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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 435/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da nata Roma il 16.05.1977, elettivamente domiciliata in Fiano Romano, via Parte_1
Bachelet n. 16, presso lo studio dell'Avv. Angela Perilli che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Faà di Controparte_1
Bruno n° 89, presso lo studio dell'Avv. Francesca Racanicchi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) La IG.ra e il IG. provvederanno autonomamente al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento, disponendo delle relative risorse.
2) I figli minori, sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità,
pagina 1 di 6 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente.
3) I figli minori saranno prevalentemente collocati presso il domicilio materno in Fiano Romano via del Laghetto n°33;
4) Il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e tenuto conto delle eIGenze dei figli salvo diverso accordo dei genitori, li potrà vedere e tenere con sé nella seguente modalità , modalità che già si verifica abitualmente: − a weekend alternati, dal sabato h. 16.30 alla domenica sera, con accompagnamento presso la casa materna entro massimo le ore 21.00 (19:30); ed inoltre due pomeriggi a settimana, (lunedì e mercoledì dalle 17 orario in cui li preleverà dal domicilio materno e li riporterà prima di cena, salvo diverso accordo tra le parti); inoltre i ragazzi trascorreranno il pomeriggio con il padre che li accompagnerà alle attività ( sportive, ludiche, scolastiche etc) previste per questi pomeriggi e riportandoli a casa ora di cena o a fine attività modulando le visite paterne secondo le circostanze di fatto in particolare alla collocazione abitativa del IG. , come CP_1 indicato dal Giudicante;
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno complessivamente con il padre due settimane, anche non consecutive, per periodi da comunicarsi e concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, anche in base al piano ferie del padre.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, le festività verranno regolate come segue: − Festività del Santo
Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre del medesimo anno fino alla ripresa della scuola dell'anno successivo. - Festività pasquali: il periodo di vacanze scolastiche dei minori, in occasione delle festività pasquali, verrà suddiviso equamente fra i genitori, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Festività giornaliere: i minori trascorreranno le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre e 8 dicembre secondo il principio dell'alternanza annuale con ciascun genitore ed in sequenza alternata con l'uno e con l'altro.
7) I IGnori e , altresì, convengono e si impegnano: - a favorire le comunicazioni CP_1 Parte_1 telefoniche tra i figli e l'altro genitori;
-a comunicarsi preventivamente i luoghi, ove i figli si recheranno in vacanza con loro ovvero pernotti;
-ad introdurre con gradualità eventuali nuovi partner nella vita dei figli, monitorando la loro reazione emotiva cosicché non ne derivi un pregiudizio e/o turbamento;
-a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo, alla formazione scolastica, alla salute dei figli e, più in generale, alle scelte che appaiano determinanti per il loro futuro, con l'impegno reciproco all'osservanza del principio del mutuo soccorso per la prole. pagina 2 di 6 8) I IG.ri e si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto dei CP_1 Parte_1 figli e del proprio.
9) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento in CP_1 Parte_1 favore dei figli minori, l'importo mensile di € 500,00 con valuta fissa per la beneficiaria entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c.c. personale della medesima o mediante presa diretta dal datore di lavoro , società 3P-Pitture Professionali di Privitera Pierpaolo chiedendo alla IG.ra che ne faccia r ichiesta. Detto importo sarà rivalutato annualmente, sulla base della Parte_1 variazione accertata dall'ISTAT, con riferimento all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (https:// www.istat.it/it/ archivio/30440). Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% tra il padre e la madre, come da protocollo del
Tribunale di Rieti, che i genitori dichiarano di ben conoscere;
10) Le parti concordano che l'assegno unico e universale e ogni altro sussidio statale per la prole o per il nucleo familiare sia richiesto e interamente percepito dalla IG.ra , in quanto genitore Parte_1 collocatario prevalente dei minori, salvo restituzione del 50 % di dette somme al IG. per il CP_1 mese di agosto laddove i figli minori trascorreranno con lui 15 gg per le vacanze estive:
11)La IGnora ha provveduto a ritirare la querela sporta contro il IG. e ne allega Parte_1 CP_1 verbale sottoscritto;
si impegna comunque in caso di svolgimento del relativo processo a non costituirsi parte civile contro lo stesso;
