Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 3494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3494 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2133 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Melissa Stracquadaino, Giuseppina Romano, con domicilio eletto presso lo studio GI AN in Catania, via Ruggero Settimo 28;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Siracusa, Questura Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di ammonimento ex art. 8 L. 38/2009 e succ. mod. L. 168/2023 emesso dalla Questura di Siracusa a carico del sig.-OMISSIS- in data 16/06/2025 e notificato a mani in data 19/06/2025;
nonché di ogni altro atto precedente e/o susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Siracusa e della Questura Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN RI ST e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1). Con il ricorso introduttivo del giudizio, l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento di ammonimento emesso, su istanza della moglie, nei suoi confronti dalla Questura di Siracusa.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.L. n. 11 del 2009, artt. 3, 24 e 97 comma 2 della Costituzione e dell’art. 10 della L. n. 241 del 1990; falsità dei presupposti, carenza e/o difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.
Si assume in ricorso che, ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, l’Amministrazione si sia basata esclusivamente sulle produzioni documentali della controinteressata, omettendo tuttavia di valutare l’apporto partecipativo trasmesso dal ricorrente a fronte della comunicazione di avvio del procedimento, inclusa la richiesta di audizione dei testi, nonché le articolate circostanze ivi rappresentate, tra cui le condizioni psicologiche – pregresse ai fatti per cui è causa – della controinteressata, che, in seguito alla separazione, ha frequentemente impedito al ricorrente di incontrare i propri figli.
Invero, gli stralci delle conversazioni whatsapp riportate nel provvedimento impugnato e poste a suo fondamento, sarebbero decontestualizzati, poiché riguarderebbero un episodio verificatosi durante le festività pasquali, in cui la controinteressata avrebbe impedito al ricorrente – malgrado l’assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponesse in ordine all’affido – di incontrare i propri figli e di esercitare i propri doveri genitoriali.
Ne conseguirebbe, secondo il ricorrente, una violazione del diritto di difesa, nonché dei principi di imparzialità e di buon andamento; dall’altra parte, il provvedimento viziato sarebbe stato adottato sulla base di una istruttoria carente, non essendo stato provato il comportamento vessatorio ascritto al ricorrente, né il nesso di causalità rispetto allo stato psico-fisico della controinteressata.
Inoltre, quanto all’intervento della Polizia in data 21 aprile 2025, il ricorrente evidenzia come gli stessi agenti abbiano verbalizzato che: la controinteressata si trovava in ottime condizioni di salute; i figli minori si mostravano calmi; nessun episodio di violenza fisica si era verificato, essendosi la lite arrestata ad uno scambio di messaggi.
II) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 3 della L. 241/1990 e dell’art. 612 bis c.p. ulteriore violazione degli artt. 7 e 8 D.L. 11 del 2009 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e carenza di motivazione. Assenza di dolo.
Assume il ricorrente come il provvedimento impugnato risulti ulteriormente viziato sia per il riferimento a una persona offesa – tale -OMISSIS- – a lui del tutto ignota, sia per il riferimento a elementi generici e non circostanziati sotto il profilo temporale, tra cui una condanna per detenzione d’armi mai riportata. Il provvedimento impugnato si fonderebbe, inoltre, sull’erroneo presupposto che l’invio dei numerosi messaggi whatsapp e i diversi tentativi di chiamate verso l’utenza della controinteressata, nonché gli “appostamenti” sotto l’abitazione dell’amica di quest’ultima, fossero finalizzati a vessare la controinteressata, essendo in realtà diretti a tutelare i figli.
Sostiene, invero, il ricorrente, come la controinteressata abbia, a sua insaputa, condotto i figli in altra regione nel mese di maggio, inducendolo a sporgere querela.
Inoltre, in data 7 luglio 2025, durante un incontro al parco giochi con i figli, il ricorrente sarebbe stato minacciato da conoscente pregiudicato della moglie (successivamente querelato dal medesimo ricorrente), circostanza che comproverebbe le cattive frequentazioni della moglie e il ritenuto pericolo per i figli.
