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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9156 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18747/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16.05.2022, discussa nella Camera di Consiglio dell'08.10.2025, da
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Mombelli Silvia e Pisano Stefania Nicoletta, presso il cui studio in Palazzolo sull'Oglio, piazza V. Rosa n.10, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Lisa Tardivo, presso il cui studio in Onara di Tombolo (PD), Piazza degli Ezzelini 5, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.05.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Per
“1. Disporsi l'affidamento condiviso dei minori , ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta delle decisioni di straordinaria amministrazione.
2. Il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità. a. Un giorno infrasettimanale (martedì) dalle ore 16 (uscita della scuola/casa della madre) sino alle ore 20 allorquando il padre riaccompagnerà i minori dalla madre. Nella settimana che termina con il fine settimana materno anche il giovedì' prelevandoli dall'uscita di scuola/casa della madre sino alle ore 20, allorquando il padre riaccompagnerà i minori dalla madre. Un fine settimana alternato dal venerdì' dall'uscita della scuola/casa della madre sino alla domenica alle ore 19; b. una settimana durante le vacanze natalizie in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza; c. tre giorni durante le vacanze Pasquali in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. Stesso principio dell'alternanza varrà per le festività nazionali;
d. 15 gg non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La signora ritiene di svolgere domanda di versamento dell'assegno di mantenimento Parte_1 nell'interesse dei figli nella misura di € 1200 mensili (euro 400 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con versamento a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Per ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando ed non avranno raggiunto la Per_4 loro indipendenza economica e lavorativa . Ci si riserva , in via istruttoria, di formulare la richiesta di indagini economico/patrimoniali al fine di verificare la consistenza del compendio patrimoniale e reddituale del resistente. Si chiede di disporre le spese straordinarie in favore dei figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in essere presso codesto Ill.mo tribunale.
4. Per dovere di completezza, si esplicita che non vi sono le condizioni per la previsione di un contributo di mantenimento a favore di alcuno dei coniugi non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto Con condanna e conseguente distrazione delle spese del presente giudizio a carico di parte resistente.”
Per : Controparte_1 Per
“1. Rigettata ogni ex adversa istanza, disporsi l'affido dei minori , ed in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con convivenza dei minori con entrambi i genitori con un collocamento paritario alternato: le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno. Per
, ed rimarranno collocati presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica. Per_1 Per_2 3. Rigettata ogni ex adversa istanza disporsi che il padre, nell'esercizio della bi-genitorialità, possa tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 15 a) a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o, nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino alle ore 9.00 dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. b) tutti i martedì prelevandoli all'uscita di scuola o, nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino alle ore 9.00 dall'abitazione della madre, fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. c) nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, e nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino del giovedì alle ore 9.00 dall'abitazione della madre sino al venerdì mattina, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. d) quattro settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e) la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dal 1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche staranno con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 Gennaio staranno con l'altro genitore ad anni alterni. f) la metà delle vacanze di Pasqua suddividendo i due periodi dall'inizio delle stesse fino alla mattina del lunedì dell'Angelo e dalla mattina del lunedì dell'Angelo fino alla fine delle stesse in via alternata con la madre, g) i ponti scolastici in via alternata con la madre, prevedendo in ogni caso che le giornate dei compleanni dei genitori come anche per la festa della mamma e del papà i genitori possano rimanere con il genitore che festeggia la ricorrenza,
4. Rigettata ogni ex adversa istanza e a modifica delle attuali condizioni sul punto, considerate le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori ed in particolare il peggioramento delle condizioni reddituali del signor , la permanenza pressoché paritetica dei CP_1 minori presso i rispettivi genitori, la valenza dei compiti di accudimento e di cura assunti e svolti da entrambi i genitori verso la prole, del mantenimento diretto del padre verso i figli nei periodi di convivenza degli stessi con lui, si chiede che venga disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di convivenza con loro, revocando, per l'effetto, il contributo al mantenimento per la prole a carico del padre e in favore della madre pari ad € 800,00 mensili dalla data della domanda e pertanto dal mese di Maggio 2023, considerando che attualmente il contributo rivalutato secondo gli indici Istat è pari ad € 941,60. In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda ut supra svolta, si chiede che l'eventuale assegno di mantenimento per la prole a carico del padre venga contenuto, per tutti i motivi dedotti in atti, nella misura di complessivi € 300,00 mensili o nella minor somma che si riterrà di giustizia.
5. Rigettata ogni ex adversa istanza, disporsi che le spese straordinarie, di seguito specificate, vengano sostenute al 50% da ciascun genitore: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 3 di 15 prescritti dal medico Curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Prevedere che le eventuali spese della baby-sitter che il genitore deciderà autonomamente di incaricare vengano sostenute esclusivamente dal genitore che ne richiede l'intervento. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16/05/2022, chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Trezzo
pagina 4 di 15 sull'DD (MI) in data 07/05/2011 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2011); la ricorrente chiedeva altresì: - di disporre l'affidamento dei figli minori Per_1
Per (nata il [...]), (nata il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre- figli come indicato nel ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 400,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di euro 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 4343/2021 emessa dal
Tribunale di Milano in data 21/04/2021 e pubblicata in data 19/05/2021, passata in giudicato, che recepiva le conclusioni congiunte presentate dalle parti e segnatamente: - l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, il martedì con pernottamento e, nelle settimane con weekend materno, anche il giovedì a cena con rientro dalla madre alle 20.30; - il prosieguo del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Trezzo sull'DD (MI); -
l'assegnazione della casa familiare alla madre, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sino al perfezionamento della cessione da parte del marito alla moglie della propria quota di proprietà; - un contributo paterno al mantenimento dei minori di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 28/10/2022, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito di confermare l'affidamento in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con il calendario di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva, nonché di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8/11/2022 – tenutasi dinnanzi al GOP delegato – le parti precisavano che dal novembre 2021 i Servizi sociali non avevano più ritenuto necessario proseguire con gli incarichi disposti con la sentenza di separazione;
il GOP rinviava l'udienza, assegnando termine ai Servizi sociali di Trezzo sull'DD per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
pagina 5 di 15 All'esito dell'udienza presidenziale del 07/02/2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 4343/2021 e nominava sé stesso
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18/05/2023, le parti rappresentavano di aver intrapreso un percorso di mediazione e chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status;
parte resistente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza n. 5563/2023 pubblicata il 05/07/2023 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per la decisione sulle restanti domande ed erano assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 18.11.2023, il G.I. respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU psicologica, nominando la dott.ssa Per_5
All'udienza del 25.01.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che il consulente tecnico nominato, con nota depositata in via telematica nel termine assegnato, aveva accettato l'incarico e prestato giuramento e che entrambe le parti avevano nominato rispettivi CTP, accoglieva l'istanza concorde dei CTP di integrazione del quesito e fissava i termini per l'espletamento e il deposito della consulenza.
