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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3503/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Istituto Di Servizi Per Il Mercato Ricorrente_1 (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418 IMU 2021
- sul ricorso n. 3505/2025 depositato il 31/07/2025 proposto da
Istituto Di Servizi Per Il Mercato Ricorrente_1 - 08037790584
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 439 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto di Servizi per il Mercato Ricorrente_1 (infra: ISMEA), con separati ricorsi, poi riuniti, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 2020 e l'avviso di accertamento IMU anno 2021 indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per mancata attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo;
2) l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, in quanto i terreni agricoli erano stati venduti, nell'ambito delle attività istituzionali, con patto di riservato dominio ad acquirente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai regimi di favore riservati all'imprenditoria agricola e per i terreni oggetto dell'operazione di riordino fondiario, come nella specie, troverebbe applicazione il regime di esenzione previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, riservato agli immobili posseduti da enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si è costituita la Pubblialifana srl che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, deducendo che ai fini dell'esenzione invocata dalla ricorrente difettava il requisito oggettivo, in quanto oggetto di accertamento erano fabbricati iscritti al catasto con categoria diversa da quella rurale né destinati all'attività istituzionale dell'ISMEA.
Il Comune di Pietravairano è rimasto contumace.
L'ISMEA ha depositato memorie illustrative con cui ha sostenuto che la natura di fabbricati rurali degli immobili tassati risultava già dall'atto notarile del 16.10.1989 di vendita con patto di riservato dominio ed emergeva dal certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, sicché ricorreva anche il requisito oggettivo messo in discussione da controparte. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025 ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va, in primo luogo, disattesa la doglianza con cui si lamenta la mancata attivazione del contradditorio preventivo in violazione dell'art. 6 bis l. 212/2020, atteso che non vi è alcun obbligo in tal senso dell'Ente locale per i casi, come quello in esame, di accertamento per omesso o insufficiente versamento di tributi locali scaturente da controlli automatizzati, in cui cioè le violazioni sono rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune, oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Del pari va disatteso il motivo con cui si sostiene la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.
504/1992 sull'assunto che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero esenti da IMU per ricorrenza sia del requisito soggettivo, stante la natura pubblica dell'ISMEA, sia del requisito oggettivo, stante la destinazione dei terreni esclusivamente ai compiti istituzionali.
Il profilo controverso non è la ricorrenza del requisito soggettivo, che non è posto in dubbio dalla resistente, bensì il requisito oggettivo.
Infatti, come messo in luce nelle controdeduzioni della Pubblialifana srl, gli accertamenti qui impugnati non riguardano il terreno oggetto della vendita con patto di riservato dominio del 16.10.1989 intercorsa tra l'ISMEA
e i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, sito in Pietravairano, identificato al foglio 19 p.lla 189 e 29, bensì i fabbricati iscritti al catasto con categorie diverse da quelle agricole. Si tratta, nello specifico, dei fabbricati ubicati alla Indirizzo_1 identificati in catasto al foglio 19 p.lla 5025 sub 1 categoria A/4, p.lla 5024 sub 1 categoria C72, p.lla 5024 sub 2 categoria A/4 e p.lla 5025 sub 2 categoria D/1.
La ricorrente sostiene che la ruralità dei predetti immobili sarebbe dimostrata dall'atto del 16.10,21989 in cui si dà atto dell'esistenza sul fondo di due fabbricati rurali. La tesi non è meritevole di condivisione.
Occorre brevemente riepilogare il quadro normativo di riferimento, come ripercorso efficacemente nell'ordinanza n. 726 del 2025 della Suprema Corte.
L'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 133, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
».
In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».
L'art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto, poi, che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del ecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».
L'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo
3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
A decorrere dal 2014 è stata stabilita, poi, l'esenzione, ai sensi del comma 708, dell'art. 1, della l.n. 147/2013, secondo cui: «A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
In questa cornice normativa, con riferimento al connotato della ruralità, la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare che ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del
1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare 'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato
(Cass., Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, Sez. 5, n. 7930/2016, Rv. 639626 – 01; nello stesso senso già in tema di Ici, Sez. U, n. 18565/2009, Rv. 609281 - 01).
Tale soluzione si trova riaffermata (in proposito Cass. Sez. 5, n. 22674/2024) anche alla luce dell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l.
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., n. 7930/2016 cit.;
Cass., Sez. 5, n. 21094/2019).
Quanto, poi, all'autocertificazione è stato chiarito che il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015) (Cass., Sez.
6 - 5, n. 26617/2017; Sez. 5, n. 3226/2021).
