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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 170/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ER NC, Presidente
RI PI, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Comune di Imperia - Viale Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parte contribuente resistente insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, con sentenza n. 38 del 21.3.2025, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento notificato il 6.3.2023 col quale il Comune di Imperia contestava l'omessa dichiarazione TARI per gli anni dal 2017 al 2021 relativamente ad una U.I. sita in Imperia, Indirizzo_1, ricevuta in eredità dal padre ed oggetto di divisione.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione sollevata circa il mancato invio dell'invito al pagamento in quanto lo stesso doveva ritenersi obbligatorio solo in presenza della presentazione della dichiarazione.
Respingeva altresì l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato e della modalità di calcolo dell'imposta ai non residenti.
Riteneva invece meritevole di accoglimento parziale il motivo di ricorso col quale riconosceva che l'imposta era stata assolta dal fratello della ricorrente che ne era l'effettivo utilizzatore. Peraltro il pagamento, tenuto conto della superficie dell'U.I., risultava insufficiente, in quanto pagata considerandola pari a mq. 90 mentre risultava di mq. 264.
Demandava quindi al Comune di calcolare quanto ancora dovuto. Le spese venivano compensate.
Appella il Comune sostenendo l'inapplicabilità in ambito tributario dell'art. 1180 c.c. e che comunque la TARI pagata dal fratello atteneva solo all'immobile di sua proprietà e non al fabbricato della sorella.
Così concludeva: “Voglia l'On. Corte di Giustizia adita, per tutto quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e conseguentemente:
1) dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
2) condannare, altresì, l'odierna appellata alle spese del doppio grado di giudizio, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92, nella misura che si riterrà di giustizia”.
Si costituiva la contribuente riassumendo quanto si era verificato:
- L'immobile, ereditato, era stato oggetto di divisione il 22.4.2004.
A partire da tale data la parte dell'immobile intestata alla contribuente era identificata dai Dati_catastali_1 sub. 17 (abitazione piano terra), n. 19 (deposito piano seminterrato), e n. 20 (piccolo magazzino piano seminterrato).
A seguito di opere edilizie, denunciate presso il Comune di Imperia, i sub. 17 e 19 erano stati soppressi e veniva costituito il nuovo sub. 22 che riguarda un appartamento che si sviluppa in due unità autonome al piano seminterrato ed al piano terra.
Ribadisce che nulla è da lei dovuto a titolo di TARI in quanto l'imposta è stata versata dal fratello, pagamento che la libera da ogni pretesa stante l'applicabilità, riconosciuta dal Giudice di primo grado, dell'art. 1180 c.c.
Sostiene che il fratello ha pagato tutto l'importo dovuto essendo l'unico occupante dell'intero immobile, compresa, quindi, la parte di proprietà della sorella, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 642,
L. 147/2013. Rassegna le seguenti conclusioni: “Vorrà la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria contrariis reiectis:
- Rigettare l'atto di appello proposto dal Comune di Imperia per l'effetto confermando la sentenza di primo grado.
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va rilevata l'infondatezza del motivo d'appello col quale il Comune eccepisce l'inapplicabilità, in ambito tributario, dell'art. 1180 c.c. riguardante l'adempimento dell'obbligo del terzo. Non vi è alcun interesse da parte del creditore che vi sia la prestazione personale del debitore.
L'interesse pubblico è la riscossione del tributo e non l'esecuzione personale da parte del contribuente.
Peraltro, a ben vedere, non si è neppure in presenza di un assolvimento dell'obbligo di un terzo posto che se il fratello è l'occupante dell'intero immobile, su di lui grava l'intera obbligazione: l'art. 1, comma 642 L.
27.12.2013 n. 147 stabilisce che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il Comune non ha contestato tale situazione di fatto ma piuttosto che i pagamenti eseguiti dal fratello coprono solo la Tari per gli immobili dallo stesso posseduti.
Il Giudice di primo grado ha affermato la validità a favore della sorella dei pagamenti eseguiti dal fratello ma, nel contempo, ha rilevato che l'ammontare del pagamento non è stato sufficiente e corretto tenuto conto della complessiva superficie utile dei due immobili (quello della ricorrente e quello contiguo del fratello). Ha pertanto rilevato un insufficiente pagamento ed ha demandato al Comune di rideterminare l'imposta dovuta sulla base delle valutazioni (misure) in sentenza espresse.
Venendo agli atti del giudizio di appello va rilevato:
- Il Comune ha insistito per la conferma dell'accertamento, domanda che non può essere accolta essendo risultato che pagamenti, dichiarati in sentenza insufficienti, vi siano stati e non ha eseguito quanto demandatogli circa la rideterminazione dell'imposta dovuta.
- Da parte sua la contribuente ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata che, però, ha dichiarato validi i pagamenti del fratello ma errati ed insufficienti. Tale capo della sentenza non è stato specificatamente impugnato.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata con rigetto dell'appello proposto dal Comune.
