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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 932/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - AD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220018334211506 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720230018259483504 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO (C.F. P.IVA_1 – P.I. P.IVA_2), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ha citato in giudizio Resistente_2 e Resistente_1 nonché l'agenzia delle entrate riscossione impugnando la sentenza emessa in primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Venezia, in composizione monocratica sezione I, n. 54/2025 depositata in data
29.01.2025 con la quale, in accoglimento del ricorso, venivano annullate le cartelle di pagamento impugnate .
La vicenda è relativa alla impugnazione da parte dei ricorrenti Resistente_1, in qualità di eredi della madre Nominativo_1 ( deceduta il 18.10.2021), di due cartelle di pagamento aventi ad oggetto la pretesa, a titolo di Tassa Automobilistica, delle annualità 2018 e 2019 notificate da Agenzia delle Entrate
OS – Provincia di AD in data 10/04/2024 e recanti l'importo complessivo di € 1.505,11, comprensivo di interessi, sanzioni e diritti di notifica.
L'auto era stata acquistata dalla de cuius nel 2017: a quest'ultima fin dal 26.02.2015, a seguito di domanda presentata il 25.11.2014, era stata riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata (CMI) di
AD (ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) lo status di “PORTATORE DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (COMMA 3 ART. 3)” con capacità motorie ridotte e in istato di
“GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULARE” oltreché “INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L. 508/88)”.
I ricorrenti affermavano di essere venuti a conoscenza delle pretese avanzate dalla Regione Veneto, solo a seguito della notifica delle cartelle di pagamento qui oggetto .
Il primo Giudice accoglieva il ricorso, annullava le cartelle di pagamento e compensava integralmente le spese di lite.
Tanto premesso la Regione veneto impugnava tale sentenza affermando la legittimità della pretesa creditoria della Regione Veneto, per l'inapplicabilità dell'esenzione in assenza di una formale istanza da parte del soggetto legittimato. In particolare lamentava che il ricorso di parte contribuente non poteva integrare una idonea istanza rivolta alla compete regione perché contraria al principio di legittimità dell'azione amministrativa e della tipicità dei provvedimenti amministrativi .
Testualmente
L'estrema libertà di forma implicitamente affermata dal Giudice di primo grado non trova alcun riscontro normativo né è confortata dalla giurisprudenza di Cassazione citata dal medesimo Giudice. La sentenza della Corte di Cassazione n. 25822 del 05.09.2023, infatti, non esclude la necessità di presentare apposita istanza di esenzione, disquisisce - piuttosto - sulla decorrenza degli effetti dell'esenzione, facendola decorrere – nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte – da data anteriore rispetto alla presentazione della domanda: “in forza delle acclarate gravi limitazioni deambulatorie dell'odierna controricorrente, requisito sanitario risalente ad epoca ben antecedente alla istanza di esenzione…”.
Pertanto – in tesi dell'appellante – la mancanza di un'istanza, adeguatamente documentata e presentata in sede amministrativa, precludeva il riconoscimento del beneficio.
Sotto altro profilo e come corollario del citato principio relativo alla necessità che la esenzione venisse espressamente richiesta si affermava inoltre che la richiesta doveva essere presentata dall'interessata non da altri .
Nel caso di specie ciò non era avvenuto e l'esenzione era stata richiesta dagli eredi solo in sede di ricorso.
Gli appellati si costituivano con memoria del 13 agosto 2025 affermando che l'esenzione dev'essere riconosciuta sulla base della semplice sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e sin dal momento della loro insorgenza/presenza a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
Sul punto si richiamavano:
- l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 25822 del 05.09.2023 con cui gli LL hanno sostanzialmente riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto in relazione ad annualità anteriori rispetto a quella di presentazione dell'istanza di esenzione, considerando l'origine del diritto del contribuente alla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge (doc.
8 - Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 05.09.2023, n. 25822); -
e la sentenza della Commissione Tributaria prov. Sicilia Caltanissetta, n. 856 del 25.07.2017, con cui il
Giudice di prime cure, in un caso similare a quello oggetto del presente giudizio, ha ribadito come “… La mancata presentazione dell'istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell'esenzione. …” (doc.
