Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 710
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Prescrizione quinquennale del diritto di credito

    Il giudice ha ritenuto che l'intimazione di pagamento prodotta dall'ente impositore non sia stata validamente notificata per mancata produzione della cartolina di avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), elemento essenziale secondo la giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, l'intimazione è inidonea a interrompere la prescrizione. Essendo la cartella stata notificata oltre cinque anni dalla maturazione del credito e in assenza di validi atti interruttivi, il credito è da considerarsi prescritto.

  • Altro
    Mancata notifica degli atti prodromici

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione per difetto di prova della notifica dell'intimazione di pagamento.

  • Altro
    Nullità della cartella per carenza di legittimazione e mancato invio avviso bonario

    La questione è assorbita dall'accoglimento del motivo relativo alla prescrizione per difetto di prova della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 710
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 710
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

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