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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7374/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4715/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 15 e pubblicata il 23/06/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030103979 IRES-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/11/2012 la Direzione Provinciale di Caserta notificava alla contribuente di cui sopra esercente l'attività di “COMMERCIO ALL'INGROSSO DI OROLOGI E GIOIELLERIA”, l'avviso di accertamento n.
TF7030103979/2012 con il quale si accertava, per l'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 41/bis e con i criteri dell'art. 39, 1° comma del D.P.R. n. 600/73, il reddito di impresa di Euro 314.520,00 in luogo di quello dichiarato di Euro 139.153,00 per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati di Euro
175.367,00. Invero, l'accertamento si basava sulle risultanze del p.v.c. redatto dalla guardia di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via indirizzo_1 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). .IT foglio 2 Finanza di Marcianise in data 26/03/2010 a conclusione di una verifica fiscale relativa agli anni 2005 (dal 1°aprile, data di inizio attività) - 2006 - 2007 e 2008 (fino al 16/12/2008 - data dell'intervento), il cui contenuto, come evidenziato nella motivazione dell'atto impositivo, si intendeva in esso integralmente riportato e trascritto.
Nella stessa motivazione si evidenziava che il contenuto del p.v.c. era ben noto al Contribuente, avendolo sottoscritto e ricevuta copia. Nel citato p.v.c. i verificatori evidenziavano di aver : - effettuato il rilevamento a campione delle giacenze di magazzino alla data del 16/12/2008 (data dell'accesso) riferite ai prodotti di maggiore commercializzazione e peso economico, quantificate in Euro 1.374.145,71; - calcolato la percentuale di incidenza della merce inventariata sul totale degli acquisti effettuati nel periodo 01/01/2008 -
16/12/2008 pari al 77,40%; - determinato il valore delle esistenze iniziali della sola merce inventariata, pari ad Euro 1.843.272,00; 3 - calcolato il valore del venduto relativo alla sola merce inventariata (al netto della percentuale di ricarico del 10,50, rilevata in contraddittorio con la parte) pari ad Euro 3.354.639,50; - raffrontato il valore delle giacenze contabili della sola merce inventariata, col valore delle giacenze effettive della stessa merce, quantificate con l'inventario fisico del 16.12.2008; - rilevato che le giacenze effettive erano inferiori a quelle contabili per un importo pari ad Euro 571.719,00; - applicato su tale differenza che, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 441/97 si presumeva fosse il valore della merce ceduta senza emissione di documentazione fiscale, il ricarico medio applicato dalla società, pari al 10,50%; - determinato il valore complessivo delle vendite senza emissione di fattura (vendite in nero) in Euro 631.749,00; Inoltre, facevano presente che la parte, in data 05/03/2010, aveva dichiarato che le differenze inventariali emerse dal controllo effettuato, si riferivano a vendite “in nero” effettuate non solo nel corso dell'anno d'imposta 2008, ma anche negli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, i verificatori ripartivano l'importo di cui innanzi tra i periodi d'imposta verificati, in proporzione ai ricavi delle vendite dichiarati dalla parte, determinando in Euro 172.398,10 le vendite senza emissione di documento fiscale nell'anno 2008. Ulteriori controlli circa la corretta contabilizzazione delle operazioni imponibili evidenziavano, poi, ricavi conseguiti e non dichiarati per Euro 1.378,82 in relazione alla fattura n. 1288/2008 annotata nel registro delle vendite per un importo inferiore e alla fattura n. 1727/208 non annotata nel registro delle vendite (cfr. Foglio n. 7 e n. 8 del p.v.c.). Infine, a seguito del rilevamento del personale presente presso il locali aziendali, non risultavano iscritte nel libro matricola le signore Nominativo_1 e Nominativo_2 (come descritto nel p.v. di constatazione da pag.6 e seguenti), né la Parte esibiva alcun atto o documento dal quale si potesse rilevare l'assunzione delle stesse. Da dichiarazioni rese in contraddittorio, si desumeva che, nell'anno 2008, la prima aveva lavorato per un periodo di 35 giorni percependo l'importo di Euro 840,00 e la seconda per un periodo di 15 giorni percependo l'importo di Euro 750,00 per un totale di Euro 1.590,00. Orbene, tenuto conto che a “costi in nero” sostenuti, non riscontrabili dalle scritture contabili, non possono che contrapporsi “ricavi in nero” destinati non soltanto alla copertura delle spese, ma anche all'ottenimento di un margine positivo per l'imprenditore, l'importo di Euro 1.590,00 di cui sopra, veniva considerato elemento positivo di reddito conseguito e non dichiarato e, pertanto, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via Santa Chiara n. 44 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). foglio 3 recuperato a tassazione.
