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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio , all'udienza del 14 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4420. 24 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce Parte_1 C.F._1
al ricorso introduttivo dall'avv. Gaetano Galotto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roccapiemonte (SA), Via Biagio Franco snc – Parco Belfiore
Ricorrente
E
(PI ), in persona del legale rapp.te p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in alla via Nizza n. l46, rapp.ta e difesa, in virtù di procura generale alle liti allegata CP_1
alla memoria di costituzione, dall'avv. Marco Forlenza con indirizzo pec: Email_1
Resistente -
Avente ad oggetto: richiesta di indennità sostitutiva di ferie non godute anni 2020 – 2021 - 2022
Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 29 agosto 2024, il ricorrente in epigrafe esponeva di essere stato dipendente dell' senza soluzione di continuità dal 1.1.2011 fino al 31.12.2022, e di CP_2
aver prestato la propria attività lavorativa presso il Distretto di Battipaglia con inquadramento professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – categoria D6, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che in particolare l'attività lavorativa da lui espletata consisteva nel coordinamento infermieristico e dei servizi relativi all'U.O.C. “Ortopedia e
Traumatologia” del P.O. “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia (SA); precisava che, precedentemente alla propria collocazione in quiescenza per pensionamento, con nota del 23.08.2024, chiedeva al Direttore dell' Ortopedia e Traumatologia” del P.O. “Santa Maria della Speranza” Pt_2
di Battipaglia di essere autorizzato a fruire delle ferie già maturate a far data dall'01.09.2022 al
30.12.2022, ma che nonostante l'accoglimento della suddetta istanza, alla cessazione del rapporto di lavoro residuavano n. 100 giorni di ferie ancora non godute (n. 44 per l'anno 2020; n. 28 per l'anno
2021; n. 28 per l'anno 2022); aggiungeva che con richiesta prot. 70424 del 04.04.2023, il ricorrente rappresentava alla resistente di aver diritto al godimento delle ferie non godute, ma che CP_2
l' rigettava tale richiesta sostenendo che “la monetizzazione delle ferie è possibile CP_2
qualora, alla cessazione del rapporto di lavoro, le stesse siano state non godute per diniego espresso in costanza di indifferibili esigenze i servizio.”; lamentava la legittimità della propria richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del CCNL del Personale del Comparto Sanità Pubblica del 21.05.2018, anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 36, terzo comma, della Costituzione e dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria;
tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di “1. dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento delle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute relative agli anni 2020, 2021 e 2022, e per l'effetto 2. condannare l' , in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al CP_2 pagamento della complessiva somma di € 9.624,00, oltre accessori come per legge;
o a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa anche a seguito di eventuale espletanda c.t.u.; o, ancora a quella somma maggiore o minore ritenuta equa ex art. 432 c.p.c;
3. condannare l'
[...]
, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., al pagamento di spese, diritti CP_2
ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la resistente eccependo innanzitutto l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per frazionamento della domanda in quanto il ricorrente aveva già proposto istanza presso il Tribunale di Salerno per il riconoscimento di somme a titolo di coordinamento (causa avente RG. 2702/2023 e decisa con sentenza N. 2251/2024, pubblicata il
20/11/2024, in un lasso di tempo in cui era possibile chiedere l'integrazione della domanda); nel merito , chiedeva comunque il rigetto del ricorso in quanto il ricorrente aveva iniziato a fruire delle ferie ben prima dell'istanza di pensionamento e senza dinieghi da parte dell' fruizione che CP_1
era stata interrotta a causa del pensionamento anticipato, al 65° anno di età anziché al 67°, circostanza
Cont del tutto imprevedibile per l' che si era pertanto, trovata nell'impossibilità di predisporre un piano ferie che lo accompagnasse alla pensione;
in conclusione chiedeva al giudice adito di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per provato frazionamento del credito e comunque l'infondatezza della domanda con condanna alle spese.
All'udienza del 14 maggio 2025 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il Giudice ha deciso come a sentenza con motivazione contestuale .
*****
Preliminarmente va superata l'eccezione di improponibilità del ricorso per illegittimo frazionamento del credito .
Com'è noto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi già diverse volte, in un arco di tempo di venticinque anni, sulla frazionabilità della domanda giudiziale volta alla soddisfazione di un credito( Cass. S.U. n. 108 del 2000 ; Cass. S.U. n. 23726 del 2007; Cass. S.U. n.
4090/2017 e Cass. S.U. n. 4091/2017 ) e , da ultimo , la Corte è tornata nuovamente a pronunciarsi in materia con la sentenza n. 7299 del 19.3.2025 , con particolare riferimento alla sanzione della improcedibilità per tale ingiustificata domanda frazionata .
