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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
PIERRO MARIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO L. 212 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:" annullare il provvedimento di diniego impugnato con vittoria di spese“.
Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di capacità processuale del condominio, nel merito respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso il provvedimento di diniego di autotutela con cui l'Ufficio rilevava l'omessa indicazione dei fornitori e la tardività della terza comunicazione inviata dal ricorrente in quanto successiva al termine previsto dal D.L. 39/2024 all' art. 2 .
La vicenda traeva origine dal fatto che nel corso del 2023 il Ricorrente_1, parte ricorrente, effettuava interventi di ristrutturazione edilizia aderendo all'opzione “superbonus 110%” di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 tramite il c.d. “sconto in fattura “ e cessione del relativo credito ai fornitori. I fornitori utilizzati erano tre soggetti, Società_1 SRs, Società_2 e Società_3 SR . Al fine di fruire dell'agevolazione suddetta, in data 29/3/2024 il Condominio, tramite professionista incaricato, trasmetteva una prima comunicazione relativa all'opzione della cessione del credito mediante sconto in fattura per un importo complessivo di € 1.435.504,00. La comunicazione veniva sospesa per controlli previsti dall'art. 122 bis DL 34/2020 e poi scartata per incongruenza fra i dati forniti dal contribuente e quelli presenti in
Anagrafe Tributarai , in quanto non erano stati inseriti i dati corretti delle particelle condominiali oggetto di intervento e quale cessionario del credito era stato indicato uno solo dei tre soggetti che avevano svolto i lavori .
In data 3/4/2024 il Condominio inoltrava una seconda comunicazione indicando i dati a suo dire corretti relativi agli interventi;
anche tale comunicazione veniva controllata e scartata perché indicati dati errati, in quanto non erano stati riportati i tre fornitori cessionari del credito.
In data 8/4/2024 il Condominio inoltrava una terza comunicazione per emendare gli errori commessi nelle precedenti.
Anche la terza comunicazione veniva scartata perché la seconda che si voleva sostituire, non poteva più essere modificata per superamento dei termini previsti dalla normativa.
In data 4/6/2024 il professionista incaricato dal condominio presentava istanza di autotutela per ottenere il riesame della comunicazione di cessione inviata il 3/4/2024 e poi scartata perché emendata in data
8/4/2024 quindi nei 5 giorni dall'invio della precedente e perché gli errori commessi dovevano essere considerati formali e non sostanziali.
In data 3/7/2024 l'Ufficio respingeva la richiesta di autotutela sostenendo che l'omessa indicazione dei fornitori costituisce un errore sostanziale e che la terza comunicazione era tardiva rispetto al termine previsto dal D.L. 39/2024 art. 2 che era fissato nel 4/4/2024.
Nel ricorso si richiede la disapplicazione del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 21.2.2024 e dell'art. 2 del dL 39/2024 per contrasto con il diritto comunitario .
Nelle controdeduzioni , l'Ufficio eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammisibilità del ricorso per difetto di capacità processuale in quanto manca la delibera assembleare attributiva del potere di agire in giudizio, tramite legale, dell'amministratore. Nel merito ribadisce la correttezza del suo operato , posto in essere nel rispetto della normativa sopra richiamata, secondo cui gli errori commessi potevano essere corretti esclusivamente entro il 4/4 /2024, non essendo alla fattispecie applicabile l'istituto della remissione in termini.
Prima dell'udienza la parte ricorrente depositava memoria in cui produceva la delibera assembleare del
28/5/2025 con cui veniva ratificato l'operato dell'amministratore e ribadiva quanto già espresso nel merito nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio relativa alla mancata delibera assembleare che dava mandato all'amministratore di rilasciare la procura al legale per agire in giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la Corte rileva che parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico, ante udienza, il verbale dell'assemblea del condominio che ratifica l'operato dell'amministratore e quindi risulta sanato il difetto di rappresentanza, rendendo ammissibile il ricorso originariamente proposto. ( Cass. n.10865/2016 ).
Tuttavia, sempre preliminarmente, la Corte rileva che la comunicazione di scarto dell'opzione , ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili, non solo perché non espressamente prevista dalla disposizione che deve essere interpretata restrittivamente, ma anche perché non contiene una pretesa impositiva ( ex multis, Cass. SSUU n. 19704/2015 e n. 7746/2025) non comportando il recupero a tassazione delle detrazioni invocate dal ricorrente.
L'atto impugnato non può del pari essere considerato un diniego di agevolazione in quanto il credito da utilizzare in compensazione ha natura sovvenzionale e non è una forma di trattamento di favore fiscale per il contribuente. ( Cass. n. 34851/2023). Se il legislatore avesse voluto riconoscere l'impugnabilità della comunicazione di scarto dell'opzione lo avrebbe fatto espressamente o qualificandola come tale o dichiarando la sua riconducibilità ad una delle ipotesi indicata nell'art. 19 d. lgs. 546/92.
Per queste ragioni il ricorso risulta inammissibile e tutti gli altri motivi proposti dal ricorrente si ritengono assorbiti .
In considerazione della complessità della disciplina, la Corte decide di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CIPOLLA FEDERICO, Presidente
OS VITTORIA, Relatore
PIERRO MARIA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1746/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO L. 212 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1317/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:" annullare il provvedimento di diniego impugnato con vittoria di spese“.