Si evidenzia che il predetto rilievo non è stato oggetto di specifica contestazione, pertanto, deve ritenersi definitivamente confermato a favore dell'Ufficio. A conclusione del controllo, la Guardia di Finanza determinava maggiori Ricavi di Euro 175.367,00.
Avverso il predetto avviso di accertamento il contribuente di cui sopra , con atto notificato in data 09/04/2013, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta per i motivi di seguito sinteticamente riportati. DIRITTO 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della Legge
n. 212/2000 : mancata allegazione del p.v.c. della Guardia di Finanza;
2) Nullità dell'accertamento per carenza assoluta di motivazione poiché l'Ufficio ha motivato la rettifica facendo semplice riferimento alle conclusioni del predetto p.v.c.
Con riferimento al merito della controversia, la parte in via preliminare eccepiva che il recupero di imposta in oggetto era identico a quello contenuto in altri avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2005,
2006 e 2007 scaturiti del medesimo p.v.c., in relazione ai quali la CTP di Caserta aveva accolto i ricorsi presentati dalla Società. 3) Violazione dell'art. 2727 c.c. - Inammissibilità della doppia presunzione : nel caso di specie il fatto ignoto ( maggiori ricavi) è stato ricavato non da un fatto notto bensì da una serie di presunzioni.
4) Inattendibilità della ricostruzione induttiva per errata quantificazione della percentuale dei prodotti “ a campione”, errata quantificazione del valore delle “giacenze”; 5) Illegittimità dell'estensione agli anni pregressi delle incongruenze rilevate nell'anno 2008(?) 6) Illegittimità dell'uso della media ponderata in luogo di quella semplice;
7) Mancato riconoscimento dei maggiori costi sui maggiori ricavi accertati. In considerazione di quanto argomentato, la Società concludeva con la richiesta, in via principale di annullamento dell'avviso di accertamento de quo e, in via subordinata, di rideterminazione della pretesa impositiva alla stregua di canoni di equità e verosimiglianza. A seguito della presentazione del predetto ricorso lo scrivente Ufficio predisponeva e depositava nel giudizio de quo le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto delle eccezioni di controparte e la conferma della pretesa impositiva, sostenendo in via preliminare,
l'infondatezza del ricorso per la eccepita mancata allegazione del p.v.c. elevato nei confronti della società ricorrente, in quanto, come evidenziato nella stessa motivazione dell'atto impugnato, essa era perfettamente a conoscenza del contenuto del p.v.c. avendolo sottoscritto e ricevuta copia. L'Ufficio, poi, confutava puntualmente tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, evidenziando la pretestuosità e l'inconferenza di alcune di esse;
concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e di conferma dell'atto impugnato. In data
02/10/2013 il contribuente presentava memorie nelle quali riproponeva essenzialmente le medesime eccezioni già formulate nel ricorso introduttivo. Con sentenza n. 4715/15/2014, depositata in data 23/06/2014, la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso. In particolare, i giudici di primo grado ritenevano infondata la doglianza relativa alla nullità dell'accertamento per mancata allegazione del p.v.c. e ritenevano fondato nel merito il ricorso “ a ragione del contorto percorso accertativo”; inoltre, ritenevano “del tutto anomalo estendere, così spalmandolo sugli pregressi, il valore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via Santa Chiara n. 44 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). foglio 4 complessivo delle vendite ritenute senza emissione di documentazione” e, infine, affermavano che “non possono non riconoscersi i costi da cui sarebbero scaturiti i maggiori ricavi accertati…”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio ed evidenziava che la motivazione dei primi giudici non aveva tenuto in debito conto i motivi della rettifica e della ricostruzioni dei maggiori ricavi accertati frutto di una elaborazione articolata e analitica.