Questi i principi di diritto espressi:
“a) in tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
b) qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda anche se arbitrariamente frazionata, e terrà conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite, escludendo la condanna in suo favore o anche ponendo in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., integrando l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale. In base alle pronunce della Suprema Corte , il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (così le Sezioni Unite, n. 4090/2017 e n. 4091/2017.
E dunque la distinta proponibilità di autonome domande creditore relative a diritti distinti , ma afferenti lo stesso rapporto di durata , tra le stesse parti , è ammissibile se sia presente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata .
Le Sezioni Unite precisano quindi nella sentenza pubblicata che ciò che si vuole contrastare, non è il frazionamento del credito in sé considerato, ma il suo abuso, ovvero il frazionamento ingiustificato e la proliferazione di azioni per l'accertamento del credito o di crediti analoghi.
In questi casi, la sanzione verso l'abuso opera esclusivamente sul piano delle spese giudiziali.
Peraltro, lo strumento delle spese processuali per sanzionare l'abuso può essere utilizzato non soltanto nel senso di non concedere alla parte creditrice la cui domanda sia stata accolta nel merito il favore delle spese.
Ma per sanzionare adeguatamente il ricorso abusivo e ingiustificato al frazionamento del credito, nei casi in cui non si possa precludere l'accesso al giudizio con una pronuncia di improponibilità, lo strumento delle spese può arricchirsi di una ulteriore potenzialità, il cui utilizzo è stato auspicato in dottrina fin dai primi commenti alla sentenza n. 23726 del 2007: sulla base del combinato disposto degli artt. 88 e 92 primo comma c.p.c., previo l'accertamento, a carico di chi agisce per ottenere il riconoscimento di un credito abusivamente frazionato, della violazione del canoni di comportamento processuale secondo lealtà e probità, si può sanzionare l'attore che promuove un abusivo frazionamento del credito, ponendo a suo carico l'onere delle spese processuali sostenute dalla controparte benché sia riconosciuto vincitore, scindendo la condanna alle spese dalla soccombenza.
In tal modo, il creditore che abbia ingiustificatamente ed abusivamente frazionato in giudizio un credito che avrebbe potuto essere azionato unitariamente può vedersi esposto alla condanna al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte, benché risulti vincitore del giudizio.
Questo strumento, il cui utilizzo costituisce una facoltà discrezionale prevista dal codice di rito fin dalla sua prima stesura, il cui utilizzo è rimesso alla prudente e motivata valutazione del giudice e consente di sanzionare in maniera efficace il comportamento processuale del creditore a fronte di un abuso del processo senza pregiudicare irrimediabilmente le sue pur legittime pretese.
La giurisprudenza ne ha fatto negli anni un uso debitamente circoscritto ad ipotesi di grave violazione dei canoni di lealtà e probità processuale (il numero di massime sul tema è esiguo, a testimonianza di un impiego limitato ma distribuito con regolarità negli anni (Cass. n. 1038 del 1967, Cass. n. 837 del 1970, Cass. n. 2174 del 1986, Cass. n. 1743 del 1996, Cass. n. 13427 del 2003- la cui massima così recita: "Ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., la violazione del dovere di lealtà e probità stabilito dall'art. 88 dello stesso codice giustifica, indipendentemente dalla soccombenza, la condanna della parte, che è venuta meno a tale dovere, al rimborso delle spese processuali che l'altra parte ha dovuto sostenere a causa del comportamento illecito. Pertanto non viola il principio della soccombenza il giudice che pone a carico della parte vittoriosa le spese del giudizio, ove accerti - con apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in relazione alla logica e alla realtà processuale - che questo è stato reso necessario dal comportamento tenuto dalla parte vittoriosa in violazione del predetto dovere."
In tempi più recenti ne è stato già valorizzato l'impiego come strumento sanzionatorio di conclamate ipotesi di abuso del processo (Cass. n. 1271 del 2014, Cass. n. 7409 del 2021). Cass. n. 18810 del
2010 e Cass. n. 7097 del 2011 lo hanno indicato come criterio utilizzabile a proposito della ripartizione delle spese di lite a fronte di una questione di giurisdizione sollevata dalla stessa parte che ha agito. Da ultimo, Cass. S.U. n. 5624 del 2022 ne ha indicato il possibile impiego, rimesso alla discrezionale valutazione del giudice, a fronte di contestazioni e rilievi critici tardivamente mossi delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, non integranti eccezioni di nullità relative al suo procedimento, potendo tale condotta integrare un comportamento processuale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost.
