Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00153/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2025, proposto da
Jumbing Su, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Caggegi e Domenico Strangio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;
per la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sul procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno sull’istanza presentata in data 17/11/2016,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione resistente alla conclusione del suddetto procedimento e al rilascio del permesso di soggiorno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Macerata;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa IM De IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- il ricorrente, cittadino cinese in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, in data 17 novembre 2016 presentava istanza di rinnovo per lavoro subordinato. Assumendo di non avere ancora avuto risposta su detta istanza, con il presente ricorso, proposto ai sensi degli artt. 117 e 31 c.p.a., chiede l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento e, conseguentemente, di convocarlo per il rilascio del titolo, lamentando l’illegittimità della condotta della PA e sostenendo la fondatezza della pretesa azionata;
- il Ministero dell’Interno e la Questura di Macerata, costituiti in giudizio, hanno rappresentato e documentato che il procedimento è stato concluso da tempo con un provvedimento di archiviazione datato 8 giugno 2017, dal momento che l’istanza era carente di documentazione necessaria e che l’interessato, pur avvisato e invitato ad integrarla, si è reso irreperibile, disinteressandosi completamente (cfr., documenti prodotti dall’Amministrazione in data 22 dicembre 2025);
- sulla scorta di ciò, all’udienza camerale del 15 gennaio 2026, il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, della possibile inammissibilità del gravame per carenza di interesse originario, non essendo ravvisabile alcun silenzio dell’Amministrazione alla data di proposizione del ricorso;
- la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;
Ritenuto, come già eccepito d’ufficio in udienza, che il ricorso sia da dichiarare inammissibile, dal momento che l’Amministrazione ha documentato di avere concluso il procedimento con un provvedimento espresso già nel 2017 e che, quindi, non essendovi silenzio, difetta l’interesse alla proposizione della presente iniziativa giudiziaria;
Ritenuto che le spese processuali possano essere compensate, sussistendone i presupposti. E’ pur vero, infatti, che se l’Amministrazione avesse celermente evaso la richiesta datata 30 maggio 2025 e il successivo sollecito, inoltrati dai difensori del ricorrente e volti a conoscere lo stato della pratica, il presente ricorso probabilmente non sarebbe stato necessario; tuttavia, non possono non tenersi in considerazione, nel bilanciamento, la peculiarità del caso (procedimento concluso circa dieci anni fa) e la condotta del ricorrente, il cui disinteresse si è protratto per tutti questi anni;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA AN, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
IM De IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM De IA | Renata MA AN |
IL SEGRETARIO