CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 06/02/2026, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 710/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5425/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00346018 31 000, notificata in data 06/05/2025, recante la pretesa creditoria relativa alla TIA (tariffa rifiuti) per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 per un totale di € 1.194,88. La ricorrente deduceva:
1. L'intervenuta prescrizione quinquennale del presunto diritto di credito e la decadenza dal potere di riscossione;
2. La mancata notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento);
3. La nullità della cartella per carenza di legittimazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e per mancato invio dell'avviso bonario.
Costituendosi le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – SC (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare:
1. La difesa di ADER ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa (prescrizione e notifica atti presupposti), sostenendo che tali eccezioni riguardano l'Ente impositore. Ha inoltre richiamato la normativa sulla sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
2. L'Ente impositore, Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, ha sostenuto la legittimità della propria pretesa, producendo copia dell'intimazione di pagamento n. 278875 del 29/07/2019, asseritamente notificata in data 14/09/2019 (o con esito 15/11/2019) per "compiuta giacenza",, al fine di dimostrare l'interruzione dei termini di prescrizione.
Con ordinanza assunta all'udienza del 16.12.2025 era accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene all'eccezione di prescrizione dei crediti tributari e alla validità degli atti interruttivi prodotti dall'Ente impositore. L'Amministrazione resistente (Resistente_1 S.p.A.) ha documentato l'esistenza di un atto esattoriale pregresso, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 278875 del
29/07/2019 relativa agli anni 2008-2012. Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta a supporto della notifica di tale atto, emerge che il procedimento non si è validamente perfezionato.
L'Ente impositore ha depositato agli atti copia della busta relativa alla raccomandata contenente l'intimazione, sulla quale risulta apposta l'annotazione "al mittente per compiuta giacenza". Dalla distinta prodotta risulta l'esito "Plico compiuta giacenza" in data 15/11/2019. Tuttavia, agli atti difetta la cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10012 del 15/04/2021, in caso di notifica a mezzo posta non consegnata per temporanea assenza del destinatario (o per assenza di persone abilitate), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Non è, a tal fine, sufficiente la mera produzione dell'avviso di giacenza o della busta restituita al mittente con l'annotazione dell'agente postale, né la sola ricevuta di spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, l'Ente impositore si è limitato a produrre la busta recante la dicitura "compiuta giacenza", omettendo di depositare la necessaria cartolina di ritorno della CAD che attesti l'avvenuta comunicazione del deposito dell'atto al contribuente. In difetto di tale prova essenziale, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 278875 del 2019 deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla, e pertanto inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Venuto meno l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2019, ne consegue l'inesorabile decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi locali (art. 2948 n. 4 c.c.). Considerato che il tributo richiesto afferisce alle annualità dal 2009 al 2012, e che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata solamente in data 06/05/2025, il credito risulta ampiamente prescritto, essendo trascorsi ben oltre cinque anni dalla data di maturazione del credito stesso, senza che nel frattempo sia intervenuto alcun valido atto interruttivo legalmente conosciuto dal contribuente.
L'accoglimento del motivo assorbente sulla prescrizione per difetto di prova della notifica degli atti presupposti esime il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, l'annullamento dell'atto per vizi relativi alla mancata notifica degli atti prodromici è imputabile all'Ente impositore. Sussistono pertanto giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC (carente di legittimazione passiva sul punto specifico), mentre ATO ME 1 S.p.
A. in liquidazione va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00346018 31 000 per intervenuta prescrizione del credito.
2. Condanna ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
3. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SC.
Così deciso in Messina il 3.2.2026
Il Giudice
RM BL
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
BLATTI CARMELO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5425/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034601831000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 295 2024 00346018 31 000, notificata in data 06/05/2025, recante la pretesa creditoria relativa alla TIA (tariffa rifiuti) per le annualità 2009, 2010, 2011 e 2012 per un totale di € 1.194,88. La ricorrente deduceva:
1. L'intervenuta prescrizione quinquennale del presunto diritto di credito e la decadenza dal potere di riscossione;
2. La mancata notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento);
3. La nullità della cartella per carenza di legittimazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e per mancato invio dell'avviso bonario.