La possibilità di addossare all'attore vincitore le spese di lite, in caso di accertata e motivata violazione dei doveri di probità e lealtà processuale, alla quale è riconducibile la proposizione di una domanda abusivamente frazionata nei casi individuati nei quali il giudice non può sottrarsi all'esame del merito, trae il suo fondamento da una specifica norma di legge che costituisce idoneo presupposto per una sanzione processuale dei comportamenti e ancor più delle prassi scorrette eliminando gli effetti distorsivi che derivano dalla abusiva proposizione frazionata della domanda, da valorizzare utilmente nei casi in cui la domanda, benché abusivamente frazionata, non possa essere dichiarata improponibile per le ragioni espresse nel paragrafo precedente.
In questi casi, cioè, il giudice adito non si potrà spogliare della causa con una pronuncia di improponibilità in rito cui corrisponderebbe il diniego di esame nel merito, ma la domanda dovrà essere esaminata dal giudice di merito che, qualora accerti l'esistenza del credito potrà condannare la controparte al pagamento e al contempo far ricadere l'onere delle spese legali sull'attore, se ritenga che la domanda sia stata abusivamente frazionata.
Ebbene , nel caso che ci occupa , non può essere posto in dubbio che allorquando il proponeva Pt_1 un'autonoma domanda nei confronti dell' per il pagamento della indennità di CP_2 coordinamento , aveva già cessato il rapporto di lavoro con il predetto ente ed era quindi anche consapevole del diritto alla eventuale monetizzazione delle ferie non godute . Non trova quindi alcuna oggettiva giustificazione la proposizione di autonome domande per crediti che si iscrivono nell'ambito del medesimo rapporto di lavoro , sia pure per causali diverse , ma tale abuso del processo può essere sanzionato unicamente nella regolamentazione delle spese di lite.
Tanto premesso , possiamo passare ad esaminare il merito della domanda proposta dal per Pt_1
concludere nel senso della fondatezza della stessa.
Il ricorrente ha chiesto la monetizzazione di n. 44 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno
2020, di 28 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2021 e di n. 28 giorni di ferie maturate e non godute nell'anno 2022, anno quest'ultimo in cui il rapporto di lavoro di lavoro a tempo determinato con l' è cessato per intervenuto pensionamento . Controparte_1
La maturazione da parte del ricorrente dei predetti giorni di ferie (non goduti) è documentata oltre a non essere contestata dall' convenuta . Controparte_1
Ciò posto pare opportuno anzitutto riportare il quadro normativo, contrattuale e legislativo, di riferimento.
Il CCNL del Personale del Comparto Sanità del 21 maggio 2018, così detta all'art. 33 (rubricato
“Ferie e recupero festività soppresse):
“[...] 1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell'1.9.1995
(Ferie e Festività) come integrato dall'art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari);
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
3. Per i dipendenti che invece hanno un'articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di
32 giorni lavorativi. […];
4. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.
[…];
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10.L'Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.
12.Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell'obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
13.Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo [..].
Per quanto riguarda la monetizzazione delle ferie non godute , occorre innanzitutto chiarire che la monetizzazione delle ferie non godute è stata oggetto di intervento legislativo atto a vietare l'applicazione dell'istituto in avvenire per esigenze di carattere finanziario. L'art. 5, comma 8 del d.l.
95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede che "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre
a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile….”
Data la novità della regolamentazione e la significativa incidenza riduttiva della stessa sulla posizione soggettiva dei lavoratori, anche con riferimento a situazioni già in atto, il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 40033 dell'8.10.2012, condivisa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fornito alcune indicazioni ai fini della definizione dell'esatta portata e delle corrette modalità applicative della nuova disciplina legislativa.