In considerazione di ciò, l'Ufficio illustrava nuovamente l'articolato percorso seguito dai verificatori nella rideterminazione sottoponendolo al giudice di appello al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di accertamento in contestazione.
Si costituiva in giudizio la Società depositando proprie controdeduzioni e, preliminarmente, ribadiva l'applicabilità del giudicato esterno formatosi relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, eccepiva il mancato deposito in giudizio del p.v.c. del 26/03/2010 presupposto dell'accertamento in contestazione. La Parte, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancata indicazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e, sostanzialmente riproponendo i motivi del ricorso, eccepiva l'infondatezza all'avviso di accertamento, l'inattendibilità della ricostruzione induttiva e l'illegittimità dell'uso della media ponderata in luogo di quella semplice;
concludeva con la richiesta, in via preliminare, di declaratoria di inammissibilità dell'appello, in via principale, di rigetto dell'appello e, in via subordinata, di declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 1385/51/2016 depositata il 16/02/2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio. In particolare, i giudici di appello affermavano che “…tutti gli elementi globalmente considerati conferiscono ampio riscontro all'ipotesi dell'Ufficio in ordine all'incongruenza dei valori dichiarati…risultando per converso comprovate le contestazioni sollevate per i ricavi non dichiarati nella misura oggetto dell'atto in contestazione” .
I giudici della CTR di Napoli, inoltre, non attribuivano nessun rilievo all'eccezione di giudicato esterno. Avverso la predetta sentenza della CTR della Campania la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
L'Ufficio proponeva controricorso.
I giudici della Corte di Cassazione sez.V con ordinanza 9129/2025 statuivano quanto segue :”…..
P.Q.M.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 7 Respinti i primi quattro motivi del ricorso, ne accoglie il quinto.
Cassa con rinvio la sentenza d'appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania……….”.
A seguito di tale ordinanza, la contribuente sopraidentificata notificava all'Ufficio ricorso in riassunzione.
L'ufficio si costituiva, rilevava che l'atto di riassunzione è censurabile sotto molteplici profili e chiedeva di rigettare il ricorso per riassunzione proposto dal contribuente e, in accoglimento dell' appello proposto dall'Ufficio, annullare la sentenza n. 4715/15/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, depositata in data 23.06.2014 e confermare la validità e legittimità dell'atto in contestazione con condanna della società di cui sopra al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente è fondato e va, pertanto, acccolto.
La Suprema bCorte afferma che “Il quinto motivo del ricorso del contribuente) è fondato e va accolto.
Il contribuente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dei costi connessi all'attività di produzione del reddito sulla quale insiste la pretesa fiscale. Orbene, in tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria ( Cass. n. 7122 del 2023).
La CTR si è posta in contrasto con questo condivisibile principio nomofilattico.
Questo è dunque il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte che deve sorreggere tutto il giudizio di rinvio e che non può essere messo in discussione, pena la inammissibilità del relativo atto difensivo, in quest'ultimo giudizio.
