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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/07/2025, n. 7688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7688 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 01.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte ai nn. 46665 e 46666/2024 RG e vertenti
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fiorentini,
dall'Avv. Luciano Mariani e dall'Avv. Annalisa Ciociano per procura in atti
(parte ricorrente).
E
CP_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (parte resistente).
FATTO E DIRITTO Con distinti che sono stati successivamente ricorsi riuniti Parte 1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando nei suoi confronti le seguenti conclusioni "previa sospensione cautelare, annullare l'avviso di addebito n. 397
2024 00222848 29 000, emesso dall' CP_1 in data 23 novembre 2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.012,15, preteso a titolo
Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni per l'anno 2017, emesso in virtù
di avviso di accertamento Agenzia delle Entrate n. TK7011300189 notificato il 22
febbraio 2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite...(Proc. R.G. n.
46665/2024)...nonché "previa sospensione cautelare, annullare l'avviso di addebito n. 397 2024 00222849 30 000, emesso dall' CP_1 in data 23 novembre
2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di € 2.290,58, preteso a titolo Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni per l'anno 2018, emesso in virtù di avviso di accertamento Agenzia delle Entrate n. TK7011300380, notificato il
15 marzo 202. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite "(proc. R.G. n
46666/2024).
L'CP_1 si è costituito nel procedimento R.G. n. 46666/2024 rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Roma - Sez.
Lavoro: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito;
ancora in via preliminare, disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate per i motivi indicati in narrativa;
nel merito, rigettare in quanto infondata,
in fatto e diritto, l'opposizione proposta, confermando l'avviso di addebito e ribadendone l'esecutorietà. Se del caso, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della decisione della Corte di Giustizia Tributaria In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa..".
Con successiva costituzione a verbale l'CP_1 si è costituito rassegnando le medesime conclusioni anche nel procedimento R.G. n. 46665/2024.
Infine, le due cause riunite all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, sono state decise.
****
Si osserva preliminarmente che, come risulta dalla consolle del giudice, i due avvisi di addebito sono stati impugnati tempestivamente, con ricorsi depositati telematicamente il 18.12.2024, nel termine di giorni 40 decorrente dalla notifica degli avvisi stessi.
Ciò premesso, i due avvisi di addebito impugnati hanno ad oggetto
"Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni" rispettivamente per l'anno
2017 e per l'anno 2018.
Con il presente giudizio la sig.ra Parte 1 sostiene che avendo proposto tempestiva opposizione avverso gli avvisi di accertamento di Agenzia delle Entrate su cui si fondano le pretese dell' CP_1 innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria per il Lazio, sede di Roma, ancora pendente, gli stessi avvisi di addebito dovrebbero essere annullati.
Tale opinione non può che essere condivisa alla luce dell'orientamento prevalente della Suprema Corte sulla questione.
E' noto infatti che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dei c.d.
accertamenti unificati, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del d.lgs. n. 241 e n.
462 del 1997, quando effettua un accertamento fiscale, comunica i dati all' CP_1
che, a sua volta, emette l'avviso di addebito richiedendo al contribuente anche i contributi previdenziali sul maggior reddito accertato.
Si tratta di un avviso emesso in automatico per liquidazione di maggiori contributi superiori al minimale contributivo che si basa solo ed esclusivamente sulle risultanze del maggior reddito presunto dal Fisco.
E' vero poi che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
deve ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' CP_1 al contribuente, qualora esso tragga le sue origini soltanto da un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate che risulti oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell'accertamento.
La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 8379 del 2014, ha stabilito che è
illegittimo l'avviso di addebito che richiama un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate impugnato dal ricorrente in quanto in base all'art. 25, comma 2, del d. lgs 46/99, l'iscrizione a ruolo per i «< crediti degli enti pubblici previdenziali » è subordinata alla definitività della sentenza tributaria.
Sulla base di tali principi, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che,
in caso di accertamento automatico, l'unico elemento fornito dall' CP_1 a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio l'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate - accertamento peraltro non definitivo ed impugnato davanti al giudice tributario, senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria, in base alla quale il convenuto sostanziale sarebbe nei suoi confronti obbligato.