12)Il IG. si impegna ed obbliga con il presente atto a cedere a titolo gratuito entro il 30 CP_1 dicembre 2025 ai figli minori, ( e ), la nuda proprietà della quota Persona_1 Persona_2 di sua spettanza pari al 50 % pro indiviso dell'immobile sito in Fiano Romano via del Laghetto 33, censito al NCEU del citato comune al foglio 8 particella 238, sub 3, e l'usufrutto sull'intera proprietà alla IGnora , provvedendo però a pagarne il mutuo per le rate dal 27 marzo 2025, Parte_1
(data ultima udienza ) sino a 3 mesi prima della data in cui il IG. rilascerà l'immobile con CP_1 spese notarili a carico della , che provvederà al pagamento del mutuo rimanente sino alla sua Parte_1 estinzione;
le parti si impegnano a presentare istanza di rinegoziazione del suddetto mutuo prima dell'atto di cessione sopra indicato;
la IGnora inoltre si impegna a tenere indenne e Parte_1 manlevato il IG. da ogni onere obbligo nei riguardi dell'ente mutuatario dopo la il rilascio CP_1 da parte del IG. ; CP_1
13) il IG. e la IGnora convengono che gli oneri relativi alla tassa Controparte_1 Parte_1 sui rifiuti riferiti agli anni precedenti alla cessione della quota del ai figli saranno suddivisi CP_1 in misura pari al 30% a carico del IG. che in caso di eventuale accertamento o richiesta da CP_1 parte dell'ente competente si accollerà per intero eventuali sanzioni ed interessi applicati;
pagina 3 di 6 14) la IGnora rinuncia a richiedere al IG. la somma da lei rivendicata ma Parte_1 Controparte_1 non accordata dal IG. di € 9.876,76, pari agli arretrati non corrisposti dallo stesso per il CP_1 mutuo dell'immobile oggetto di cessione sopra indicato ed indicati nella querela oggi ritirata .
15) Le utenze di via del laghetto 33 sono interamente a carico della IG.ra che si impegna ad Parte_1 effettuare le volture a suo favore entro la data del rilascio dell'immobile da parte del IG. ; CP_1
Tali accordi di natura patrimoniale sono tutti funzionali ed indispensabili, compresi trasferimenti di proprietà previsti alla risoluzione della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti fra i coniugi stessi.
16)Il IG. dichiara di liberare la IGnora da ogni obbligazione e garanzia presente e CP_1 Parte_1 futura derivante dalla fideiussione rilasciata da questa in favore della BCC Provincia Romana, rapporto n°990005906, sostituendo la stessa in tale rapporto contrattuale e di rinunciare a qualsiasi azione di regresso rivalsa o rivendicazione nei confronti della suddetta impegnandosi a manlevare e tendere indenne la stessa da ogni eventuale pretesa da parte del creditore garantito comprese eventuali azioni esecutive giudiziali e stragiudiziali;
18)Il IG. si impegna a lasciare l'immobile di via del Laghetto n°33 entro il 30/10/2025, CP_1 portando via i suoi effetti personali nonchè i pensili della cucina e l'armadio della camera dell'appartamento del primo piano da lui ora abitato;
19)Il IG. si impegna entro la data del sopra indicato rilascio a sgomberare il giardino e la CP_1 cantina della casa di via del Laghetto 33, Fiano Romano da tutte gli oggetti di sua proprietà; 20)il IG. e la IGnora convengono che i cani verranno collocati a Controparte_1 Parte_1 seconda delle preferenze dei figli;
21)Le spese legali sono interamente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.4.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 14.07.2012 in Controparte_1
Fiano Romano.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati il 12.10.2011 e il 24.08.2015; in data Persona_1 Persona_2
15.1.2021 veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
la casa coniugale, di proprietà di entrambi e sita in Fiano Romano via del Laghetto n°33, era assegnata alla per abitazione Parte_1 propria e dei figli minori e il previa individuazione e delimitazione degli spazi interni ed CP_1 esterni continuava ad abitare in una porzione di casa;
il non rispettava le obbligazioni di CP_1 pagamento concordate in sede di separazione assumendo una serie di comportamenti illegittimi ed pagina 4 di 6 irriguardosi che creavano e creano tensione nella gestione della vita quotidiana soprattutto per via del fatto che lo stesso vive nella parte superiore della casa coniugale che è composta da un'unica abitazione divisa in modo irregolare dalle parti ed è separata solo da una porta comunicante;
nonostante i numerosi solleciti effettuati il non provvedeva al pagamento regolare del mutuo CP_1
e dei finanziamenti così come previsto nell'atto di separazione mettendo in grande difficoltà la ricorrente che venendo sollecitata dalla banca creditrice era costretta (anche tramite aiuti della propria madre) a sanare le morosità esistenti, per il mutuo e per il finanziamento in essere a cui doveva comunque provvedere sempre lui come da accordi di separazione;
l'attuale sistemazione nella casa coniugale tra le parti, che vede la ricorrente al piano terra con i minori e nel piano sovrastante il purtroppo creava tanti disagi a loro ed ai figli. CP_1
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la sentenza di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso.
