Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 16/02/2026, n. 2968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2968 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02968/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14575/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14575 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Technogenetics Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Abiosi e Ludovico Bruno Abiosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Fadanelli, Alexandra Roilo, Lukas Plancker, Cristina Bernardi Spagnolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Piccarreta, Marco Piovano, Alessandra Rava, Eugenia Salsotto, Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenia Salsotto in Torino, corso Regina Margherita, 174;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
a) del Decreto del 6 luglio 2022, pubblicato il 15 settembre 2022, con cui il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economica e delle Finanze, ha (retroattivamente) certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018;
b) dell'Accordo repertorio atto n° 181 del 7 novembre 2019 con cui la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, tra l'altro, ha (retroattivamente) fissato i tetti di spesa per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nella misura del 4,4 per cento dei fabbisogni sanitari regionali di cui al comma 1, lettere b) e c);
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, con riserva di motivi aggiunti, in particolare nei confronti delle linee guida di cui al Decreto del 6 ottobre 2022, pubblicato il 26 ottobre 2022, del Ministero della Salute.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30/12/2022:
c) del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato il 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Regione Piemonte;
Vista la dichiarazione versata in atti il 21.11.2025 dal difensore della società ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. AU LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la dichiarazione versata in atti il 21.11.2025 dal difensore della società ricorrente ove si legge: “Technogenetics non può che prendere atto delle sentenze nn. 139 e 140 del 22 luglio 2024 della Corte costituzionale e, pertanto, rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese”;
Considerato che sono carenti alcuni dei requisiti formali per la rinuncia al ricorso dettati dall’art. 84 c.p.a., al comma 1 (sottoscrizione della parte sostanziale) e al comma 3 (notifica della rinuncia alle altre parti gg. 20 prima dell’udienza);
Considerato che, sebbene ciò non consenta al Collegio di limitarsi a prendere atto della formale rinuncia (ai fini dell’estinzione del processo), è tuttavia certamente desumibile dalla predetta dichiarazione e dalla condotta processuale di parte ricorrente, il venir meno dell’interesse della società alla definizione della causa e, pertanto, in applicazione dell’art. 84, comma 4, c.p.a. (che autorizza il giudice a desumere, dal comportamento delle parti e/o dall’intervento di fatti o atti univoci, la sopravvenuta carenza di interesse), il Collegio può senz’altro addivenire alla declaratoria di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che delle spese possa disporsi l’integrale compensazione in ragione dell’esito della causa e delle sopravvenute sentenze costituzionali sopra rammentate, che hanno certamente inciso sulla possibilità iniziale di vedere accolto il gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AC RA, Presidente FF
AU LO, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU LO | AC RA |
IL SEGRETARIO