Nella propria ordinanza del 7 novembre 2025 n. 29572 la Suprema Corte ricorda e ribadisce che il giudizio di rinvio “è vincolato alle statuizioni della sentenza” che ha disposto il rinvio. Si conferma poi ivi che nel giudizio di rinvio non è neppure consentito prendere in considerazione la evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente (Cass., 11 ottobre 2024, n. 26545) e, in modo dirimente e chiarissimo, che “l'oggetto ed i imiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass., 28 febbraio 2024, n. 5253)”.
Vi è quindi piena concordanza tra la pronuncia di primo grado qui appellata e la ordinanza di rinvio della
Cassazione. Questo essendo il perimetro entro il quale si ritiene che debba svolgersi il presente giudizio di riassunzione ed oltre il quale non appare lecito andare, ne consegue che tutte le osservazioni relative alle presunzioni su cui è costruito l'avviso di accertamento ( contenute alle pagine 6, 7 ed inizio di pag. 8 dell'appello) sono inconferenti rispetto all'oggetto di questo giudizio di rinvio e dunque inammissibili.
Alla luce di quanto precede, la Corte accoglie il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente, rigetta conseguentemente l'appello proposto dall'ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
L'esito del giudizio di riassunzione impone di compensare le spese di tutti i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 7, riunita in udienza il
30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TARALLO ANTONIO, Presidente
D'AMBROSIO CORRADO, Relatore
FONTANA MANUELA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 7374/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4715/2014 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 15 e pubblicata il 23/06/2014
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7030103979 IRES-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 601/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'appellante si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: Parte appellata si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14/11/2012 la Direzione Provinciale di Caserta notificava alla contribuente di cui sopra esercente l'attività di “COMMERCIO ALL'INGROSSO DI OROLOGI E GIOIELLERIA”, l'avviso di accertamento n.
TF7030103979/2012 con il quale si accertava, per l'anno di imposta 2008, ai sensi dell'art. 41/bis e con i criteri dell'art. 39, 1° comma del D.P.R. n. 600/73, il reddito di impresa di Euro 314.520,00 in luogo di quello dichiarato di Euro 139.153,00 per effetto del recupero a tassazione di maggiori ricavi non dichiarati di Euro
175.367,00. Invero, l'accertamento si basava sulle risultanze del p.v.c. redatto dalla guardia di Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via indirizzo_1 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). .IT foglio 2 Finanza di Marcianise in data 26/03/2010 a conclusione di una verifica fiscale relativa agli anni 2005 (dal 1°aprile, data di inizio attività) - 2006 - 2007 e 2008 (fino al 16/12/2008 - data dell'intervento), il cui contenuto, come evidenziato nella motivazione dell'atto impositivo, si intendeva in esso integralmente riportato e trascritto.
Nella stessa motivazione si evidenziava che il contenuto del p.v.c. era ben noto al Contribuente, avendolo sottoscritto e ricevuta copia. Nel citato p.v.c. i verificatori evidenziavano di aver : - effettuato il rilevamento a campione delle giacenze di magazzino alla data del 16/12/2008 (data dell'accesso) riferite ai prodotti di maggiore commercializzazione e peso economico, quantificate in Euro 1.374.145,71; - calcolato la percentuale di incidenza della merce inventariata sul totale degli acquisti effettuati nel periodo 01/01/2008 -