Alla prima udienza dell'11 luglio 2024 è comparsa la sola ricorrente la quale ha confermato le circostanze di cui al ricorso e ha chiesto anche la sentenza sullo status.
Con ordinanza del 15.8.2024 il giudice con i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. ha confermato le condizioni di cui alla separazione chiedendo un approfondimento istruttorio ai servizi sociali sulla condizione abitativa delle parti vertendo il contrasto sull'assegnazione per intero dell'immobile adibito a residenza familiare.
Con sentenza n. 526/2024 depositata il 28.10.2024 è stata dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulle ulteriori domande.
Il 14.10.2024 si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla parte Controparte_1 ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate nella memoria difensiva.
Alla udienza del 15.1.2025 il giudice ha sentito la minore la quale, pur Persona_1 esprimendo parole di affetto nei confronti di entrambi i genitori, ha manifesto la volontà di rimanere a vivere nella casa familiare insieme alla madre.
Alla udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno raggiunto un accordo di massima e gli avvocati hanno chiesto un rinvio per formalizzare conclusioni congiunte.
Alla udienza del 19.6.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli avvocati hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
L'esame del Tribunale è diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, pagina 5 di 6 secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
L'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, è adeguato a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c..
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Vista la domanda congiunta e la natura necessaria della domanda sullo status, le spese di lite sono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva n. 526/2024 del
28.10.2024:
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto delle ulteriori condizioni concordate non connesse con la regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da nata Roma il 16.05.1977, elettivamente domiciliata in Fiano Romano, via Parte_1
Bachelet n. 16, presso lo studio dell'Avv. Angela Perilli che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso ricorrente nei confronti di
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Roma, via Faà di Controparte_1
Bruno n° 89, presso lo studio dell'Avv. Francesca Racanicchi che lo rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
1) La IG.ra e il IG. provvederanno autonomamente al proprio Parte_1 Controparte_1 mantenimento, disponendo delle relative risorse.
2) I figli minori, sono affidati ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto della capacità,
pagina 1 di 6 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la potestà potrà essere esercitata separatamente.
3) I figli minori saranno prevalentemente collocati presso il domicilio materno in Fiano Romano via del Laghetto n°33;
4) Il padre, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e tenuto conto delle eIGenze dei figli salvo diverso accordo dei genitori, li potrà vedere e tenere con sé nella seguente modalità , modalità che già si verifica abitualmente: − a weekend alternati, dal sabato h. 16.30 alla domenica sera, con accompagnamento presso la casa materna entro massimo le ore 21.00 (19:30); ed inoltre due pomeriggi a settimana, (lunedì e mercoledì dalle 17 orario in cui li preleverà dal domicilio materno e li riporterà prima di cena, salvo diverso accordo tra le parti); inoltre i ragazzi trascorreranno il pomeriggio con il padre che li accompagnerà alle attività ( sportive, ludiche, scolastiche etc) previste per questi pomeriggi e riportandoli a casa ora di cena o a fine attività modulando le visite paterne secondo le circostanze di fatto in particolare alla collocazione abitativa del IG. , come CP_1 indicato dal Giudicante;
5) Salvo diversi accordi tra i genitori, durante le vacanze estive, i figli trascorreranno complessivamente con il padre due settimane, anche non consecutive, per periodi da comunicarsi e concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, anche in base al piano ferie del padre.
6) Salvo diversi accordi tra i genitori, le festività verranno regolate come segue: − Festività del Santo
Natale: i genitori alterneranno il periodo delle festività natalizie, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre e dal 30 dicembre del medesimo anno fino alla ripresa della scuola dell'anno successivo. - Festività pasquali: il periodo di vacanze scolastiche dei minori, in occasione delle festività pasquali, verrà suddiviso equamente fra i genitori, comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Festività giornaliere: i minori trascorreranno le festività del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre e 8 dicembre secondo il principio dell'alternanza annuale con ciascun genitore ed in sequenza alternata con l'uno e con l'altro.
7) I IGnori e , altresì, convengono e si impegnano: - a favorire le comunicazioni CP_1 Parte_1 telefoniche tra i figli e l'altro genitori;
-a comunicarsi preventivamente i luoghi, ove i figli si recheranno in vacanza con loro ovvero pernotti;
-ad introdurre con gradualità eventuali nuovi partner nella vita dei figli, monitorando la loro reazione emotiva cosicché non ne derivi un pregiudizio e/o turbamento;
-a consultarsi reciprocamente ogni qualvolta nascano problemi inerenti all'impostazione del modello educativo, alla formazione scolastica, alla salute dei figli e, più in generale, alle scelte che appaiano determinanti per il loro futuro, con l'impegno reciproco all'osservanza del principio del mutuo soccorso per la prole. pagina 2 di 6 8) I IG.ri e si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto dei CP_1 Parte_1 figli e del proprio.