9 - Comm. trib. prov. Sicilia Caltanissetta, Sent., 25.07.2017, n. 856)
Dunque, alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, possiamo concludere che, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di esenzione, il diritto del contribuente a beneficiare di quest'ultima trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, a cui la Regione è tenuta ad e è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità.
Ne deriva l'illegittimità delle pretese impugnate afferenti al bollo auto per gli anni 2018
Sotto altro profilo l''unico rimedio possibile, dunque, per i figli della signora Nominativo_1 rimaneva solo quello di ricorrere all'autorità giudiziaria affinché venisse accertato in tale sede, il diritto sostanziale all'esenzione dell'imposta in capo alla defunta madre posto che le cartelle sono di data successiva al, decesso .
Inoltre
Per quanto concerne invero le spese del presente grado si insiste per la condanna di controparte con distrazione a favore dello scrivente difensore attesa la pretestuosità dell'appello promosso da controparte limitatosi ad escludere il riconoscimento dell'esenzione dell'imposta solo per un mero inadempimento formale quando, invero, risultava definitivamente accertata nel merito l'effettiva sussistenza dei presupponi.
La regione replicava con memoria illustrativa del 5.1.2026 .
. a) Non è in alcun modo ipotizzabile, che la Regione debba o possa indagare d'ufficio sulla situazione di ogni automobilista b) L'istanza volta ad ottenere il beneficio è necessaria anche perché in essa il contribuente deve specificare il veicolo per il quale la richiede. Si consideri, al riguardo, che il contribuente ben potrebbe essere intestatario di due o più veicoli e la scelta su quale applicare l'esenzione (purchè rientrante nei requisiti di cilindrata massima previsti) non può che spettare solo a lui. Ancora, va considerato che l'istanza è necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti anche in relazione a quale delle quattro tipologie di esenzione ricondurre la patologia segnalata dal contribuente, in modo da verificare conseguentemente se occorra, o meno, l'adattamento del veicolo in funzione dell'handicap, come richiesto, ai fini dell'agevolazione fiscale, per le patologie rientranti nelle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" (ricordiamo che le altre ipotesi, per le quali invece non è richiesto l'adattamento del veicolo, riguardano i soggetti: non vedenti o sordomuti [art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342]; con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento [art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388]; con grave limitazione della capacitò di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)].
c) A nulla rilevava il richiamo avversario a Corte di Cassazione n. 25822 del 05.09.2023, giacché tale pronuncia non escludeva la necessità di presentare apposita istanza di esenzione, ma disquisisce - piuttosto - sulla decorrenza degli effetti dell'esenzione, facendola decorrere - nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte – da data anteriore rispetto alla presentazione della domanda che comunque era avvenuta.
d) Del tutto irrilevante era anche il richiamo degli appellati a Cass. 16966/15, che non si occupava affatto della necessità, o meno, di presentare l'istanza per ottenere il beneficio, ma della diversa questione dell'indennità di accompagnamento, chiarendo che il riconoscimento di tale indennità “è una condizione che deve caratterizzare l'handicap psichico o mentale perchè quest'ultimo dia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, u.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono senza dubbio porsi a base della presente decisione tutta una serie di elementi di fatto come pacifici sia perché di natura documentale e sia perché, comunque, non oggetto di contestazione fra le parti.
Essi sono rappresentati dalle seguenti circostanze :
che in capo alla defunta Nominativo_1 a far data dal 26.2. 2015 era stata riconosciuta la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” con capacità motorie ridotte e in istato di
“grave limitazione della capacità di deambulare” oltreché “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)”.
che quest'ultima aveva, nel 2017, acquistato l'auto targata Targa_1 veicolo ammesso, fra l'altro, al regime dell'Iva agevolata;
che le tasse di circolazione per il 2018 e 2019 risultano non versate;
che, infine, la contribuente è deceduta il 18.10 2021 .
