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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14587/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 14587/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TERZUOLO SERENA presso la quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLAVIA BARBARA, presso la Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da foglio di precisazioni delle conclusioni congiunte.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 02/08/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 15/02/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente e il Giudice all'esito provvedeva con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo congiunto e il Giudice, rilevato che nel termine assegnato, le parti avevano depositato note scritte con le conclusioni congiunte, rimetteva la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
DISPONE che minore venga affidato in modo esclusivo alla madre, presso la cui Persona_1 residenza anagrafica sarà collocato.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore liberamente, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con gli impegni scolastici di e lavorativi dei Persona_1 genitori. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31/05 voi di ogni anno e durante le vacanze natalizie una settimana che verrà concordata di comune accordo tra i genitori.
DISPONE che il padre versi entro il 5 di ciascun mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 250,00 a mezzo di bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il IG. cede alla sig.ra il 50% dell'Assegno Unico Universale. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di non opporsi al fatto che il minore possa essere portato in Pt_1
Tunisia dal padre nel corso delle vacanze estive durante le settimane di permanenza presso il padre.
DÀ ATTO che le parti esprimono reciproco assenso al rilascio del documento a nome del minore valido per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.2.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 14587/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TERZUOLO SERENA presso la quale ha Parte_1 eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. BELLAVIA BARBARA, presso la Controparte_1 quale ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da foglio di precisazioni delle conclusioni congiunte.
Per il P.M.:
visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato in data 02/08/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
Parte resistente si è costituita in giudizio, spiegando le proprie difese.
All'udienza del 15/02/2024, innanzi al Giudice Relatore, le parti sono state sentite personalmente e il Giudice all'esito provvedeva con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.
All'udienza del 7.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo congiunto e il Giudice, rilevato che nel termine assegnato, le parti avevano depositato note scritte con le conclusioni congiunte, rimetteva la causa in decisione.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che la riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in conformità alle condizioni concordate dalle parti,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c.
DISPONE che minore venga affidato in modo esclusivo alla madre, presso la cui Persona_1 residenza anagrafica sarà collocato.
DISPONE che il padre possa vedere il figlio minore liberamente, previo accordo con la madre e congruo preavviso, compatibilmente con gli impegni scolastici di e lavorativi dei Persona_1 genitori. Durante le vacanze estive, salvo diverso accordo, il minore trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, da concordare entro il 31/05 voi di ogni anno e durante le vacanze natalizie una settimana che verrà concordata di comune accordo tra i genitori.
DISPONE che il padre versi entro il 5 di ciascun mese alla madre, a titolo di contributo al mantenimento la somma di euro 250,00 a mezzo di bonifico bancario, somma rivalutabile annualmente secondo Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come previsto dal Protocollo del tribunale di Torino.
DÀ ATTO che il IG. cede alla sig.ra il 50% dell'Assegno Unico Universale. CP_1 Pt_1
DÀ ATTO che la IG.ra dichiara di non opporsi al fatto che il minore possa essere portato in Pt_1
Tunisia dal padre nel corso delle vacanze estive durante le settimane di permanenza presso il padre.
DÀ ATTO che le parti esprimono reciproco assenso al rilascio del documento a nome del minore valido per l'espatrio.
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.2.2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.