9) Il IG. si impegna a versare alla IG.ra , a titolo di assegno di mantenimento in CP_1 Parte_1 favore dei figli minori, l'importo mensile di € 500,00 con valuta fissa per la beneficiaria entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario sul c.c. personale della medesima o mediante presa diretta dal datore di lavoro , società 3P-Pitture Professionali di Privitera Pierpaolo chiedendo alla IG.ra che ne faccia r ichiesta. Detto importo sarà rivalutato annualmente, sulla base della Parte_1 variazione accertata dall'ISTAT, con riferimento all'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (https:// www.istat.it/it/ archivio/30440). Le spese straordinarie per i figli saranno divise al 50% tra il padre e la madre, come da protocollo del
Tribunale di Rieti, che i genitori dichiarano di ben conoscere;
10) Le parti concordano che l'assegno unico e universale e ogni altro sussidio statale per la prole o per il nucleo familiare sia richiesto e interamente percepito dalla IG.ra , in quanto genitore Parte_1 collocatario prevalente dei minori, salvo restituzione del 50 % di dette somme al IG. per il CP_1 mese di agosto laddove i figli minori trascorreranno con lui 15 gg per le vacanze estive:
11)La IGnora ha provveduto a ritirare la querela sporta contro il IG. e ne allega Parte_1 CP_1 verbale sottoscritto;
si impegna comunque in caso di svolgimento del relativo processo a non costituirsi parte civile contro lo stesso;
12)Il IG. si impegna ed obbliga con il presente atto a cedere a titolo gratuito entro il 30 CP_1 dicembre 2025 ai figli minori, ( e ), la nuda proprietà della quota Persona_1 Persona_2 di sua spettanza pari al 50 % pro indiviso dell'immobile sito in Fiano Romano via del Laghetto 33, censito al NCEU del citato comune al foglio 8 particella 238, sub 3, e l'usufrutto sull'intera proprietà alla IGnora , provvedendo però a pagarne il mutuo per le rate dal 27 marzo 2025, Parte_1
(data ultima udienza ) sino a 3 mesi prima della data in cui il IG. rilascerà l'immobile con CP_1 spese notarili a carico della , che provvederà al pagamento del mutuo rimanente sino alla sua Parte_1 estinzione;
le parti si impegnano a presentare istanza di rinegoziazione del suddetto mutuo prima dell'atto di cessione sopra indicato;
la IGnora inoltre si impegna a tenere indenne e Parte_1 manlevato il IG. da ogni onere obbligo nei riguardi dell'ente mutuatario dopo la il rilascio CP_1 da parte del IG. ; CP_1
13) il IG. e la IGnora convengono che gli oneri relativi alla tassa Controparte_1 Parte_1 sui rifiuti riferiti agli anni precedenti alla cessione della quota del ai figli saranno suddivisi CP_1 in misura pari al 30% a carico del IG. che in caso di eventuale accertamento o richiesta da CP_1 parte dell'ente competente si accollerà per intero eventuali sanzioni ed interessi applicati;
pagina 3 di 6 14) la IGnora rinuncia a richiedere al IG. la somma da lei rivendicata ma Parte_1 Controparte_1 non accordata dal IG. di € 9.876,76, pari agli arretrati non corrisposti dallo stesso per il CP_1 mutuo dell'immobile oggetto di cessione sopra indicato ed indicati nella querela oggi ritirata .
15) Le utenze di via del laghetto 33 sono interamente a carico della IG.ra che si impegna ad Parte_1 effettuare le volture a suo favore entro la data del rilascio dell'immobile da parte del IG. ; CP_1
Tali accordi di natura patrimoniale sono tutti funzionali ed indispensabili, compresi trasferimenti di proprietà previsti alla risoluzione della crisi coniugale ed alla regolamentazione dei rapporti fra i coniugi stessi.
