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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4980/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4980/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONORA IRENE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVIELLI Controparte_1 C.F._2
SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA SAN CARLO N. 12/9 CASTEL GUELFO presso il difensore avv. NOVIELLI SAVERIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bologna di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta signora da parte sia della ricorrente sia del resistente Persona_1 Parte_1 CP_1
entrambi figli della de cuius.
[...]
La ricorrente ha esposto che:
- in data 22/8/2019 decedeva la signora lasciando quali eredi i figli, ovvero l'istante Persona_1
unitamente al di lei fratello : trattandosi di successione ab Parte_1 Controparte_1
intestato, i figli risultavano eredi per un mezzo, secondo delazione legittima;
pagina 1 di 3 - entrambi i figli accettavano tacitamente l'eredità della madre tanto che gli stessi restavano nel possesso dei beni della defunta: in particolare, alla morte della madre, essi ereditavano per un mezzo ciascuno l'immobile sito in via di Sesto 138 a Sesto Imolese, frazione in comune di OL (BO), le cui indicazioni al nuovo catasto edilizio urbano sono le seguenti: Proprietà per 1/2 - comune di OL - foglio 33 - particella 463 - sub / -indirizzo OL (BO) Via (Chiesa) Di Sesto, 138 Piano T-1 - zona e categoria cat. A/3 - classe 1 - consistenza 5,5 vani - rendita Euro: 369,27;
- il resistente risultava detenere l'immobile della de cuius ed ivi ancora ad oggi Controparte_1
lo possiede e ci vive come residenza unica e principale;
- inoltre, i due fratelli provvedevano a chiudere il conto corrente n. 03000309873 intestato a
[...]
dividendosi quanto in esso contenuto;
Per_1
- veniva altresì avviata tra le parti la causa di divisione ereditaria in relazione all'intera massa ereditaria, comprensiva dell'immobile sito in Sesto Imolese sopra identificato.
Si è costituito in giudizio dichiarando di aderire alla domanda di accertamento e Controparte_1 declaratoria di intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di entrambi i figli, Persona_1
e . Controparte_1 Parte_1
All'udienza in data 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
§
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 476 c.c. prevede che « l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Quindi, l'accettazione tacita è un'accettazione pura e semplice che, tuttavia, viene manifestata attraverso un comportamento concludente e, più precisamente, non un qualsiasi comportamento, ma un comportamento che non potrebbe essere compiuto se non nelle vesti di erede.
Ebbene, gli elementi dai quali presumere l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1
e correttamente allegati e documentati da parte Parte_1 Controparte_1
ricorrente, sono i seguenti:
- la partecipazione di entrambi, in veste di parti contrapposte, al giudizio di divisione ereditaria, e ciò in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione per cui l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità e che si proclami erede va considerato come atto espressivo di accettazione dell'eredità e quindi idoneo a dimostrare la qualità di erede (cfr. per tutte Cass. 16814/2018);
pagina 2 di 3 - il possesso dell'immobile di Sesto Imolese, già detenuto dal resistente che tutt'ora vi abita e vi ha fissato la sua unica residenza, nonché il possesso del conto corrente relitto dalla madre che è stato chiuso con suddivisione del contenuto tra i due fratelli, comportamenti tutti esplicitanti l'esercizio da parte dei signori di concreti poteri su tali beni nella consapevolezza della loro CP_1
appartenenza al compendio ereditario: ricorrono, quindi, tutti i presupposti previsti dall'art. 485 c.c., per l'acquisto ex lege della qualità di erede, ovvero il possesso dei beni, l'omessa redazione dell'inventario nel trimestre decorrente dal giorno dell'apertura della successione e la mancata rinuncia all'eredità.
In considerazione dell'adesione di parte resistente alla domanda della ricorrente e della mancata richiesta di condanna alle spese di giudizio, queste ultime possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che e hanno accettato Controparte_1 Parte_1 tacitamente l'eredità della madre, Sig.ra per un mezzo ciascuno, secondo Persona_1
delazione legittima.
2) Spese integralmente compensate tra le parti.