Sulla base di questi elementi fattuali utili ed anzi indispensabili per una collocazione temporale degli eventi deve dedursi che il regime giuridico da applicarsi al caso che qui occupa e con riferimento alle annualità
2018 e 2019 è solo quello previsto, “ ratione temporis” dall' art. 8 L. 449/1997 .
Art 8 legge regionale 30/2022
Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità
e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all'articolo 20, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisisti richiesti dalla normativa, concede l'esenzione con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento medesimo.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall'articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
In particolare il richiamo alla normativa Regionale come prevista dalla Legge 30 del 2022 entrata in vigore il 23.12.2022 non si attaglia al caso concreto poiché essa ed in particolate l'art. 8, in forza del quale gli interessati sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi a far data dall' 1.1.2023, non ha pregio .
Vale sottolineare che la scelta del regime giuridico destinato a disciplinare il caso in decisione deve essere operato con riferimento alla data di nascita dell'obbligazioni tributaria e non a quella della sua fase riscossiva, sorta con la notifica agli eredi delle due cartelle di pagamento .
Ne deriva che tutta la vicenda relativa alla significato da attribuire alla richiesta di esenzione e cioè se essa si atteggi a condizione necessaria, indispensabile ed esperibile solo ed esclusivamente dalla deceduta, ovvero anche da parte degli eredi, perde di significato dovendosi verificare solo se con riferimento all'epoca dei fatti la Nominativo_1 avesse o meno diritto alla esenzione sulla base dell'assetto normativo vigente in quel momento.
La risposta è positiva tenendo conto del fatto che in allora la normativa individuava il veicolo ( che doveva possedere determinate caratteristiche qui non in discussione poiché bastava l'installazione del cambio automatico ) come strumento necessario a sopperire alle difficoltà di deambulazione ed in quanto tale da agevolare nel suo utilizzo mediante l'esenzione .
La formulazione della norma di cui alla comma 7 dell'art. 8 legge 449 del 1997 è, sul punto, eloquente.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Pur se privata del sostegno rappresentato dalla previsione contenuta nella Legge Regionale che prevede, solo a far data dall' 1.1.2023 la necessità di presentazione di una specifica istanza di esenzione, la difesa
Regionale ha sostenuto la tesi della intrasmissibilità in capo agli eredi del diritto connesso alla condizione soggettiva del titolare;
obiezione che, se fondata, paralizzerebbe la richiesta degli originari ricorrenti. Tale tesi non solo non è fondata ma anzi di pone in contrasto con l'intero sistema civilistico che regola il fenomeno successorio .
I due eredi Resistente_1, quali eredi universali della madre, sono evidentemente subentrati alla medesima in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla de cuiis e certamente la questione relativa al fatto che la stessa fosse o meno debitrice di una imposta non può non essere considerato un rapporto di carattere patrimoniale per il quale la regola è, appunto, la successione .
Di contro la intrasmissibilità di un tale obbligo di natura pecuniaria costituendo una eccezione dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge il che non è .
La circostanza che all'origine della esenzione vi fosse una malattia non è utile a trasformare un obbligo patrimoniale in un diritto personalissimo non esercitabile dagli eredi.
La sentenza deve essere quindi confermata condannando parte soccombente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 900 oltre accessori .
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente e Relatore
FELTRIN MARIO, Giudice
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 932/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Regione Veneto
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - AD
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_2 - CF_Resistente_2 Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 1
e pubblicata il 29/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720220018334211506 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07720230018259483504 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La REGIONE DEL VENETO (C.F. P.IVA_1 – P.I. P.IVA_2), in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, ha citato in giudizio Resistente_2 e Resistente_1 nonché l'agenzia delle entrate riscossione impugnando la sentenza emessa in primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Venezia, in composizione monocratica sezione I, n. 54/2025 depositata in data
29.01.2025 con la quale, in accoglimento del ricorso, venivano annullate le cartelle di pagamento impugnate .
