Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato:
1° a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e nel decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123 , convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, coordinando fra loro le medesime disposizioni;
2° ad apportare, con le norme dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le variazioni che si renderanno necessarie per porre in armonia con la presente legge le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454 .
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Il Governo del Re e' autorizzato:
1° a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e quelle contenute nella legge 24 dicembre 1908, n. 783 , e nel decreto-legge Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123 , convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, coordinando fra loro le medesime disposizioni;
2° ad apportare, con le norme dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le variazioni che si renderanno necessarie per porre in armonia con la presente legge le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783 , approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454 .
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 ottobre 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI