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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/11/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 27 novembre
2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12175/2024 R.G. promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Ambra Nicoletta Valenza, elettivamente Parte_1 domiciliata a Roma in via Giovanni Maria della Torre n. 12 come da procura in atti;
-Ricorrente- contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene, funzionario del
, Controparte_1 Controparte_3
;
[...]
-Resistente-
Oggetto: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 legge n. 107/2015
Conclusioni: come da ricorso, da memoria e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 28 dicembre 2024 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere una docente di scuola primaria con ultima sede di servizio, al momento della proposizione del ricorso, presso l'IC V. RA di;
CP_3 che negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ha prestato servizio alle dipendenze del in virtù di una serie di contratti a tempo determinato per supplenze brevi, Controparte_1
1 fino al termine delle lezioni e/o fino al termine delle attività didattiche;
di avere, nello specifico, prestato servizio dal 13/10/2020 al 05/06/2021 presso l'IC A. Ligabue di Reggio Emilia, dal
25/10/2021 al 30/06/2022 presso l'IC Dante Alighieri di Venezia, dal 18/10/2022 al 09/06/2023 e il
12/06/2023 presso l'IC V. da Feltre di nonché dal 28/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IC CP_3
TU di;
che nei predetti anni scolastici non ha fruito della c.d. “Carta CP_3 elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali;
che in data 10 ottobre 2024 ha diffidato il convenuto al CP_1 fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'erogazione della suddetta Carta elettronica, senza tuttavia ricevere alcun riscontro.
La docente ha dedotto l'ingiustificata disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato, considerato che tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Ha richiamato la sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022 con la quale il Consiglio di Stato ha annullato il DPCM n. 32313 del 23 settembre 2015 nella parte in cui esclude i docenti precari dal diritto di fruire della Carta elettronica di cui trattasi, l'ordinanza emessa il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/21 con la quale la Corte di giustizia UE ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione nonché la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la spettanza della Carte elettronica del docente anche ai docenti non di ruolo destinatari di incarichi per docenza fino al temine delle attività didattiche, ossia fino al 30/06.
In via subordinata, parte ricorrente ha assunto la spettanza del risarcimento del danno per la compromissione della chance di sviluppo professionale da liquidarsi nella misura del valore della
Carta elettronica.
Tanto premesso, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “- in via principale, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015 ovvero dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 17 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Dir.
n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e per l'effetto condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
2 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- in subordine, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 condannarsi il al Controparte_1 pagamento della somma di € 2.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore della parte ricorrente che si dichiara antistatario”.
Con memoria depositata il 10 aprile 2025 si è costituito tempestivamente in giudizio il
[...]
richiamando la pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, sul Controparte_1 procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale la Suprema Corte ha inteso “valorizzare il principio dell'annualità come parametro da assumere ai fini del riconoscimento del beneficio, muovendo dal presupposto del carattere ex lege annuale della misura, sia in termini di valenza che di accessorietà all'attività scolastica del docente di ruolo, quale originariamente fatto destinatario unico della elargizione del bonus di euro 500”. Ne è conseguita l'assimilazione dei docenti con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/06) ai docenti con incarico di supplenza annuale (31/08), cui la misura risulta già estesa, per l'anno 2023, in forza dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con legge 10 agosto
2023, n. 103. Ha, quindi, rimarcato come la Corte di Cassazione avesse inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza brevi o saltuarie.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. nonché quella ordinaria ex art. 2946 c.c. in relazione alle pretese anteriori rispettivamente al quinquennio o al decennio ed ha assunto, in via subordinata, l'infondatezza delle pretese risarcitorie per carenza di prova.
Pertanto, ha formulato le seguenti conclusioni: “- In via principale: rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova;
- Dichiarare, ove applicabile la prescrizione, estinti i diritti prescritti;
- Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
- In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
- disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti patrocinati dal medesimo procuratore con il medesimo oggetto e la medesima parte convenuta;
- in subordine contenere le spese di giudizio nel minimo di Legge;
- Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
3 Sostituita l'udienza del 27 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di prescrizione formulata dall'Amministrazione scolastica resistente.
Con il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la ricorrente, docente in servizio presso una istituzione scolastica di , sul presupposto dell'espletamento del servizio di insegnamento negli CP_3 anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 in virtù di una serie di contratti a tempo determinato, ha chiesto condannarsi il convenuto al riconoscimento del beneficio CP_1 rappresentato dalla Carta elettronica del docente.