La vicenda è relativa alla impugnazione da parte dei ricorrenti Resistente_1, in qualità di eredi della madre Nominativo_1 ( deceduta il 18.10.2021), di due cartelle di pagamento aventi ad oggetto la pretesa, a titolo di Tassa Automobilistica, delle annualità 2018 e 2019 notificate da Agenzia delle Entrate
OS – Provincia di AD in data 10/04/2024 e recanti l'importo complessivo di € 1.505,11, comprensivo di interessi, sanzioni e diritti di notifica.
L'auto era stata acquistata dalla de cuius nel 2017: a quest'ultima fin dal 26.02.2015, a seguito di domanda presentata il 25.11.2014, era stata riconosciuta dalla Commissione Medica Integrata (CMI) di
AD (ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104) lo status di “PORTATORE DI
HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ (COMMA 3 ART. 3)” con capacità motorie ridotte e in istato di
“GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITÀ DI DEAMBULARE” oltreché “INVALIDO ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
(L. 508/88)”.
I ricorrenti affermavano di essere venuti a conoscenza delle pretese avanzate dalla Regione Veneto, solo a seguito della notifica delle cartelle di pagamento qui oggetto .
Il primo Giudice accoglieva il ricorso, annullava le cartelle di pagamento e compensava integralmente le spese di lite.
Tanto premesso la Regione veneto impugnava tale sentenza affermando la legittimità della pretesa creditoria della Regione Veneto, per l'inapplicabilità dell'esenzione in assenza di una formale istanza da parte del soggetto legittimato. In particolare lamentava che il ricorso di parte contribuente non poteva integrare una idonea istanza rivolta alla compete regione perché contraria al principio di legittimità dell'azione amministrativa e della tipicità dei provvedimenti amministrativi .
Testualmente
L'estrema libertà di forma implicitamente affermata dal Giudice di primo grado non trova alcun riscontro normativo né è confortata dalla giurisprudenza di Cassazione citata dal medesimo Giudice. La sentenza della Corte di Cassazione n. 25822 del 05.09.2023, infatti, non esclude la necessità di presentare apposita istanza di esenzione, disquisisce - piuttosto - sulla decorrenza degli effetti dell'esenzione, facendola decorrere – nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte – da data anteriore rispetto alla presentazione della domanda: “in forza delle acclarate gravi limitazioni deambulatorie dell'odierna controricorrente, requisito sanitario risalente ad epoca ben antecedente alla istanza di esenzione…”.
Pertanto – in tesi dell'appellante – la mancanza di un'istanza, adeguatamente documentata e presentata in sede amministrativa, precludeva il riconoscimento del beneficio.
Sotto altro profilo e come corollario del citato principio relativo alla necessità che la esenzione venisse espressamente richiesta si affermava inoltre che la richiesta doveva essere presentata dall'interessata non da altri .
Nel caso di specie ciò non era avvenuto e l'esenzione era stata richiesta dagli eredi solo in sede di ricorso.
Gli appellati si costituivano con memoria del 13 agosto 2025 affermando che l'esenzione dev'essere riconosciuta sulla base della semplice sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge e sin dal momento della loro insorgenza/presenza a prescindere dalla presentazione di apposita domanda.
Sul punto si richiamavano:
- l'ordinanza della Suprema Corte di cassazione n. 25822 del 05.09.2023 con cui gli LL hanno sostanzialmente riconosciuto il diritto all'esenzione dal pagamento della tassa auto in relazione ad annualità anteriori rispetto a quella di presentazione dell'istanza di esenzione, considerando l'origine del diritto del contribuente alla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge (doc.
8 - Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 05.09.2023, n. 25822); -
e la sentenza della Commissione Tributaria prov. Sicilia Caltanissetta, n. 856 del 25.07.2017, con cui il
Giudice di prime cure, in un caso similare a quello oggetto del presente giudizio, ha ribadito come “… La mancata presentazione dell'istanza di esenzione non costituisce, pacificamente, causa di decadenza dal godimento dell'esenzione. …” (doc.