All'udienza del 16.01.2025, le parti davano atto dell'accordo già attuato in base all'esigenze della figlia maggiore per cui la stessa nei giorni infrasettimanali di competenza paterna (ossia al Per_1 martedì, giovedì nelle settimane con i weekend di spettanza materna e al venerdì in quelli di spettanza paterna) sarebbe tornata a pranzo dalla madre per poi andare dal padre – anziché dall'uscita di scuola, dalle ore 16.30, raggiungendo i fratelli. I difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. Il
Giudice Istruttore, preso atto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.06.2025, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
pagina 6 di 15 Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene alla luce delle risultanze della CTU che ha confermato l'idoneità genitoriale di entrambe le parti, che vada confermato il regime di affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, collocamento prevalente presso la madre.
Dev'essere altresì confermato l'attuale regime di frequentazioni paterne.
Il conflitto genitoriale sembra infatti riemergere solo in relazione a questioni pratiche minori, per lo più legate alla gestione dei figli nel quotidiano, ma non assume connotazioni tali da rendere allo stato necessario derogare all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale (si richiamano, sul punto, gli esiti della CTU, in cui si rileva: “All'osservazione del funzionamento individuale dei genitori non sono emersi rilievi psicopatologici nosograficamente individuabili. Non sono emerse fragilità di rilevo nelle funzioni genitoriali. Entrambi i genitori prestano grande attenzione e dedizione ai figli. Entrambi hanno a che fare con vissuti ancora molto attivi l'uno nei confronti dell'altro. Tali vissuti non possono non interferire nelle loro interpretazioni riguardanti i figli. Tuttavia entrambi i genitori riescono a comunicare in modo spontaneo e diretto con i figli e sono in grado di leggere in modo congruo i bisogni degli stessi. Le interferenze emotive sulle capacità interpretative sono presenti, ma non precludono la possibilità dei genitori di affiancare i minori nel loro percorso di crescita. I minori Per
, ed sono apparsi in buone condizioni psichiche. Non sono emersi significativi quadri Per_1 Per_2 psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza. I ragazzi sono sani, aperti, pensanti e comunicativi. A loro agio con entrambi i genitori;
nell'osservazione della relazione non sono emersi indicatori di particolari fragilità o aspetti disfunzionali;
né sono emersi elementi tali da comportare uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori. I genitori sono apparsi in grado di assumersi in modo pieno la responsabilità della condivisione della genitorialità. Riguardo al punto 7 del quesito come detto, dalle osservazioni effettuate (funzionamento individuale, capacità genitoriali) non sono emersi elementi tali da fare pensare a una suddivisione dei giorni differente da quella che possa riflettere le buone capacità di entrambi i genitori”).
Sulle frequentazioni, la madre ha chiesto di eliminare il pernottamento paterno alla domenica e quello infrasettimanale del martedì, mentre all'opposto il padre ha domandato l'introduzione di un secondo pernottamento infrasettimanale al giovedì. pagina 7 di 15 Mentre la madre sostiene che la riduzione dei pernottamenti sia desiderio diretto dei minori, il padre richiede la maggior vicinanza delle figlie.
Entrambe le domande di modifica delle parti non appaiono tuttavia meritevoli di accoglimento.
Sui desiderata dei minori si richiamano le considerazioni della CTU la quale, in riferimento alla domanda materna, ha rilevato che “non c'è dubbio che la richiesta di riorganizzare i tempi del calendario dal punto di vista della madre sia a rispecchiamento delle esigenze dei minori. Gli impegni
e gli affaticamenti che questo calendario comporta per i ragazzi sono descritti in modo piuttosto chiaro
e non si intravvede alcun intento manipolatorio o strumentale della madre sul tema. Tuttavia, allo stesso tempo e a sostegno della richiesta la signora riferisce le sue perplessità/preoccupazioni in merito alle capacità genitoriali del TA e in merito alla qualità della sua relazione con i figli.
Ritiene che i ragazzi non siano del tutto a loro agio con il padre;
pensa che il tempo che trascorrono con lui sia eccessivo in rapporto alle loro difficoltà relazionali. Quindi, di fatto, la richiesta di organizzare meglio il calendario paterno sulla base delle esigenze dei ragazzi finisce per diventare o comunque assorbire o essere assorbita dalla richiesta di riduzione del calendario paterno. Ed è proprio questa sovrapposizione chiara ma non esplicita che finisce col fare cortocircuito nel ragionamento della , nella comunicazione con il e nel mondo Parte_1 CP_1 emotivo dei ragazzi”;… “Provando a mettere a tema i ragionamenti: non è affatto detto che dando la priorità alla questione della domenica sera la madre faccia il bene e l'interesse dei figli. Forse così facendo rischia di metterli nella condizione di immaginare di avere un problema inaffrontabile quando invece sarebbe affrontabile. Rischia di metterli nella condizione di non riuscire a utilizzare al meglio le loro capacità di adattamento e di resilienza (riflessione peraltro già presente nella relazione dei servizi sociali). E' inoltre possibile che l'espressione della loro fatica sia più logistica che relazionale.