Con la recente sentenza n. 29961/2023 la Corte di Cassazione ha affermato che l'obbligazione dedotta in giudizio ha natura pecuniaria con conseguente applicazione della prescrizione breve di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. e con riguardo alla decorrenza del termine ha precisato che “la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio”.
L'invocata fattispecie estintiva non si è, all'evidenza, perfezionata, discutendosi della misura relativa ad anni scolastici che si collocano nel quinquennio precedente la data di notifica della diffida del 10 ottobre 2024 (doc. 12 parte ricorrente).
2. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento.
2.1. Più in particolare, con specifico riguardo agli anni scolastici in cui la ricorrente è stata titolare di incarichi fino al termine delle attività didattiche (i.e. anni scolastici 2021/22 e 2023/24), possono richiamarsi le ragioni, che interamente si condividono, già espresse da questo Ufficio nella sentenza n. 3798/2022 resa il 9 novembre 2022 nella causa iscritta al n. 7698/2022 R.G. in fattispecie identica e che qui si riportano testualmente ai sensi dell'art. 118 disp. di att. c.p.c..
“Giova a tal riguardo richiamare, nella materia, la recente decisione della Corte di Giustizia dell'UE, secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
4 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”, con l'ulteriore specificazione, in punto di motivazione, per cui “spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se” colui che
(ndr) “era alle dipendenze del con contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in CP_1 una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (v., per analogia, sentenza del 5 giugno 2018,
GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 49 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450).
Quanto alla verifica di comparabilità demandata al giudice nazionale, la Corte ha ricordato che
“Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46 Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo
5 determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, UstarizAróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
La Corte ha ancora evidenziato che “Secondo una giurisprudenza costante, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile
(sentenza del 5 giugno 2018, GrupoNorteFacility, C-574/16, EU:C:2018:390, punto 48 e giurisprudenza ivi citata)”.
Più precisamente la VI Sezione della Corte, nella causa C-450/21 ai punti 35 e ss. ha evidenziato:
“35- Nel caso di specie, … risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
36- Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il
, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge CP_1 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro CP_1 compiti professionali a distanza…».
[…]
38- La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego» (Cfr. in termini CGUE. ordinanza del 9 febbraio 2012, C-556/11, punto Persona_1
38, e, in senso conforme, CGUE 12 dicembre 2013, C-361/12, punto 35, 5 giugno 2018, Per_2
GrupoNorteFacility C-574/16, punto 41, ordinanze del 21 settembre 2016, C- Persona_3
631/15, punto 34, e 22 marzo 2018, C-315/17, punto 45.)”. Persona_4
Giova ulteriormente richiamare quanto evidenziato dall'Ufficio nel precedente in esame secondo cui
“Quanto agli effetti della pronunzia resa dalla Corte di giustizia, si osserva come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
6 La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/85 e 389/[1989], ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti,
e “ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia
“erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (Cassazione civile sez. VI, 08/02/2016, n.2468).
Ciò posto, ritenuto, per quanto sopra esposto, che sussiste l'incompatibilità delle norme interne indicate in ricorso con la clausola 4 dell'accordo quadro Europeo allegato alla direttiva 99/70, e che tale contrasto non può che essere risolto in favore delle previsioni del diritto dell'Unione, va disposta la disapplicazione della normativa interna (art. 1, co. 121 e ss., l. 107/2015 e successivi decreti attuativi), nella parte in cui preclude al docente a tempo determinato, che versi in condizioni assimilabili al docente a tempo indeterminato, la fruizione della carta elettronica del docente di cui all'art. 1, comma 121, l. 107/2015.
Ed invero, “Il giudice nazionale deve disapplicare la norma dell'ordinamento interno, per incompatibilità con il diritto comunitario, sia nel caso in cui il conflitto insorga con una disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, sia nel caso in cui il contrasto sia determinato da regole generali dell'ordinamento comunitario, ricavate in sede di interpretazione dell'ordinamento stesso da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dagli artt. 169 e 177 del Trattato del 25 marzo 1957, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203” (ex multis, C. Cass., sez. lav., 21/12/2009 n. 26897; 3841/2002)”.
