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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/07/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 130/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà ConIGliere
Dott. Silvana Cannizzaro ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 130/2023 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Celona e Maria Rosa Versaci (con pec indicata), elettivamente domiciliati in Messina, via Mamertini is. 106 n. 17, presso lo studio del primo,
Appellanti contro
“ ”, con sede in Galati Mamertino (ME), C.da Sciara Controparte_1
s.n.c, in persona del legale rappresentante , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Patrizia Corpina (con C.F._5 pec indicata), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via A. Volta 82,
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_6
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_7 CP_5
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_8 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Maria Barbara Giardinieri, presso il cui studio, in
Augusta Via Megara n. 128, sono elettivamente domiciliati,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 536/2022, emessa, in data 6 luglio 2022, dal Tribunale di
Patti, in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2013, Parte_1 Parte_5
e , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, la Parte_3 Parte_4 [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_3
e , esponendo: che, con scrittura privata del 13
[...] Controparte_4 Controparte_5
1 novembre 1984, e (quest'ultimo dante causa degli attori Parte_1 Controparte_6 [...]
e ), avevano acquistato da , Parte_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7
e (dante causa dei convenuti , Controparte_8 Persona_1 Controparte_3
e ), una porzione di terreno, di superficie di circa mq. 600, Controparte_4 Controparte_5 nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, facente parte della particella 796 del foglio 9; che su tale terreno gli stessi e avevano realizzato, a loro cura e spese, una Parte_1 Controparte_6 stradella, al fine di accedere al terreno di loro proprietà, esercitandovi il diritto di proprietà in maniera indisturbata, pubblica e pacifica, animo domini; che, nel mese di aprile 2011, gli attori avevano appreso che l'intera particella 796, e dunque anche la porzione di loro esclusiva proprietà, era stata venduta da , e , con atto pubblico Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 stipulato il 25 ottobre 2011, alla . CP_1
Aggiungevano che alla data della stipula del predetto atto pubblico gli attori avevano già acquistato, per usucapione, la proprietà della porzione di terreno, e che di ciò erano consapevoli gli alienanti, che avevano evidentemente agito in mala fede, causando grave nocumento agli attori.
Chiedevano, pertanto: “1) Riconoscere e dichiarare che gli attori hanno posseduto ininterrottamente, pubblicamente e con animus domini, per oltre venti anni, senza alcuna soluzione di continuità, quantomeno dal 1984, una porzione di terreno sita nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, dell'estensione di circa mq. 600, facente parte della part.lla 796 del foglio 9, confinante da una parte con la strada di collegamento Galati Mamertino-Bufana, con terreno di proprietà della IG.ra
, con terreno degli eredi e con terreno di proprietà di (oggi CP_9 CP_7 Controparte_6 eredi) e della IG.ra ; 2) Conseguentemente dichiarare la maturata usucapione a CP_10 favore degli attori, sul detto immobile;
3) autorizzare gli attori a procedere al frazionamento della particella 796 del foglio 9, estrapolando ed identificando la porzione oggetto di giudizio;
ritenere che l'atto di vendita stipulato in data 25.10.2011, in notar , rep. 559, non è Persona_2 opponibile nei confronti degli attori;
5) Condannare i IGg.ri , Controparte_11 CP_5
e al risarcimento dei danni causati agli attori in conseguenza della
[...] Controparte_4 stipula dell'atto di vendita, da liquidarsi in via equitativa”. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la “ Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza delle domande
[...] degli attori, di cui chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare: che la stradella oggetto di causa era stata realizzata nel 1984, non a cura e spese degli attori, ma con la partecipazione attiva di
[...]
, comproprietario del terreno con le sorelle e , il quale CP_7 Controparte_8 Persona_1 aveva sottoscritto, con e , quali “proprietari di terreni siti in Parte_1 Controparte_6 località Fiumetto” la richiesta di autorizzazione per la costruzione di “una stradella rotabile che collega le loro proprietà alla costruenda strada Galati-S. Anna-Bufana”, indirizzata al Comune di
Galati Mamertino, che aveva autorizzato i tre richiedenti, quali proprietari dei fondi in località
Fiumetto; che la scrittura privata del 13 novembre 1984, con cui gli attori asserivano di avere acquistato la proprietà della porzione di terreno, non era opponibile alla convenuta, non essendo stata sottoscritta da , dante causa dei germani che, a loro volta, avevano venduto Persona_1 CP_4
l'intera particella alla;
che detta scrittura presentava una serie di errori, Controparte_1 riguardanti anche l'identificazione del terreno oggetto di compravendita, che inducevano a dubitare della sua autenticità; che, in particolare, i proprietari dichiaravano di vendere “un appezzamento di terreno”, senza nominare la strada, già all'epoca esistente, e, nell'indicazione dei confini, veniva fatto riferimento alla particella 181; che, nel 1985, gli stessi venditori avevano concesso alla IGnora
2 il diritto di passaggio sulla “strada privata del venditore”. Contestava, inoltre, la CP_9 sussistenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, dell'invocata usucapione.
