte_4
Con atto di cessione di quota e precostituzione di condominio del 30/07/1999, la predetta restando proprietaria di 50/1000 del fondo Controparte_4
catastalmente identificato alla Sezione Censuaria Borghi, mappali 2064, 2284, 2324,
809, vendeva le restanti quote di tale fondo a tre società, con le quali si accordava per la costruzione di edifici condominiali, da cui la costruzione dell'odierno Condominio
pagina 8 di 24 (doc. 4 fascicolo attore I grado). In tale sede, le parti presero atto che “la Pt_1
porzione contraddistinta con colore VIOLA racchiusa tra le lettere A – B- C – D, nel tipo planimetrico allegato -A- è di proprietà di terzi ma gravata da servitù di transito con ogni mezzo a favore del compendio immobiliare oggetto del presente atto” e che
“attualmente il compendio immobiliare in oggetto ha diritto di accesso anche dalla Via
Rezzonico in forza della corrispondente servitù attiva di transito”.
In pari data, le stesse parti private stipulavano con il Comune di Como una convenzione per l'attuazione del piano integrato di recupero riguardante il comparto oggetto del citato atto di cessione, con la quale prevedevano la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici condominiali, secondo i volumi e le metrature ivi determinati (doc. 14 fascicolo attore I grado).
In esecuzione di detta convenzione, poi, in data 20/04/2005, le parti private cedevano gratuitamente al Comune di Como il suolo catastalmente identificato al mappale 4569
(già 4535/b) e nell'atto dichiaravano “di essere a conoscenza che la porzione contraddistinta con colore VIOLA racchiusa tra le lettere A – B – C – D, nel tipo planimetrico allegato -A- alla convenzione in data 30 luglio 1999 sopra citata (di proprietà di terzi) è gravata da servitù di transito con ogni mezzo a favore del compendio immobiliare e quindi anche dell'area oggetto di cessione al di CP_3
Como” (doc. 9 fascicolo attore I grado).
Risulta pacifico, quindi, che i condomini del siano gli aventi causa Parte_1
di ME BE s.p.a., parte venditrice nell'atto del 1955, mentre i condomini del siano gli aventi causa delle allora parti acquirenti e che le parti di Controparte_1
tale atto vollero costituire “servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per Parte_2
l'accesso alla medesima dalla via Rezzonico”.
4.2. È controversa ed oggetto degli opposti motivi di appello l'interpretazione da dare a tale clausola di costituzione di servitù, specie nella parte in cui le parti convennero che pagina 9 di 24 “Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]”.
Le parti sono infatti concordi nel ritenere che si tratti di una condizione risolutiva del diritto di servitù, ma divergono nell'interpretazione di quale sia l'evento dedotto in condizione.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione del sia fondata, mentre Parte_1
vada rigettato l'appello incidentale condizionato del per i seguenti Controparte_1
motivi.
Nell'interpretazione di un contratto, attività riservata al giudice del merito da compiersi ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, prendendo le mosse dal senso letterale del testo contrattuale, per poi saggiare la correttezza del significato attribuito alla luce degli ulteriori criteri logici, teleologici e sistematici previsti dal codice civile (vd. ad es. Cass., n. 33451 del 11/11/2021:
“Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”).
Nel caso di specie, il testo contrattuale è chiaro e non esistono indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Il testo individua infatti espressamente come condizione risolutiva “l'attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064”, ossia la realizzazione di una strada: a) prevista dall'allora piano regolatore di Como, b) da costruire a nord del mappale 2064. Si tratta di due elementi specifici con cui le parti vollero individuare l'evento condizionante.
Inoltre, assai significativamente, le parti ebbero anche la cura di mettere per iscritto pagina 10 di 24 quale fosse lo scopo per cui procedevano a costituire la servitù: essa risulta infatti costituita “per l'accesso alla medesima [proprietà dominante] dalla via Rezzonico”.
È pacifico che la strada allora prevista dal piano regolatore da costruire a nord del mappale 2064 per l'accesso alla via Rezzonico non sia mai stata realizzata né, ad oggi, esiste altra strada che consenta l'accesso diretto al fondo dominante dalla via Rezzonico.
A fronte del chiaro tenore testuale del contratto, non paiono fondati gli argomenti dell'appellante incidentale nella misura in cui pretende di interpretare “in via sostanziale” il patto istitutivo della servitù come risolutivamente condizionato alla costruzione di una qualsiasi via pubblica, anche diversa da quella descritta dalle parti nell'atto del 1955, in considerazione del mutato contesto urbanistico. In particolare, la parte appellante incidentale individua nella costruzione e apertura al pubblico della via
Caniggia l'evento che avrebbe fatto estinguere la servitù, in attuazione del piano integrato di recupero urbanistico approvato dal di Como. CP_3
Il Collegio rileva per contro che nel 1955 il fondo dominante aveva già accesso alla pubblica via, su via Manzoni, come risulta anche dal precedente atto di acquisto del
1940 (doc. 1 fascicolo attore I grado, p. 3: confini a tramontana dalla Via Manzoni) nonché dalla planimetria allegata (doc. 2 fascicolo attore I grado), ossia sul lato opposto rispetto alla via Rezzonico.
Tale circostanza conforta quindi le conclusioni raggiunte in base al testo contrattuale: lo scopo perseguito dalle parti nel costituire la servitù non era quello di garantire al fondo dominante un accesso alla via pubblica purché fosse, come sarebbe potuto accadere in caso di fondo intercluso;
si volle, invece, garantire un ulteriore accesso al fondo dominante dalla via Rezzonico.
Dunque, il fatto che sia stata poi aperta la via Caniggia, che si immette sulla via
Manzoni, non è significativo. Essa non presenta nessuna delle caratteristiche chiaramente individuate dalle parti nel contratto del 1955, in quanto: a) non costituisce attuazione del piano regolatore comunale di allora, b) non si trova a nord del mappale
2064 e, soprattutto, c) non consente l'accesso alla via Rezzonico, ma collega il pagina 11 di 24 condominio unicamente con la via Manzoni.
Il fatto che il piano regolatore della città di Como sia stato poi modificato in senso diverso da quanto originariamente previsto dalle parti nel contratto del 1955 e non sia stata più prevista la realizzazione di una strada a nord del mappale 2064 con accesso alla via Rezzonico, ma l'apertura al pubblico della citata via Caniggia, comporta, semmai, la sopravvenuta impossibilità di verificazione dell'evento condizionante.
Non vi sono neppure altri elementi desumibili dal comportamento delle parti per ritenere diversamente ed assecondare la diversa interpretazione “sostanzialistica” proposta dal
. Anzi, dagli atti di cessione del fondo dominante prodotti Controparte_1
dall'appellante principale, a conforto dell'interpretazione condivisa da questo Collegio, risulta che i proprietari del fondo dominante hanno sempre ritenuto il diritto di servitù ancora esistente, anche in epoca successiva alla costruzione del Parte_1
Peraltro, in materia di diritti reali, l'indagine della volontà delle parti deve essere particolarmente rigorosa, cosicché, in assenza di univoci indici di segno contrario – del tutto assenti nel caso di specie – l'interpretazione non deve condurre ad un risultato in contrasto con quanto risulta dal testo contrattuale e ciò in considerazione della natura reale del diritto costituito e della conseguente necessità di tutelare anche l'affidamento dei terzi a cui il diritto risulti opponibile.
Per tali ragioni, la mancata realizzazione della via pubblica nei termini di cui al contratto
– come a) prevista dall'allora piano regolatore di Como, b) da costruire a nord del mappale 2064, c) tale da consentire l'accesso alla via Rezzonico – esclude che si sia verificata la condizione risolutiva.
Va infine evidenziato come sia irrilevante la circostanza, dedotta dal CP_1
, per cui i fondi oggi non sarebbero più confinanti.
[...]
Come correttamente osservato anche dalla difesa del per la Parte_1
costituzione di servitù è necessaria solamente la vicinanza tra i fondi, in modo tale che il fondo dominante possa trarre una utilità dal fondo servente appartenente a diverso pagina 12 di 24 proprietario (cfr. art. 1027 c.c.). Nel caso di specie, l'utilità è individuabile nell'accesso alla via Rezzonico ed è proprio il passaggio attraverso il fondo del a Controparte_1
consentirne la soddisfazione, anche a prescindere dalla confinanza tra i due fondi.
Si rivela pertanto doppiamente errata la conclusione del Tribunale di Como che non solo ha ritenuto incerta la verificazione della condizione ma ha anche, conseguentemente, addossato all'attore l'onere di provare l'acquisto della servitù per usucapione.
Poiché, infatti, l'evento dedotto in condizione risolutiva è fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, in ogni caso sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'avvenuta verificazione dell'evento condizionante (art. 2697 c.c.) e dunque l'incertezza probatoria si sarebbe dovuta risolvere in favore dell'attore.