Nell'unione dei due piani, però, la signora corre il rischio di attivare nelle mente dei ragazzi delle posizioni difficili da gestire”.
Entrambi i genitori quindi, come emerso dalla CTU, non sembrano riuscire veramente a centrare le necessità dei minori, che risiedono piuttosto in esigenze logistiche e pratiche, non nella vicinanza emotiva rispetto all'uno o all'altro genitore.
Pertanto, dinnanzi a richieste diametralmente opposte, mosse a partire da interpretazioni altrettanto opposte della condizione emotiva dei minori, si ritiene, alla luce delle dichiarazioni effettuate dai minori stessi alla consulente, di non apportare alcuna modifica all'assetto in atto. pagina 8 di 15 I minori hanno primariamente bisogno di percepire tale regolamentazione, già in vigore da anni, come approvata e valorizzata da parte di entrambi i genitori – aspetto questo, che costituisce il fattore di principale criticità per i minori: non tanto la notte in più o in meno trascorsa con l'uno o l'altro genitore, ma l'esposizione (in via indiretta) alla contestazione dei genitori – laddove, peraltro, come ben messo in evidenza dalla CTU, nella dimensione del funzionamento genitoriale non emergono criticità tali da avere una qualche ricaduta sul tema calendario/collocamento. Non emergono elementi tali da fare pensare a una suddivisione dei giorni differente da quella che possa riflettere le buone capacità di entrambi i genitori e che possa valorizzarle. Secondo: dal punto di vista dei minori non emergono disagi o criticità nei confronti dell'uno o dell'altro genitore tali da ricadere nella discussione sul calendario. Nell'osservazione dei minori e della loro relazione con i genitori non sono apparsi elementi significativi tali da far pensare che il ragionamento rispetto a una maggiore o minore frequentazione di un genitore possa essere rispondente a un qualche bisogno dei minori. Terzo: i minori sono tre (non pochi) hanno le loro abitudini, i loro caratteri, le loro esigenze, la maggior parte delle quali può essere letta e interpretata senza chiamare in causa il costrutto della genitorialità. Sta quindi ai genitori decidere se inserire le loro osservazioni in merito ai ragazzi all'interno dell'area delle competenze genitoriali, oppure provare a inserirle in un'area che riguarda esclusivamente i ragazzi”).
Pertanto, alla luce delle suddette osservazioni, i minori continueranno a stare presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola ovvero presso la madre, tutti i martedì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre, e nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola o dall'abitazione della madre tenendoli a cena e riaccompagnandoli a casa della madre alle ore 20:30 dopo cena. Il tutto, fermi restando gli accordi intervenuti in relazione ai pranzi del martedì, giovedì e venerdì della figlia . Per_1
Tale regolamentazione dovrà essere applicata con flessibilità da parte dei genitori, che dovranno porsi in ascolto dei bisogni dei minori e delle loro esigenze, ben espresse dalla figlia alla CTU Per_1
(“Comunque il tempo è abbastanza equilibrato, però ci sono momenti in cui .. cioè non penso ci sia Per proprio una soluzione, perché magari una domenica vuole la mamma, però un'altra domenica .. cioè se io tipo facciamo che ogni domenica si va a casa della mamma passata la tot ora, magari … un pagina 9 di 15 giorno vogliamo andare davvero a casa della mamma, però l'altro giorno magari ci andrebbe di stare
a casa del papà. Cioè non penso sia molto risolvibile”). Pertanto, qualora nelle serate di frequentazione paterna i minori manifestino la volontà di rientrare dalla madre, come indicato da sarà compito Per_1 di entrambi i genitori anzitutto rassicurare i figli sull'importanza di rispettare i tempi stabiliti dal
Giudice, in quanto nel loro interesse, e solo secondariamente, l'esigenza dei figli dovrà essere accolta, ove fondata su circostanze concrete, con la flessibilità che l'avanzare della loro età e l'ingresso nell'adolescenza richiederà.
Fermo allo stato l'attuale calendario - che si ritiene quindi maggiormente confacente alle esigenze di stabilità dei minori, come evidenziato nelle conclusioni della CTU, è utile predisporre un supporto alla coppia genitoriale per dirimere le questioni più pratiche e logistiche.
Dev'essere quindi dato mandato al Servizio Sociale del Comune di Trezzo sull'DD (MI) di attivare un monitoraggio sul nucleo, al fine precipuo di offrire supporto alla coppia genitoriale nella gestione dei minori e nelle questioni che dovessero porsi tra i genitori.
Il mantenimento dei figli
Con riferimento alle questioni economiche, devono essere confermati gli accordi separativi, essendo rimasta pressoché inalterata la situazione economica delle parti – a fronte peraltro dei tempi di frequentazione con i minori dei genitori – anch'essi rimasti invariati.
In ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La signora lavora dal 2015 presso la Parte_1 Controparte_2 con sede a Parma, con un reddito annuo lordo sostanzialmente stabile nel triennio preso in
[...] esame (pari nel 2019 a € 31.146,00, nel 2020 a € 29.923,00 e nel 2021 a € 31.307,82: cfr. doc. 12); non
è stata depositata in atti la documentazione reddituale aggiornata, né la parte ha allegato sopravvenuti scatti di ruolo o significative modifiche retributive;
a seguito della cessione concordata in separazione della quota del 50% della casa da parte del marito, dietro corrispettivo di € 85.000,00, la signora
è divenuta proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Trezzo sull'DD via Rosmini, Parte_1
21, con integrale accollo del mutuo cointestato e accensione di un nuovo mutuo per l'importo di €
86.000,00 con una rata mensile a suo carico di € 755,26 (doc. 11). È altresì proprietaria in via esclusiva di un immobile in Trezzo sull'DD concesso in locazione con un canone annuale pari ad € 5.400,00 euro (doc. 14). Nel 2022 aveva inoltre risparmi per circa € 30.000,00 (doc. 15). pagina 10 di 15 Di converso il resistente lavora in proprio come consulente informatico. Nell'anno 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 49.576,00, di € € 48.971,00 nel 2020, di € 42.744,00 nel 2021, di
€ 34.333,00 nel 2022; detti redditi sono rimasti sostanzialmente stabili nel biennio successivo;
il CP_1 sostiene il canone di locazione per l'abitazione di Trezzo sull'DD di importo annuo pari a € 8.400,00, con rata mensile di € 700,00 (doc. 15). Il saldo del suo conto corrente al 31.12.2021 era pari ad €
87.578,33 (doc. 12).
Considerata la complessiva capacità economico-reddituale delle parti, per come emergente in atti e in assenza di allegate sopravvenienze economiche, la misura del contributo paterno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei tre figli è tuttora adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4
c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, nonchè alle esigenze dei figli in relazione all'età e al tenore di vita, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI
01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto essere confermato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza,
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile rivalutata all'attualità di € 960,00
(contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione novembre
2026).
La domanda del resistente di mantenimento diretto dei figli o, in via subordinata, la sua diminuzione, che sostiene allegando l'insostenibilità di tale esborso mensili, non può essere accolta, trattandosi del contributo già concordato con la moglie nel 2021 e non avendo il resistente documentato alcun peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Le spese straordinarie per i minori continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti, che si valuta rispondente alle rispettive condizioni economiche, tenuto conto anche del contributo economico paterno per le spese ordinarie. In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese per la baby – sitter, effettivamente documentate, saranno ripartite tra le parti secondo le indicazioni delle linee guida riportate in dispositivo.
pagina 11 di 15 Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza in punto di frequentazioni e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Conferma l'affido condiviso ad entrambi genitori i minori (nata il [...]), Per_1 Per_2
Per (nata il [...]) ed (nato il [...]), che manterranno la residenza anagrafica in
Trezzo sull'DD via Rosmini, 21; le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno;
2. Dispone che il padre continui a vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola ovvero presso la madre,
- tutti i martedì prelevandoli all'uscita da scuola o dall'abitazione della madre fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre,
- nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola o dall'abitazione della madre tenendoli a cena e riaccompagnandoli a casa della madre alle ore 20:30 dopo cena,
- tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
- la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dall'1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche staranno con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 gennaio staranno con l'altro genitore ad anni alterni pagina 12 di 15 - la metà delle vacanze di Pasqua suddividendo i due periodi dall'inizio delle stesse fino alla mattina del lunedì dell'Angelo e dalla mattina del lunedì dell'Angelo fino alla fine delle stesse in via alternata con la madre, g) i ponti scolastici in via alternata con la madre;
3. Pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile € 960,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione novembre 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 13 di 15 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 14 di 15 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
4. Dispone che i servizi sociali di Trezzo sull'DD avviino un monitoraggio sul nucleo familiare al fine di verificare il benessere psico-fisico dei minori e garantendo supporto alla coppia genitoriale nella gestione pratica dei minori, con delega a rivedere e modificare il calendario delle frequentazioni qualora ciò corrisponda al miglior interesse dei minori;
5. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai servizi sociali del Comune di Trezzo sull'DD (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 16.05.2022, discussa nella Camera di Consiglio dell'08.10.2025, da
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Mombelli Silvia e Pisano Stefania Nicoletta, presso il cui studio in Palazzolo sull'Oglio, piazza V. Rosa n.10, è elettivamente domiciliata,
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall' Avv. Lisa Tardivo, presso il cui studio in Onara di Tombolo (PD), Piazza degli Ezzelini 5, è elettivamente domiciliato,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 28.05.2022
OGGETTO: Divorzio contenzioso pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Per
“1. Disporsi l'affidamento condiviso dei minori , ed ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale e assunzione congiunta delle decisioni di straordinaria amministrazione.
2. Il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità. a. Un giorno infrasettimanale (martedì) dalle ore 16 (uscita della scuola/casa della madre) sino alle ore 20 allorquando il padre riaccompagnerà i minori dalla madre. Nella settimana che termina con il fine settimana materno anche il giovedì' prelevandoli dall'uscita di scuola/casa della madre sino alle ore 20, allorquando il padre riaccompagnerà i minori dalla madre. Un fine settimana alternato dal venerdì' dall'uscita della scuola/casa della madre sino alla domenica alle ore 19; b. una settimana durante le vacanze natalizie in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Natale ovvero il 31 dicembre un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza; c. tre giorni durante le vacanze Pasquali in modo tale che i figli trascorrano il giorno di Pasqua ovvero il Lunedì dell'Angelo un anno con la madre e un anno con il padre secondo il principio dell'alternanza. Stesso principio dell'alternanza varrà per le festività nazionali;
d. 15 gg non consecutivi durante le vacanze estive da concordare con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
3. La signora ritiene di svolgere domanda di versamento dell'assegno di mantenimento Parte_1 nell'interesse dei figli nella misura di € 1200 mensili (euro 400 per ciascun figlio) con rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, con versamento a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Per ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese, fino a quando ed non avranno raggiunto la Per_4 loro indipendenza economica e lavorativa . Ci si riserva , in via istruttoria, di formulare la richiesta di indagini economico/patrimoniali al fine di verificare la consistenza del compendio patrimoniale e reddituale del resistente. Si chiede di disporre le spese straordinarie in favore dei figli a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo in essere presso codesto Ill.mo tribunale.
