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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259000835342000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259000835342000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23.4.2025, Rgr n. 473/25, Clemenza Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2025 90008353 42/000, notificata il 26.03.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.052,77 relativa alle cartelle n.299 2020 0013192515 000– tassa automobilistica anno
2017 – € 270,45 e n. 299 2021 0036854526 000 - tassa automobilistica anno 2018 – € 272,12, ritenendola illegittima.
Deduce parte ricorrente la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie contestando la documentazione di parte avversaria ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10012/2021), l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) incombe integralmente sull'Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, a fronte del puntuale disconoscimento operato dal ricorrente ai sensi dell'art. 2719 c.
c., l'Ufficio non ha prodotto in giudizio le relate di notifica originali o gli avvisi di ricevimento integralmente leggibili, limitandosi al deposito di estratti di ruolo o comunicazioni interne prive di valore certificatorio verso terzi.
Risulta, inoltre, fondata l'eccezione relativa all'illegittimità della notifica tramite deposito telematico presso il portale Infocamere. Il ricorrente, persona fisica non esercente attività d'impresa iscritta al Registro
Imprese, non è soggetto alla disciplina della notificazione digitale coattiva per i "soggetti non reperibili" tramite tali canali.
La notifica effettuata con modalità difformi da quelle previste dalla legge (art. 26 DPR 602/73) deve considerarsi giuridicamente inesistente, impedendo il perfezionamento della catena degli atti impositivi.
L'omessa prova di validi atti interruttivi tra la data di scadenza del tributo e la notifica dell'intimazione
(26.03.2025) comporta la maturazione della prescrizione.
La tassa automobilistica è soggetta al termine triennale (Art. 5 D.L. 953/1982), per il bollo 2017, il termine spirava il 31.12.2020, per il bollo 2018, il termine spirava il 31.12.2021.
Orbene, le sospensioni "Covid" invocate dall'Ufficio non possono sanare una pretesa basata su atti mai validamente notificati, poiché la sospensione presuppone l'esistenza di un atto impositivo già ritualmente entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente.
In conclusione, la nullità della notifica delle cartelle presupposte determina la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Intimazione di pagamento n. 299 2025 90008353 42/000.
Dichiara l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione. ON l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 250,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico (Firma Digitale)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 473/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259000835342000 BOLLO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920259000835342000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 23.4.2025, Rgr n. 473/25, Clemenza Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'Intimazione di pagamento n°299 2025 90008353 42/000, notificata il 26.03.2025, con la quale è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 1.052,77 relativa alle cartelle n.299 2020 0013192515 000– tassa automobilistica anno
2017 – € 270,45 e n. 299 2021 0036854526 000 - tassa automobilistica anno 2018 – € 272,12, ritenendola illegittima.
Deduce parte ricorrente la prescrizione dei crediti e l'omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione insistendo nel proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie contestando la documentazione di parte avversaria ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 10012/2021), l'onere di provare la regolare notifica degli atti presupposti (le cartelle di pagamento) incombe integralmente sull'Agente della Riscossione.
Nel caso di specie, a fronte del puntuale disconoscimento operato dal ricorrente ai sensi dell'art. 2719 c.
c., l'Ufficio non ha prodotto in giudizio le relate di notifica originali o gli avvisi di ricevimento integralmente leggibili, limitandosi al deposito di estratti di ruolo o comunicazioni interne prive di valore certificatorio verso terzi.
Risulta, inoltre, fondata l'eccezione relativa all'illegittimità della notifica tramite deposito telematico presso il portale Infocamere. Il ricorrente, persona fisica non esercente attività d'impresa iscritta al Registro
Imprese, non è soggetto alla disciplina della notificazione digitale coattiva per i "soggetti non reperibili" tramite tali canali.
La notifica effettuata con modalità difformi da quelle previste dalla legge (art. 26 DPR 602/73) deve considerarsi giuridicamente inesistente, impedendo il perfezionamento della catena degli atti impositivi.
L'omessa prova di validi atti interruttivi tra la data di scadenza del tributo e la notifica dell'intimazione
(26.03.2025) comporta la maturazione della prescrizione.
La tassa automobilistica è soggetta al termine triennale (Art. 5 D.L. 953/1982), per il bollo 2017, il termine spirava il 31.12.2020, per il bollo 2018, il termine spirava il 31.12.2021.
Orbene, le sospensioni "Covid" invocate dall'Ufficio non possono sanare una pretesa basata su atti mai validamente notificati, poiché la sospensione presuppone l'esistenza di un atto impositivo già ritualmente entrato nella sfera di conoscibilità del contribuente.
In conclusione, la nullità della notifica delle cartelle presupposte determina la nullità derivata dell'intimazione di pagamento impugnata.
P.Q.M.
ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'Intimazione di pagamento n. 299 2025 90008353 42/000.
Dichiara l'estinzione del credito tributario per intervenuta prescrizione. ON l'Agenzia delle
Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi
€ 250,00 oltre oneri di legge.
Così deciso in Trapani, addì 16.01.2026
Il Giudice Monocratico (Firma Digitale)