5. Esclusa l'estinzione della servitù per avveramento della condizione risolutiva, occorre esaminare – con indiretto riflesso anche sulle argomentazioni dedotte con il secondo motivo di appello – l'eccezione di prescrizione del diritto per non uso ventennale ritualmente articolata dal e riproposta in grado di appello. Controparte_1
Essa è infondata.
Sul punto, pare opportuno premettere che la servitù di passaggio è una servitù discontinua e pertanto la prescrizione si interrompe al verificarsi di ciascun episodio di esercizio del diritto, ossia a ciascun passaggio compiuto per accedere al fondo dominante, anche se effettuato in modo del tutto sporadico o saltuario. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo del tutto condivisibile il seguente principio: “La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico
pagina 13 di 24 dell'esercizio” (Cass., n. 26636 del 12/12/2011, seguita da Cass., n. 22579 del
16/10/2020).
Quanto all'onere della prova in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dello stesso va risolta applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione da parte del convenuto che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (così da ultima Cass., n. 11054 del 05/04/2022).
Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene che il non abbia Controparte_1
fornito la prova di un non uso protratto ininterrottamente per un ventennio.
Invero, la parte appellante incidentale nei propri atti nemmeno ha esplicitamente individuato l'arco ventennale di tempo durante il quale i proprietari del fondo dominante avrebbero mancato di esercitare la servitù. Dal capitolo di prova n. 7 della memoria istruttoria n. 2 di primo grado, è dato desumere che parte appellante incidentale abbia individuato tale periodo nei 20 anni antecedenti al luglio 2022, ossia dal luglio 2002 al luglio 2022 (mentre dal luglio 2022 è la stessa parte a dedurre che alcuni condomini del sono transitati con veicoli o a piedi sul fondo ). Parte_1 CP_1
Tuttavia, vi è prova che in tale periodo la servitù, quantomeno sporadicamente, sia stata esercitata.
In particolare, la testimone di parte convenuta – che al tempo della Tes_3
deposizione aveva abitato per 10 anni in un appartamento di proprietà del marito nel
– ha dichiarato che prima dell'elettrificazione del cancello, Controparte_1
avvenuta nel 2022, ha visto più volte passare una signora con i bambini, il cane e il marito, una volta anche in macchina, ed anche in un'altra occasione un diverso signore.
anch'egli chiamato da parte convenuta, in quanto già amministratore di Persona_3
entrambi i condomini fino a circa 10 anni prima la deposizione, ha dichiarato che il passaggio è stato esercitato da quando è stato costruito il ossia dal Parte_1
2003, e che anch'egli l'ha esercitato personalmente.
Si tratta di due testimoni credibili, in quanto la prima portatrice di un interesse contrario pagina 14 di 24 al dichiarato ed il secondo informato e disinteressato (anzi, il fatto di essere padre dell'attuale amministratore del lo rende semmai più vicino Controparte_1
all'appellante incidentale).
Quanto agli altri testimoni valorizzati dal Tribunale, si deve rilevare come le loro dichiarazioni vadano qui rilette alla luce del corretto inquadramento degli oneri probatori gravanti sulle parti e dunque non già per dimostrare un acquisto della servitù a titolo originario per usucapione, come erroneamente fatto dal primo giudice, ma ai fini della prova del non uso protratto per 20 anni.
Alla luce di ciò, ha sì dichiarato di aver abitato a lungo nel Testimone_2 Parte_1
senza aver esercitato la servitù personalmente, ma ha anche affermato di aver
[...]
locato l'appartamento per otto anni, rispetto ai quali nulla ha potuto riferire, e di essere stato in possesso delle chiavi necessarie per passare attraverso il . Controparte_1
Anche dalla testimonianza di non è possibile escludere un esercizio del Persona_2
diritto di passo per 20 anni continuativi: la teste ha dichiarato che negli anni '90 (ossia nel periodo che va dalla morte di sua nonna che ivi viveva, fino al suo successivo trasferimento nel ) non ha frequentato il Condominio, così come non Controparte_1
lo ha frequentato dopo il 2009, avendo lì vissuto solo tra il 2000 ed il 2009. Inoltre, la stessa ha dichiarato di aver frequentato più volte il cortile solo tra il 2005 e il 2007 con il figlio piccolo, non potendosi quindi escludere passaggi in altro periodo. Peraltro, i ricordi della teste non paiono pienamente attendibili, considerato che a domanda del giudice se ella abitasse lì quando è stato costruito il ha risposto Parte_1
che “quando sono sorti i due complessi io ero già andata via”. Risulta invece dalle altre concordi testimonianze e dai riscontri documentali (doc. 8 fascicolo attore I grado) che il
è stato completato entro il 2003. Parte_1
Ancora, il teste ha sì escluso di aver visto passaggi dal 2003 al 2019, ma Tes_1
tale periodo non copre 20 anni ed in ogni caso, avendo avuto lo stesso il proprio studio professionale da mediatore immobiliare presso il , non si può Controparte_1
escludere che il passaggio venisse esercitato in giorni ed orari in cui egli era altrove,
pagina 15 di 24 come la mattina presto da parte di genitori che accompagnavano i figli piccoli a scuola.
In senso opposto, i coniugi e dimoranti nel Controparte_4 Parte_3
come comodatari di un appartamento di proprietà del figlio e Parte_1
storicamente legati alla società ME BE, hanno dichiarato di aver esercitato il passaggio attraverso il nei primi anni dopo la costruzione del Controparte_1
risalente al 2003. ha anche dichiarato di Parte_1 Controparte_4
essere a conoscenza del fatto che la moglie di uno dei condomini passava lì per portare i bambini e che per tale fatto ha ricevuto contestazioni da parte del condominio servente.
Questo Collegio ritiene di poter valorizzare la loro testimonianza, in quanto sufficientemente specifica con riferimento agli anni e alle persone che hanno esercitato il passo e coerente con quanto dichiarato dalla teste che pure ha visto passare una Tes_3
madre con i bambini, e dal teste il quale ha dichiarato di aver consegnato una Per_3
chiave per il passaggio attraverso i cancelli del a BE. Quanto Controparte_1
all'eccezione di nullità della loro testimonianza ex art. 246 c.p.c., essa non è stata reiterata né nelle conclusioni di primo grado né in appello e, pertanto, sarebbe in ogni caso sanata (v. Cass., S.U., n. 9456 del 6/04/2023).
6. Ritenuto pertanto sussistente il diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini, costituito in forza del contratto Parte_1
del 15/03/1955, deve essere infine esaminata la domanda subordinata del CP_1
di eliminazione dell'aggravamento di tale servitù ai sensi dell'art. 1067, co. 1 c.c.
[...]
Sul punto, la difesa del deduce che la servitù oggetto di causa fu Controparte_1
costituita nel 1955 a beneficio di un fondo non edificato e non urbanizzato, mentre ora, se esercitata, sarebbe posta a servizio di un condominio di dimensioni imponenti con oltre 20 appartamenti, 4 unità commerciali e 60 box, la cui realizzazione non era prevedibile al tempo del contratto. Deduce poi che la “stradina” su cui esercitare la servitù sarebbe larga solo 242 cm e collocata in fronte ad alcuni box e appartamenti del
, cosicché il transito determinato da un imponente condominio Controparte_1
pagina 16 di 24 sarebbe insopportabile.
Pare opportuno premettere un richiamo alle disposizioni di legge rilevanti.
L'art. 1063 c.c. dispone che “L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo
e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”.
L'art. 1064 c.c. dispone che “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo
l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.”
L'art. 1065 c.c. dispone che: “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.”
Il combinato disposto di tali norme è stato condivisibilmente interpretato nel senso che il titolo costitutivo della servitù regola in via principale l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite contrattualmente. Solo in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, opera il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, in virtù del quale occorre considerare, con riferimento all'epoca della costituzione della servitù, lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi e gli altri elementi rivelatori dell'utilità da soddisfare, con una valutazione ispirata al criterio di prevedibilità (cfr. Cass., n. 15046 del 11/06/2018).
In tale contesto si inserisce l'art. 1067, co. 1 c.c., a norma del quale “Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Quanto all'individuazione delle innovazioni vietate, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'innovazione non costituisce in sé stessa aggravamento della servitù, ma è vietata solo quando cagiona un apprezzabile pregiudizio al fondo servente (v. Cass. n.
pagina 17 di 24 40319 del 16/12/2021, che richiama Cass. n. 1172/1963; n. 2327/1995; n. 19182/2003).
Quanto alla prova, l'aggravamento derivante da un mutamento del fondo dominante non può mai essere considerato in re ipsa, ma spetta agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù, con valutazione caso per caso delle circostanze concrete riservata al giudice di merito (v. Cass. n. 40319 del 16/12/2021,
Cass., n. 25096 del 23/08/2023; Cass., n. 997 del 15/01/2025).
