Articolo 3 della Legge 12 aprile 1995, n. 128
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29 aprile 1995
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 aprile 1995