Si costituivano, altresì, in giudizio , e , i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva, non essendo più gli stessi proprietari del bene,
e disconoscevano la scrittura privata del 13 novembre 1984. Rilevavano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento del danno per lite temeraria.
Veniva disposta la verificazione della scrittura privata del 13 novembre 1984 e istruita la causa, con l'acquisizione di documentazione, l'espletamento dell'interrogatorio formale dei convenuti e della prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Con sentenza n. 536/2022, emessa in data 6 luglio 2022, il Tribunale di Patti rigettava le domande attrici e la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di quelle relative alla c.t.u..
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle domande Parte_4 proposte in primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. In subordine, hanno chiesto di riconoscere e dichiarare la comproprietà della strada in capo agli attori, sempre in forza di intervenuta usucapione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande, eccezioni e allegazioni nuove, per la prima volta proposte in grado di appello. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, la inammissibilità delle domande, eccezioni e allegazioni nuove proposte dagli appellanti e l'inammissibilità del gravame proposto per mancata osservanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 18 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto: “Ha errato il Giudice di prime cure a ritenere fondata l'eccezione di indeterminatezza del petitum della domanda attrice”. Ha lamentato che il primo giudice aveva errato nel ritenere che parte attrice non avesse provveduto a determinare ex ante la porzione di terreno sulla quale asseriva di aver acquistato il diritto di proprietà per usucapione, chiedendo anzi al giudice di autorizzarne il frazionamento, al fine della individuazione,
e che neanche la documentazione allegata consentisse di superare tale indeterminatezza.
La doglianza è fondata.
Occorre premettere, in diritto, che ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione è nulla, se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4.
3 Come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
La dichiarazione di nullità della citazione postula, dunque, una valutazione che tenga conto, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto e tale presupposto deve essere vagliato coerentemente con la “ratio” ispiratrice della norma, consistente essenzialmente nell'eIGenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (cfr. Cass. Civ., sez. un., 22 maggio 2012,
n. 8077).
Nel caso in esame, nell'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà di “una porzione di terreno sita nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, dell'estensione di circa mq. 600, facente parte della part.lla 796 del foglio 9, confinante da una parte con la strada di collegamento Galati Mamertino-Bufana, con terreno di proprietà della IG.ra con terreno degli eredi e con terreno di CP_9 CP_7 proprietà di (oggi eredi) e della IG.ra ”, precisando che su tale Controparte_6 CP_10 porzione di terreno, nel 1984, era stata realizzata una stradella rotabile che metteva in comunicazione il terreno di loro proprietà con la strada provinciale.
Tenuto conto del complessivo tenore dell'atto di citazione e della documentazione prodotta, può ritenersi che la domanda contenesse tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei ad individuare il terreno oggetto della domanda, ancorché non catastalmente, tanto da consentire alle controparti di approntare adeguate e puntuali difese.
2. Tali considerazioni inducono a ritenere assorbito il secondo motivo di appello (B), concernente la
“Nullità della sentenza per vizio in procedendo - violazione dell'art. 164, comma 5 c.p.c.”, nonché il quinto (E) e il sesto motivo di gravame (F), pure attinenti alla individuazione del bene oggetto della domanda.
3. Con il terzo motivo di gravame, la difesa ha dedotto “Ha errato il Giudice di prime cure a rigettare la domanda di intervenuta usucapione formulata dai IG.ri e - integrale omissione Pt_1 CP_6 delle risultanze probatorie - palese contraddittorietà dei provvedimenti”. Ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda di usucapione, tenendo conto, in primo luogo, delle deduzioni delle parti convenute, che avevano riconosciuto espressamente, non solo l'esistenza della strada, che dalla via pubblica consentiva di raggiungere i fondi e , ma anche che Pt_1 CP_6 detta strada fosse stata realizzata dai deducenti, i quali ne avevano curato la manutenzione e, senza il concorso di nessuno, avevano deciso di asfaltarla. Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto delle prove documentali acquisite al giudizio e, in particolare, dei contratti (scrittura privata del
1984, atto pubblico di vendita del 1986 da leggersi in unico contesto con la scrittura privata del 1985), degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione e della documentazione catastale, fotografica e aerofotogrammetria. Infine, il primo giudice avrebbe dovuto valutare e tenere in debito conto le risultanze delle prove orali dallo stesso ammesse.