Da ultimo è stato precisato (Cass., Sez. 5, Sez. 5, n. 22009//2024) che gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità presuppongono l'apposizione di una specifica annotazione in atti che costituisce l'unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un siffatto effetto ad una variazione del classamento catastale L'arresto da ultimo citato, nell'affermare l'indispensabilità dell'annotazione negli atti catastali, ai fini della regolarità del procedimento rivolto al riconoscimento della ruralità, ha sottolineato come anche il suo mancato riconoscimento si risolve nella registrazione, «mediante specifica annotazione», del relativo «provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio», in forza della previsione di cui all'art. 5, comma 2, del d.
m. Economia e Finanze del 26 luglio 2016.
Dagli arresti sopra riportati si evince che per gli immobili non iscritti nella categoria catastale A/6, e D/10 è necessaria e sufficiente l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del d.m. Ministero
Economia e Finanze 26.7.2016, ai fini dell'attribuzione del requisito di ruralità. Mancando tale annotazione, invece, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato.
Facendo applicazione di tali precipitati al caso in esame, risulta dirimente la mancanza dell'annotazione di ruralità e la circostanza che i fabbricati oggetto degli accertamenti qui impugnati risultino classati in A/4 ,C/2
e D/1.
Poiché la ruralità andava provata nei termini suddetti, l'accertamento è legittimo e l'IMU dovuta nella misura richiesta.
Alla luce di quanto precede, i ricorsi riuniti vanno respinti.
In considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa delle norme in materia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta i ricorsi riuniti;
2-compensa le spese processuali tra le parti.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3503/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Istituto Di Servizi Per Il Mercato Ricorrente_1 (Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 418 IMU 2021
- sul ricorso n. 3505/2025 depositato il 31/07/2025 proposto da
Istituto Di Servizi Per Il Mercato Ricorrente_1 - 08037790584
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - 91004750617
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 439 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Istituto di Servizi per il Mercato Ricorrente_1 (infra: ISMEA), con separati ricorsi, poi riuniti, ha impugnato l'avviso di accertamento IMU anno 2020 e l'avviso di accertamento IMU anno 2021 indicati in epigrafe, chiedendone l'annullamento, vinte le spese.
A sostegno del ricorso ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 6 bis della l. n. 212/2000 per mancata attivazione dell'obbligatorio contraddittorio preventivo;
2) l'illegittimità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, in quanto i terreni agricoli erano stati venduti, nell'ambito delle attività istituzionali, con patto di riservato dominio ad acquirente in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai regimi di favore riservati all'imprenditoria agricola e per i terreni oggetto dell'operazione di riordino fondiario, come nella specie, troverebbe applicazione il regime di esenzione previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 504/1992, riservato agli immobili posseduti da enti pubblici destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
Si è costituita la Pubblialifana srl che ha chiesto il rigetto del ricorso per totale infondatezza, deducendo che ai fini dell'esenzione invocata dalla ricorrente difettava il requisito oggettivo, in quanto oggetto di accertamento erano fabbricati iscritti al catasto con categoria diversa da quella rurale né destinati all'attività istituzionale dell'ISMEA.
Il Comune di Pietravairano è rimasto contumace.
L'ISMEA ha depositato memorie illustrative con cui ha sostenuto che la natura di fabbricati rurali degli immobili tassati risultava già dall'atto notarile del 16.10.1989 di vendita con patto di riservato dominio ed emergeva dal certificato di destinazione urbanistica ad esso allegato, sicché ricorreva anche il requisito oggettivo messo in discussione da controparte. Ha insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
La Corte, in composizione monocratica, all'esito della pubblica udienza del 5.12.2025 ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va, in primo luogo, disattesa la doglianza con cui si lamenta la mancata attivazione del contradditorio preventivo in violazione dell'art. 6 bis l. 212/2020, atteso che non vi è alcun obbligo in tal senso dell'Ente locale per i casi, come quello in esame, di accertamento per omesso o insufficiente versamento di tributi locali scaturente da controlli automatizzati, in cui cioè le violazioni sono rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune, oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.
Del pari va disatteso il motivo con cui si sostiene la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.
504/1992 sull'assunto che gli immobili oggetto di accertamento sarebbero esenti da IMU per ricorrenza sia del requisito soggettivo, stante la natura pubblica dell'ISMEA, sia del requisito oggettivo, stante la destinazione dei terreni esclusivamente ai compiti istituzionali.
Il profilo controverso non è la ricorrenza del requisito soggettivo, che non è posto in dubbio dalla resistente, bensì il requisito oggettivo.