Proprio in tema di servitù di passaggio, la Corte di cassazione ha poi precisato che “in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione
o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù” (Cass. n. 40319 del 16/12/2021).
A fronte di tali principi, ritiene questa Corte che tali innovazioni gravatorie non sussistano nel caso di specie.
In primo luogo, il titolo contrattuale prevede il passaggio anche carraio, senza alcuna prescrizione limitativa.
Pertanto, il fondo servente ha sempre dovuto e tutt'ora deve sopportare il transito effettuato anche a mezzo di veicoli, come nel caso di automobili dirette al fondo dominante. Il fatto che la strada attraverso cui passare sia stretta costituisce, al più, un disagio per chi transita alla guida di un'automobile, ma non può essere valutato come elemento per inibire al l'esercizio di tale servitù in conformità al Parte_1
titolo. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che il non Parte_1
domanda alcuna modifica del fondo servente in ragione dell'incomodità del passaggio, ma pretende soltanto l'esercizio del proprio diritto, adeguandosi alla situazione di fatto pagina 18 di 24 attuale del fondo servente e con modalità conformi al titolo costitutivo della servitù medesima.
In secondo luogo, quanto alla pretesa dannosità di un traffico più intenso rispetto al passato, il Collegio rileva che i fondi erano collocati in un'area in corso di urbanizzazione, o comunque per cui era prevedibile l'urbanizzazione, fin dal 1955.
Dall'atto del 1940 (doc. 1, pag. 3 fascicolo attore I grado) risulta che sul fondo dominante già esisteva un edificio destinato ad abitazione identificato al catasto urbano, mentre dall'atto del 1955 (doc. 3 fascicolo attore I grado) risulta che il fondo servente fu venduto nel 1955 proprio in vista della costruzione di un edificio condominiale. Inoltre, come si è visto sopra, le parti avevano considerato la possibile realizzazione di una strada pubblica in attuazione del piano regolatore comunale, evidentemente prevedendo l'urbanizzazione dell'area. Ancora, si deve dare rilevanza al fatto che il soggetto proprietario del fondo dominante in favore del quale veniva costituita la servitù era una società commerciale (s.p.a.), il che lasciava prevedere un impiego industriale o commerciale del fondo dominante al cui servizio veniva costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio.
Inoltre, risulta che sul fondo dominante, nei decenni precedenti alla costruzione del
(edificato tra il 1999 e il 2003), insistevano alcuni capannoni Parte_1
industriali nei quali la società BE ME effettivamente esercitava la propria attività industriale e commerciale. A prova di ciò, l'appellante principale ha prodotto documentazione fotografica dei luoghi (doc. 15 fascicolo attore I grado), con riscontro da parte dei testi a conoscenza dello stato dei luoghi nei decenni passati (v. in particolare quanto dichiarato dal teste disinteressato e già dimorante presso il Testimone_4
, oltre alle testimonianze di e Controparte_1 Controparte_4 Parte_3
attendibili in quanto riscontrate). Inoltre, dalla convenzione per l'attuazione
[...]
del piano integrato di recupero risulta che la volumetria complessiva dei fabbricati della società BE ME esistenti fino al 1999 ed oggetto di demolizione fosse già pari a
10.375 mc, mentre gli edifici di nuova costruzione sono stati approvati per un volume di pagina 19 di 24 6.056 mc per residenze e 1.233,90 per spazi commerciali, per un totale di 7.290 mc (doc.
13 e 14 fascicolo attore I grado).
Si deve quindi desumere che la servitù sia stata costituita per assicurare il passaggio anche carraio in favore di un compendio immobiliare di rilevante entità, sia per volume degli edifici sia per attività industriale e commerciale ivi esercitata, con tutto ciò che comporta in termini di frequenza dei passaggi e relativo peso gravante sul fondo servente.
Quanto allo stato delle cose a seguito della costruzione del risulta Parte_1
peraltro dalle prove assunte che sino ad oggi i condomini del Parte_1
abbiano esercitato il passaggio attraverso il per la via Rezzonico Controparte_1
solo sporadicamente, probabilmente anche in considerazione del fatto, allegato dallo stesso appellante incidentale, che è possibile accedere al anche Parte_1
direttamente per il tramite di via Caniggia, con assorbimento di buona parte del traffico dei veicoli.
Alla luce di tali valutazioni di fatto, il Collegio ritiene non esserci prova della sussistenza, anche solo potenziale, di un aumento nel transito di persone o di veicoli tanto cospicuo da cagionare danni o molestie al fondo servente che eccedano quanto strettamente necessario per l'esercizio della servitù di passo carraio prevista dal titolo.
Conclusivamente, si deve escludere che la costruzione del abbia Parte_1
costituito un'innovazione tale da rendere la condizione del fondo servente più gravosa di quella precedente ai sensi dell'art. 1067, co. 1 c.c.; la relativa domanda proposta dal va rigettata. Controparte_1
7. Tanto ritenuto, la Corte accerta e dichiara l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini Parte_1
costituito in virtù del contratto del 15/03/1955 e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, a rimuovere gli ostacoli che
[...]
impediscono il libero esercizio della suddetta servitù di passo, attraverso la consegna pagina 20 di 24 delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio.
Sul tale ultimo punto, si richiama l'art. 1064 c.c. secondo il quale “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso” ed il principio più volte espresso dalla
Corte di cassazione secondo il quale il proprietario che abbia dotato il fondo servente di cancello automatico è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante, senza che ciò comporti un aggravamento della servitù
(cfr. da ultima Cass., n. 21928 del 02/09/2019).
In fatto, è risultato invero controverso il numero di chiavi e di dispositivi di accesso attualmente nella disponibilità dei condomini del In ogni caso, Parte_1
risulta dal titolo costitutivo (e dalla documentazione fotografica in atti) che la servitù debba essere esercitata attraverso il passaggio tra i due cancelli collocati l'uno sulla via
Rezzonico e l'altro sul retro del in prossimità del Controparte_1 Parte_1
ed è pacifico che nel 2022 il cancello prospiciente la via Rezzonico sia stato
[...]
elettrificato. Pertanto, il dovrà provvedere a fornire al Controparte_1 Parte_1
un numero di chiavi e dispositivi di apertura dei cancelli sufficiente a
[...]
soddisfare le esigenze di tutti i condomini che intendano esercitare il proprio diritto di passaggio.
Visto l'art. 614 bis c.p.c., pare equo e opportuno fissare una somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, con termine iniziale dal trentesimo giorno successivo alla sua notificazione.
A fronte dell'accoglimento dell'actio confessoria servitutis nei termini appena esposti, resta assorbito il secondo motivo di appello circa l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione.
pagina 21 di 24 8. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti riproposta in appello dal il quale ha omesso di allegare quali siano i danni Parte_1
conseguenza patiti in ragione della turbativa nell'esercizio della servitù, né ha comunque prodotto alcuna prova rilevante sul punto. Invero, assai significativamente, la difesa della parte, pur insistendo nel chiedere l'accoglimento di tale domanda nelle conclusioni precisate, non ha speso alcun argomento a sostegno della stessa nel presente grado.
9. L'esito della lite vede la prevalente e sostanziale soccombenza del CP_1
, che viene quindi condannato ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della controparte, incluse le spese anticipate per contributo unificato e marca da bollo.
Le spese per onorari vanno liquidate come in dispositivo, sulla base del vigente D.M. n.
55/2014, in misura comunque non eccedente a quanto domandato nella nota spese depositata ed in considerazione del valore indeterminabile della causa, della sua bassa complessità e dell'attività effettivamente espletata, escludendo dal computo delle spese processuali d'appello la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Stante il rigetto dell'appello incidentale condizionato, che è stato esaminato in ragione dell'accoglimento dell'appello principale, viene inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Controparte_1
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
pagina 22 di 24 1. accoglie l'appello principale proposto dal rigetta l'appello Parte_1
incidentale proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1363/2024, pubblicata il 31/12/2024;
2. accerta e dichiara l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini costituito in virtù del Parte_1
contratto del 15/07/1955;
3. condanna il a rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero Controparte_1
esercizio della suddetta servitù di passo, anche attraverso la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio in favore del Parte_1
4. condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
di una somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, con termine iniziale decorrente dal trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza;
5. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Parte_1
nei confronti del;
Controparte_1
6. rigetta la domanda di eliminazione dell'aggravamento della servitù proposta dal nei confronti del Controparte_1 Parte_1
7. condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
del liquidate complessivamente, quanto al primo grado in € Parte_1
7.615,50 oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge e quanto al secondo grado in € 6.946,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
8. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bi/s dello stesso art. 13.