4. Per dovere di completezza, si esplicita che non vi sono le condizioni per la previsione di un contributo di mantenimento a favore di alcuno dei coniugi non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto Con condanna e conseguente distrazione delle spese del presente giudizio a carico di parte resistente.”
Per : Controparte_1 Per
“1. Rigettata ogni ex adversa istanza, disporsi l'affido dei minori , ed in modo Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori con convivenza dei minori con entrambi i genitori con un collocamento paritario alternato: le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno. Per
, ed rimarranno collocati presso la madre ove manterranno la residenza anagrafica. Per_1 Per_2 3. Rigettata ogni ex adversa istanza disporsi che il padre, nell'esercizio della bi-genitorialità, possa tenere con sé i figli minori secondo le seguenti modalità:
pagina 2 di 15 a) a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o, nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino alle ore 9.00 dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. b) tutti i martedì prelevandoli all'uscita di scuola o, nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino alle ore 9.00 dall'abitazione della madre, fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. c) nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, e nei periodi di vacanze scolastiche sin dal mattino del giovedì alle ore 9.00 dall'abitazione della madre sino al venerdì mattina, prevedendo in ogni caso che i genitori si alternino tra loro nell'accompagnare i figli dalla casa del padre e della madre. d) quattro settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno e) la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dal 1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche staranno con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 Gennaio staranno con l'altro genitore ad anni alterni. f) la metà delle vacanze di Pasqua suddividendo i due periodi dall'inizio delle stesse fino alla mattina del lunedì dell'Angelo e dalla mattina del lunedì dell'Angelo fino alla fine delle stesse in via alternata con la madre, g) i ponti scolastici in via alternata con la madre, prevedendo in ogni caso che le giornate dei compleanni dei genitori come anche per la festa della mamma e del papà i genitori possano rimanere con il genitore che festeggia la ricorrenza,
4. Rigettata ogni ex adversa istanza e a modifica delle attuali condizioni sul punto, considerate le attuali esigenze dei figli, le risorse economiche di entrambi i genitori ed in particolare il peggioramento delle condizioni reddituali del signor , la permanenza pressoché paritetica dei CP_1 minori presso i rispettivi genitori, la valenza dei compiti di accudimento e di cura assunti e svolti da entrambi i genitori verso la prole, del mantenimento diretto del padre verso i figli nei periodi di convivenza degli stessi con lui, si chiede che venga disposto il mantenimento diretto dei figli da parte di entrambi i genitori nei rispettivi periodi di convivenza con loro, revocando, per l'effetto, il contributo al mantenimento per la prole a carico del padre e in favore della madre pari ad € 800,00 mensili dalla data della domanda e pertanto dal mese di Maggio 2023, considerando che attualmente il contributo rivalutato secondo gli indici Istat è pari ad € 941,60. In subordine e nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda ut supra svolta, si chiede che l'eventuale assegno di mantenimento per la prole a carico del padre venga contenuto, per tutti i motivi dedotti in atti, nella misura di complessivi € 300,00 mensili o nella minor somma che si riterrà di giustizia.
5. Rigettata ogni ex adversa istanza, disporsi che le spese straordinarie, di seguito specificate, vengano sostenute al 50% da ciascun genitore: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci pagina 3 di 15 prescritti dal medico Curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Prevedere che le eventuali spese della baby-sitter che il genitore deciderà autonomamente di incaricare vengano sostenute esclusivamente dal genitore che ne richiede l'intervento. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16/05/2022, chiedeva al Tribunale adito di Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente in Trezzo
pagina 4 di 15 sull'DD (MI) in data 07/05/2011 (atto trascritto nei registri civili di detto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2011); la ricorrente chiedeva altresì: - di disporre l'affidamento dei figli minori Per_1
Per (nata il [...]), (nata il [...]) ed (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi Per_2
i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con un calendario di frequentazioni padre- figli come indicato nel ricorso;
- di stabilire un contributo paterno al mantenimento delle figlie pari ad euro 400,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di euro 1.200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente precisava di essersi separata dal coniuge con sentenza n. 4343/2021 emessa dal
Tribunale di Milano in data 21/04/2021 e pubblicata in data 19/05/2021, passata in giudicato, che recepiva le conclusioni congiunte presentate dalle parti e segnatamente: - l'affidamento dei minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e con frequentazione padre-figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, il martedì con pernottamento e, nelle settimane con weekend materno, anche il giovedì a cena con rientro dalla madre alle 20.30; - il prosieguo del monitoraggio sul nucleo familiare da parte dei Servizi sociali di Trezzo sull'DD (MI); -
l'assegnazione della casa familiare alla madre, in comproprietà al 50% tra i coniugi, sino al perfezionamento della cessione da parte del marito alla moglie della propria quota di proprietà; - un contributo paterno al mantenimento dei minori di euro 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria difensiva depositata il 28/10/2022, si costituiva in giudizio , il Controparte_1 quale aderiva alla domanda di divorzio e chiedeva al Tribunale adito di confermare l'affidamento in via condivisa dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e con il calendario di frequentazione padre-figli come indicato nella memoria difensiva, nonché di stabilire un contributo paterno al mantenimento dei minori pari ad euro 200,00 per ciascun figlio, per un totale di euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8/11/2022 – tenutasi dinnanzi al GOP delegato – le parti precisavano che dal novembre 2021 i Servizi sociali non avevano più ritenuto necessario proseguire con gli incarichi disposti con la sentenza di separazione;
il GOP rinviava l'udienza, assegnando termine ai Servizi sociali di Trezzo sull'DD per il deposito di relazione di aggiornamento sul nucleo familiare.
pagina 5 di 15 All'esito dell'udienza presidenziale del 07/02/2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente confermava le condizioni di cui alla sentenza di separazione n. 4343/2021 e nominava sé stesso
Giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
All'udienza di prima comparizione e trattazione del 18/05/2023, le parti rappresentavano di aver intrapreso un percorso di mediazione e chiedevano l'emissione della sentenza parziale sullo status;
parte resistente chiedeva l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.; il Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione in ordine allo status.
Con sentenza n. 5563/2023 pubblicata il 05/07/2023 era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Con separata ordinanza, la causa era rimessa sul ruolo per la decisione sulle restanti domande ed erano assegnati alle parti i termini ex art. 183 c.p.c.
Con ordinanza istruttoria del 18.11.2023, il G.I. respingeva le istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva l'espletamento di CTU psicologica, nominando la dott.ssa Per_5
All'udienza del 25.01.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che il consulente tecnico nominato, con nota depositata in via telematica nel termine assegnato, aveva accettato l'incarico e prestato giuramento e che entrambe le parti avevano nominato rispettivi CTP, accoglieva l'istanza concorde dei CTP di integrazione del quesito e fissava i termini per l'espletamento e il deposito della consulenza.
All'udienza del 16.01.2025, le parti davano atto dell'accordo già attuato in base all'esigenze della figlia maggiore per cui la stessa nei giorni infrasettimanali di competenza paterna (ossia al Per_1 martedì, giovedì nelle settimane con i weekend di spettanza materna e al venerdì in quelli di spettanza paterna) sarebbe tornata a pranzo dalla madre per poi andare dal padre – anziché dall'uscita di scuola, dalle ore 16.30, raggiungendo i fratelli. I difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. Il
Giudice Istruttore, preso atto, fissava udienza di precisazione delle conclusioni sostituita con il deposito di note scritte.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 16.06.2025, il G.I. assegnava alle parti, su domanda delle stesse, i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
Depositati gli atti conclusivi del processo, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
pagina 6 di 15 Considerato in diritto
La responsabilità genitoriale
In punto di responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene alla luce delle risultanze della CTU che ha confermato l'idoneità genitoriale di entrambe le parti, che vada confermato il regime di affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, collocamento prevalente presso la madre.
Dev'essere altresì confermato l'attuale regime di frequentazioni paterne.
Il conflitto genitoriale sembra infatti riemergere solo in relazione a questioni pratiche minori, per lo più legate alla gestione dei figli nel quotidiano, ma non assume connotazioni tali da rendere allo stato necessario derogare all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale (si richiamano, sul punto, gli esiti della CTU, in cui si rileva: “All'osservazione del funzionamento individuale dei genitori non sono emersi rilievi psicopatologici nosograficamente individuabili. Non sono emerse fragilità di rilevo nelle funzioni genitoriali. Entrambi i genitori prestano grande attenzione e dedizione ai figli. Entrambi hanno a che fare con vissuti ancora molto attivi l'uno nei confronti dell'altro. Tali vissuti non possono non interferire nelle loro interpretazioni riguardanti i figli. Tuttavia entrambi i genitori riescono a comunicare in modo spontaneo e diretto con i figli e sono in grado di leggere in modo congruo i bisogni degli stessi. Le interferenze emotive sulle capacità interpretative sono presenti, ma non precludono la possibilità dei genitori di affiancare i minori nel loro percorso di crescita. I minori Per
, ed sono apparsi in buone condizioni psichiche. Non sono emersi significativi quadri Per_1 Per_2 psicopatologici in atto o a rischio di insorgenza. I ragazzi sono sani, aperti, pensanti e comunicativi. A loro agio con entrambi i genitori;
nell'osservazione della relazione non sono emersi indicatori di particolari fragilità o aspetti disfunzionali;
né sono emersi elementi tali da comportare uno specifico ostacolo (materiale o affettivo) alla relazione con uno dei genitori. I genitori sono apparsi in grado di assumersi in modo pieno la responsabilità della condivisione della genitorialità. Riguardo al punto 7 del quesito come detto, dalle osservazioni effettuate (funzionamento individuale, capacità genitoriali) non sono emersi elementi tali da fare pensare a una suddivisione dei giorni differente da quella che possa riflettere le buone capacità di entrambi i genitori”).
Sulle frequentazioni, la madre ha chiesto di eliminare il pernottamento paterno alla domenica e quello infrasettimanale del martedì, mentre all'opposto il padre ha domandato l'introduzione di un secondo pernottamento infrasettimanale al giovedì. pagina 7 di 15 Mentre la madre sostiene che la riduzione dei pernottamenti sia desiderio diretto dei minori, il padre richiede la maggior vicinanza delle figlie.
Entrambe le domande di modifica delle parti non appaiono tuttavia meritevoli di accoglimento.
Sui desiderata dei minori si richiamano le considerazioni della CTU la quale, in riferimento alla domanda materna, ha rilevato che “non c'è dubbio che la richiesta di riorganizzare i tempi del calendario dal punto di vista della madre sia a rispecchiamento delle esigenze dei minori. Gli impegni
e gli affaticamenti che questo calendario comporta per i ragazzi sono descritti in modo piuttosto chiaro
e non si intravvede alcun intento manipolatorio o strumentale della madre sul tema. Tuttavia, allo stesso tempo e a sostegno della richiesta la signora riferisce le sue perplessità/preoccupazioni in merito alle capacità genitoriali del TA e in merito alla qualità della sua relazione con i figli.