Resistente/Appellato: in via pregiudiziale dichiarare il difetto di capacità processuale del condominio, nel merito respingere il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso è proposto avverso il provvedimento di diniego di autotutela con cui l'Ufficio rilevava l'omessa indicazione dei fornitori e la tardività della terza comunicazione inviata dal ricorrente in quanto successiva al termine previsto dal D.L. 39/2024 all' art. 2 .
La vicenda traeva origine dal fatto che nel corso del 2023 il Ricorrente_1, parte ricorrente, effettuava interventi di ristrutturazione edilizia aderendo all'opzione “superbonus 110%” di cui agli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 tramite il c.d. “sconto in fattura “ e cessione del relativo credito ai fornitori. I fornitori utilizzati erano tre soggetti, Società_1 SRs, Società_2 e Società_3 SR . Al fine di fruire dell'agevolazione suddetta, in data 29/3/2024 il Condominio, tramite professionista incaricato, trasmetteva una prima comunicazione relativa all'opzione della cessione del credito mediante sconto in fattura per un importo complessivo di € 1.435.504,00. La comunicazione veniva sospesa per controlli previsti dall'art. 122 bis DL 34/2020 e poi scartata per incongruenza fra i dati forniti dal contribuente e quelli presenti in
Anagrafe Tributarai , in quanto non erano stati inseriti i dati corretti delle particelle condominiali oggetto di intervento e quale cessionario del credito era stato indicato uno solo dei tre soggetti che avevano svolto i lavori .
In data 3/4/2024 il Condominio inoltrava una seconda comunicazione indicando i dati a suo dire corretti relativi agli interventi;
anche tale comunicazione veniva controllata e scartata perché indicati dati errati, in quanto non erano stati riportati i tre fornitori cessionari del credito.
In data 8/4/2024 il Condominio inoltrava una terza comunicazione per emendare gli errori commessi nelle precedenti.
Anche la terza comunicazione veniva scartata perché la seconda che si voleva sostituire, non poteva più essere modificata per superamento dei termini previsti dalla normativa.
In data 4/6/2024 il professionista incaricato dal condominio presentava istanza di autotutela per ottenere il riesame della comunicazione di cessione inviata il 3/4/2024 e poi scartata perché emendata in data
8/4/2024 quindi nei 5 giorni dall'invio della precedente e perché gli errori commessi dovevano essere considerati formali e non sostanziali.
In data 3/7/2024 l'Ufficio respingeva la richiesta di autotutela sostenendo che l'omessa indicazione dei fornitori costituisce un errore sostanziale e che la terza comunicazione era tardiva rispetto al termine previsto dal D.L. 39/2024 art. 2 che era fissato nel 4/4/2024.
Nel ricorso si richiede la disapplicazione del provvedimento del Direttore Agenzia Entrate del 21.2.2024 e dell'art. 2 del dL 39/2024 per contrasto con il diritto comunitario .
Nelle controdeduzioni , l'Ufficio eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammisibilità del ricorso per difetto di capacità processuale in quanto manca la delibera assembleare attributiva del potere di agire in giudizio, tramite legale, dell'amministratore. Nel merito ribadisce la correttezza del suo operato , posto in essere nel rispetto della normativa sopra richiamata, secondo cui gli errori commessi potevano essere corretti esclusivamente entro il 4/4 /2024, non essendo alla fattispecie applicabile l'istituto della remissione in termini.
Prima dell'udienza la parte ricorrente depositava memoria in cui produceva la delibera assembleare del
28/5/2025 con cui veniva ratificato l'operato dell'amministratore e ribadiva quanto già espresso nel merito nel ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda la questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio relativa alla mancata delibera assembleare che dava mandato all'amministratore di rilasciare la procura al legale per agire in giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la Corte rileva che parte ricorrente ha depositato nel fascicolo telematico, ante udienza, il verbale dell'assemblea del condominio che ratifica l'operato dell'amministratore e quindi risulta sanato il difetto di rappresentanza, rendendo ammissibile il ricorso originariamente proposto. ( Cass. n.10865/2016 ).
Tuttavia, sempre preliminarmente, la Corte rileva che la comunicazione di scarto dell'opzione , ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 546/92, non rientra nell'elenco degli atti impugnabili, non solo perché non espressamente prevista dalla disposizione che deve essere interpretata restrittivamente, ma anche perché non contiene una pretesa impositiva ( ex multis, Cass. SSUU n. 19704/2015 e n. 7746/2025) non comportando il recupero a tassazione delle detrazioni invocate dal ricorrente.
L'atto impugnato non può del pari essere considerato un diniego di agevolazione in quanto il credito da utilizzare in compensazione ha natura sovvenzionale e non è una forma di trattamento di favore fiscale per il contribuente. ( Cass. n. 34851/2023). Se il legislatore avesse voluto riconoscere l'impugnabilità della comunicazione di scarto dell'opzione lo avrebbe fatto espressamente o qualificandola come tale o dichiarando la sua riconducibilità ad una delle ipotesi indicata nell'art. 19 d. lgs. 546/92.
Per queste ragioni il ricorso risulta inammissibile e tutti gli altri motivi proposti dal ricorrente si ritengono assorbiti .
In considerazione della complessità della disciplina, la Corte decide di compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.