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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4248/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Enzo Grandinetti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e MA AR - resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1
percepire il reddito di cittadinanza per l'anno 2022 nella misura di € 5.486,56 (ovvero €
6.000,00 - € 513,44), per come più descritto;
- Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del
sig. a percepire il reddito di cittadinanza per il mese di gennaio 2023 nella misura Parte_1
di € 500,00; - Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
- in persona del legale rappresentante, per tutte le causali e per i titoli di cui in ricorso, e
già detratte le somme corrisposte dall' per il medesimo titolo, al pagamento in favore CP_1
1 del ricorrente dell'importo complessivo di € 1.856,56 (di cui € 1.619,56 per l'anno 2022 ed
€ 237,00 per la mensilità di gennaio 2023), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
o, in subordine, condannare
l' al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno CP_1
patrimoniale. Con vittoria di spese e competenze del procedimento, da distrarre …”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, rendere declaratoria di
improcedibilità; nel merito, rigettare la domanda, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda tramite
Patronato per il reddito di cittadinanza previsto dal DL 4/2019 convertito dalla legge
CP_ 26/2019; che l' aveva comunicato l'accoglimento della domanda;
che la prestazione era stata erogata per 18 mesi, fino al marzo 2023; che era stato assunto il 30.3.2022 con contratto di lavoro a termine della durata di tre mesi, fino al 30.6.2022; che, secondo previsione di legge, aveva comunicato l'inizio della prestazione ed il reddito presuntivo, pari ad €.
3.555,00, secondo il modello “RdC-Com”; che, sulla base di tale reddito presuntivo, il reddito di cittadinanza era stato ridotto ad €. 263,00 mensili da aprile 2022 a gennaio 2023;
che in realtà il reddito conseguito dall'attività lavorativa era stato pari ad €. 513,44
CP_ complessivi;
che aveva dunque chiesto all' di ricalcolare l'ammontare della prestazione,
CP_ con istanza restata senza esito;
che l' aveva, senza motivazione, ridotto la prestazione ad €. 263,00 anche nel mese di gennaio 2023, anche se la comunicazione reddituale riguardava solo il 2022; che, dunque, spettava la differenza tra quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo di riconoscimento del diritto sulla base del reddito
CP_ effettivamente percepito e quanto effettivamente erogato dall' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo fondamentalmente che la domanda era improcedibile ex art. 443 c.p.c. e, comunque, infondata, atteso che la parte ricorrente non
2 aveva provveduto alla comunicazione del modello di reddito effettivamente percepito con
CP_ funzione sostitutiva del precedente;
che, in assenza dell'adempimento indicato, l' non aveva potuto procedere all'erogazione della prestazione indicata. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste l'improcedibilità eccepita dalla parte resistente, trattandosi di controversia
CP_ afferente alla esatta quantificazione della prestazione riconosciuta dall'
CP_ Deve evidenziarsi che non vi sono contestazioni compiute da parte dell' imposte dall'art. 115 c.p.c. [richiamandosi il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio
di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav.
n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)], sia sul diritto alla prestazione, sia sulla quantificazione operata da parte ricorrente, atteso che l'unica contestazione nel merito
CP_ formulata dall' attiene fondamentalmente a motivazioni formali, relative alla trasmissione del modello corretto relativo alla comunicazione del reddito effettivo.
In tal modo, non potendo valutazioni formali prevalere sull'aspetto sostanziale relativo alla sussistenza del diritto, la domanda deve accogliersi.
3 CP_ L' dunque, deve essere condannato al pagamento della somma di €. 1.856,56 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle ragioni della decisione in relazione all'errata comunicazione del modello del reddito effettivo, valorizzandosi anche il margine di incertezza in ordine all'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (essendo stata depositata l'istanza di ammissione ma non gli esiti dell'istanza),
che inibisce ogni valutazione, anche ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.856,56 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4248/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via E. Tarantelli n. 45, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Enzo Grandinetti che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato CP_1
e MA AR - resistente
Oggetto: reddito di cittadinanza
Conclusioni di parte ricorrente: “… - Accertare e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1
percepire il reddito di cittadinanza per l'anno 2022 nella misura di € 5.486,56 (ovvero €
6.000,00 - € 513,44), per come più descritto;
- Accertare e dichiarare, altresì, il diritto del
sig. a percepire il reddito di cittadinanza per il mese di gennaio 2023 nella misura Parte_1
di € 500,00; - Per l'effetto, condannare l' Controparte_1
- in persona del legale rappresentante, per tutte le causali e per i titoli di cui in ricorso, e
già detratte le somme corrisposte dall' per il medesimo titolo, al pagamento in favore CP_1
1 del ricorrente dell'importo complessivo di € 1.856,56 (di cui € 1.619,56 per l'anno 2022 ed
€ 237,00 per la mensilità di gennaio 2023), ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di
giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria;
o, in subordine, condannare
l' al pagamento della medesima somma a titolo di risarcimento del danno CP_1
patrimoniale. Con vittoria di spese e competenze del procedimento, da distrarre …”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, rendere declaratoria di
improcedibilità; nel merito, rigettare la domanda, con favore di spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver presentato domanda tramite
Patronato per il reddito di cittadinanza previsto dal DL 4/2019 convertito dalla legge
CP_ 26/2019; che l' aveva comunicato l'accoglimento della domanda;
che la prestazione era stata erogata per 18 mesi, fino al marzo 2023; che era stato assunto il 30.3.2022 con contratto di lavoro a termine della durata di tre mesi, fino al 30.6.2022; che, secondo previsione di legge, aveva comunicato l'inizio della prestazione ed il reddito presuntivo, pari ad €.
3.555,00, secondo il modello “RdC-Com”; che, sulla base di tale reddito presuntivo, il reddito di cittadinanza era stato ridotto ad €. 263,00 mensili da aprile 2022 a gennaio 2023;
che in realtà il reddito conseguito dall'attività lavorativa era stato pari ad €. 513,44
CP_ complessivi;
che aveva dunque chiesto all' di ricalcolare l'ammontare della prestazione,
CP_ con istanza restata senza esito;
che l' aveva, senza motivazione, ridotto la prestazione ad €. 263,00 anche nel mese di gennaio 2023, anche se la comunicazione reddituale riguardava solo il 2022; che, dunque, spettava la differenza tra quanto spettante a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo di riconoscimento del diritto sulla base del reddito
CP_ effettivamente percepito e quanto effettivamente erogato dall' Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio assumendo fondamentalmente che la domanda era improcedibile ex art. 443 c.p.c. e, comunque, infondata, atteso che la parte ricorrente non
2 aveva provveduto alla comunicazione del modello di reddito effettivamente percepito con
CP_ funzione sostitutiva del precedente;
che, in assenza dell'adempimento indicato, l' non aveva potuto procedere all'erogazione della prestazione indicata. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 24.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Non sussiste l'improcedibilità eccepita dalla parte resistente, trattandosi di controversia
CP_ afferente alla esatta quantificazione della prestazione riconosciuta dall'
CP_ Deve evidenziarsi che non vi sono contestazioni compiute da parte dell' imposte dall'art. 115 c.p.c. [richiamandosi il principio per cui: “Nel processo del lavoro, il principio
di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il
carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione
operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente
comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (Cass. Sez. Lav.
n. 15326/2009; cfr. Cass. Sez. Lav. n. 11047/2015)], sia sul diritto alla prestazione, sia sulla quantificazione operata da parte ricorrente, atteso che l'unica contestazione nel merito
CP_ formulata dall' attiene fondamentalmente a motivazioni formali, relative alla trasmissione del modello corretto relativo alla comunicazione del reddito effettivo.
In tal modo, non potendo valutazioni formali prevalere sull'aspetto sostanziale relativo alla sussistenza del diritto, la domanda deve accogliersi.
3 CP_ L' dunque, deve essere condannato al pagamento della somma di €. 1.856,56 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese di lite si compensano in ragione della peculiarità delle ragioni della decisione in relazione all'errata comunicazione del modello del reddito effettivo, valorizzandosi anche il margine di incertezza in ordine all'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato (essendo stata depositata l'istanza di ammissione ma non gli esiti dell'istanza),
che inibisce ogni valutazione, anche ex art. 133 DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 1.856,56 oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al soddisfo e con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 19.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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