Infatti, come messo in luce nelle controdeduzioni della Pubblialifana srl, gli accertamenti qui impugnati non riguardano il terreno oggetto della vendita con patto di riservato dominio del 16.10.1989 intercorsa tra l'ISMEA
e i sigg.ri Nominativo_1 e Nominativo_2, sito in Pietravairano, identificato al foglio 19 p.lla 189 e 29, bensì i fabbricati iscritti al catasto con categorie diverse da quelle agricole. Si tratta, nello specifico, dei fabbricati ubicati alla Indirizzo_1 identificati in catasto al foglio 19 p.lla 5025 sub 1 categoria A/4, p.lla 5024 sub 1 categoria C72, p.lla 5024 sub 2 categoria A/4 e p.lla 5025 sub 2 categoria D/1.
La ricorrente sostiene che la ruralità dei predetti immobili sarebbe dimostrata dall'atto del 16.10,21989 in cui si dà atto dell'esistenza sul fondo di due fabbricati rurali. La tesi non è meritevole di condivisione.
Occorre brevemente riepilogare il quadro normativo di riferimento, come ripercorso efficacemente nell'ordinanza n. 726 del 2025 della Suprema Corte.
L'art. 7, comma 2-bis, del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,
n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1994, n. 133, e modificato dall'art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
».
In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto d.l. 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».
L'art. 1 del d.m. 26 luglio 2012 ha disposto, poi, che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del ecreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».
L'art. 2, comma 5-ter, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo
3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».
A decorrere dal 2014 è stata stabilita, poi, l'esenzione, ai sensi del comma 708, dell'art. 1, della l.n. 147/2013, secondo cui: «A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011».
In questa cornice normativa, con riferimento al connotato della ruralità, la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare che ai fini del trattamento esonerativo, è rilevante l'oggettiva classificazione catastale, per cui l'immobile che sia iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), non è soggetto all'imposta, ai sensi dell'art. 23, comma 1- bis, del d.l. n. 207 del 2008 (conv., con modif., nella l. n. 14 del 2009, n. 14) e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del
1992, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare 'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato
(Cass., Sez. 5, n. 10283/2019, Rv. 653370 – 01, Sez. 5, n. 7930/2016, Rv. 639626 – 01; nello stesso senso già in tema di Ici, Sez. U, n. 18565/2009, Rv. 609281 - 01).
Tale soluzione si trova riaffermata (in proposito Cass. Sez. 5, n. 22674/2024) anche alla luce dell'ulteriore ius superveniens (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; d.l.
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda autocertificata di variazione catastale per l'attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente (Cass., n. 7930/2016 cit.;
Cass., Sez. 5, n. 21094/2019).
Quanto, poi, all'autocertificazione è stato chiarito che il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al d.m. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, come sottolineato anche dalla Corte costituzionale (ord. n. 115 del 2015) (Cass., Sez.
6 - 5, n. 26617/2017; Sez. 5, n. 3226/2021).
Da ultimo è stato precisato (Cass., Sez. 5, Sez. 5, n. 22009//2024) che gli effetti retroattivi del riconoscimento di ruralità presuppongono l'apposizione di una specifica annotazione in atti che costituisce l'unico dato rilevante ai fini del riconoscimento della ruralità, risultando superate le originarie previsioni normative che correlavano un siffatto effetto ad una variazione del classamento catastale L'arresto da ultimo citato, nell'affermare l'indispensabilità dell'annotazione negli atti catastali, ai fini della regolarità del procedimento rivolto al riconoscimento della ruralità, ha sottolineato come anche il suo mancato riconoscimento si risolve nella registrazione, «mediante specifica annotazione», del relativo «provvedimento motivato del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio», in forza della previsione di cui all'art. 5, comma 2, del d.
m. Economia e Finanze del 26 luglio 2016.
Dagli arresti sopra riportati si evince che per gli immobili non iscritti nella categoria catastale A/6, e D/10 è necessaria e sufficiente l'annotazione del requisito di ruralità, nelle forme previste dall'art. 5 del d.m. Ministero
Economia e Finanze 26.7.2016, ai fini dell'attribuzione del requisito di ruralità. Mancando tale annotazione, invece, è onere del contribuente, che richieda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato.
Facendo applicazione di tali precipitati al caso in esame, risulta dirimente la mancanza dell'annotazione di ruralità e la circostanza che i fabbricati oggetto degli accertamenti qui impugnati risultino classati in A/4 ,C/2
e D/1.
Poiché la ruralità andava provata nei termini suddetti, l'accertamento è legittimo e l'IMU dovuta nella misura richiesta.
Alla luce di quanto precede, i ricorsi riuniti vanno respinti.
In considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa delle norme in materia, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-rigetta i ricorsi riuniti;
2-compensa le spese processuali tra le parti.