Tale complessa situazione fattuale non sarebbe stata, tuttavia, adeguatamente valutata dalla Questura che, secondo il ricorrente, si sarebbe limitata a valorizzare quanto allegato dalla controinteressata ai fini dell’emissione dell’avversato diniego.
Il ricorrente ha, altresì, formulato istanza di sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al gravame che, con memoria del 28 novembre 2025, ha evidenziato, in punto di fatto, come l’impugnata misura scaturisca dalla richiesta presentata dalla controinteressata, che addebitava al ricorrente le seguenti condotte: 1) invio, in data 11.04.2025, di messaggi whatsapp finalizzati a dimostrare la conoscenza degli spostamenti della controinteressata; 2) appostamento, in 12.04.2025, presso l'abitazione di un'amica controinteressata, dimostrando di aver pedinato quest’ultima; 3) sempre in data 12.04.2025, invio di alcuni messaggi audio in cui, premesso di appartenere al corpo della Marina Militare, il ricorrente asseriva di essere capace di appostarsi e trovarla, per poi concludere con un messaggio dal tono minaccioso "Ti spaccu nnui, ti spaccu in tutte le maniere". Nel merito, ha dedotto l’infondatezza dei motivi di gravame, in quanto: i) il provvedimento sarebbe stato emesso dal Questore sulla base delle dichiarazioni rese non soltanto dalla controinteressata ma anche da altra testimone, la quale avrebbe riferito di aver incontrato al parco il ricorrente e che quest’ultimo – in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol – aveva tentato in tale occasione di screditare l’ex moglie, dichiarando in aggiunta che “fosse stata al suo paese .. uno così l’avrebbe messa sotto con la macchina”; ii) la memoria difensiva sarebbe stata presa in considerazione, ma dalla stessa emergerebbe soltanto l’eccessiva rabbia del ricorrente nei confronti della controinteressata; iii) la circostanza che nel provvedimento impugnato non siano specificati gli anni di riferimento delle plurime violazioni contestate al ricorrente per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcol non sarebbe rilevante ai fini dell'emissione del provvedimento, non essendo l'Amministrazione tenuta a far conoscere i risultati delle banche dati interrogate ai fini dell'emissione del provvedimento impugnato; iv) quanto al contestato reato di detenzione abusiva di armi, la mancata condanna non inficerebbe in alcun modo il provvedimento impugnato, stante la finalità dissuasiva allo stesso sotteso; v) il riferimento a “-OMISSIS-” costituirebbe un refuso; vi) la completezza dell’istruttoria svolta e dell’apparato motivazionale.
La controinteressata, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio
All’Udienza camerale del 3.12.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2). Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
Giova premettere che il provvedimento impugnato è stato adottato ai sensi dell'art. 8, dl. n. 11/2009, che, in seguito alle modifiche apportate dalla l. 24 novembre 2023, n. 168, dispone ai primi due commi che: “Fino a quando non è proposta querela per i reati di cui agli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore. 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
I caratteri e le finalità di tale istituto sono stati ampiamente ricostruiti dalla giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come l'ammonimento costituisca una misura amministrativa di prevenzione finalizzata a dissuadere il destinatario dal tenere ulteriormente comportamenti che, ove reiterati, possono assumere rilevanza penale nel caso in cui il soggetto che si dichiari offeso presenti una querela e richieda una tutela processuale. Stante la natura latamente cautelare del provvedimento in questione, è prevista una fase istruttoria "alleggerita", caratterizzata dall'obbligo per il Questore di sentire solo le persone informate dei fatti, dovendosi di contro assumere informazioni dagli organi investigativi solo "se necessario", essendo al medesimo attribuito un ampio margine di apprezzamento discrezionale, le cui valutazioni sono sindacabili nei soli casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, irragionevolezza e sproporzione (si cfr., ex multis, T.A.R. Catania, Sez. I, 6/02/2024, n. 427; Cons. Stato, Sez. III, 2/08/2023, n. 7486).