Ne abbiamo che, se l'CP 1 non fornisce la prova della propria pretesa contributiva (prova che, come si vedrà, non può però consistere nello stesso accertamento di Agenzia delle Entrate), essendo stato l'accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, va annullato l'avviso di addebito impugnato, tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue l'obbligo contributivo riportato nell'avviso di addebito stesso.
In sintesi: "in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede il divieto di iscrizione a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass.
n. 8379/2014 cit;
nello stesso senso anche Cass. Civ. sez. lav., 17/06/2016, n.
12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 1483).
E' vero che l' CP_1 può comunque fornire nel presente giudizio di opposizione la prova del suo credito.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12333 del 2015 ha infatti chiarito che, se l' CP_1 soltanto sulla base di un accertamento fiscale già
impugnato davanti alla commissione tributaria e per questo non definitivo, ha proceduto ugualmente ad iscrizione a ruolo del credito contributivo, è il
Giudice del Lavoro a decidere nel merito della questione contributiva.
Tuttavia, in base ai principi generale in materia di onere probatorio ex art.2697 c.c., 1 CP_1 deve fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie per maggiore imponibile contributivo che devono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'accertamento fiscale, non utilizzabili perché l'avviso è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né può
valere come prova.
Ove, insomma, l'unico elemento di prova per richiedere maggiori crediti contributivi sia l'accertamento fiscale non definitivo ed impugnato dal contribuente in sede contenziosa tributaria, la pretesa dell' CP_1 va considerata illegittima (Cass. n. 4032/2016).
Nel caso di specie, l' CP_1 ha richiamato appunto a fondamento delle sue pretese solo gli accertamenti di Agenzia delle Entrate impugnati, come integrati dalle difese della stessa in sede tributaria e quindi i ricorsi meritano accoglimento senza che possa rilevare il fatto che in primo grado
(l'affermazione dell' CP_1 è documentata rispetto al procedimento R.G. n.
46666/2024) la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso della sig.ra
Parte 1 Ciò in quanto, lo si ripete, l' CP_1 avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza oppure fornire la prova con elementi di riscontro diversi da quelli indicati nell'accertamento fiscale.
Si comprende quindi come non vi sia spazio per la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc e, tantomeno, risulta necessario chiamare in giudizio [...]
dovendosi ancora una volta ricordare che l' CP_1 èControparte_2
l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle contestazioni di merito come ente creditore ed impositore secondo principi affermati da Cass. Sez.
Un. N.7514/2022.
Evidenti ragioni consigliano però di compensare integralmente tra le parti,
come del resto ha già fatto la competente Commissione Tributaria che si è
pronunciata in primo grado sul ricorso della sig.ra Parte 1 cui si riferisce
il proc. R.G. n. 46666/2024, trattandosi, oltretutto, di una decisione di carattere processuale che non impedisce comunque all' CP_1 una volta
divenuto definitivo l'accertamento tributario, ovvero sia divenuta definitiva la sentenza tributaria, di emettere nuovi avvisi di addebito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 397 2024
addebito n. 397 2024 00222849 30 000;
compensa integralmente tra le parti le spese
Roma lì 01.07.2025
00222848 29 000 e l'avviso di processuali.
II GIUDICE
RT SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. RT SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del 01.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause iscritte ai nn. 46665 e 46666/2024 RG e vertenti
TRA
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Fiorentini,
dall'Avv. Luciano Mariani e dall'Avv. Annalisa Ciociano per procura in atti
(parte ricorrente).
E
CP_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini per procura in atti (parte resistente).
FATTO E DIRITTO Con distinti che sono stati successivamente ricorsi riuniti Parte 1 ha convenuto in giudizio l' CP_1 rassegnando nei suoi confronti le seguenti conclusioni "previa sospensione cautelare, annullare l'avviso di addebito n. 397
2024 00222848 29 000, emesso dall' CP_1 in data 23 novembre 2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di € 4.012,15, preteso a titolo
Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni per l'anno 2017, emesso in virtù
di avviso di accertamento Agenzia delle Entrate n. TK7011300189 notificato il 22
febbraio 2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite...(Proc. R.G. n.