Ritiene che i ragazzi non siano del tutto a loro agio con il padre;
pensa che il tempo che trascorrono con lui sia eccessivo in rapporto alle loro difficoltà relazionali. Quindi, di fatto, la richiesta di organizzare meglio il calendario paterno sulla base delle esigenze dei ragazzi finisce per diventare o comunque assorbire o essere assorbita dalla richiesta di riduzione del calendario paterno. Ed è proprio questa sovrapposizione chiara ma non esplicita che finisce col fare cortocircuito nel ragionamento della , nella comunicazione con il e nel mondo Parte_1 CP_1 emotivo dei ragazzi”;… “Provando a mettere a tema i ragionamenti: non è affatto detto che dando la priorità alla questione della domenica sera la madre faccia il bene e l'interesse dei figli. Forse così facendo rischia di metterli nella condizione di immaginare di avere un problema inaffrontabile quando invece sarebbe affrontabile. Rischia di metterli nella condizione di non riuscire a utilizzare al meglio le loro capacità di adattamento e di resilienza (riflessione peraltro già presente nella relazione dei servizi sociali). E' inoltre possibile che l'espressione della loro fatica sia più logistica che relazionale.
Nell'unione dei due piani, però, la signora corre il rischio di attivare nelle mente dei ragazzi delle posizioni difficili da gestire”.
Entrambi i genitori quindi, come emerso dalla CTU, non sembrano riuscire veramente a centrare le necessità dei minori, che risiedono piuttosto in esigenze logistiche e pratiche, non nella vicinanza emotiva rispetto all'uno o all'altro genitore.
Pertanto, dinnanzi a richieste diametralmente opposte, mosse a partire da interpretazioni altrettanto opposte della condizione emotiva dei minori, si ritiene, alla luce delle dichiarazioni effettuate dai minori stessi alla consulente, di non apportare alcuna modifica all'assetto in atto. pagina 8 di 15 I minori hanno primariamente bisogno di percepire tale regolamentazione, già in vigore da anni, come approvata e valorizzata da parte di entrambi i genitori – aspetto questo, che costituisce il fattore di principale criticità per i minori: non tanto la notte in più o in meno trascorsa con l'uno o l'altro genitore, ma l'esposizione (in via indiretta) alla contestazione dei genitori – laddove, peraltro, come ben messo in evidenza dalla CTU, nella dimensione del funzionamento genitoriale non emergono criticità tali da avere una qualche ricaduta sul tema calendario/collocamento. Non emergono elementi tali da fare pensare a una suddivisione dei giorni differente da quella che possa riflettere le buone capacità di entrambi i genitori e che possa valorizzarle. Secondo: dal punto di vista dei minori non emergono disagi o criticità nei confronti dell'uno o dell'altro genitore tali da ricadere nella discussione sul calendario. Nell'osservazione dei minori e della loro relazione con i genitori non sono apparsi elementi significativi tali da far pensare che il ragionamento rispetto a una maggiore o minore frequentazione di un genitore possa essere rispondente a un qualche bisogno dei minori. Terzo: i minori sono tre (non pochi) hanno le loro abitudini, i loro caratteri, le loro esigenze, la maggior parte delle quali può essere letta e interpretata senza chiamare in causa il costrutto della genitorialità. Sta quindi ai genitori decidere se inserire le loro osservazioni in merito ai ragazzi all'interno dell'area delle competenze genitoriali, oppure provare a inserirle in un'area che riguarda esclusivamente i ragazzi”).
Pertanto, alla luce delle suddette osservazioni, i minori continueranno a stare presso il padre a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola ovvero presso la madre, tutti i martedì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre, e nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola o dall'abitazione della madre tenendoli a cena e riaccompagnandoli a casa della madre alle ore 20:30 dopo cena. Il tutto, fermi restando gli accordi intervenuti in relazione ai pranzi del martedì, giovedì e venerdì della figlia . Per_1
Tale regolamentazione dovrà essere applicata con flessibilità da parte dei genitori, che dovranno porsi in ascolto dei bisogni dei minori e delle loro esigenze, ben espresse dalla figlia alla CTU Per_1
(“Comunque il tempo è abbastanza equilibrato, però ci sono momenti in cui .. cioè non penso ci sia Per proprio una soluzione, perché magari una domenica vuole la mamma, però un'altra domenica .. cioè se io tipo facciamo che ogni domenica si va a casa della mamma passata la tot ora, magari … un pagina 9 di 15 giorno vogliamo andare davvero a casa della mamma, però l'altro giorno magari ci andrebbe di stare
a casa del papà. Cioè non penso sia molto risolvibile”). Pertanto, qualora nelle serate di frequentazione paterna i minori manifestino la volontà di rientrare dalla madre, come indicato da sarà compito Per_1 di entrambi i genitori anzitutto rassicurare i figli sull'importanza di rispettare i tempi stabiliti dal
Giudice, in quanto nel loro interesse, e solo secondariamente, l'esigenza dei figli dovrà essere accolta, ove fondata su circostanze concrete, con la flessibilità che l'avanzare della loro età e l'ingresso nell'adolescenza richiederà.
Fermo allo stato l'attuale calendario - che si ritiene quindi maggiormente confacente alle esigenze di stabilità dei minori, come evidenziato nelle conclusioni della CTU, è utile predisporre un supporto alla coppia genitoriale per dirimere le questioni più pratiche e logistiche.
Dev'essere quindi dato mandato al Servizio Sociale del Comune di Trezzo sull'DD (MI) di attivare un monitoraggio sul nucleo, al fine precipuo di offrire supporto alla coppia genitoriale nella gestione dei minori e nelle questioni che dovessero porsi tra i genitori.
Il mantenimento dei figli
Con riferimento alle questioni economiche, devono essere confermati gli accordi separativi, essendo rimasta pressoché inalterata la situazione economica delle parti – a fronte peraltro dei tempi di frequentazione con i minori dei genitori – anch'essi rimasti invariati.
In ordine alla situazione economico-reddituale delle parti, si rileva quanto segue.