pagina 23 di 24 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Francesco Distefano
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Francesco Distefano Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al numero di ruolo sopra riportato tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GALATI Parte_1 P.IVA_1
BRUNO, elettivamente domiciliato in VIA MENTANA 19 22100 COMO, come da delega in atti appellante ed appellata incidentale e
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv. VIGANO' Controparte_1 P.IVA_2
AL e NE CA elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 62 22100
COMO, come da delega in atti appellato ed appellante incidentale
OGGETTO: Servitù
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, per le ragioni già esposte in narrativa, pagina 1 di 24 a. revocare e/o riformare la sentenza n. 1363/2024 del 31.12.2024 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Como, Giudice dott.ssa Giulia Troina, a definizione della causa civile n. R.G. 2593/2023 nella parte in cui afferma che “la difesa del invoca a fondamento del Parte_1 diritto reclamato l'atto di compravendita 15.3.1955, Notaio , ma, come sopra Persona_1 evidenziato, il diritto di servitù di passo carraio e pedonale ivi istituito per l'accesso alla Via Rezzonico veniva dalle parti espressamente correlato, in punto di cessazione, all'attuazione “della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064”. Tale previsione induce a ritenere che la comune volontà delle parti contraenti fosse che detta servitù doveva essere funzionale a garantire un accesso alla pubblica via e destinata ad essere “superata”dalla realizzazione di autonomi accessi. Se è vero che la strada allora prevista dal Piano Regolatore non è stata realizzata, è altrettanto vero che il quadro urbanistico del comparto, dal 1955, subiva radicali modificazioni, specie e proprio in funzione della edificazione dell'area ex “ME BE S.p.A.” e dalla sua urbanizzazione, nel quadro di un piano integrato di recupero risalente agli anni '90 del secolo scorso e convenzionato, per la sua attuazione, nel 1999. Per quanto qui rileva, l'attuazione di tale piano integrato di recupero ha implicato l'urbanizzazione primaria di tale comparto e, in particolare, la realizzazione di quella che oggi è la pubblica via, denominata Via Caniggia, sulla quale ha accesso carraio e pedonale il Parte_1
. […] Tale essendo il quadro sopravvenuto rispetto agli originari patti del 1955, non può con
[...] certezza affermarsi – come pretende parte convenuta – che la servitù a suo tempo pattuita debba considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via, ma, essedo tale ultima circostanza rimasta dubbia e poco chiara, spettava a parte attrice provare l'allegazione di cui all'atto di citazione, ovvero che la servitù prediale di passaggio carraio e pedonale è stata ininterrottamente esercitata secondo le modalità previste nel titolo costitutivo in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 1063 e ss. c.c. attraverso l'utilizzo di chiavi per l'apertura del cancello installato sulla recinzione che divide le due porzioni di terreno sulle quali insistono i suddetti edifici condominiali Non risulta provato, invece, nemmeno che i condomini del abbiano esercitato la servitù in oggetto per il tempo Parte_1 necessario ad acquistarla a titolo originario. [...]le prove documentali offerte e le risultanze dell'istruttoria orale sembrano confutare la ricostruzione attorea a fondamento della domanda promossa con l'odierno giudizio.” b. conseguentemente, decidere nel merito la questione sollevata in primo grado accogliendo le conclusioni ivi formulate che di seguito si ritrascrivono: In via principale
- accertare e dichiarare l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini, per le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di citazione;
Parte_1
- condannare il in persona dell'amministratore pro tempore a rimuovere gli Controparte_1 ostacoli che impediscono il libero esercizio della suddetta servitù di passo, attraverso la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio, o comunque attraverso ogni altra modalità che il Giudice riterrà più opportuna;
- ordinare che l'emanando provvedimento del Giudice di interruzione della turbativa venga eseguito entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza o altro termine ritenuto congruo, fissando una penale in caso di mancata esecuzione di euro 500,00 giornaliere o altra somma ritenuta più congrua.
pagina 2 di 24 - condannare il convenuto a risarcire il danno subito dall'attore nella misura di euro 11.000,00 o in quella diversa somma che verrà determinata anche secondo equità. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
In via principale: respingere l'appello avversario in quanto inammissibile o, comunque, infondato in fatto e in diritto;
In via di appello incidentale condizionato, e salvo impugnativa: Previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto ed accertare e dichiarare l'estinzione della servitù di passo avversariamente rivendicata per le ragioni in atti o, in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il sopravvenuto aggravamento della servitù di passo costituita con l'atto in data 15.03.1955 in correlazione Per_1 alle innovazioni apportate sul fondo dominante di cui agli atti e, per l'effetto, ordinare l'eliminazione di tali innovazioni o comunque ordinare, con le inibitorie del caso, al l'esercizio di Parte_1 tale servitù in coerenza al titolo e tenuto conto del divieto di aggravamento ex art. 1067, I comma c.c. e della reale sopravvenuta modificazione e destinazione del fondo dominante fissando una penale per ogni violazione di euro 500. In ogni caso: vinte le spese di lite, accessori di legge inclusi. In via istruttoria: insistiamo all'occorrenza affinché venga disposta una ispezione dei luoghi, eventualmente tramite CTU nominato dalla Corte, al fine di descrivere i luoghi, nonché al fine di accertare le innovazioni rispetto all'originario stato di fatto del 1955 e di individuare le eliminazioni necessarie o comunque il contenuto delle inibitorie funzionali a ricondurre l'esercizio e dell'eventuale e denegata servitù in coerenza con il titolo e la destinazione e le caratteristiche del fondo e tenuto CP_1 conto del divieto di aggravamento ex art. 1067 c.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e poi depositato in data 19/07/2023, il in persona dell'amministratore pro tempore, conveniva avanti al Parte_1
Tribunale di Como il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
per far accertare la sussistenza di una servitù di passo pedonale e carraio gravante sul fondo di controparte in favore del attoreo e dei suoi condomini. Domandava Parte_1
anche la condanna a rimuovere gli ostacoli che impedivano il libero esercizio di tale servitù, con la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) per l'apertura del cancello carraio, con astreinte di 500 € giornalieri.
Infine, domandava il risarcimento del danno patito quantificato in 11.000 €.
A sostegno delle domande, individuava l'atto di costituzione della servitù nel contratto pagina 3 di 24 di compravendita del 15/03/1955, nel quale l'allora società venditrice si riservava il diritto di passo sul fondo oggetto di vendita nei seguenti termini: “Lungo tutto il suo lato di sud-ovest in confine col mappale 764, la porzione di terreno sopra descritta viene gravata da servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della
ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per l'accesso alla Parte_2
medesima dalla via Rezzonico. Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]”.
Il , costituitosi tempestivamente, domandava il rigetto delle Controparte_1
domande attoree, con accertamento dell'estinzione della servitù per avveramento della condizione risolutiva dedotta nel titolo e/o la sua prescrizione per non uso ventennale.
Inoltre, per quanto ancora interessa, in via subordinata domandava di accertare il sopravvenuto aggravamento della servitù costituita nel 1955 e, per l'effetto, di ordinare l'eliminazione delle innovazioni o comunque ordinare l'esercizio di tale servitù in coerenza al titolo, tenendo conto del divieto di aggravamento ex art. 1067, co. 1 c.c. e della reale sopravvenuta modificazione e destinazione del fondo dominante, con astreinte di 500 € per ogni violazione.
Il Tribunale di Como istruiva la causa mediante l'assunzione di testimonianze ed interrogatorio formale degli amministratori dei Con sentenza n. 1363/2024, CP_2
pubblicata in data 31/12/2024, rigettava le domande di entrambe le parti e compensava le spese.
In particolare, quanto all'esistenza del diritto di servitù, riteneva che “non può con certezza affermarsi – come pretende parte convenuta – che la servitù a suo tempo pattuita debba considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via, ma, essendo tale ultima circostanza rimasta dubbia e poco chiara, spettava a parte attrice provare l'allegazione di cui all'atto di citazione, ovvero che la servitù prediale di passaggio carraio e pedonale è stata ininterrottamente esercitata secondo le modalità
pagina 4 di 24 previste nel titolo costitutivo in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 1063 e ss. c.c. attraverso l'utilizzo di chiavi per l'apertura del cancello installato sulla recinzione che divide le due porzioni di terreno sulle quali insistono i suddetti edifici condominiali”.
Esclusa poi la prova del possesso ventennale della servitù da parte del Parte_1
anche in base alle testimonianze di ,
[...] Persona_2 Tes_1 Testimone_2
e rigettava l'actio confessoria servitutis di parte attrice e riteneva Persona_3
superfluo esaminare le ulteriori domande proposte dalle parti in via subordinata.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello il chiedendo Parte_1
l'integrale riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande svolte in primo grado.
Si è costituito nel giudizio di appello il , chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza e proponendo appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello avversario.
Alla prima udienza del 17/06/2025, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c., fissava davanti a sé l'udienza del 4/11/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini a ritroso per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali, note di replica e note sostitutive dell'udienza.
Depositati gli scritti conclusionali e le note sostitutive dell'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4/11/2025 e decisa nella camera di consiglio del 12/11/2025.
