Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 32
CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inapplicabilità esenzione per assenza formale istanza

    La Corte ritiene che la normativa vigente all'epoca dei fatti non richiedesse una formale istanza per il riconoscimento dell'esenzione, essendo sufficiente la sussistenza dei requisiti di legge. Inoltre, il diritto all'esenzione, essendo di natura patrimoniale, è trasmissibile agli eredi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 21/01/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 32
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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