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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/12/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza del 2.12.2025 , ex art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3816/2021 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021; tra
nato il [...] a [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulianova – Via Marconi n. 28, domiciliato in Giulianova alla Via Cerulli n°1/a presso lo studio dell'Avv. Angelo Palermo (c.f. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
-attore -
e
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliata in Giulianova, al
Viale Orsini n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Francioni
-convenuta –
Controparte_1
-convenuta contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 2.12.2025
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e deducendo che, in data 11.09.2018, alle ore 3,40 circa, , alla Parte_2 CP_2 guida del ciclomotore Piaggio targato DY 10863 di proprietà di , con in sella Parte_2 anche a titolo di terzo trasportato, percorreva Via Nazionale Adriatica di Giulianova con Parte_1 direzione nord-sud e che, giunto all'altezza della stazione di servizio IP, perdeva il controllo del mezzo che andava a finire oltre la sede stradale del margine opposto. Ha chiesto dunque di accertare la responsabilità solidale della proprietaria del veicolo e della Compagnia
Assicurativa al risarcimento del danno in qualità di terzo trasportato.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto della domanda , mentre ha omesso Parte_2 di costituirsi la Compagnia assicurativa regolarmente evocata in giudizio.
Senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria, parte attrice ha dedotto di essere addivenuta ad un accordo con la Compagnia assicurativa, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte convenuta, dunque, preso atto della transazione avvenuta in via stragiudiziale, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere domandando, all'esito del giudizio prognostico di soccombenza virtuale.
La causa è stata discussa ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025, nella quale la sola parte convenuta ha depositato note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di causa).
Nel caso di specie, il soddisfacimento delle pretese economiche di parte attrice in sede stragiudiziale, a fronte dell'accordo intercorso con la compagnia assicurativa contumace, ha determinato il venir meno, in via sopravvenuta, dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass.14939/20).
La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. 24714/22); più semplicemente, la soccombenza virtuale, in questo caso, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
Nel caso di specie, si ritiene opportuno compensare le spese di lite stante l'esito del giudizio, che ha visto integralmente soddisfatte le ragioni attoree e considerando che, in ogni caso, la chiamata in giudizio della convenuta sarebbe stata inevitabile, a fronte della natura dell'azione proposta che la vede Parte_2 litisconsorte necessario, in qualità di proprietaria della vettura su cui viaggiava il terzo trasportato.
Ed infatti, come ormai chiarito dalla giurisprudenza, la natura litisconsortile della domanda così qualificata investe anche le azioni articolate ex art. 141 Cod. Ass.
Ad ogni buon conto, effettuando un giudizio prognostico in ordine al possibile accoglimento della pretesa dell'attore, se appaiono, prima facie, fondate le deduzioni di parte convenuta, secondo cui – in astratto – la domanda articolata nei confronti della Compagnia assicurativa non sarebbe stata passibile di accoglimento, dal momento che la tutela rafforzata prevista dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni a favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, pur senza necessità di un urto materiale tra essi, lo stesso non può, in via prognostica, con sufficiente grado di probabilità in riferimento alla posizione del proprietario del veicolo, che, insieme al conducente, è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione, se non prova che il danno sia derivato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo stesso (stante il combinato disposto di cui agli artt.
2054 co. 1 e co. 3 c.c.).
La domanda articolata da parte attrice nei confronti della convenuta (rispetto alla quale è stata richiesta la condanna al risarcimento in solido con l'Assicuratore evocato ex art. 141 Cod. Ass.) sulla base di una prognosi preliminare, sarebbe stata probabilmente qualificata ex art. 2054 co. 3 c.c., il cui nucleo precettivo ha un ambito di applicazione particolarmente ampio, coinvolgendo la responsabilità del proprietario del veicolo a fronte di qualsivoglia tipologia di danno derivante dalla circolazione dello stesso, a meno che non provi che la circolazione stessa sia avvenuta contro la sua volontà.