Pertanto, sulla base della formulazione del testo della norma e delle finalità dalla stessa perseguite, il suddetto Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare che il divieto di monetizzazione: certamente opera in relazione a tutti quei casi in cui vengono in considerazione vicende estintive del rapporto di lavoro alle quali il dipendente, in qualche modo, concorre attivamente mediante il compimento di atti (esercizio del diritto di recesso, le dimissioni) oppure attraverso propri comportamenti incompatibili con la permanenza del rapporto (pensionamento, licenziamento disciplinare, mancato superamento del periodo di prova). In tali casi, infatti, proprio la prevedibilità dell'evento e/o la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione del rapporto) non sono idonei a precludere una adeguata valutazione della complessiva vicenda, con la conseguente adozione di tutte le iniziative necessarie per assicurare, nei giusti tempi, la fruizione del diritto alle ferie, compatibilmente con le esigenze del lavoratore e quelle organizzative dell'amministrazione. Pertanto, la circostanza che vengono in considerazione ipotesi che, comunque, di per sé, non sono oggettivamente in grado di impedire, in modo assoluto, la fruizione delle ferie da parte del dipendente, consente la sicura riconduzione delle stesse nell'ambito applicativo dell'art. 5, comma 8, della legge n. 135/2012, in coerenza con quella finalità perseguita di repressione degli abusi nel ricorso alla monetizzazione e di conseguente automatica riduzione della spesa;
non opererebbe, invece, in relazione a quelle altre vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi del tutto indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa e di controllo del datore di lavoro. In questi casi, infatti, si ritiene che l'impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente. Si tratta delle ipotesi in cui il rapporto di lavoro di lavoro si conclude in modo anomalo e non prevedibile in alcun modo (decesso, risoluzione per inidoneità permanente ed assoluta) oppure quelle caratterizzate dalla circostanza che il dipendente non ha, comunque, potuto fruire delle ferie maturate a causa di assenza dal servizio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro (malattia, congedo di maternità, aspettative a vario titolo). Si tratta di situazioni che, proprio per i loro contenuti specifici, non sono considerate rispondenti alla ratio della legge e, quindi, vengono escluse dal suo ambito di applicazione.
Il Dipartimento della funzione pubblica, con nota n. 32937 del 6.8.2012, sulla base dei principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo ed al fine di evitare l'attribuzione alla norma di una efficacia retroattiva non prevista espressamente dal legislatore, ha chiarito che il divieto di monetizzazione non trova applicazione:
a) relativamente ai rapporti di lavoro già cessati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012;
b) in ordine a tutte quelle situazioni in cui le giornate di ferie sono state maturate sempre prima dell'entrata in vigore del decreto legge e la fruizione non è stata possibile a causa della ridotta durata residua del rapporto di lavoro oppure per la sussistenza di una causa di sospensione del rapporto cui segua la cessazione (ad esempio, un periodo di aspettativa).
Premesso il dato normativo, è imprescindibile dare atto degli approdi della giurisprudenza costituzionale e della Corte di Giustizia, sul tema in esame, limitatamente a quanto rileva ai fini della presente decisione.
La norma sopra richiamata è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio
2016, n.95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il Giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. Il legislatore, infatti, correla il divieto di monetizzazione a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che sempre consentono di pianificare per tempo la fruizione del periodo di riposo e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore e quelle del prestatore. Lo scopo della normativa è, infatti, quello di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" del periodo di ferie non goduto, contrastandone gli abusi, e di riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle stesse, nell'alveo di una razionale programmazione, con lo scopo di favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto, ma senza arrecare alcun pregiudizio al lavoratore incolpevole.
Del resto, viene osservato, sia la prassi amministrativa che le decisioni della magistratura contabile escludono dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non dipendono dalla volontà del lavoratore e tutta la giurisprudenza di legittimità riconosce sempre al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute, quando il mancato godimento dipende da causa a lui non imputabile, e ciò anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione".
Ebbene, è di tutta evidenza che, se così interpretata nel solco della pronunzia del giudice costituzionale, la disciplina de qua non pregiudica affatto l'inderogabile diritto alle ferie, garantito da radicati principi espressi dalla Carta fondamentale nonché dalle fonti internazionali ed Europee.
In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore. La norma non vieta
"nell'ambito del lavoro pubblico, di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute anche quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.... Infatti, il legislatore correla il contestato divieto a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito ai periodi di riposo.".
Ne' la normativa qui in discussione sopprime la tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole delle ferie.
Occorre a tal punto evidenziare la necessità di interpretare le norme interne- e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8 in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n.
