Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 44
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché la tassa automobilistica è soggetta a termine triennale e i termini per il bollo 2017 e 2018 sono spirati rispettivamente il 31.12.2020 e il 31.12.2021. Le sospensioni Covid invocate dall'Ufficio non sanano la pretesa basata su atti mai validamente notificati.

  • Accolto
    Omessa notifica atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non abbia fornito prova della regolare notifica degli atti presupposti, non avendo prodotto le relate di notifica originali o avvisi di ricevimento leggibili. La notifica tramite deposito telematico presso portale Infocamere è stata ritenuta inesistente per il ricorrente, persona fisica non esercente attività d'impresa. L'omessa prova di validi atti interruttivi tra la data di scadenza del tributo e la notifica dell'intimazione comporta la maturazione della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 44
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 44
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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