Si ritiene – pertanto – opportuno, stante gli argomenti esposti e la natura preliminare delle doglianze articolate dalle parti, che non ha consentito un ulteriore approfondimento del thema deducendum e probandum, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3816/2021 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021; tra
nato il [...] a [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulianova – Via Marconi n. 28, domiciliato in Giulianova alla Via Cerulli n°1/a presso lo studio dell'Avv. Angelo Palermo (c.f. ) che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_2
-attore -
e
(c.f.: ) nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._3 residente a [...], elettivamente domiciliata in Giulianova, al
Viale Orsini n. 11, presso e nello studio dell'Avv. Matteo Francioni
-convenuta –
Controparte_1
-convenuta contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 2.12.2025
OGGETTO: cessata materia del contendere
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiamato in giudizio Parte_1 Controparte_1
e deducendo che, in data 11.09.2018, alle ore 3,40 circa, , alla Parte_2 CP_2 guida del ciclomotore Piaggio targato DY 10863 di proprietà di , con in sella Parte_2 anche a titolo di terzo trasportato, percorreva Via Nazionale Adriatica di Giulianova con Parte_1 direzione nord-sud e che, giunto all'altezza della stazione di servizio IP, perdeva il controllo del mezzo che andava a finire oltre la sede stradale del margine opposto. Ha chiesto dunque di accertare la responsabilità solidale della proprietaria del veicolo e della Compagnia
Assicurativa al risarcimento del danno in qualità di terzo trasportato.
Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto della domanda , mentre ha omesso Parte_2 di costituirsi la Compagnia assicurativa regolarmente evocata in giudizio.
Senza che venisse svolta alcuna attività istruttoria, parte attrice ha dedotto di essere addivenuta ad un accordo con la Compagnia assicurativa, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Parte convenuta, dunque, preso atto della transazione avvenuta in via stragiudiziale, si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere domandando, all'esito del giudizio prognostico di soccombenza virtuale.
La causa è stata discussa ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.12.2025, nella quale la sola parte convenuta ha depositato note sostitutive dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.
*
Deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Trattasi di istituto di creazione giurisprudenziale che può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto concerna l'intero petitum oggetto della controversia (e, nel caso di specie, la transazione aveva ad oggetto l'integralità dei rapporti oggetto di causa).
Nel caso di specie, il soddisfacimento delle pretese economiche di parte attrice in sede stragiudiziale, a fronte dell'accordo intercorso con la compagnia assicurativa contumace, ha determinato il venir meno, in via sopravvenuta, dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass.14939/20).
La soccombenza virtuale, nell'ambito della statuizione di cessata materia del contendere, è subordinata ad una valutazione di verosimiglianza dell'accoglimento della istanza ove non fosse intervenuta la dichiarazione di cessata materia del contendere (Cass. 24714/22); più semplicemente, la soccombenza virtuale, in questo caso, opera secondo un giudizio prognostico che abbia in conto quanto dedotto e provato dalle parti, tenuto conto dello svolgimento concreto ed effettivo del giudizio.
Nel caso di specie, si ritiene opportuno compensare le spese di lite stante l'esito del giudizio, che ha visto integralmente soddisfatte le ragioni attoree e considerando che, in ogni caso, la chiamata in giudizio della convenuta sarebbe stata inevitabile, a fronte della natura dell'azione proposta che la vede Parte_2 litisconsorte necessario, in qualità di proprietaria della vettura su cui viaggiava il terzo trasportato.
Ed infatti, come ormai chiarito dalla giurisprudenza, la natura litisconsortile della domanda così qualificata investe anche le azioni articolate ex art. 141 Cod. Ass.
Ad ogni buon conto, effettuando un giudizio prognostico in ordine al possibile accoglimento della pretesa dell'attore, se appaiono, prima facie, fondate le deduzioni di parte convenuta, secondo cui – in astratto – la domanda articolata nei confronti della Compagnia assicurativa non sarebbe stata passibile di accoglimento, dal momento che la tutela rafforzata prevista dall'art. 141 del Codice delle assicurazioni a favore del terzo trasportato presuppone che nel sinistro siano coinvolti almeno due veicoli, pur senza necessità di un urto materiale tra essi, lo stesso non può, in via prognostica, con sufficiente grado di probabilità in riferimento alla posizione del proprietario del veicolo, che, insieme al conducente, è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione, se non prova che il danno sia derivato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo stesso (stante il combinato disposto di cui agli artt.
2054 co. 1 e co. 3 c.c.).
La domanda articolata da parte attrice nei confronti della convenuta (rispetto alla quale è stata richiesta la condanna al risarcimento in solido con l'Assicuratore evocato ex art. 141 Cod. Ass.) sulla base di una prognosi preliminare, sarebbe stata probabilmente qualificata ex art. 2054 co. 3 c.c., il cui nucleo precettivo ha un ambito di applicazione particolarmente ampio, coinvolgendo la responsabilità del proprietario del veicolo a fronte di qualsivoglia tipologia di danno derivante dalla circolazione dello stesso, a meno che non provi che la circolazione stessa sia avvenuta contro la sua volontà.
Si ritiene – pertanto – opportuno, stante gli argomenti esposti e la natura preliminare delle doglianze articolate dalle parti, che non ha consentito un ulteriore approfondimento del thema deducendum e probandum, compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Teramo, 3.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela d'Adamo