Tale soluzione trova riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 sul procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale, comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee, ragione per cui il relativo tema non è stato affrontato, ha enunciato il principio di diritto secondo cui “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo,
7 della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
2.2. Per quanto concerne, invece, gli anni scolastici in cui la ricorrente è stata titolare di incarichi fino al termine delle lezioni (a.s. 2020/21) o per supplenze temporanee (a.s. 2022/23) occorre richiamare la sentenza emessa il 3 luglio 2025 nella causa C-268/24 con la quale la Corte di giustizia UE - nel rispondere ai quesiti sollevati con il rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Lecce che chiedeva se la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (v. Cass. n. 29961/2023), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo annuale di euro 500, per l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata - ha dichiarato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Invero, secondo la Corte di giustizia UE la Carta del docente costituisce un beneficio a favore dei docenti che rientra nella nozione di “condizione di impiego” e sarebbe discriminatorio non riconoscerlo al personale precario con supplenze brevi e saltuarie solo in ragione della sua condizione di precarietà, a parità di mansioni svolte, anche in considerazione delle esigenze formative che sussistono tanto per i docenti precari quanto per i docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, ai punti 70-75 della richiamata pronuncia la CGUE ha evidenziato quanto segue:
“70 Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza. Il giudice del rinvio sottolinea, del resto,
8 che tali docenti non di ruolo partecipano anche all'«attuazione della fase educativa e di apprendimento».
71 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata.
72 In tale contesto, occorre altresì rilevare, per quanto riguarda le caratteristiche della condizione di impiego di cui si tratta nel procedimento principale, che, secondo il giudice del rinvio, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, la carta elettronica di cui si tratta può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo.
73 Inoltre, la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di CP_4 breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole.
74 Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, e a., C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Per_5
EU:C:2014:2401, punto 110 nonché giurisprudenza citata).
75 Infine, occorre precisare che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale non sembra applicare il principio del pro rata temporis, quale previsto al punto 2 della clausola 4 dell'accordo quadro e richiamato dal giudice del rinvio, dal momento che l'importo dell'indennità
9 annuale concessa sotto forma della carta elettronica di cui si tratta è fisso e non dipende dalla durata effettiva dei periodi durante i quali i docenti interessati hanno lavorato”.
Alla luce di tale decisione, con specifico riferimento alle supplenze di breve durata ritiene il Tribunale che si debba verificare di volta in volta se il servizio svolto sia tale da dare luogo a quella esigenza formativa per il cui soddisfacimento la Carta docente è stata istituita.
3. Ora, nella specie non è revocabile in dubbio che la natura del lavoro svolto dalla parte ricorrente a tempo determinato sia del tutto analoga a quella dei docenti di ruolo, eccezion fatta per la temporaneità dell'incarico, elemento, quest'ultimo, che, come rimarcato dalla Corte di Giustizia, non può da solo rilevare per escludere la dedotta discriminazione.
Appare, del resto, indubitabile che anche i docenti a tempo determinato abbiano il diritto-dovere di procedere all'aggiornamento professionale, essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni dei docenti a tempo indeterminato, al fine del perseguimento dell'istruzione pubblica.
3.1. Innanzitutto, nel caso concreto la comparabilità risulta confermata dalla documentazione in atti per gli anni scolastici 2021/22 e 2023/24, in relazione ai quali la ricorrente è stata destinataria di incarichi per docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al termine delle attività didattiche (ovvero fino al 30 giugno di ciascun anno). In particolare, dai contratti Cont allegati (doc. 5 e 9 parte ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal risulta che la ricorrente ha espletato servizio dal 25/10/2021 al 30/06/2022 presso l'IC Dante Alighieri di Venezia e dal
28/09/2023 al 30/06/2024 presso l'IC TU di . CP_3
Inoltre, non vi sono ragioni oggettive che escludano il diritto al beneficio in questione in favore della ricorrente con riguardo agli anni scolastici 2020/21 e 2022/23, in relazione ai quali la stessa è stata titolare, rispettivamente, di un incarico fino al termine delle lezioni e di dieci contratti sostanzialmente continuativi per un totale di 236 giorni. Nello specifico dai contratti allegati (doc. 3 e 7 parte Cont ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal risulta che la ricorrente ha prestato servizio dal
13/10/2020 al 05/06/2021 presso l'IC A. Ligabue di Reggio Emilia nonché dal 18/10/2022 al
09/06/2023 e il 12/06/2023 presso l'IC V. da Feltre di . CP_3
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
3.2. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di
€.500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per
10 il servizio prestato negli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, dunque, per
€.2.000,00, con la condanna del convenuto agli adempimenti dovuti al fine di rendere CP_1 effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni
(durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014 come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
accerta il diritto di di fruire della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione Parte_1 del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23 e 2023/24 e, per l'effetto, condanna il , in persona del pro tempore, alla Controparte_1 CP_2 attribuzione alla parte ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 2.000,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
Catania, 28/11/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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