Il provvedimento impugnato poggia, altresì, sulla previsione di cui all’art. 3 dl. 14/08/2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha esteso la misura di tutela preventiva ai casi di percosse e lesioni personali nel contesto della violenza domestica: in tale ipotesi l’atto ammonitorio può essere adottato su segnalazione di chiunque e anche senza il consenso della vittima.
Nel caso di specie, il Questore ha ritenuto l’odierno ricorrente responsabile di “atti persecutori, posti in essere a seguito della conclusione della relazione coniugale, consistenti in: invio di numerosi messaggi, pedinamenti e appostamenti” nei confronti del coniuge.
In particolare, il ricorrente avrebbe in più occasioni pedinato la donna al fine di scoprire se la medesima avesse intrapreso una nuova relazione e, in data 21 aprile, si sarebbe appostato sotto casa di una amica, ove la moglie si trovava, inviandole messaggi minatori al fine di poterla incontrare.
Il ricorrente, inoltre, avrebbe inviato alla donna numerosi messaggi Whatsapp dal carattere vessatorio e assillante.
Infine, nella complessiva economia del provvedimento, il Questore ha desunto “la concreta possibilità di reiterazione di condotte analoghe che potrebbero mettere a rischio l’incolumità fisica e psicofisica della signora” dai precedenti del ricorrente, il quale sarebbe stato condannato per guida sotto l’influenza di alcol (patteggiamento) e per detenzione abusiva di armi, e sottoposto a sanzioni amministrative per uso personale di stupefacenti.
Ciò premesso, seppure il quadro indiziario trasfuso nel provvedimento possa apparire verosimilmente sintomatico di una condotta latamente vessatoria, tale ricostruzione appare, tuttavia, parziale, poiché non tiene conto dei numerosi – nonché, a giudizio del Collegio, significativi – elementi rappresentati dall’ammonito nelle proprie memorie difensive trasmesse in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento.
In queste, il ricorrente ha, inter alia, diffusamente circostanziato il presunto appostamento del 21 aprile (data cui risalgono, altresì, i messaggi whatsapp, e antecedente di pochi giorni la richiesta di ammonimento), evidenziando come lo stato di alterazione emotivo fosse dovuto alla circostanza che la moglie, pur in assenza di un provvedimento giudiziario che disponesse in ordine all’affido dei figli, gli avesse arbitrariamente impedito di incontrare questi ultimi per consegnare loro i regali di Pasqua, celebrata il giorno prima: circostanza, questa, ampiamente confermata dal contenuto integrale dei messaggi (in formato vocale) depositati in giudizio dal ricorrente, da cui si evince una chiara insistenza finalizzata esclusivamente all’incontro con i figli, proposto peraltro in un luogo pubblico (una piazza).
Peraltro, le interazioni riferite – valutate ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato – per quanto accese, si arrestano sul piano cartolare/digitale, non essendo stati rappresentati incontri fisici, da cui potersi desumere potenziali risvolti per l’incolumità della donna, così come si evincerebbe, nella prospettazione del ricorrente, dal verbale redatto dalla Polizia intervenuta, in data 21 aprile, su segnalazione del fratello della donna, peraltro residente in altra regione.
Parimenti, il ricorrente ha circostanziato il presunto interesse per le nuove relazioni eventualmente intraprese dalla donna, evidenziando come lo stesso scaturisca dall’avvertita esigenza di tutelare i tre figli da temute frequentazioni “poco rispettabili” e non da una diversa volontà di impedire nuove relazioni o di riallacciare il precedente rapporto coniugale (avendo per primo egli chiesto la separazione).