16/12/2008 pari al 77,40%; - determinato il valore delle esistenze iniziali della sola merce inventariata, pari ad Euro 1.843.272,00; 3 - calcolato il valore del venduto relativo alla sola merce inventariata (al netto della percentuale di ricarico del 10,50, rilevata in contraddittorio con la parte) pari ad Euro 3.354.639,50; - raffrontato il valore delle giacenze contabili della sola merce inventariata, col valore delle giacenze effettive della stessa merce, quantificate con l'inventario fisico del 16.12.2008; - rilevato che le giacenze effettive erano inferiori a quelle contabili per un importo pari ad Euro 571.719,00; - applicato su tale differenza che, ai sensi dell'art.1 del D.P.R. n. 441/97 si presumeva fosse il valore della merce ceduta senza emissione di documentazione fiscale, il ricarico medio applicato dalla società, pari al 10,50%; - determinato il valore complessivo delle vendite senza emissione di fattura (vendite in nero) in Euro 631.749,00; Inoltre, facevano presente che la parte, in data 05/03/2010, aveva dichiarato che le differenze inventariali emerse dal controllo effettuato, si riferivano a vendite “in nero” effettuate non solo nel corso dell'anno d'imposta 2008, ma anche negli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007, i verificatori ripartivano l'importo di cui innanzi tra i periodi d'imposta verificati, in proporzione ai ricavi delle vendite dichiarati dalla parte, determinando in Euro 172.398,10 le vendite senza emissione di documento fiscale nell'anno 2008. Ulteriori controlli circa la corretta contabilizzazione delle operazioni imponibili evidenziavano, poi, ricavi conseguiti e non dichiarati per Euro 1.378,82 in relazione alla fattura n. 1288/2008 annotata nel registro delle vendite per un importo inferiore e alla fattura n. 1727/208 non annotata nel registro delle vendite (cfr. Foglio n. 7 e n. 8 del p.v.c.). Infine, a seguito del rilevamento del personale presente presso il locali aziendali, non risultavano iscritte nel libro matricola le signore Nominativo_1 e Nominativo_2 (come descritto nel p.v. di constatazione da pag.6 e seguenti), né la Parte esibiva alcun atto o documento dal quale si potesse rilevare l'assunzione delle stesse. Da dichiarazioni rese in contraddittorio, si desumeva che, nell'anno 2008, la prima aveva lavorato per un periodo di 35 giorni percependo l'importo di Euro 840,00 e la seconda per un periodo di 15 giorni percependo l'importo di Euro 750,00 per un totale di Euro 1.590,00. Orbene, tenuto conto che a “costi in nero” sostenuti, non riscontrabili dalle scritture contabili, non possono che contrapporsi “ricavi in nero” destinati non soltanto alla copertura delle spese, ma anche all'ottenimento di un margine positivo per l'imprenditore, l'importo di Euro 1.590,00 di cui sopra, veniva considerato elemento positivo di reddito conseguito e non dichiarato e, pertanto, Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via Santa Chiara n. 44 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). foglio 3 recuperato a tassazione.
Si evidenzia che il predetto rilievo non è stato oggetto di specifica contestazione, pertanto, deve ritenersi definitivamente confermato a favore dell'Ufficio. A conclusione del controllo, la Guardia di Finanza determinava maggiori Ricavi di Euro 175.367,00.
Avverso il predetto avviso di accertamento il contribuente di cui sopra , con atto notificato in data 09/04/2013, proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta per i motivi di seguito sinteticamente riportati. DIRITTO 1) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 della Legge
n. 212/2000 : mancata allegazione del p.v.c. della Guardia di Finanza;
2) Nullità dell'accertamento per carenza assoluta di motivazione poiché l'Ufficio ha motivato la rettifica facendo semplice riferimento alle conclusioni del predetto p.v.c.
Con riferimento al merito della controversia, la parte in via preliminare eccepiva che il recupero di imposta in oggetto era identico a quello contenuto in altri avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta 2005,
2006 e 2007 scaturiti del medesimo p.v.c., in relazione ai quali la CTP di Caserta aveva accolto i ricorsi presentati dalla Società. 3) Violazione dell'art. 2727 c.c. - Inammissibilità della doppia presunzione : nel caso di specie il fatto ignoto ( maggiori ricavi) è stato ricavato non da un fatto notto bensì da una serie di presunzioni.
