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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2677/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2677/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMADUZZI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANCI IDA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
pagina 1 di 6 2. Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a trasferirsi in altro appartamento in locazione a Pt_1
SA (MO), mentre la casa coniugale di SA (MO) Viale Torino n.150 viene assegnata alla signora con tutti i beni mobili ivi presenti che vi abiterà con entrambi i figli Quest'ultima CP_1 provvederà a volturare senza ritardo le utenze dell'immobile a lei assegnato, che resteranno in ogni caso a suo carico a far data dal 01/07/2025;
3. Il figlio minore di anni 15 viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa ed Persona_1 avrà la residenza abituale presso la madre in SA (MO) Viale Torino n.150; il figlio di Per_2 anni 20 è economicamente autosufficiente;
4. In merito alla gestione del figlio minore di anni 15 egli potrà permanere col padre ogni volta che lo vorrà Tali accordi, saranno subordinati agli impegni di lavoro del padre (spesso in trasferta all'estero) ed alle esigenze di e potranno subire modifiche previo accordo tra i genitori. Per_1
-Vacanze estive: 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore ed i predetti tempi per le vacanze sono da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
-Festività pasquali (due giorni) e Natalizie, secondo il principio dell'alternanza, non a settimane intere ma dividendo le festività ad esempio un giorno con la madre ed un giorno con il padre, visti gli impegni lavorativi di entrambi.
Per le ulteriori festività si accorderanno di volta in volta secondo il principio dell'alternanza.
5. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00 Persona_1 entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora . All'interno del Controparte_1 mantenimento ordinario si precisa che nel Protocollo vigente avanti a questo Tribunale si intende l'assegno destinato a coprire le esigenze ordinarie di vita della prole. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora . Controparte_1
6. Le parti genitoriali si impegnano a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore secondo il seguente schema:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate da! SSN
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico Curante, ad eccezione dei medicinali da banco. pagina 2 di 6 f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g.
Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture * pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal
SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodonticl e, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, Uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia.
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e Universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tabIet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per asilo nido e della SCUOLA dell'infanzia presso istituti pubblici.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento. pagina 3 di 6 d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per I' asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di Lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: Co
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessitò coincida con gli orari CP_3 lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.j, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio;
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO
ILPREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di Studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi o stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarò considerato come consenso alla spesa. Non pagina 4 di 6 necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte giò condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltò economiche tali da rendere la spesa eccessivamentegravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante I'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrò eseguire il rimborso pro quota entro i ì 5 giorni successivi
7. Le parti si impegnano a mantenere acceso il conto corrente cointestato n. 112969 presso
[...]
filiale di SA, su cui dovranno essere versate mensilmente, da entrambi i coniugi, il CP_4
50% delle rate del mutuo.
8. Le parti dichiarano che la Ford Fiesta intestata al sig. è stata acquistata affinchè fosse Parte_1 utilizzata dal figlio che dovrà pertanto essere l'unico utilizzatore del mezzo;
CP_5
9. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione avendo già regolato ogni questione;
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
11. Le parti si prestano ampio ed espresso consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
12. Le spese legali per la presente procedura, saranno interamente compensate tra le parti;
13. I ricorrenti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
EM (CR) il 23/10/1966 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 6/10/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 4 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2677/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. AMADUZZI DANIELA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. LANCI IDA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. Le parti vivranno separate, con l'obbligo del reciproco rispetto, libere di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno.
pagina 1 di 6 2. Si dà atto che il Sig. ha già provveduto a trasferirsi in altro appartamento in locazione a Pt_1
SA (MO), mentre la casa coniugale di SA (MO) Viale Torino n.150 viene assegnata alla signora con tutti i beni mobili ivi presenti che vi abiterà con entrambi i figli Quest'ultima CP_1 provvederà a volturare senza ritardo le utenze dell'immobile a lei assegnato, che resteranno in ogni caso a suo carico a far data dal 01/07/2025;
3. Il figlio minore di anni 15 viene affidato ad entrambi i genitori in via condivisa ed Persona_1 avrà la residenza abituale presso la madre in SA (MO) Viale Torino n.150; il figlio di Per_2 anni 20 è economicamente autosufficiente;
4. In merito alla gestione del figlio minore di anni 15 egli potrà permanere col padre ogni volta che lo vorrà Tali accordi, saranno subordinati agli impegni di lavoro del padre (spesso in trasferta all'estero) ed alle esigenze di e potranno subire modifiche previo accordo tra i genitori. Per_1
-Vacanze estive: 15 giorni non consecutivi con ciascun genitore ed i predetti tempi per le vacanze sono da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
-Festività pasquali (due giorni) e Natalizie, secondo il principio dell'alternanza, non a settimane intere ma dividendo le festività ad esempio un giorno con la madre ed un giorno con il padre, visti gli impegni lavorativi di entrambi.
Per le ulteriori festività si accorderanno di volta in volta secondo il principio dell'alternanza.