2. L'appello del è articolato in due motivi. Parte_1
Con il primo, viene denunciata l'erronea interpretazione del titolo costitutivo della servitù e l'erronea valutazione dell'incidenza delle modifiche urbanistiche sopravvenute.
L'appellante deduce che, a fondamento della domanda di accertamento della servitù e di condanna alla cessazione delle turbative, è stato prodotto l'atto di compravendita di quote di area edificabile del 15/03/1955, già sopra richiamato, e che la nuova via pubblica a nord del mappale 2064, la cui realizzazione era stata dedotta in condizione pagina 5 di 24 risolutiva, non è mai stata realizzata. Tale circostanza sarebbe pacifica e riconosciuta sia da controparte, sia dal primo giudice.
Inoltre, si richiama l'atto di cessione di quota e precostituzione di condominio del
30/07/1999, con cui il fondo dominante veniva trasferito, insieme con il diritto di passo, ritenuto quindi ancora esistente. In senso analogo, viene richiamato l'atto di cessione gratuita di area al del 20/04/2005. CP_3
A fronte di tale contesto documentale, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le modificazioni urbanistiche del comparto intervenute a partire dagli anni
'90, ed in particolare la realizzazione della pubblica via Caniggia, abbiano inciso sull'esistenza della servitù di passaggio. Secondo parte appellante, con l'atto del 1955 le parti si sono riservate un ulteriore accesso alla pubblica via Rezzonico, non perché il fondo dominante fosse intercluso, bensì per dare ai proprietari dello stesso un ulteriore accesso diverso da quello già esistente sulla via Manzoni. Sarebbe quindi irrilevante la circostanza che una diversa via, la via Caniggia, sia stata aperta al pubblico passaggio, poiché intenzione dei contraenti era quella di assicurare un accesso alla via Rezzonico.
Così correttamente interpretata la clausola contrattuale costitutiva della servitù, il
Tribunale avrebbe dovuto escludere la verificazione della condizione risolutiva e riconoscere l'esistenza del diritto di servitù.
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta un'erronea valutazione delle prove testimoniali offerte in primo grado, alla stregua delle quali il giudice avrebbe dovuto ritenere provato l'esercizio della servitù per un tempo di oltre 40 anni, sia quando sul fondo dominante insisteva un'attività commerciale, sia successivamente, quando sul fondo dominante è stato costruito il Anche i testimoni di parte Parte_1
convenuta avrebbero confermato l'esistenza della servitù di passo e il passaggio dei condomini sin dalla costruzione del Parte_1
pagina 6 di 24 3. L'appello incidentale condizionato del , nell'unico motivo Controparte_1
articolato, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto dubbia la verificazione della condizione risolutiva. Sussisterebbe infatti la piena prova che tale condizione si sia realizzata, in considerazione dell'auspicata interpretazione del titolo del 1955, letto anche alla luce delle sopravvenute modificazioni urbanistiche e edilizie.
In particolare, deduce che un piano integrato di recupero urbanistico risalente agli anni
'90 ha implicato l'urbanizzazione primaria del comparto edilizio su cui insistono i due edifici condominiali ed in particolare la realizzazione della pubblica via Caniggia, sulla quale ha accesso carraio e pedonale il Per effetto della Parte_1
costruzione e apertura al pubblico di tale via Caniggia, i fondi delle parti oggi neppure sarebbero confinanti e in ogni caso - secondo una lettura in buona fede del titolo, che tenga conto della realtà di fatto e degli scopi allora perseguiti dalle parti - la servitù del
1955 dovrebbe considerarsi estinta con riferimento al sostanziale verificarsi della condizione risolutiva ivi apposta, ovvero la realizzazione di una pubblica via (oggi via
Caniggia).
Inoltre, il ha riproposto l'eccezione di prescrizione per non uso e, in Controparte_1
subordine, per il caso di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale condizionato, ha insistito nella domanda di accertamento dell'aggravamento della servitù in ragione dell'edificazione di un condominio con oltre 20 appartamenti, 4 unità commerciali e 60 box sul fondo dominante, fondo in precedenza sostanzialmente non edificato.
4. Il primo motivo dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale condizionato possono essere esaminati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto l'interpretazione del contratto del 1955 costitutivo della servitù ed il verificarsi dell'evento dedotto dalle parti in condizione risolutiva.
pagina 7 di 24 4.1. Nel procedere a tale esame, occorre premettere una ricostruzione dei fatti rilevanti sul punto.
Risulta che i fondi per cui è causa, siti in Como e su cui oggi insistono gli edifici condominiali delle parti, furono acquistati unitariamente dalla società anonima ME
BE per atto notarile del 17/05/1940 (doc. 1 fascicolo attore I grado).
Con l'atto di compravendita di quote di area edificabile del 15/03/1955, ME
BE s.p.a. (già s.a.) vendette a vari acquirenti le quote della porzione di area situata in
Como, in fregio alla via Rezzonico n. 15, identificata nel Catasto Terreni di Como,
Sezione Borghi, ai mappali n. 1979 e n. 2324/b, cosicché la proprietà in origine unitaria venne divisa. Sulla porzione venduta, le parti divenute comproprietarie si accordarono per la costruzione di un edificio in condominio, ossia l'odierno . Controparte_1
In tale atto, le parti convenivano una deductio servitutis in favore della restante proprietà di parte venditrice nei seguenti e già riportati termini: “Lungo tutto il suo lato di sud- ovest in confine col mappale 764, la porzione di terreno sopra descritta viene gravata da servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della
[...]
ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per l'accesso alla medesima Parte_2
dalla via Rezzonico. Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]” (doc. 3 fascicolo attore I grado).
La società ME BE s.p.a. si trasformava e modificava la propria denominazione sociale più volte assumendo, per quanto interessa, la denominazione di
[...]
Controparte_4
Con atto di cessione di quota e precostituzione di condominio del 30/07/1999, la predetta restando proprietaria di 50/1000 del fondo Controparte_4
catastalmente identificato alla Sezione Censuaria Borghi, mappali 2064, 2284, 2324,
809, vendeva le restanti quote di tale fondo a tre società, con le quali si accordava per la costruzione di edifici condominiali, da cui la costruzione dell'odierno Condominio
pagina 8 di 24 (doc. 4 fascicolo attore I grado). In tale sede, le parti presero atto che “la Pt_1
porzione contraddistinta con colore VIOLA racchiusa tra le lettere A – B- C – D, nel tipo planimetrico allegato -A- è di proprietà di terzi ma gravata da servitù di transito con ogni mezzo a favore del compendio immobiliare oggetto del presente atto” e che
“attualmente il compendio immobiliare in oggetto ha diritto di accesso anche dalla Via
Rezzonico in forza della corrispondente servitù attiva di transito”.
In pari data, le stesse parti private stipulavano con il Comune di Como una convenzione per l'attuazione del piano integrato di recupero riguardante il comparto oggetto del citato atto di cessione, con la quale prevedevano la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici condominiali, secondo i volumi e le metrature ivi determinati (doc. 14 fascicolo attore I grado).
In esecuzione di detta convenzione, poi, in data 20/04/2005, le parti private cedevano gratuitamente al Comune di Como il suolo catastalmente identificato al mappale 4569
(già 4535/b) e nell'atto dichiaravano “di essere a conoscenza che la porzione contraddistinta con colore VIOLA racchiusa tra le lettere A – B – C – D, nel tipo planimetrico allegato -A- alla convenzione in data 30 luglio 1999 sopra citata (di proprietà di terzi) è gravata da servitù di transito con ogni mezzo a favore del compendio immobiliare e quindi anche dell'area oggetto di cessione al di CP_3
Como” (doc. 9 fascicolo attore I grado).
Risulta pacifico, quindi, che i condomini del siano gli aventi causa Parte_1
di ME BE s.p.a., parte venditrice nell'atto del 1955, mentre i condomini del siano gli aventi causa delle allora parti acquirenti e che le parti di Controparte_1
tale atto vollero costituire “servitù di passo carraio e pedonale a favore della rimanente proprietà della ai mappali 2324/a – 2064 – 2284 – 809 per Parte_2
l'accesso alla medesima dalla via Rezzonico”.
4.2. È controversa ed oggetto degli opposti motivi di appello l'interpretazione da dare a tale clausola di costituzione di servitù, specie nella parte in cui le parti convennero che pagina 9 di 24 “Detta servitù di passo verrà a cessare con la attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064. Il passo sarà delimitato da un cancello sulla via Rezzonico, e da un altro cancello […]”.
Le parti sono infatti concordi nel ritenere che si tratti di una condizione risolutiva del diritto di servitù, ma divergono nell'interpretazione di quale sia l'evento dedotto in condizione.
Ritiene il Collegio che l'impugnazione del sia fondata, mentre Parte_1
vada rigettato l'appello incidentale condizionato del per i seguenti Controparte_1
motivi.