4) Inattendibilità della ricostruzione induttiva per errata quantificazione della percentuale dei prodotti “ a campione”, errata quantificazione del valore delle “giacenze”; 5) Illegittimità dell'estensione agli anni pregressi delle incongruenze rilevate nell'anno 2008(?) 6) Illegittimità dell'uso della media ponderata in luogo di quella semplice;
7) Mancato riconoscimento dei maggiori costi sui maggiori ricavi accertati. In considerazione di quanto argomentato, la Società concludeva con la richiesta, in via principale di annullamento dell'avviso di accertamento de quo e, in via subordinata, di rideterminazione della pretesa impositiva alla stregua di canoni di equità e verosimiglianza. A seguito della presentazione del predetto ricorso lo scrivente Ufficio predisponeva e depositava nel giudizio de quo le proprie controdeduzioni con le quali chiedeva il rigetto delle eccezioni di controparte e la conferma della pretesa impositiva, sostenendo in via preliminare,
l'infondatezza del ricorso per la eccepita mancata allegazione del p.v.c. elevato nei confronti della società ricorrente, in quanto, come evidenziato nella stessa motivazione dell'atto impugnato, essa era perfettamente a conoscenza del contenuto del p.v.c. avendolo sottoscritto e ricevuta copia. L'Ufficio, poi, confutava puntualmente tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente, evidenziando la pretestuosità e l'inconferenza di alcune di esse;
concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e di conferma dell'atto impugnato. In data
02/10/2013 il contribuente presentava memorie nelle quali riproponeva essenzialmente le medesime eccezioni già formulate nel ricorso introduttivo. Con sentenza n. 4715/15/2014, depositata in data 23/06/2014, la Commissione Tributaria Provinciale adita accoglieva il ricorso. In particolare, i giudici di primo grado ritenevano infondata la doglianza relativa alla nullità dell'accertamento per mancata allegazione del p.v.c. e ritenevano fondato nel merito il ricorso “ a ragione del contorto percorso accertativo”; inoltre, ritenevano “del tutto anomalo estendere, così spalmandolo sugli pregressi, il valore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale – Via Santa Chiara n. 44 – 81100 Caserta – c.f. P.IVA_2 – tel. Telefono_1 – fax Telefono_2 – PEC: Email_3, riservata solo alle comunicazioni della Commissione Tributaria (art. 16, co.
1-bis, d.lgs. n. 546/1992). foglio 4 complessivo delle vendite ritenute senza emissione di documentazione” e, infine, affermavano che “non possono non riconoscersi i costi da cui sarebbero scaturiti i maggiori ricavi accertati…”.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'Ufficio ed evidenziava che la motivazione dei primi giudici non aveva tenuto in debito conto i motivi della rettifica e della ricostruzioni dei maggiori ricavi accertati frutto di una elaborazione articolata e analitica.
In considerazione di ciò, l'Ufficio illustrava nuovamente l'articolato percorso seguito dai verificatori nella rideterminazione sottoponendolo al giudice di appello al fine di ottenere la riforma della sentenza impugnata e la conferma dell'avviso di accertamento in contestazione.
Si costituiva in giudizio la Società depositando proprie controdeduzioni e, preliminarmente, ribadiva l'applicabilità del giudicato esterno formatosi relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, eccepiva il mancato deposito in giudizio del p.v.c. del 26/03/2010 presupposto dell'accertamento in contestazione. La Parte, eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per mancata indicazione delle censure rivolte alla sentenza impugnata, e, sostanzialmente riproponendo i motivi del ricorso, eccepiva l'infondatezza all'avviso di accertamento, l'inattendibilità della ricostruzione induttiva e l'illegittimità dell'uso della media ponderata in luogo di quella semplice;
concludeva con la richiesta, in via preliminare, di declaratoria di inammissibilità dell'appello, in via principale, di rigetto dell'appello e, in via subordinata, di declaratoria di nullità dell'avviso di accertamento.
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con sentenza n. 1385/51/2016 depositata il 16/02/2016, accoglieva l'appello dell'Ufficio. In particolare, i giudici di appello affermavano che “…tutti gli elementi globalmente considerati conferiscono ampio riscontro all'ipotesi dell'Ufficio in ordine all'incongruenza dei valori dichiarati…risultando per converso comprovate le contestazioni sollevate per i ricavi non dichiarati nella misura oggetto dell'atto in contestazione” .