2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad una indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro;
ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo
1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sent. MAX PLANK, punto 46); se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute
(sent. , punto 47). CP_3
Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
E' stato altresì chiarito che il diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite trova origine non già nell'articolo 7 della direttiva 2003/88 (e nell'articolo 7 della direttiva 93/104) ma in vari atti internazionali e riveste natura imperativa, in quanto principio essenziale del diritto sociale dell'Unione; tale principio essenziale comprende il diritto alle ferie annuali retribuite ed il diritto, intrinsecamente collegato al primo, ad una indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sent. , punto 72); che l'articolo 31, CP_3
paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, disponendo che ogni lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite riflette il principio essenziale del diritto sociale dell'Unione e riveste carattere allo stesso tempo imperativo e incondizionato (sentenza cit., punto 74); che l 'articolo
31, paragrafo 2, della Carta comporta quindi, in particolare, la conseguenza― in relazione alle situazioni che rientrano nel campo di applicazione della medesima― che il giudice nazionale deve disapplicare (anche nei confronti dei datori di lavoro che hanno la qualità di privati) una normativa nazionale contrastante con il principio secondo cui il lavoratore non può essere privato di un diritto maturato alle ferie annuali retribuite allo scadere dell'anno di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale se detto lavoratore non è stato in condizione di fruire delle proprie ferie,
o, correlativamente, essere privato del beneficio dell'indennità finanziaria sostitutiva al termine del rapporto di lavoro, in quanto diritto intrinsecamente collegato a detto diritto alle ferie annuali
«retribuite» (punto 75 sent. cit.).
In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che :”le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652 ; la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr Cass. 14268/2022; Cass.
21780/2022).
Con la recente ordinanza n. 14083 del 21 maggio 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
è tornata a ribadire che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8 luglio 2022). In particolare, precisa la Suprema
Corte, sul datore di lavoro grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da consentire che le ferie fossero effettivamente godute formalmente, anche con un invito al lavoratore a fruirne e assicurando che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio non fossero tali da impedirne il godimento (Cass. Sez.
6-L, n. 29844 del 12 ottobre 2022; Cass., Sez. L,
n. 18140 del 6 giugno 2022). Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza del 14 giugno 2018, n.
15652, si è pronunciata su un ricorso in materia di retribuzione di ferie non godute da parte di un lavoratore dipendente. In particolare, la Suprema Corte ha sostenuto che spetta al datore di lavoro dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento delle ferie al lavoratore e che quest'ultimo abbia deciso di non aderire alla richiesta, al fine di potersi legittimamente sottrarre alla monetizzazione delle ferie non godute.
Ciò premesso, nel caso che ci occupa, è indiscusso che il ricorrente sia stato collocato in quiescenza in data 30.12.2022 avendo maturato il requisito previsto per il conseguimento del diritto a pensione anticipata.
Tale ipotesi rientra, dunque, tra quelle nelle quali è astrattamente possibile una programmazione della fruizione dei giorni di ferie con conseguente preclusione alla monetizzazione delle stesse, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale ed innanzi ricordato. Tuttavia , come già evidenziato, tre sono i cardini individuati dalla Corte di Giustizia del giudizio di diritto demandato al giudice nazionale per la verifica della effettiva sussistenza delle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie: a) nella necessità che il lavoratore sia invitato «se necessario formalmente» a fruire delle ferie e «nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile … se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento» (punto 45); b) nella necessità di «evitare una situazione in cui l'onere di assicurarsi dell'esercizio effettivo del diritto alle ferie annuali retribuite sia interamente posto a carico del lavoratore» (punto 43); c) infine, sul piano processuale, nel prevedere che «l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro ….. sicché la perdita del diritto del lavoratore non può aversi ove il datore «non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto».
L'assetto sostanziale della fattispecie, secondo l'indirizzo della Corte di Giustizia, deve muovere dalla verifica di cosa sia stato fatto dal datore di lavoro perché quelle ferie fossero godute e quali fossero i rapporti tra l'eventuale endemica insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore, e la necessità di assicurare la prosecuzione del servizio, il tutto infine con una regola ultima di giudizio che pone l'onere probatorio a carico del datore di lavoro e non del lavoratore. CP_ Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa occorre evidenziare che l' convenuto non è stato in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinchè il dipendente fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Ne consegue il diritto di parte attrice all'indennità dovuta per il mancato godimento delle giornate di ferie maturate negli anni 2020, 2021 e 2022 oltre interessi legali con decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo.
Riguardo alla quantificazione di tale indennità sostitutiva delle ferie non godute può farsi riferimento ai conteggi di cui al ricorso sia in quanto formulati sulla base dei valori retributivi emergenti dalle buste paga sia in quanto, neppure genericamente, contestati dall'Azienda convenuta.
Per quanto riguarda le spese del giudizio , atteso l'illegittimo frazionamento del credito da parte del ricorrente che ha ingiustificatamente promosso più ricorsi con riferimento a crediti originati dall'unico rapporto di lavoro , queste restano a carico del ricorrente .
PQM
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l , in persona del legale rapp.te p.t. , al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.624,00 oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto di lavoro al soddisfo;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessi €
1.300,00.
Salerno, 14 maggio 2025
Il Giudice
Dott. ssa Anna Maria D'Antonio