46665/2024)...nonché "previa sospensione cautelare, annullare l'avviso di addebito n. 397 2024 00222849 30 000, emesso dall' CP_1 in data 23 novembre
2024, avente ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo di € 2.290,58, preteso a titolo Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni per l'anno 2018, emesso in virtù di avviso di accertamento Agenzia delle Entrate n. TK7011300380, notificato il
15 marzo 202. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite "(proc. R.G. n
46666/2024).
L'CP_1 si è costituito nel procedimento R.G. n. 46666/2024 rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia il Giudice Unico del Tribunale di Roma - Sez.
Lavoro: In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardivo deposito;
ancora in via preliminare, disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle
Entrate per i motivi indicati in narrativa;
nel merito, rigettare in quanto infondata,
in fatto e diritto, l'opposizione proposta, confermando l'avviso di addebito e ribadendone l'esecutorietà. Se del caso, sospendere il presente giudizio, ai sensi dell'art. 295 cpc, in attesa della decisione della Corte di Giustizia Tributaria In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento delle somme richieste nell'avviso di addebito o al pagamento della minore somma che risulterà dovuta in corso di causa. Con vittoria di spese ed onorari di causa..".
Con successiva costituzione a verbale l'CP_1 si è costituito rassegnando le medesime conclusioni anche nel procedimento R.G. n. 46665/2024.
Infine, le due cause riunite all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, sono state decise.
****
Si osserva preliminarmente che, come risulta dalla consolle del giudice, i due avvisi di addebito sono stati impugnati tempestivamente, con ricorsi depositati telematicamente il 18.12.2024, nel termine di giorni 40 decorrente dalla notifica degli avvisi stessi.
Ciò premesso, i due avvisi di addebito impugnati hanno ad oggetto
"Contributi sul reddito eccedente e relative sanzioni" rispettivamente per l'anno
2017 e per l'anno 2018.
Con il presente giudizio la sig.ra Parte 1 sostiene che avendo proposto tempestiva opposizione avverso gli avvisi di accertamento di Agenzia delle Entrate su cui si fondano le pretese dell' CP_1 innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria per il Lazio, sede di Roma, ancora pendente, gli stessi avvisi di addebito dovrebbero essere annullati.
Tale opinione non può che essere condivisa alla luce dell'orientamento prevalente della Suprema Corte sulla questione.
E' noto infatti che, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento dei c.d.
accertamenti unificati, l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del d.lgs. n. 241 e n.
462 del 1997, quando effettua un accertamento fiscale, comunica i dati all' CP_1
che, a sua volta, emette l'avviso di addebito richiedendo al contribuente anche i contributi previdenziali sul maggior reddito accertato.
Si tratta di un avviso emesso in automatico per liquidazione di maggiori contributi superiori al minimale contributivo che si basa solo ed esclusivamente sulle risultanze del maggior reddito presunto dal Fisco.
E' vero poi che secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione
deve ritenersi illegittimo l'avviso di addebito per crediti previdenziali notificato dall' CP_1 al contribuente, qualora esso tragga le sue origini soltanto da un precedente accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate che risulti oggetto di autonoma impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, in assenza di passaggio in giudicato della sentenza tributaria, ovvero in assenza della definitività dell'accertamento.
La Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 8379 del 2014, ha stabilito che è
illegittimo l'avviso di addebito che richiama un precedente avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate impugnato dal ricorrente in quanto in base all'art. 25, comma 2, del d. lgs 46/99, l'iscrizione a ruolo per i «< crediti degli enti pubblici previdenziali » è subordinata alla definitività della sentenza tributaria.