16)Il IG. dichiara di liberare la IGnora da ogni obbligazione e garanzia presente e CP_1 Parte_1 futura derivante dalla fideiussione rilasciata da questa in favore della BCC Provincia Romana, rapporto n°990005906, sostituendo la stessa in tale rapporto contrattuale e di rinunciare a qualsiasi azione di regresso rivalsa o rivendicazione nei confronti della suddetta impegnandosi a manlevare e tendere indenne la stessa da ogni eventuale pretesa da parte del creditore garantito comprese eventuali azioni esecutive giudiziali e stragiudiziali;
18)Il IG. si impegna a lasciare l'immobile di via del Laghetto n°33 entro il 30/10/2025, CP_1 portando via i suoi effetti personali nonchè i pensili della cucina e l'armadio della camera dell'appartamento del primo piano da lui ora abitato;
19)Il IG. si impegna entro la data del sopra indicato rilascio a sgomberare il giardino e la CP_1 cantina della casa di via del Laghetto 33, Fiano Romano da tutte gli oggetti di sua proprietà; 20)il IG. e la IGnora convengono che i cani verranno collocati a Controparte_1 Parte_1 seconda delle preferenze dei figli;
21)Le spese legali sono interamente compensate.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato l'11.4.2024 ha chiesto al Tribunale di Rieti la pronuncia di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con in data 14.07.2012 in Controparte_1
Fiano Romano.
A tal fine, richiamando per i dettagli il contenuto del ricorso, la ricorrente ha dedotto che: dalla unione coniugale sono nati il 12.10.2011 e il 24.08.2015; in data Persona_1 Persona_2
15.1.2021 veniva omologata la separazione personale dei coniugi;
la casa coniugale, di proprietà di entrambi e sita in Fiano Romano via del Laghetto n°33, era assegnata alla per abitazione Parte_1 propria e dei figli minori e il previa individuazione e delimitazione degli spazi interni ed CP_1 esterni continuava ad abitare in una porzione di casa;
il non rispettava le obbligazioni di CP_1 pagamento concordate in sede di separazione assumendo una serie di comportamenti illegittimi ed pagina 4 di 6 irriguardosi che creavano e creano tensione nella gestione della vita quotidiana soprattutto per via del fatto che lo stesso vive nella parte superiore della casa coniugale che è composta da un'unica abitazione divisa in modo irregolare dalle parti ed è separata solo da una porta comunicante;
nonostante i numerosi solleciti effettuati il non provvedeva al pagamento regolare del mutuo CP_1
e dei finanziamenti così come previsto nell'atto di separazione mettendo in grande difficoltà la ricorrente che venendo sollecitata dalla banca creditrice era costretta (anche tramite aiuti della propria madre) a sanare le morosità esistenti, per il mutuo e per il finanziamento in essere a cui doveva comunque provvedere sempre lui come da accordi di separazione;
l'attuale sistemazione nella casa coniugale tra le parti, che vede la ricorrente al piano terra con i minori e nel piano sovrastante il purtroppo creava tanti disagi a loro ed ai figli. CP_1
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la sentenza di divorzio alle conclusioni di cui al ricorso.
Alla prima udienza dell'11 luglio 2024 è comparsa la sola ricorrente la quale ha confermato le circostanze di cui al ricorso e ha chiesto anche la sentenza sullo status.
Con ordinanza del 15.8.2024 il giudice con i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. ha confermato le condizioni di cui alla separazione chiedendo un approfondimento istruttorio ai servizi sociali sulla condizione abitativa delle parti vertendo il contrasto sull'assegnazione per intero dell'immobile adibito a residenza familiare.
Con sentenza n. 526/2024 depositata il 28.10.2024 è stata dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per la pronuncia sulle ulteriori domande.
Il 14.10.2024 si è costituito in giudizio contestando tutto quanto dedotto dalla parte Controparte_1 ricorrente e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni indicate nella memoria difensiva.
Alla udienza del 15.1.2025 il giudice ha sentito la minore la quale, pur Persona_1 esprimendo parole di affetto nei confronti di entrambi i genitori, ha manifesto la volontà di rimanere a vivere nella casa familiare insieme alla madre.
Alla udienza del 27 marzo 2025 le parti hanno raggiunto un accordo di massima e gli avvocati hanno chiesto un rinvio per formalizzare conclusioni congiunte.
Alla udienza del 19.6.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., gli avvocati hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe e il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
L'esame del Tribunale è diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori a tutelare l'interesse della prole minore di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337-ter, pagina 5 di 6 secondo comma, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dal D.lgs. n.
154/2013.
L'accordo delle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, è adeguato a garantire ai figli minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337-bis e ss c.c..
Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione;
Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Vista la domanda congiunta e la natura necessaria della domanda sullo status, le spese di lite sono compensate.
p.q.m.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, vista la sentenza non definitiva n. 526/2024 del
28.10.2024:
- recepisce le conclusioni riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto delle ulteriori condizioni concordate non connesse con la regolamentazione del divorzio;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rieti, il 4.7.2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
pagina 6 di 6