Nell'interpretazione di un contratto, attività riservata al giudice del merito da compiersi ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c., occorre indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, prendendo le mosse dal senso letterale del testo contrattuale, per poi saggiare la correttezza del significato attribuito alla luce degli ulteriori criteri logici, teleologici e sistematici previsti dal codice civile (vd. ad es. Cass., n. 33451 del 11/11/2021:
“Nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365
c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art.
1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”).
Nel caso di specie, il testo contrattuale è chiaro e non esistono indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.
Il testo individua infatti espressamente come condizione risolutiva “l'attuazione della nuova strada prevista dal piano regolatore di Como a nord del mappale 2064”, ossia la realizzazione di una strada: a) prevista dall'allora piano regolatore di Como, b) da costruire a nord del mappale 2064. Si tratta di due elementi specifici con cui le parti vollero individuare l'evento condizionante.
Inoltre, assai significativamente, le parti ebbero anche la cura di mettere per iscritto pagina 10 di 24 quale fosse lo scopo per cui procedevano a costituire la servitù: essa risulta infatti costituita “per l'accesso alla medesima [proprietà dominante] dalla via Rezzonico”.
È pacifico che la strada allora prevista dal piano regolatore da costruire a nord del mappale 2064 per l'accesso alla via Rezzonico non sia mai stata realizzata né, ad oggi, esiste altra strada che consenta l'accesso diretto al fondo dominante dalla via Rezzonico.
A fronte del chiaro tenore testuale del contratto, non paiono fondati gli argomenti dell'appellante incidentale nella misura in cui pretende di interpretare “in via sostanziale” il patto istitutivo della servitù come risolutivamente condizionato alla costruzione di una qualsiasi via pubblica, anche diversa da quella descritta dalle parti nell'atto del 1955, in considerazione del mutato contesto urbanistico. In particolare, la parte appellante incidentale individua nella costruzione e apertura al pubblico della via
Caniggia l'evento che avrebbe fatto estinguere la servitù, in attuazione del piano integrato di recupero urbanistico approvato dal di Como. CP_3
Il Collegio rileva per contro che nel 1955 il fondo dominante aveva già accesso alla pubblica via, su via Manzoni, come risulta anche dal precedente atto di acquisto del
1940 (doc. 1 fascicolo attore I grado, p. 3: confini a tramontana dalla Via Manzoni) nonché dalla planimetria allegata (doc. 2 fascicolo attore I grado), ossia sul lato opposto rispetto alla via Rezzonico.
Tale circostanza conforta quindi le conclusioni raggiunte in base al testo contrattuale: lo scopo perseguito dalle parti nel costituire la servitù non era quello di garantire al fondo dominante un accesso alla via pubblica purché fosse, come sarebbe potuto accadere in caso di fondo intercluso;
si volle, invece, garantire un ulteriore accesso al fondo dominante dalla via Rezzonico.
Dunque, il fatto che sia stata poi aperta la via Caniggia, che si immette sulla via
Manzoni, non è significativo. Essa non presenta nessuna delle caratteristiche chiaramente individuate dalle parti nel contratto del 1955, in quanto: a) non costituisce attuazione del piano regolatore comunale di allora, b) non si trova a nord del mappale
2064 e, soprattutto, c) non consente l'accesso alla via Rezzonico, ma collega il pagina 11 di 24 condominio unicamente con la via Manzoni.
Il fatto che il piano regolatore della città di Como sia stato poi modificato in senso diverso da quanto originariamente previsto dalle parti nel contratto del 1955 e non sia stata più prevista la realizzazione di una strada a nord del mappale 2064 con accesso alla via Rezzonico, ma l'apertura al pubblico della citata via Caniggia, comporta, semmai, la sopravvenuta impossibilità di verificazione dell'evento condizionante.
Non vi sono neppure altri elementi desumibili dal comportamento delle parti per ritenere diversamente ed assecondare la diversa interpretazione “sostanzialistica” proposta dal
. Anzi, dagli atti di cessione del fondo dominante prodotti Controparte_1
dall'appellante principale, a conforto dell'interpretazione condivisa da questo Collegio, risulta che i proprietari del fondo dominante hanno sempre ritenuto il diritto di servitù ancora esistente, anche in epoca successiva alla costruzione del Parte_1
Peraltro, in materia di diritti reali, l'indagine della volontà delle parti deve essere particolarmente rigorosa, cosicché, in assenza di univoci indici di segno contrario – del tutto assenti nel caso di specie – l'interpretazione non deve condurre ad un risultato in contrasto con quanto risulta dal testo contrattuale e ciò in considerazione della natura reale del diritto costituito e della conseguente necessità di tutelare anche l'affidamento dei terzi a cui il diritto risulti opponibile.
Per tali ragioni, la mancata realizzazione della via pubblica nei termini di cui al contratto
– come a) prevista dall'allora piano regolatore di Como, b) da costruire a nord del mappale 2064, c) tale da consentire l'accesso alla via Rezzonico – esclude che si sia verificata la condizione risolutiva.
Va infine evidenziato come sia irrilevante la circostanza, dedotta dal CP_1
, per cui i fondi oggi non sarebbero più confinanti.
[...]
Come correttamente osservato anche dalla difesa del per la Parte_1
costituzione di servitù è necessaria solamente la vicinanza tra i fondi, in modo tale che il fondo dominante possa trarre una utilità dal fondo servente appartenente a diverso pagina 12 di 24 proprietario (cfr. art. 1027 c.c.). Nel caso di specie, l'utilità è individuabile nell'accesso alla via Rezzonico ed è proprio il passaggio attraverso il fondo del a Controparte_1
consentirne la soddisfazione, anche a prescindere dalla confinanza tra i due fondi.
Si rivela pertanto doppiamente errata la conclusione del Tribunale di Como che non solo ha ritenuto incerta la verificazione della condizione ma ha anche, conseguentemente, addossato all'attore l'onere di provare l'acquisto della servitù per usucapione.
Poiché, infatti, l'evento dedotto in condizione risolutiva è fatto estintivo del diritto fatto valere in giudizio, in ogni caso sarebbe stato onere della parte convenuta dimostrare l'avvenuta verificazione dell'evento condizionante (art. 2697 c.c.) e dunque l'incertezza probatoria si sarebbe dovuta risolvere in favore dell'attore.
5. Esclusa l'estinzione della servitù per avveramento della condizione risolutiva, occorre esaminare – con indiretto riflesso anche sulle argomentazioni dedotte con il secondo motivo di appello – l'eccezione di prescrizione del diritto per non uso ventennale ritualmente articolata dal e riproposta in grado di appello. Controparte_1
Essa è infondata.
Sul punto, pare opportuno premettere che la servitù di passaggio è una servitù discontinua e pertanto la prescrizione si interrompe al verificarsi di ciascun episodio di esercizio del diritto, ossia a ciascun passaggio compiuto per accedere al fondo dominante, anche se effettuato in modo del tutto sporadico o saltuario. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in modo del tutto condivisibile il seguente principio: “La servitù di passaggio è, per sua natura, una servitù discontinua, in relazione alla quale ogni episodio di transito costituisce esercizio del diritto;
ne consegue che qualora la servitù sia stata costituita in virtù di titolo idoneo, ai fini della prescrizione, non assumono rilievo, ove la situazione dei luoghi lo permetta, né la mancanza del requisito dell'apparenza - necessario per la costituzione della servitù per usucapione o per destinazione del buon padre di famiglia - né il carattere sporadico
pagina 13 di 24 dell'esercizio” (Cass., n. 26636 del 12/12/2011, seguita da Cass., n. 22579 del
16/10/2020).
Quanto all'onere della prova in tema di prescrizione delle servitù per non uso, la ripartizione dello stesso va risolta applicando il generale principio secondo cui la prova dei fatti su cui l'eccezione si fonda deve essere fornita da chi l'ha proposta, con la dimostrazione da parte del convenuto che il titolare della servitù non l'ha esercitata per almeno un ventennio (così da ultima Cass., n. 11054 del 05/04/2022).
Alla luce di tali principi, questa Corte ritiene che il non abbia Controparte_1
fornito la prova di un non uso protratto ininterrottamente per un ventennio.
Invero, la parte appellante incidentale nei propri atti nemmeno ha esplicitamente individuato l'arco ventennale di tempo durante il quale i proprietari del fondo dominante avrebbero mancato di esercitare la servitù. Dal capitolo di prova n. 7 della memoria istruttoria n. 2 di primo grado, è dato desumere che parte appellante incidentale abbia individuato tale periodo nei 20 anni antecedenti al luglio 2022, ossia dal luglio 2002 al luglio 2022 (mentre dal luglio 2022 è la stessa parte a dedurre che alcuni condomini del sono transitati con veicoli o a piedi sul fondo ). Parte_1 CP_1
Tuttavia, vi è prova che in tale periodo la servitù, quantomeno sporadicamente, sia stata esercitata.
In particolare, la testimone di parte convenuta – che al tempo della Tes_3
deposizione aveva abitato per 10 anni in un appartamento di proprietà del marito nel
– ha dichiarato che prima dell'elettrificazione del cancello, Controparte_1
avvenuta nel 2022, ha visto più volte passare una signora con i bambini, il cane e il marito, una volta anche in macchina, ed anche in un'altra occasione un diverso signore.
anch'egli chiamato da parte convenuta, in quanto già amministratore di Persona_3
entrambi i condomini fino a circa 10 anni prima la deposizione, ha dichiarato che il passaggio è stato esercitato da quando è stato costruito il ossia dal Parte_1
2003, e che anch'egli l'ha esercitato personalmente.
Si tratta di due testimoni credibili, in quanto la prima portatrice di un interesse contrario pagina 14 di 24 al dichiarato ed il secondo informato e disinteressato (anzi, il fatto di essere padre dell'attuale amministratore del lo rende semmai più vicino Controparte_1
all'appellante incidentale).
Quanto agli altri testimoni valorizzati dal Tribunale, si deve rilevare come le loro dichiarazioni vadano qui rilette alla luce del corretto inquadramento degli oneri probatori gravanti sulle parti e dunque non già per dimostrare un acquisto della servitù a titolo originario per usucapione, come erroneamente fatto dal primo giudice, ma ai fini della prova del non uso protratto per 20 anni.
Alla luce di ciò, ha sì dichiarato di aver abitato a lungo nel Testimone_2 Parte_1
senza aver esercitato la servitù personalmente, ma ha anche affermato di aver
[...]
locato l'appartamento per otto anni, rispetto ai quali nulla ha potuto riferire, e di essere stato in possesso delle chiavi necessarie per passare attraverso il . Controparte_1
Anche dalla testimonianza di non è possibile escludere un esercizio del Persona_2
diritto di passo per 20 anni continuativi: la teste ha dichiarato che negli anni '90 (ossia nel periodo che va dalla morte di sua nonna che ivi viveva, fino al suo successivo trasferimento nel ) non ha frequentato il Condominio, così come non Controparte_1
lo ha frequentato dopo il 2009, avendo lì vissuto solo tra il 2000 ed il 2009. Inoltre, la stessa ha dichiarato di aver frequentato più volte il cortile solo tra il 2005 e il 2007 con il figlio piccolo, non potendosi quindi escludere passaggi in altro periodo. Peraltro, i ricordi della teste non paiono pienamente attendibili, considerato che a domanda del giudice se ella abitasse lì quando è stato costruito il ha risposto Parte_1
che “quando sono sorti i due complessi io ero già andata via”. Risulta invece dalle altre concordi testimonianze e dai riscontri documentali (doc. 8 fascicolo attore I grado) che il
è stato completato entro il 2003. Parte_1
Ancora, il teste ha sì escluso di aver visto passaggi dal 2003 al 2019, ma Tes_1
tale periodo non copre 20 anni ed in ogni caso, avendo avuto lo stesso il proprio studio professionale da mediatore immobiliare presso il , non si può Controparte_1
escludere che il passaggio venisse esercitato in giorni ed orari in cui egli era altrove,
pagina 15 di 24 come la mattina presto da parte di genitori che accompagnavano i figli piccoli a scuola.
In senso opposto, i coniugi e dimoranti nel Controparte_4 Parte_3
come comodatari di un appartamento di proprietà del figlio e Parte_1
storicamente legati alla società ME BE, hanno dichiarato di aver esercitato il passaggio attraverso il nei primi anni dopo la costruzione del Controparte_1
risalente al 2003. ha anche dichiarato di Parte_1 Controparte_4
essere a conoscenza del fatto che la moglie di uno dei condomini passava lì per portare i bambini e che per tale fatto ha ricevuto contestazioni da parte del condominio servente.
Questo Collegio ritiene di poter valorizzare la loro testimonianza, in quanto sufficientemente specifica con riferimento agli anni e alle persone che hanno esercitato il passo e coerente con quanto dichiarato dalla teste che pure ha visto passare una Tes_3
madre con i bambini, e dal teste il quale ha dichiarato di aver consegnato una Per_3
chiave per il passaggio attraverso i cancelli del a BE. Quanto Controparte_1
all'eccezione di nullità della loro testimonianza ex art. 246 c.p.c., essa non è stata reiterata né nelle conclusioni di primo grado né in appello e, pertanto, sarebbe in ogni caso sanata (v. Cass., S.U., n. 9456 del 6/04/2023).
6. Ritenuto pertanto sussistente il diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini, costituito in forza del contratto Parte_1
del 15/03/1955, deve essere infine esaminata la domanda subordinata del CP_1
di eliminazione dell'aggravamento di tale servitù ai sensi dell'art. 1067, co. 1 c.c.
[...]
Sul punto, la difesa del deduce che la servitù oggetto di causa fu Controparte_1
costituita nel 1955 a beneficio di un fondo non edificato e non urbanizzato, mentre ora, se esercitata, sarebbe posta a servizio di un condominio di dimensioni imponenti con oltre 20 appartamenti, 4 unità commerciali e 60 box, la cui realizzazione non era prevedibile al tempo del contratto. Deduce poi che la “stradina” su cui esercitare la servitù sarebbe larga solo 242 cm e collocata in fronte ad alcuni box e appartamenti del
, cosicché il transito determinato da un imponente condominio Controparte_1
pagina 16 di 24 sarebbe insopportabile.
Pare opportuno premettere un richiamo alle disposizioni di legge rilevanti.
L'art. 1063 c.c. dispone che “L'estensione e l'esercizio delle servitù sono regolati dal titolo
e, in mancanza, dalle disposizioni seguenti”.
L'art. 1064 c.c. dispone che “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo
l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso.”
L'art. 1065 c.c. dispone che: “Colui che ha un diritto di servitù non può usarne se non a norma del suo titolo o del suo possesso. Nel dubbio circa l'estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.”
Il combinato disposto di tali norme è stato condivisibilmente interpretato nel senso che il titolo costitutivo della servitù regola in via principale l'estensione e l'esercizio delle servitù costituite contrattualmente. Solo in caso di lacunosità o imprecisione del titolo, opera il criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante col minore aggravio di quello servente, in virtù del quale occorre considerare, con riferimento all'epoca della costituzione della servitù, lo stato dei luoghi, la naturale destinazione dei fondi e gli altri elementi rivelatori dell'utilità da soddisfare, con una valutazione ispirata al criterio di prevedibilità (cfr. Cass., n. 15046 del 11/06/2018).
In tale contesto si inserisce l'art. 1067, co. 1 c.c., a norma del quale “Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Quanto all'individuazione delle innovazioni vietate, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'innovazione non costituisce in sé stessa aggravamento della servitù, ma è vietata solo quando cagiona un apprezzabile pregiudizio al fondo servente (v. Cass. n.
pagina 17 di 24 40319 del 16/12/2021, che richiama Cass. n. 1172/1963; n. 2327/1995; n. 19182/2003).
Quanto alla prova, l'aggravamento derivante da un mutamento del fondo dominante non può mai essere considerato in re ipsa, ma spetta agli interessati dimostrare l'avvenuta alterazione in loro danno dell'esercizio della servitù, con valutazione caso per caso delle circostanze concrete riservata al giudice di merito (v. Cass. n. 40319 del 16/12/2021,
Cass., n. 25096 del 23/08/2023; Cass., n. 997 del 15/01/2025).
Proprio in tema di servitù di passaggio, la Corte di cassazione ha poi precisato che “in mancanza di chiare limitazioni ricavabili dal titolo, non ogni mutamento di destinazione
o trasformazione del fondo dominante, tale da determinare un maggiore traffico di persone sul fondo servente, costituisce di per sé un aggravamento della servitù, ma solo quei mutamenti o quelle trasformazioni che sono idonei, considerato lo stato dei luoghi, ad aumentare il transito di persone in maniera dannosa per il fondo servente, dando luogo a molestie che, secondo la comune valutazione, siano più gravose in quanto necessarie per soddisfare bisogni del fondo dominante non oggettivamente prevedibili al tempo della costituzione della servitù” (Cass. n. 40319 del 16/12/2021).
A fronte di tali principi, ritiene questa Corte che tali innovazioni gravatorie non sussistano nel caso di specie.
In primo luogo, il titolo contrattuale prevede il passaggio anche carraio, senza alcuna prescrizione limitativa.
Pertanto, il fondo servente ha sempre dovuto e tutt'ora deve sopportare il transito effettuato anche a mezzo di veicoli, come nel caso di automobili dirette al fondo dominante. Il fatto che la strada attraverso cui passare sia stretta costituisce, al più, un disagio per chi transita alla guida di un'automobile, ma non può essere valutato come elemento per inibire al l'esercizio di tale servitù in conformità al Parte_1
titolo. Ciò a maggior ragione laddove si consideri che il non Parte_1
domanda alcuna modifica del fondo servente in ragione dell'incomodità del passaggio, ma pretende soltanto l'esercizio del proprio diritto, adeguandosi alla situazione di fatto pagina 18 di 24 attuale del fondo servente e con modalità conformi al titolo costitutivo della servitù medesima.