Costituendosi le parti resistenti, Agenzia delle Entrate – SC (ADER) e A.T.O. ME 1 S.p.A. in liquidazione, chiedevano il rigetto del ricorso. In particolare:
1. La difesa di ADER ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle doglianze attinenti al merito della pretesa (prescrizione e notifica atti presupposti), sostenendo che tali eccezioni riguardano l'Ente impositore. Ha inoltre richiamato la normativa sulla sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19.
2. L'Ente impositore, Resistente_1 S.p.A. in liquidazione, ha sostenuto la legittimità della propria pretesa, producendo copia dell'intimazione di pagamento n. 278875 del 29/07/2019, asseritamente notificata in data 14/09/2019 (o con esito 15/11/2019) per "compiuta giacenza",, al fine di dimostrare l'interruzione dei termini di prescrizione.
Con ordinanza assunta all'udienza del 16.12.2025 era accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
All'odierna udienza la causa era assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La questione dirimente attiene all'eccezione di prescrizione dei crediti tributari e alla validità degli atti interruttivi prodotti dall'Ente impositore. L'Amministrazione resistente (Resistente_1 S.p.A.) ha documentato l'esistenza di un atto esattoriale pregresso, segnatamente l'intimazione di pagamento n. 278875 del
29/07/2019 relativa agli anni 2008-2012. Tuttavia, dall'esame della documentazione prodotta a supporto della notifica di tale atto, emerge che il procedimento non si è validamente perfezionato.
L'Ente impositore ha depositato agli atti copia della busta relativa alla raccomandata contenente l'intimazione, sulla quale risulta apposta l'annotazione "al mittente per compiuta giacenza". Dalla distinta prodotta risulta l'esito "Plico compiuta giacenza" in data 15/11/2019. Tuttavia, agli atti difetta la cartolina di avviso di ricevimento della raccomandata informativa (c.d. CAD - Comunicazione di Avvenuto Deposito).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10012 del 15/04/2021, in caso di notifica a mezzo posta non consegnata per temporanea assenza del destinatario (o per assenza di persone abilitate), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere fornita dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Non è, a tal fine, sufficiente la mera produzione dell'avviso di giacenza o della busta restituita al mittente con l'annotazione dell'agente postale, né la sola ricevuta di spedizione della raccomandata informativa.
Nel caso di specie, l'Ente impositore si è limitato a produrre la busta recante la dicitura "compiuta giacenza", omettendo di depositare la necessaria cartolina di ritorno della CAD che attesti l'avvenuta comunicazione del deposito dell'atto al contribuente. In difetto di tale prova essenziale, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 278875 del 2019 deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla, e pertanto inidonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
Venuto meno l'effetto interruttivo dell'intimazione del 2019, ne consegue l'inesorabile decorso del termine prescrizionale quinquennale previsto per i tributi locali (art. 2948 n. 4 c.c.). Considerato che il tributo richiesto afferisce alle annualità dal 2009 al 2012, e che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata solamente in data 06/05/2025, il credito risulta ampiamente prescritto, essendo trascorsi ben oltre cinque anni dalla data di maturazione del credito stesso, senza che nel frattempo sia intervenuto alcun valido atto interruttivo legalmente conosciuto dal contribuente.
L'accoglimento del motivo assorbente sulla prescrizione per difetto di prova della notifica degli atti presupposti esime il Collegio dall'esame delle ulteriori doglianze.
Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza e tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, l'annullamento dell'atto per vizi relativi alla mancata notifica degli atti prodromici è imputabile all'Ente impositore. Sussistono pertanto giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SC (carente di legittimazione passiva sul punto specifico), mentre ATO ME 1 S.p.
A. in liquidazione va condannata al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2024 00346018 31 000 per intervenuta prescrizione del credito.
2. Condanna ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, liquidate in € 350,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato.
3. Compensa le spese di lite tra la ricorrente e l'Agenzia delle Entrate – SC.
Così deciso in Messina il 3.2.2026
Il Giudice
RM BL