9 - Comm. trib. prov. Sicilia Caltanissetta, Sent., 25.07.2017, n. 856)
Dunque, alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, possiamo concludere che, indipendentemente dalla presentazione dell'istanza di esenzione, il diritto del contribuente a beneficiare di quest'ultima trae origine dalla dimostrata ricorrenza delle condizioni previste dalla legge, a cui la Regione è tenuta ad e è tenuta ad attenersi senza alcun margine di discrezionalità.
Ne deriva l'illegittimità delle pretese impugnate afferenti al bollo auto per gli anni 2018
Sotto altro profilo l''unico rimedio possibile, dunque, per i figli della signora Nominativo_1 rimaneva solo quello di ricorrere all'autorità giudiziaria affinché venisse accertato in tale sede, il diritto sostanziale all'esenzione dell'imposta in capo alla defunta madre posto che le cartelle sono di data successiva al, decesso .
Inoltre
Per quanto concerne invero le spese del presente grado si insiste per la condanna di controparte con distrazione a favore dello scrivente difensore attesa la pretestuosità dell'appello promosso da controparte limitatosi ad escludere il riconoscimento dell'esenzione dell'imposta solo per un mero inadempimento formale quando, invero, risultava definitivamente accertata nel merito l'effettiva sussistenza dei presupponi.
La regione replicava con memoria illustrativa del 5.1.2026 .
. a) Non è in alcun modo ipotizzabile, che la Regione debba o possa indagare d'ufficio sulla situazione di ogni automobilista b) L'istanza volta ad ottenere il beneficio è necessaria anche perché in essa il contribuente deve specificare il veicolo per il quale la richiede. Si consideri, al riguardo, che il contribuente ben potrebbe essere intestatario di due o più veicoli e la scelta su quale applicare l'esenzione (purchè rientrante nei requisiti di cilindrata massima previsti) non può che spettare solo a lui. Ancora, va considerato che l'istanza è necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti anche in relazione a quale delle quattro tipologie di esenzione ricondurre la patologia segnalata dal contribuente, in modo da verificare conseguentemente se occorra, o meno, l'adattamento del veicolo in funzione dell'handicap, come richiesto, ai fini dell'agevolazione fiscale, per le patologie rientranti nelle "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" (ricordiamo che le altre ipotesi, per le quali invece non è richiesto l'adattamento del veicolo, riguardano i soggetti: non vedenti o sordomuti [art. 50, comma 3, L. 21.11.2000 n. 342]; con disabilità psichica o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento [art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388]; con grave limitazione della capacitò di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, L. 23.12.2000 n. 388)].
c) A nulla rilevava il richiamo avversario a Corte di Cassazione n. 25822 del 05.09.2023, giacché tale pronuncia non escludeva la necessità di presentare apposita istanza di esenzione, ma disquisisce - piuttosto - sulla decorrenza degli effetti dell'esenzione, facendola decorrere - nel caso specifico esaminato dalla Suprema Corte – da data anteriore rispetto alla presentazione della domanda che comunque era avvenuta.
d) Del tutto irrilevante era anche il richiamo degli appellati a Cass. 16966/15, che non si occupava affatto della necessità, o meno, di presentare l'istanza per ottenere il beneficio, ma della diversa questione dell'indennità di accompagnamento, chiarendo che il riconoscimento di tale indennità “è una condizione che deve caratterizzare l'handicap psichico o mentale perchè quest'ultimo dia diritto all'esenzione dal pagamento del bollo auto prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8, u.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono senza dubbio porsi a base della presente decisione tutta una serie di elementi di fatto come pacifici sia perché di natura documentale e sia perché, comunque, non oggetto di contestazione fra le parti.
Essi sono rappresentati dalle seguenti circostanze :
che in capo alla defunta Nominativo_1 a far data dal 26.2. 2015 era stata riconosciuta la condizione di portatrice di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3)” con capacità motorie ridotte e in istato di
“grave limitazione della capacità di deambulare” oltreché “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)”.
che quest'ultima aveva, nel 2017, acquistato l'auto targata Targa_1 veicolo ammesso, fra l'altro, al regime dell'Iva agevolata;
che le tasse di circolazione per il 2018 e 2019 risultano non versate;
che, infine, la contribuente è deceduta il 18.10 2021 .