I giudici della CTR di Napoli, inoltre, non attribuivano nessun rilievo all'eccezione di giudicato esterno. Avverso la predetta sentenza della CTR della Campania la contribuente proponeva ricorso per cassazione.
L'Ufficio proponeva controricorso.
I giudici della Corte di Cassazione sez.V con ordinanza 9129/2025 statuivano quanto segue :”…..
P.Q.M.
Corte di Cassazione - copia non ufficiale 7 di 7 Respinti i primi quattro motivi del ricorso, ne accoglie il quinto.
Cassa con rinvio la sentenza d'appello e rinvia la causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania……….”.
A seguito di tale ordinanza, la contribuente sopraidentificata notificava all'Ufficio ricorso in riassunzione.
L'ufficio si costituiva, rilevava che l'atto di riassunzione è censurabile sotto molteplici profili e chiedeva di rigettare il ricorso per riassunzione proposto dal contribuente e, in accoglimento dell' appello proposto dall'Ufficio, annullare la sentenza n. 4715/15/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, depositata in data 23.06.2014 e confermare la validità e legittimità dell'atto in contestazione con condanna della società di cui sopra al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente è fondato e va, pertanto, acccolto.
La Suprema bCorte afferma che “Il quinto motivo del ricorso del contribuente) è fondato e va accolto.
Il contribuente lamenta il mancato riconoscimento in suo favore dei costi connessi all'attività di produzione del reddito sulla quale insiste la pretesa fiscale. Orbene, in tema di determinazione del reddito di impresa sulla base di accertamento induttivo in senso stretto, conseguente all'impossibilità di ricostruire complessivamente la contabilità ovvero alla sua generalizzata inattendibilità, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
600 del 1973 onera l'ufficio finanziario di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi di produzione, deducibili anche in misura percentuale forfettaria ( Cass. n. 7122 del 2023).
La CTR si è posta in contrasto con questo condivisibile principio nomofilattico.
Questo è dunque il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte che deve sorreggere tutto il giudizio di rinvio e che non può essere messo in discussione, pena la inammissibilità del relativo atto difensivo, in quest'ultimo giudizio.
Nella propria ordinanza del 7 novembre 2025 n. 29572 la Suprema Corte ricorda e ribadisce che il giudizio di rinvio “è vincolato alle statuizioni della sentenza” che ha disposto il rinvio. Si conferma poi ivi che nel giudizio di rinvio non è neppure consentito prendere in considerazione la evoluzione della giurisprudenza di legittimità intervenuta successivamente alla pronuncia rescindente (Cass., 11 ottobre 2024, n. 26545) e, in modo dirimente e chiarissimo, che “l'oggetto ed i imiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass., 28 febbraio 2024, n. 5253)”.
Vi è quindi piena concordanza tra la pronuncia di primo grado qui appellata e la ordinanza di rinvio della
Cassazione. Questo essendo il perimetro entro il quale si ritiene che debba svolgersi il presente giudizio di riassunzione ed oltre il quale non appare lecito andare, ne consegue che tutte le osservazioni relative alle presunzioni su cui è costruito l'avviso di accertamento ( contenute alle pagine 6, 7 ed inizio di pag. 8 dell'appello) sono inconferenti rispetto all'oggetto di questo giudizio di rinvio e dunque inammissibili.
Alla luce di quanto precede, la Corte accoglie il ricorso in riassunzione proposto dalla società contribuente, rigetta conseguentemente l'appello proposto dall'ufficio e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e l'annullamento dell'atto impositivo impugnato.
L'esito del giudizio di riassunzione impone di compensare le spese di tutti i gradi di giudizio
P.Q.M.
La Corte, decidendo in sede di rinvio, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'atto impositivo impugnato. Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.