Le spese vengono compensate integralmente considerato che la confermata sentenza ha riconosciuto pagamento parziali.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NO ER NC, Presidente
RI PI, RE
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 398/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Comune di Imperia - Viale Matteotti 157 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 38/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IMPERIA sez. 1 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 85 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Parte contribuente resistente insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Imperia, con sentenza n. 38 del 21.3.2025, in composizione monocratica, accoglieva parzialmente il ricorso di Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento notificato il 6.3.2023 col quale il Comune di Imperia contestava l'omessa dichiarazione TARI per gli anni dal 2017 al 2021 relativamente ad una U.I. sita in Imperia, Indirizzo_1, ricevuta in eredità dal padre ed oggetto di divisione.
Il Giudice di primo grado respingeva l'eccezione sollevata circa il mancato invio dell'invito al pagamento in quanto lo stesso doveva ritenersi obbligatorio solo in presenza della presentazione della dichiarazione.
Respingeva altresì l'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato e della modalità di calcolo dell'imposta ai non residenti.
Riteneva invece meritevole di accoglimento parziale il motivo di ricorso col quale riconosceva che l'imposta era stata assolta dal fratello della ricorrente che ne era l'effettivo utilizzatore. Peraltro il pagamento, tenuto conto della superficie dell'U.I., risultava insufficiente, in quanto pagata considerandola pari a mq. 90 mentre risultava di mq. 264.
Demandava quindi al Comune di calcolare quanto ancora dovuto. Le spese venivano compensate.
Appella il Comune sostenendo l'inapplicabilità in ambito tributario dell'art. 1180 c.c. e che comunque la TARI pagata dal fratello atteneva solo all'immobile di sua proprietà e non al fabbricato della sorella.
Così concludeva: “Voglia l'On. Corte di Giustizia adita, per tutto quanto sopra esposto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'appello proposto e conseguentemente:
1) dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato;
2) condannare, altresì, l'odierna appellata alle spese del doppio grado di giudizio, ai diritti ed agli onorari, ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92, nella misura che si riterrà di giustizia”.
Si costituiva la contribuente riassumendo quanto si era verificato:
- L'immobile, ereditato, era stato oggetto di divisione il 22.4.2004.
A partire da tale data la parte dell'immobile intestata alla contribuente era identificata dai Dati_catastali_1 sub. 17 (abitazione piano terra), n. 19 (deposito piano seminterrato), e n. 20 (piccolo magazzino piano seminterrato).
A seguito di opere edilizie, denunciate presso il Comune di Imperia, i sub. 17 e 19 erano stati soppressi e veniva costituito il nuovo sub. 22 che riguarda un appartamento che si sviluppa in due unità autonome al piano seminterrato ed al piano terra.
Ribadisce che nulla è da lei dovuto a titolo di TARI in quanto l'imposta è stata versata dal fratello, pagamento che la libera da ogni pretesa stante l'applicabilità, riconosciuta dal Giudice di primo grado, dell'art. 1180 c.c.
Sostiene che il fratello ha pagato tutto l'importo dovuto essendo l'unico occupante dell'intero immobile, compresa, quindi, la parte di proprietà della sorella, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 642,
L. 147/2013. Rassegna le seguenti conclusioni: “Vorrà la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria contrariis reiectis:
- Rigettare l'atto di appello proposto dal Comune di Imperia per l'effetto confermando la sentenza di primo grado.
- Con vittoria delle spese di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intanto va rilevata l'infondatezza del motivo d'appello col quale il Comune eccepisce l'inapplicabilità, in ambito tributario, dell'art. 1180 c.c. riguardante l'adempimento dell'obbligo del terzo. Non vi è alcun interesse da parte del creditore che vi sia la prestazione personale del debitore.
L'interesse pubblico è la riscossione del tributo e non l'esecuzione personale da parte del contribuente.
Peraltro, a ben vedere, non si è neppure in presenza di un assolvimento dell'obbligo di un terzo posto che se il fratello è l'occupante dell'intero immobile, su di lui grava l'intera obbligazione: l'art. 1, comma 642 L.
27.12.2013 n. 147 stabilisce che la Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Il Comune non ha contestato tale situazione di fatto ma piuttosto che i pagamenti eseguiti dal fratello coprono solo la Tari per gli immobili dallo stesso posseduti.
Il Giudice di primo grado ha affermato la validità a favore della sorella dei pagamenti eseguiti dal fratello ma, nel contempo, ha rilevato che l'ammontare del pagamento non è stato sufficiente e corretto tenuto conto della complessiva superficie utile dei due immobili (quello della ricorrente e quello contiguo del fratello). Ha pertanto rilevato un insufficiente pagamento ed ha demandato al Comune di rideterminare l'imposta dovuta sulla base delle valutazioni (misure) in sentenza espresse.
Venendo agli atti del giudizio di appello va rilevato:
- Il Comune ha insistito per la conferma dell'accertamento, domanda che non può essere accolta essendo risultato che pagamenti, dichiarati in sentenza insufficienti, vi siano stati e non ha eseguito quanto demandatogli circa la rideterminazione dell'imposta dovuta.
- Da parte sua la contribuente ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata che, però, ha dichiarato validi i pagamenti del fratello ma errati ed insufficienti. Tale capo della sentenza non è stato specificatamente impugnato.
La sentenza di primo grado va pertanto confermata con rigetto dell'appello proposto dal Comune.
Le spese vengono compensate integralmente considerato che la confermata sentenza ha riconosciuto pagamento parziali.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Spese compensate.