La signora lavora dal 2015 presso la Parte_1 Controparte_2 con sede a Parma, con un reddito annuo lordo sostanzialmente stabile nel triennio preso in
[...] esame (pari nel 2019 a € 31.146,00, nel 2020 a € 29.923,00 e nel 2021 a € 31.307,82: cfr. doc. 12); non
è stata depositata in atti la documentazione reddituale aggiornata, né la parte ha allegato sopravvenuti scatti di ruolo o significative modifiche retributive;
a seguito della cessione concordata in separazione della quota del 50% della casa da parte del marito, dietro corrispettivo di € 85.000,00, la signora
è divenuta proprietaria esclusiva della casa coniugale sita in Trezzo sull'DD via Rosmini, Parte_1
21, con integrale accollo del mutuo cointestato e accensione di un nuovo mutuo per l'importo di €
86.000,00 con una rata mensile a suo carico di € 755,26 (doc. 11). È altresì proprietaria in via esclusiva di un immobile in Trezzo sull'DD concesso in locazione con un canone annuale pari ad € 5.400,00 euro (doc. 14). Nel 2022 aveva inoltre risparmi per circa € 30.000,00 (doc. 15). pagina 10 di 15 Di converso il resistente lavora in proprio come consulente informatico. Nell'anno 2019 ha dichiarato un reddito imponibile di € 49.576,00, di € € 48.971,00 nel 2020, di € 42.744,00 nel 2021, di
€ 34.333,00 nel 2022; detti redditi sono rimasti sostanzialmente stabili nel biennio successivo;
il CP_1 sostiene il canone di locazione per l'abitazione di Trezzo sull'DD di importo annuo pari a € 8.400,00, con rata mensile di € 700,00 (doc. 15). Il saldo del suo conto corrente al 31.12.2021 era pari ad €
87.578,33 (doc. 12).
Considerata la complessiva capacità economico-reddituale delle parti, per come emergente in atti e in assenza di allegate sopravvenienze economiche, la misura del contributo paterno stabilito in sede di separazione per il mantenimento dei tre figli è tuttora adeguata ai criteri di cui all'art. 337ter comma 4
c.c, che presiedono alla determinazione giudiziale della modalità con cui i genitori devono contribuire al mantenimento dei figli e che hanno riguardo in principalità al criterio di proporzionalità rispetto alla capacità reddituale e patrimoniale dei genitori, nonchè alle esigenze dei figli in relazione all'età e al tenore di vita, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e all'accudimento diretto di cui ciascun genitore si fa carico (Cass. Sez. I 6.8.2020 n. 16739; Cass. Sez. VI 16.9.2020 n. 19299, Cass. Sez. VI
01/03/2018 n. 4811).
Deve pertanto essere confermato, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza,
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori, mediante il versamento alla madre, in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile rivalutata all'attualità di € 960,00
(contributo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat - prima rivalutazione novembre
2026).
La domanda del resistente di mantenimento diretto dei figli o, in via subordinata, la sua diminuzione, che sostiene allegando l'insostenibilità di tale esborso mensili, non può essere accolta, trattandosi del contributo già concordato con la moglie nel 2021 e non avendo il resistente documentato alcun peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Le spese straordinarie per i minori continueranno ad essere ripartite tra i genitori al 50%, come da domanda concorde delle parti, che si valuta rispondente alle rispettive condizioni economiche, tenuto conto anche del contributo economico paterno per le spese ordinarie. In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese per la baby – sitter, effettivamente documentate, saranno ripartite tra le parti secondo le indicazioni delle linee guida riportate in dispositivo.
pagina 11 di 15 Le spese di lite
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza in punto di frequentazioni e in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Conferma l'affido condiviso ad entrambi genitori i minori (nata il [...]), Per_1 Per_2
Per (nata il [...]) ed (nato il [...]), che manterranno la residenza anagrafica in
Trezzo sull'DD via Rosmini, 21; le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore presso il quale di volta in volta i figli si troveranno;
2. Dispone che il padre continui a vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario:
- a fine settimana alternati dal venerdì prelevandoli all'uscita di scuola o dall'abitazione della madre fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola ovvero presso la madre,
- tutti i martedì prelevandoli all'uscita da scuola o dall'abitazione della madre fino al mercoledì mattina quando li accompagnerà a scuola o a casa della madre,
- nella settimana che finisce col fine settimana materno anche il giovedì prelevandoli dall'uscita di scuola o dall'abitazione della madre tenendoli a cena e riaccompagnandoli a casa della madre alle ore 20:30 dopo cena,
- tre settimane durante le vacanze estive anche non consecutive da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno
- la metà delle vacanze natalizie così organizzate: dalla mattina del 24 dicembre e fino al pranzo del 25 dicembre e poi dall'1 gennaio mattina fino alla fine delle vacanze scolastiche staranno con un genitore, dalla cena del 25 dicembre fino alla mattina dell'1 gennaio staranno con l'altro genitore ad anni alterni pagina 12 di 15 - la metà delle vacanze di Pasqua suddividendo i due periodi dall'inizio delle stesse fino alla mattina del lunedì dell'Angelo e dalla mattina del lunedì dell'Angelo fino alla fine delle stesse in via alternata con la madre, g) i ponti scolastici in via alternata con la madre;
3. Pone a carico di con decorrenza dalla mensilità di novembre 2025, Controparte_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, mediante il versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma mensile € 960,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione novembre 2026, oltre al pagamento del 50% delle spese extra assegno individuate secondo le Linee Guida del
Tribunale di Milano di seguito indicate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di pagina 13 di 15 trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
pagina 14 di 15 Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
4. Dispone che i servizi sociali di Trezzo sull'DD avviino un monitoraggio sul nucleo familiare al fine di verificare il benessere psico-fisico dei minori e garantendo supporto alla coppia genitoriale nella gestione pratica dei minori, con delega a rivedere e modificare il calendario delle frequentazioni qualora ciò corrisponda al miglior interesse dei minori;
5. Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Si comunichi ai servizi sociali del Comune di Trezzo sull'DD (MI).
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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