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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 913/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Diamante D'Auria Del Medico, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 26.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2024 [nata il [...] a Parte_1
Salerno (C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._1
[nato il [...] a [...] (C.F. CP_1
1 Proc. R.G. n. 913/2024
)] in data 22.09.1984 in Salerno e che dall'unione sono nati C.F._2 due figli, (15.03.1986) e (17.03.1991), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 11.6.2024 il G.D., sentita la sola ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 3231/2024 emessa in data 17.6.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 26.6.2025 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, la ricorrente (con le note del 17.6.2025) chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il G.D., preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
2 Proc. R.G. n. 913/2024
Va dunque accolta la relativa domanda.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.9.1984 in Salerno da [nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
] e [nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice Est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2024 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Diamante D'Auria Del Medico, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 26.6.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.02.2024 [nata il [...] a Parte_1
Salerno (C.F. ], premesso di aver contratto matrimonio con C.F._1
[nato il [...] a [...] (C.F. CP_1
1 Proc. R.G. n. 913/2024
)] in data 22.09.1984 in Salerno e che dall'unione sono nati C.F._2 due figli, (15.03.1986) e (17.03.1991), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 separazione dal coniuge e, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
restava contumace. CP_1
All'udienza del 11.6.2024 il G.D., sentita la sola ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale con sentenza n. 3231/2024 emessa in data 17.6.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa sul ruolo davanti al G.D. all'udienza del 26.6.2025 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter, la ricorrente (con le note del 17.6.2025) chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed il G.D., preso atto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
2 Proc. R.G. n. 913/2024
Va dunque accolta la relativa domanda.
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.9.1984 in Salerno da [nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
] e [nato il [...] a [...] C.F._1 CP_1
(C.F. )]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Salerno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 30.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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