Sulla base di tali principi, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che,
in caso di accertamento automatico, l'unico elemento fornito dall' CP_1 a fondamento dell'obbligazione contributiva è proprio l'accertamento fiscale condotto dall'Agenzia delle Entrate - accertamento peraltro non definitivo ed impugnato davanti al giudice tributario, senza l'indicazione di ulteriori specifici elementi probatori in ordine alla sussistenza della propria pretesa creditoria, in base alla quale il convenuto sostanziale sarebbe nei suoi confronti obbligato.
Ne abbiamo che, se l'CP 1 non fornisce la prova della propria pretesa contributiva (prova che, come si vedrà, non può però consistere nello stesso accertamento di Agenzia delle Entrate), essendo stato l'accertamento fiscale impugnato davanti al giudice tributario, va annullato l'avviso di addebito impugnato, tenuto conto che non è stato possibile accertare il maggior reddito cui consegue l'obbligo contributivo riportato nell'avviso di addebito stesso.
In sintesi: "in materia di iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.
Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede il divieto di iscrizione a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' CP_1 sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario" (Cass.
n. 8379/2014 cit;
nello stesso senso anche Cass. Civ. sez. lav., 17/06/2016, n.
12333; Cass. Civ., sez. lav., 27.01.2015, n. 1483).
E' vero che l' CP_1 può comunque fornire nel presente giudizio di opposizione la prova del suo credito.
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 12333 del 2015 ha infatti chiarito che, se l' CP_1 soltanto sulla base di un accertamento fiscale già
impugnato davanti alla commissione tributaria e per questo non definitivo, ha proceduto ugualmente ad iscrizione a ruolo del credito contributivo, è il
Giudice del Lavoro a decidere nel merito della questione contributiva.
Tuttavia, in base ai principi generale in materia di onere probatorio ex art.2697 c.c., 1 CP_1 deve fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie per maggiore imponibile contributivo che devono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell'accertamento fiscale, non utilizzabili perché l'avviso è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né può
valere come prova.
Ove, insomma, l'unico elemento di prova per richiedere maggiori crediti contributivi sia l'accertamento fiscale non definitivo ed impugnato dal contribuente in sede contenziosa tributaria, la pretesa dell' CP_1 va considerata illegittima (Cass. n. 4032/2016).
Nel caso di specie, l' CP_1 ha richiamato appunto a fondamento delle sue pretese solo gli accertamenti di Agenzia delle Entrate impugnati, come integrati dalle difese della stessa in sede tributaria e quindi i ricorsi meritano accoglimento senza che possa rilevare il fatto che in primo grado
(l'affermazione dell' CP_1 è documentata rispetto al procedimento R.G. n.
46666/2024) la Commissione Tributaria ha respinto il ricorso della sig.ra
Parte 1 Ciò in quanto, lo si ripete, l' CP_1 avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato della sentenza oppure fornire la prova con elementi di riscontro diversi da quelli indicati nell'accertamento fiscale.
Si comprende quindi come non vi sia spazio per la sospensione del giudizio ex art. 295 cpc e, tantomeno, risulta necessario chiamare in giudizio [...]
dovendosi ancora una volta ricordare che l' CP_1 èControparte_2
l'unico soggetto passivamente legittimato rispetto alle contestazioni di merito come ente creditore ed impositore secondo principi affermati da Cass. Sez.
Un. N.7514/2022.
Evidenti ragioni consigliano però di compensare integralmente tra le parti,
come del resto ha già fatto la competente Commissione Tributaria che si è
pronunciata in primo grado sul ricorso della sig.ra Parte 1 cui si riferisce
il proc. R.G. n. 46666/2024, trattandosi, oltretutto, di una decisione di carattere processuale che non impedisce comunque all' CP_1 una volta
divenuto definitivo l'accertamento tributario, ovvero sia divenuta definitiva la sentenza tributaria, di emettere nuovi avvisi di addebito.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede: annulla l'avviso di addebito n. 397 2024
addebito n. 397 2024 00222849 30 000;
compensa integralmente tra le parti le spese
Roma lì 01.07.2025
00222848 29 000 e l'avviso di processuali.
II GIUDICE
RT SS