Bologna 24.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4980/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BONORA Parte_1 C.F._1
IRENE, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BONORA IRENE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NOVIELLI Controparte_1 C.F._2
SAVERIO, elettivamente domiciliato in VIA SAN CARLO N. 12/9 CASTEL GUELFO presso il difensore avv. NOVIELLI SAVERIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Bologna di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta signora da parte sia della ricorrente sia del resistente Persona_1 Parte_1 CP_1
entrambi figli della de cuius.
[...]
La ricorrente ha esposto che:
- in data 22/8/2019 decedeva la signora lasciando quali eredi i figli, ovvero l'istante Persona_1
unitamente al di lei fratello : trattandosi di successione ab Parte_1 Controparte_1
intestato, i figli risultavano eredi per un mezzo, secondo delazione legittima;
pagina 1 di 3 - entrambi i figli accettavano tacitamente l'eredità della madre tanto che gli stessi restavano nel possesso dei beni della defunta: in particolare, alla morte della madre, essi ereditavano per un mezzo ciascuno l'immobile sito in via di Sesto 138 a Sesto Imolese, frazione in comune di OL (BO), le cui indicazioni al nuovo catasto edilizio urbano sono le seguenti: Proprietà per 1/2 - comune di OL - foglio 33 - particella 463 - sub / -indirizzo OL (BO) Via (Chiesa) Di Sesto, 138 Piano T-1 - zona e categoria cat. A/3 - classe 1 - consistenza 5,5 vani - rendita Euro: 369,27;
- il resistente risultava detenere l'immobile della de cuius ed ivi ancora ad oggi Controparte_1
lo possiede e ci vive come residenza unica e principale;
- inoltre, i due fratelli provvedevano a chiudere il conto corrente n. 03000309873 intestato a
[...]
dividendosi quanto in esso contenuto;
Per_1
- veniva altresì avviata tra le parti la causa di divisione ereditaria in relazione all'intera massa ereditaria, comprensiva dell'immobile sito in Sesto Imolese sopra identificato.
Si è costituito in giudizio dichiarando di aderire alla domanda di accertamento e Controparte_1 declaratoria di intervenuta accettazione tacita dell'eredità di da parte di entrambi i figli, Persona_1
e . Controparte_1 Parte_1
All'udienza in data 16.09.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
§
La domanda è fondata e merita accoglimento.
L'art. 476 c.c. prevede che « l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede». Quindi, l'accettazione tacita è un'accettazione pura e semplice che, tuttavia, viene manifestata attraverso un comportamento concludente e, più precisamente, non un qualsiasi comportamento, ma un comportamento che non potrebbe essere compiuto se non nelle vesti di erede.
Ebbene, gli elementi dai quali presumere l'accettazione tacita dell'eredità di da parte di Persona_1
e correttamente allegati e documentati da parte Parte_1 Controparte_1
ricorrente, sono i seguenti:
- la partecipazione di entrambi, in veste di parti contrapposte, al giudizio di divisione ereditaria, e ciò in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione per cui l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità e che si proclami erede va considerato come atto espressivo di accettazione dell'eredità e quindi idoneo a dimostrare la qualità di erede (cfr. per tutte Cass. 16814/2018);
pagina 2 di 3 - il possesso dell'immobile di Sesto Imolese, già detenuto dal resistente che tutt'ora vi abita e vi ha fissato la sua unica residenza, nonché il possesso del conto corrente relitto dalla madre che è stato chiuso con suddivisione del contenuto tra i due fratelli, comportamenti tutti esplicitanti l'esercizio da parte dei signori di concreti poteri su tali beni nella consapevolezza della loro CP_1
appartenenza al compendio ereditario: ricorrono, quindi, tutti i presupposti previsti dall'art. 485 c.c., per l'acquisto ex lege della qualità di erede, ovvero il possesso dei beni, l'omessa redazione dell'inventario nel trimestre decorrente dal giorno dell'apertura della successione e la mancata rinuncia all'eredità.
In considerazione dell'adesione di parte resistente alla domanda della ricorrente e della mancata richiesta di condanna alle spese di giudizio, queste ultime possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara che e hanno accettato Controparte_1 Parte_1 tacitamente l'eredità della madre, Sig.ra per un mezzo ciascuno, secondo Persona_1
delazione legittima.
2) Spese integralmente compensate tra le parti.
Bologna 24.09.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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