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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/12/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente
IZ NI - CE
Enrica DI TURSI - CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3436-2025 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macrì; Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentata e difesa, dall'avv. Rosario Orlando;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.12.2025 le parti concludevano come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2025 , premesso che: il 21.04.1979 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Taranto;
dal matrimonio erano nati quattro figli: Controparte_1
Per_
il 22.05.1979, il 12.08.1980, il 25.09.1981 e il 19.10.1989, Per_1 Per_2 Per_4 economicamente autosufficienti;
i due coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Taranto del 17.09.2008; chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio con parte convenuta, costituitasi con comparsa del 04.11.2025 con la quale domandava assegno divorzile nella misura di € 407,00, all'udienza del giorno 03.12.2025 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni riportate a verbale dell'udienza del 3.12.2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/1970 e, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 03.12.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica della convenzione innanzi indicata.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21.04.1979 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Taranto in data 21.04.1979, trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Taranto all'anno 1979, n. 81, Parte II, Serie
A ,tra Consiglia nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_1 Parte_1
10.02.1951;dispone che il competente Ufficiale dello stato civile provveda alle annotazioni di legge al passaggio in giudicato di questa sentenza;
2. dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , a seguito Parte_1 Controparte_1 della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo a verbale dell'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 4-12-2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI
Marcello MAGGI - Presidente
IZ NI - CE
Enrica DI TURSI - CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3436-2025 r.g. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Macrì; Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentata e difesa, dall'avv. Rosario Orlando;
Controparte_1
resistente con l'intervento del
P.M. in sede interventore ex lege
All'udienza del 03.12.2025 le parti concludevano come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/07/2025 , premesso che: il 21.04.1979 aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Taranto;
dal matrimonio erano nati quattro figli: Controparte_1
Per_
il 22.05.1979, il 12.08.1980, il 25.09.1981 e il 19.10.1989, Per_1 Per_2 Per_4 economicamente autosufficienti;
i due coniugi si erano separati consensualmente come da decreto di omologa del Tribunale di Taranto del 17.09.2008; chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni che analiticamente indicava. Nel contraddittorio con parte convenuta, costituitasi con comparsa del 04.11.2025 con la quale domandava assegno divorzile nella misura di € 407,00, all'udienza del giorno 03.12.2025 le parti dichiaravano di volere trasformare il divorzio contenzioso in congiunto alle condizioni riportate a verbale dell'udienza del 3.12.2025 e la causa era rimessa al Collegio.
Ciò premesso, ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n. 898/1970 e, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui al verbale dell'udienza del 03.12.2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica della convenzione innanzi indicata.
Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 21.04.1979 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Taranto in data 21.04.1979, trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Taranto all'anno 1979, n. 81, Parte II, Serie
A ,tra Consiglia nata a [...] il [...] e nato a [...] il CP_1 Parte_1
10.02.1951;dispone che il competente Ufficiale dello stato civile provveda alle annotazioni di legge al passaggio in giudicato di questa sentenza;
2. dispone che i rapporti personali e patrimoniali tra e , a seguito Parte_1 Controparte_1 della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio siano regolati secondo le condizioni di cui all'accordo a verbale dell'udienza del 03.12.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 4-12-2025
IL PRESIDENTE DOTT. MARCELLO MAGGI