Decreto cautelare 7 gennaio 2026
Sentenza breve 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 16/02/2026, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02991/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00097/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 97 del 2026, proposto da
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avvocati DO AR, AN AR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Ambasciata d'Italia a Islamabad, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'accertamento del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di fissazione dell'appuntamento presso il Consolato/Ambasciata d'Italia a Islamabad (Pakistan) per la formalizzazione dell’istanza di visto per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vistio l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 il dott. ER MA OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con gravame ex art. 117 cpa il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dall’ Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla sua richiesta- come beneficiario di Nulla Osta nominativo, rilasciato dal competente Sportello Unico dell’Immigrazione (SUI) - dell’appuntamento necessario per formalizzarne l’istanza di visto per motivi di lavoro subordinato;
-la competente Sede Diplomatica – nelle more del giudizio – ha convocato, a tal fine, il ricorrente .
Considerato come
-pertanto ricorrano i presupposti per applicare l’ art. 34, comma 5 cpa , con condanna del MAECI al pagamento delle spese di lite, che si liquidano nella misura f orfettaria indicata in dispositivo - in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di appuntamento dell’odierno ricorrente è stata accolta solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I quater, n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite – oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato – in € 500 (cinquecento) a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ZI, Presidente
ER MA OR, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER MA OR | AN ZI |
IL SEGRETARIO