Prospettazione che, peraltro, sembra trovare riscontro anche negli stralci di conversazione riportati nel provvedimento impugnato in cui, in effetti, emerge la particolare attenzione rivolta dal ricorrente ai figli minori (“ti ho chiesto di mostrarmi con chi sono i cuccioli di drago [riferito ai tre figli minorenni] e ti sei negata”; “fai attenzione ai bambini”; “occhio ai bambini” ecc.).
Ulteriormente, il ricorrente ha riferito di un recente allontanamento della donna, che avrebbe condotto i figli in altra regione senza aver previamente avvisato il marito, provocandone una reazione di preoccupazione.
Indipendentemente dalla fondatezza di dette argomentazioni, che non compete a questo giudice accertare, le stesse appaiono tuttavia astrattamente in grado di chiarire le complessive dinamiche e il delicato quadro familiare in cui le condotte allo stesso addebitate si inseriscono.
Malgrado la loro – si ribadisce, astratta – attitudine a influire sul contenuto della determinazione conclusiva, tali elementi sono stati tuttavia tout court obliterati nel provvedimento impugnato, che si basa unicamente sulle prospettazioni – unilaterali – della controinteressata, con conseguente violazione delle garanzie partecipative dell’ammonendo, che, seppur formalmente assicurate, risultano in concreto private di incidenza significativa.
E' stato di recente ribadito che <<se è vero che il giudizio prognostico di pericolosità non debba fondarsi su prove certe e che l'Amministrazione non possa essere gravata dell'onere di controdedurre minuziosamente ai rilievi dell'interessato, l'attenuazione dell'obbligo di motivazione non può spingersi fino ad esonerare l'Amministrazione stessa dalla considerazione dei concreti elementi introdotti dall'interessato stesso nella dialettica procedimentale e dall'esplicitazione delle ragioni della loro supposta ininfluenza, senza vanificare la finalità di composizione preventiva di possibili conflitti posta a base delle disposizioni che regolano la partecipazione del destinatario del provvedimento. A maggior ragione se, come nella fattispecie, si tratta di misure che interferiscono con le libertà fondamentali dell'individuo, coperte da garanzia costituzionale >> (Cons. St., sez. III, 1/09/2025, n. 7156).
Di contro, sotto il profilo motivazionale, diversamente da quella sporta in data 13.6.2025 (seppur successiva alle controdeduzioni), non avrebbe potuto trovare ingresso la querela presentata dal ricorrente in data 7 luglio 2025, in quanto successiva all’emanazione del provvedimento impugnato.
Le argomentazioni che precedono, si ribadisce, non depongono necessariamente per la fondatezza delle argomentazioni e dell’apporto istruttorio fornito dal ricorrente, ma impongono all’amministrazione di tenerne conto ai fini della rinnovazione del procedimento.
L’effetto conformativo della presente decisione deve, altresì, ritenersi esteso al difetto di motivazione, che, come fondatamente lamentato dal ricorrente, connota la mera indicazione dei precedenti penali: l’amministrazione può senz’altro valorizzare tali precedenti quali elementi rivelatori di una personalità tendenzialmente non improntata al rispetto delle regole; tuttavia, essa è nondimeno tenuta a motivare (seppure succintamente) le ragioni per le quali tali precedenti, tenuto conto dell’entità, della risalenza nel tempo e dell’attinenza con le condotte di violenza descritte dal richiedente, rafforzano il timore di una potenziale degenerazione delle condotte addebitate nei confronti della persona offesa.
In altri termini, l’amministrazione deve indicare il peso attribuito a tali elementi nell’economia complessiva del processo decisionale.
Motivazione che non è presente nel caso in esame.
Conclusivamente, il ricorso si appalesa fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi i motivati provvedimenti dell’Amministrazione, anche in considerazione dei fatti sopravvenuti e rappresentati in ricorso.
L’esito, con la possibile riedizione del potere, giustifica la compensazione delle spese del giudizio, tranne che per il rimborso del c.u., ove versato, che va posto a carico delle Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Spese compensate, tranne che per il rimborso del c.u., ove versato, che va posto a carico delle Amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI ST, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.