5. Il padre verserà a titolo di mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00 Persona_1 entro il 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora . All'interno del Controparte_1 mantenimento ordinario si precisa che nel Protocollo vigente avanti a questo Tribunale si intende l'assegno destinato a coprire le esigenze ordinarie di vita della prole. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla signora . Controparte_1
6. Le parti genitoriali si impegnano a contribuire in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute in favore del figlio minore secondo il seguente schema:
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante, erogate dal SSN.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate da! SSN
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti ed erogati dal SSN.
e. Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico Curante, ad eccezione dei medicinali da banco. pagina 2 di 6 f. Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private, erogati dal SSN. g.
Cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo, specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture * pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN
SPESE MEDICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione.
b. Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogate dal
SSN.
c. Trattamenti e terapie dentistiche e ortodonticl e, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione.
d. Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, Uditivi e protesici (motoria) se prescritti ma non erogati dal SSN.
e. Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private.
f. Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia.
g. Cicli di psicoterapia, psicomotricità, logopedia e ogni altro trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO:
a. Tasse scolastiche e Universitarie per la frequentazione di istituti pubblici.
b. Libri di testo e materiale scolastico di corredo di inizio anno anche per la scuola privata.
c. Assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola.
d. Dotazione informatica (pc/tabIet ecc.) richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio o ai bisogni educativi specifici (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio.
e. Le rette per asilo nido e della SCUOLA dell'infanzia presso istituti pubblici.
f. Gite scolastiche senza pernottamento.
g. Trasporto pubblico da e per la scuola.
SPESE SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO:
a. Rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati.
b. Corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero.
c. Gite scolastiche con pernottamento. pagina 3 di 6 d. Corsi di recupero e lezioni private.
e. Le rette per I' asilo nido e della scuola dell'infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica.
f. Alloggio presso la sede universitaria, comprese utenze e oneri condominiali.
g. Corsi privati di Lingua straniera.
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE DA DOCUMENTARE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO: Co
e dopo-scuola e servizio di baby sitting, laddove la necessitò coincida con gli orari CP_3 lavorativi di entrambi i genitori.
b. Centro ricreativo estivo.
c. Un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.j, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
d. Spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B.
e. Spese di manutenzione, assicurazione e bollo del mezzo di trasporto quando acquistato in accordo fra i genitori per il figlio;
SPESE EXTRA-SCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE DA DOCUMENTARE CHE RICHIEDONO
ILPREVENTIVO ACCORDO:
a. Il secondo corso, ovvero gli ulteriori corsi oltre al primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, etc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura.
b. Viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di Studio, sportivi, viaggi studio all'estero.
c. Mezzo di trasporto in proprietà esclusiva dei figli.
CRITERI DI CONTRIBUZIONE E RIMBORSO:
Le spese extra-assegno sono ripartite tra i genitori in base alla percentuale concordata dagli stessi o stabilita dal Tribunale. Le spese extra-assegno non sono compensabili con l'assegno di mantenimento ordinario. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità da parte del genitore che ha contribuito alla spesa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi erogati dallo Stato, e/o da altro ente pubblico o privato, per spese extra assegno devono essere suddivisi tra i genitori nella percentuale di compartecipazione alle spese extra-assegno o in favore del genitore che le abbia sostenute integralmente. Le spese extra-assegno che richiedono il preventivo accordo devono essere proposte in forma scritta (WhatsApp, sms, email, ecc.) all'altro genitore, il quale dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso in forma scritta entro
10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarò considerato come consenso alla spesa. Non pagina 4 di 6 necessitano di preventivo accordo tutte quelle tipologie di spesa extra assegno che corrispondono a scelte giò condivise dai genitori, salvo siano intervenute successivamente alla disgregazione del nucleo familiare comprovate difficoltò economiche tali da rendere la spesa eccessivamentegravosa per il/i genitori. Il genitore che ha anticipato le spese extra assegno è tenuto a consegnare, entro 30 giorni, idonea documentazione attestante I'effettivo esborso sostenuto all'altro genitore, il quale dovrò eseguire il rimborso pro quota entro i ì 5 giorni successivi
7. Le parti si impegnano a mantenere acceso il conto corrente cointestato n. 112969 presso
[...]
filiale di SA, su cui dovranno essere versate mensilmente, da entrambi i coniugi, il CP_4
50% delle rate del mutuo.
8. Le parti dichiarano che la Ford Fiesta intestata al sig. è stata acquistata affinchè fosse Parte_1 utilizzata dal figlio che dovrà pertanto essere l'unico utilizzatore del mezzo;
CP_5
9. Le parti dichiarano di non aver più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo e/o ragione avendo già regolato ogni questione;
10. I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento;
11. Le parti si prestano ampio ed espresso consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto;
12. Le spese legali per la presente procedura, saranno interamente compensate tra le parti;
13. I ricorrenti sin d'ora dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
EM (CR) il 23/10/1966 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 6/10/2025;
pagina 5 di 6 I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SASSUOLO di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2006 Atto n. 4 Parte II Serie A
III – SPESE del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 8/10/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6