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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/11/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Simona Graziuso Giudice;
ha pronunciato la seguen te
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 594 del RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET ZA
Ricorrenti
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LU DO
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio concordate e recepite con la sentenza del 30 giugno 2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa all'esito del giudizio al R.G. n. 184/2022, con la quale è stata prevista, per quanto, qui interessa, la corresponsione alla resistente di un assegno di mantenimento mensile per i figli di euro 1.000,00 da parte del ricorrente, oltre le spese straordinarie al 50%.
Ha dedotto che le proprie condizioni economiche sarebbero mutate, con contrazione del reddito da circa euro 45.000 annui a circa euro 31.000 annui, gravati anche da
1 spese fisse, per cui ha chiesto la riduzione ad euro 500,00 mensili per il mantenimento della prole.
1.2. Si è costituita parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda.
2. La domanda deve essere respinta.
Infatti, già dall'esame del ricorso è emerso che all'epoca del divorzio sul ricorrente gravava una rata mensile di euro 1.200,00 per il leasing di un'auto Maserati, che, all'attualità, secondo quanto risultante dalla relazione di parte del ricorrente medesimo, non è più sussistente (nella relazione e nel ricorso si fa riferimento al mutuo e ad un finanziamento già esistenti all'epoca del divorzio, ma non più alla citata rata di leasing).
Inoltre, quanto al nuovo finanziamento c ontratto in epoca successiva al divorzio, di cui si dà atto nella relazione, gravante per euro 322,21 mensili sul reddito del ricorrente, al di là della generica indicazione della causale consistente in non meglio precisate “spese familiari”, non risulta alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che tale finanziamento sia stato effettivamente contratto per ragioni familiari, peraltro successivamente alla disgregazione definitiva della famiglia con il divorzio, non essendo stato neppure allegato da parte r icorrente in cosa consisterebbero dette spese.
Deve, quindi ricordarsi che “non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito. Certamen te vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione da luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, ne lla generalità dei casi,
a titoli che, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuz ione in relazione a prestiti ricevuti, ecc).
Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese sanitarie, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie).
2 Sarebbe stato dunque necessario che il ricorrente specificasse i titoli delle ritenute di cui lamenta l'omessa considerazione, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza” (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10380).
Pertanto, in difetto di prova d ell'inerenza di detto finanziamento ai bisogni della famiglia, dello stesso non può tenersi conto.
Ancora, dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che in epoca successiva al divorzio il ricorrente ha contratto un una locazione/leasing p er un'auto
Audi del valore commerciale di euro 63.500,00.
Anche tale elemento dimostra come, al di là del reddito dichiarato, la capacità di contribuzione del ricorrente non abbia affatto subito una riduzione, ragion per cui la domanda deve essere respin ta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente per il presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Simona Graziuso Giudice;
ha pronunciato la seguen te
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 594 del RGAC dell'anno 2025 avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ET ZA
Ricorrenti
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LU DO
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. Il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio concordate e recepite con la sentenza del 30 giugno 2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa all'esito del giudizio al R.G. n. 184/2022, con la quale è stata prevista, per quanto, qui interessa, la corresponsione alla resistente di un assegno di mantenimento mensile per i figli di euro 1.000,00 da parte del ricorrente, oltre le spese straordinarie al 50%.
Ha dedotto che le proprie condizioni economiche sarebbero mutate, con contrazione del reddito da circa euro 45.000 annui a circa euro 31.000 annui, gravati anche da
1 spese fisse, per cui ha chiesto la riduzione ad euro 500,00 mensili per il mantenimento della prole.
1.2. Si è costituita parte resistente, chiedendo il rigetto della domanda.
2. La domanda deve essere respinta.
Infatti, già dall'esame del ricorso è emerso che all'epoca del divorzio sul ricorrente gravava una rata mensile di euro 1.200,00 per il leasing di un'auto Maserati, che, all'attualità, secondo quanto risultante dalla relazione di parte del ricorrente medesimo, non è più sussistente (nella relazione e nel ricorso si fa riferimento al mutuo e ad un finanziamento già esistenti all'epoca del divorzio, ma non più alla citata rata di leasing).
Inoltre, quanto al nuovo finanziamento c ontratto in epoca successiva al divorzio, di cui si dà atto nella relazione, gravante per euro 322,21 mensili sul reddito del ricorrente, al di là della generica indicazione della causale consistente in non meglio precisate “spese familiari”, non risulta alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che tale finanziamento sia stato effettivamente contratto per ragioni familiari, peraltro successivamente alla disgregazione definitiva della famiglia con il divorzio, non essendo stato neppure allegato da parte r icorrente in cosa consisterebbero dette spese.
Deve, quindi ricordarsi che “non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente va presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito. Certamen te vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive, perchè la loro applicazione da luogo alla determinazione del reddito disponibile da parte del soggetto. Ma le altre trattenute eventualmente operate dal datore di lavoro corrispondono, ne lla generalità dei casi,
a titoli che, a differenza di quelli di cui si è appena detto, non prescindono dalla volontà dell'obbligato e derivano, invece, da suoi atti di disposizione (si pensi alle ritenute sindacali, alle cessioni del quinto della retribuz ione in relazione a prestiti ricevuti, ecc).
Il rilievo attribuibile a tali ritenute, in sede di determinazione della condizione economica del coniuge ai fini dell'assegno di separazione, può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso (in caso di cessione del quinto della retribuzione, ad esempio, un conto è essersi indebitati per far fronte a indispensabili spese sanitarie, altro conto essersi indebitati per spese voluttuarie).
2 Sarebbe stato dunque necessario che il ricorrente specificasse i titoli delle ritenute di cui lamenta l'omessa considerazione, onde consentire a questa Corte di valutarne la rilevanza” (Cass. civ. Sez. I, 21 giugno 2012, n. 10380).
Pertanto, in difetto di prova d ell'inerenza di detto finanziamento ai bisogni della famiglia, dello stesso non può tenersi conto.
Ancora, dalla documentazione depositata da parte resistente risulta che in epoca successiva al divorzio il ricorrente ha contratto un una locazione/leasing p er un'auto
Audi del valore commerciale di euro 63.500,00.
Anche tale elemento dimostra come, al di là del reddito dichiarato, la capacità di contribuzione del ricorrente non abbia affatto subito una riduzione, ragion per cui la domanda deve essere respin ta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da parte resistente per il presente giudizio che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 2.700,00 (di cui euro 500,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, 900,00 per la fase di trattazione ed euro 900,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 24 novembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Gaetano Laviola
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