Articolo 6 della Legge 19 luglio 1991, n. 216
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 agosto 1991
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Versione
13 febbraio 1992
Art. 6. 1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni beni immobili di loro proprieta', con vincolo di destinazione alle attivita' di cui all'articolo 1.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause di risoluzione del rapporto e disciplina le modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene. ((1)) .

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992 n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente art. 6 " nella parte in cui estende la disciplina prevista dallo stesso articolo alle Province autonome di Trento e di Bolzano ".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1992
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