Sulla base di questi elementi fattuali utili ed anzi indispensabili per una collocazione temporale degli eventi deve dedursi che il regime giuridico da applicarsi al caso che qui occupa e con riferimento alle annualità
2018 e 2019 è solo quello previsto, “ ratione temporis” dall' art. 8 L. 449/1997 .
Art 8 legge regionale 30/2022
Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i portatori di handicap.
1. Dal 1° gennaio 2023 i soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale che hanno conseguito, per sé o relativamente a soggetto fiscalmente a carico, l'accertamento dello stato di disabilità
e di gravità da parte della commissione medica integrata, di cui all'articolo 20, del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi che, nel rispetto dei requisisti richiesti dalla normativa, concede l'esenzione con decorrenza non antecedente la data dell'accertamento medesimo.
2. Il diritto al rimborso della tassa automobilistica regionale eventualmente versata si prescrive nel termine previsto dall'articolo 5, cinquantaduesimo comma, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 “Misure in materia tributaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
In particolare il richiamo alla normativa Regionale come prevista dalla Legge 30 del 2022 entrata in vigore il 23.12.2022 non si attaglia al caso concreto poiché essa ed in particolate l'art. 8, in forza del quale gli interessati sono tenuti a presentare istanza di esenzione alla struttura regionale competente in materia di tributi a far data dall' 1.1.2023, non ha pregio .
Vale sottolineare che la scelta del regime giuridico destinato a disciplinare il caso in decisione deve essere operato con riferimento alla data di nascita dell'obbligazioni tributaria e non a quella della sua fase riscossiva, sorta con la notifica agli eredi delle due cartelle di pagamento .
Ne deriva che tutta la vicenda relativa alla significato da attribuire alla richiesta di esenzione e cioè se essa si atteggi a condizione necessaria, indispensabile ed esperibile solo ed esclusivamente dalla deceduta, ovvero anche da parte degli eredi, perde di significato dovendosi verificare solo se con riferimento all'epoca dei fatti la Nominativo_1 avesse o meno diritto alla esenzione sulla base dell'assetto normativo vigente in quel momento.
La risposta è positiva tenendo conto del fatto che in allora la normativa individuava il veicolo ( che doveva possedere determinate caratteristiche qui non in discussione poiché bastava l'installazione del cambio automatico ) come strumento necessario a sopperire alle difficoltà di deambulazione ed in quanto tale da agevolare nel suo utilizzo mediante l'esenzione .
La formulazione della norma di cui alla comma 7 dell'art. 8 legge 449 del 1997 è, sul punto, eloquente.
7. Il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3.
Pur se privata del sostegno rappresentato dalla previsione contenuta nella Legge Regionale che prevede, solo a far data dall' 1.1.2023 la necessità di presentazione di una specifica istanza di esenzione, la difesa
Regionale ha sostenuto la tesi della intrasmissibilità in capo agli eredi del diritto connesso alla condizione soggettiva del titolare;
obiezione che, se fondata, paralizzerebbe la richiesta degli originari ricorrenti. Tale tesi non solo non è fondata ma anzi di pone in contrasto con l'intero sistema civilistico che regola il fenomeno successorio .
I due eredi Resistente_1, quali eredi universali della madre, sono evidentemente subentrati alla medesima in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla de cuiis e certamente la questione relativa al fatto che la stessa fosse o meno debitrice di una imposta non può non essere considerato un rapporto di carattere patrimoniale per il quale la regola è, appunto, la successione .
Di contro la intrasmissibilità di un tale obbligo di natura pecuniaria costituendo una eccezione dovrebbe essere prevista espressamente dalla legge il che non è .
La circostanza che all'origine della esenzione vi fosse una malattia non è utile a trasformare un obbligo patrimoniale in un diritto personalissimo non esercitabile dagli eredi.
La sentenza deve essere quindi confermata condannando parte soccombente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
Conferma l'impugnata sentenza condannando parte soccombente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 900 oltre accessori .