In secondo luogo, quanto alla pretesa dannosità di un traffico più intenso rispetto al passato, il Collegio rileva che i fondi erano collocati in un'area in corso di urbanizzazione, o comunque per cui era prevedibile l'urbanizzazione, fin dal 1955.
Dall'atto del 1940 (doc. 1, pag. 3 fascicolo attore I grado) risulta che sul fondo dominante già esisteva un edificio destinato ad abitazione identificato al catasto urbano, mentre dall'atto del 1955 (doc. 3 fascicolo attore I grado) risulta che il fondo servente fu venduto nel 1955 proprio in vista della costruzione di un edificio condominiale. Inoltre, come si è visto sopra, le parti avevano considerato la possibile realizzazione di una strada pubblica in attuazione del piano regolatore comunale, evidentemente prevedendo l'urbanizzazione dell'area. Ancora, si deve dare rilevanza al fatto che il soggetto proprietario del fondo dominante in favore del quale veniva costituita la servitù era una società commerciale (s.p.a.), il che lasciava prevedere un impiego industriale o commerciale del fondo dominante al cui servizio veniva costituita la servitù di passaggio pedonale e carraio.
Inoltre, risulta che sul fondo dominante, nei decenni precedenti alla costruzione del
(edificato tra il 1999 e il 2003), insistevano alcuni capannoni Parte_1
industriali nei quali la società BE ME effettivamente esercitava la propria attività industriale e commerciale. A prova di ciò, l'appellante principale ha prodotto documentazione fotografica dei luoghi (doc. 15 fascicolo attore I grado), con riscontro da parte dei testi a conoscenza dello stato dei luoghi nei decenni passati (v. in particolare quanto dichiarato dal teste disinteressato e già dimorante presso il Testimone_4
, oltre alle testimonianze di e Controparte_1 Controparte_4 Parte_3
attendibili in quanto riscontrate). Inoltre, dalla convenzione per l'attuazione
[...]
del piano integrato di recupero risulta che la volumetria complessiva dei fabbricati della società BE ME esistenti fino al 1999 ed oggetto di demolizione fosse già pari a
10.375 mc, mentre gli edifici di nuova costruzione sono stati approvati per un volume di pagina 19 di 24 6.056 mc per residenze e 1.233,90 per spazi commerciali, per un totale di 7.290 mc (doc.
13 e 14 fascicolo attore I grado).
Si deve quindi desumere che la servitù sia stata costituita per assicurare il passaggio anche carraio in favore di un compendio immobiliare di rilevante entità, sia per volume degli edifici sia per attività industriale e commerciale ivi esercitata, con tutto ciò che comporta in termini di frequenza dei passaggi e relativo peso gravante sul fondo servente.
Quanto allo stato delle cose a seguito della costruzione del risulta Parte_1
peraltro dalle prove assunte che sino ad oggi i condomini del Parte_1
abbiano esercitato il passaggio attraverso il per la via Rezzonico Controparte_1
solo sporadicamente, probabilmente anche in considerazione del fatto, allegato dallo stesso appellante incidentale, che è possibile accedere al anche Parte_1
direttamente per il tramite di via Caniggia, con assorbimento di buona parte del traffico dei veicoli.
Alla luce di tali valutazioni di fatto, il Collegio ritiene non esserci prova della sussistenza, anche solo potenziale, di un aumento nel transito di persone o di veicoli tanto cospicuo da cagionare danni o molestie al fondo servente che eccedano quanto strettamente necessario per l'esercizio della servitù di passo carraio prevista dal titolo.
Conclusivamente, si deve escludere che la costruzione del abbia Parte_1
costituito un'innovazione tale da rendere la condizione del fondo servente più gravosa di quella precedente ai sensi dell'art. 1067, co. 1 c.c.; la relativa domanda proposta dal va rigettata. Controparte_1
7. Tanto ritenuto, la Corte accerta e dichiara l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini Parte_1
costituito in virtù del contratto del 15/03/1955 e, per l'effetto, condanna il CP_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, a rimuovere gli ostacoli che
[...]
impediscono il libero esercizio della suddetta servitù di passo, attraverso la consegna pagina 20 di 24 delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio.
Sul tale ultimo punto, si richiama l'art. 1064 c.c. secondo il quale “Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne. Se il fondo viene chiuso, il proprietario deve lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi ha un diritto di servitù che renda necessario il passaggio per il fondo stesso” ed il principio più volte espresso dalla
Corte di cassazione secondo il quale il proprietario che abbia dotato il fondo servente di cancello automatico è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante, senza che ciò comporti un aggravamento della servitù
(cfr. da ultima Cass., n. 21928 del 02/09/2019).
In fatto, è risultato invero controverso il numero di chiavi e di dispositivi di accesso attualmente nella disponibilità dei condomini del In ogni caso, Parte_1
risulta dal titolo costitutivo (e dalla documentazione fotografica in atti) che la servitù debba essere esercitata attraverso il passaggio tra i due cancelli collocati l'uno sulla via
Rezzonico e l'altro sul retro del in prossimità del Controparte_1 Parte_1
ed è pacifico che nel 2022 il cancello prospiciente la via Rezzonico sia stato
[...]
elettrificato. Pertanto, il dovrà provvedere a fornire al Controparte_1 Parte_1
un numero di chiavi e dispositivi di apertura dei cancelli sufficiente a
[...]
soddisfare le esigenze di tutti i condomini che intendano esercitare il proprio diritto di passaggio.
Visto l'art. 614 bis c.p.c., pare equo e opportuno fissare una somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, con termine iniziale dal trentesimo giorno successivo alla sua notificazione.
A fronte dell'accoglimento dell'actio confessoria servitutis nei termini appena esposti, resta assorbito il secondo motivo di appello circa l'avvenuto acquisto della servitù per usucapione.
pagina 21 di 24 8. Infine, deve essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti riproposta in appello dal il quale ha omesso di allegare quali siano i danni Parte_1
conseguenza patiti in ragione della turbativa nell'esercizio della servitù, né ha comunque prodotto alcuna prova rilevante sul punto. Invero, assai significativamente, la difesa della parte, pur insistendo nel chiedere l'accoglimento di tale domanda nelle conclusioni precisate, non ha speso alcun argomento a sostegno della stessa nel presente grado.
9. L'esito della lite vede la prevalente e sostanziale soccombenza del CP_1
, che viene quindi condannato ex art. 91 c.p.c. alla refusione delle spese
[...]
processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della controparte, incluse le spese anticipate per contributo unificato e marca da bollo.
Le spese per onorari vanno liquidate come in dispositivo, sulla base del vigente D.M. n.
55/2014, in misura comunque non eccedente a quanto domandato nella nota spese depositata ed in considerazione del valore indeterminabile della causa, della sua bassa complessità e dell'attività effettivamente espletata, escludendo dal computo delle spese processuali d'appello la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
Stante il rigetto dell'appello incidentale condizionato, che è stato esaminato in ragione dell'accoglimento dell'appello principale, viene inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n. 115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co. 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello Controparte_1
dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
pagina 22 di 24 1. accoglie l'appello principale proposto dal rigetta l'appello Parte_1
incidentale proposto dal e, per l'effetto, in riforma della Controparte_1
sentenza del Tribunale di Como n. 1363/2024, pubblicata il 31/12/2024;
2. accerta e dichiara l'esistenza del diritto reale di servitù di passo pedonale e carraio a favore del e dei suoi condomini costituito in virtù del Parte_1
contratto del 15/07/1955;
3. condanna il a rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero Controparte_1
esercizio della suddetta servitù di passo, anche attraverso la consegna delle chiavi o dei dispositivi elettronici (con i relativi codici per la duplicazione) di apertura del cancello carraio in favore del Parte_1
4. condanna il al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
di una somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della presente sentenza, con termine iniziale decorrente dal trentesimo giorno successivo alla notifica della sentenza;
5. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Parte_1
nei confronti del;
Controparte_1
6. rigetta la domanda di eliminazione dell'aggravamento della servitù proposta dal nei confronti del Controparte_1 Parte_1
7. condanna il al pagamento delle spese processuali in favore Controparte_1
del liquidate complessivamente, quanto al primo grado in € Parte_1
7.615,50 oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge e quanto al secondo grado in € 6.946,00 oltre 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge;
8. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater del d.p.r. n.
115/2002 (così come inserito dall'art. 1 co 17. l. n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bi/s dello stesso art. 13.
pagina 23 di 24 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Natalia Imarisio Dott. Francesco Distefano
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Enrico Pedrotti Magistrato ordinario in tirocinio
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