4 La censura è infondata.
Il compendio probatorio in atti, ancorché debitamente valutato, non avrebbe consentito di ritenere provata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà della porzione di terreno oggetto di causa, ex art. 1158 c.c..
Occorre premettere, in diritto, che, per costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'acquisto della proprietà di un terreno per usucapione, il possesso utile non si risolve nella mera utilizzazione (peraltro conforme alla sua destinazione), ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della IGnoria uti dominus sul bene.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi - che consiste, non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà, senza che rilevi, invece, la buona fede, né la consapevolezza di possedere senza titolo - che può eventualmente anche essere desunto, in via presuntiva, dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), è stato affermato che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato, non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne precluso ai terzi la fruizione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/06/2023, n. 18528).
E' stato, inoltre, chiarito che, con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione
è avvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/07/2024, n. 21301).
Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto, in primo luogo, di avere acquistato la proprietà del terreno su cui, già nel mese di ottobre 1984, era stata realizzata la stradina carrabile, in forza di una scrittura privata, stipulata in data 13 novembre 1984 con i proprietari.
Si legge, in particolare, in detta scrittura privata: “I IGg. , Controparte_7 CP_8
e vendono ai IGnori e un
[...] Persona_1 Controparte_6 Parte_1 appezzamento di terreno della superficie di mq. 600.00 circa sito in località “Sceti” del Comune di
Galati Mamertino e confinante: con la particella n. 181 (F.9) di proprietà dei venditori, da due lati
e da un altro lato con la strada comunale S. Anna-Sceti”.
Tale scrittura privata - peraltro, sottoscritta solo da due dei proprietari, e Controparte_7
ma non anche da (dante causa dei convenuti Controparte_8 Persona_1
- appare, tuttavia, inidonea, non solo a trasferire la piena proprietà, ma anche a trasferire CP_4 il possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto fa genericamente riferimento ad un “appezzamento di terreno”, confinante con la particella 181 (che si trova a circa 500 mq. dall'area in cui ricade la stradella) di proprietà dei venditori e con la strada comunale S. Anna-Sceti, e non consente di ritenere, con certezza, che il bene oggetto della convenzione - a prescindere dagli effetti reali, o meramente personali, attribuibili alla stessa - fosse proprio (anche solo in parte) la strada interpoderale oggetto della presente controversia. Peraltro, la documentazione allegata non consente neanche di stabilire se coincidano le dimensioni dei due terreni (mq. 600).
5 Ma anche ove si ritenesse provato (e ciò non è) che oggetto della scrittura privata in parola fosse proprio la porzione di terreno su cui era stata realizzata la stradella, appare evidente, alla luce della ulteriore documentazione in atti, che la convenzione, a prescindere dal tenore letterale, non fosse destinata a produrre effetti definitivi e reali (essendo, al più, assimilabile ad un preliminare di vendita al quale non si è dato seguito con la stipula del definitivo).
In proposito, occorre premettere che, in linea di principio, per stabilire se, in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto.
Ciò premesso, che la scrittura privata non fosse destinata a produrre effetti definitivi e reali, emerge chiaramente dalla scrittura privata stipulata, in data 18 marzo 1985, dagli stessi Controparte_7
e , quest'ultima anche in qualità di procuratrice generale di ,
[...] CP_8 Parte_6
e tale nella quale i germani dichiaravano di vendere, pur facendo rinvio a CP_9 CP_7 successivo atto pubblico (in questo caso stipulato), alla Sig.ra un fondo rustico sito CP_9 nella C/da Sceti del Comune di Galati Mamertino confinante “a monte con una stradella carrozzabile larga circa mt. 4,00” con la precisazione “che l'acquirente può in qualsiasi momento e con mezzi carrozzabili e non, transitare su detta stradella;
considerato però che i Sigg.ri e Parte_1
hanno contribuito economicamente alla realizzazione della suddetta stradella, la Controparte_6
Sig.ra si obbliga a versare ai Sigg.ri e la somma CP_9 Parte_1 Controparte_6 di Lire 300.000 (trecentomila), pertanto i Sigg.ri e intervengono Parte_1 Controparte_6 nella presente vendita accettando le condizioni inerenti i diritti di passaggio sulla stradella in oggetto”.
La vendita concordata con la predetta scrittura privata (evidentemente priva di effetti reali) veniva formalizzata con successivo atto pubblico del 26 luglio 1986, con il quale , Controparte_7
e vendevano “attualmente ed irrevocabilmente” a Persona_1 Controparte_8
“un distacco di fondo rustico, in agro di Galati Mamertino, nella località Sceti… CP_9 confinate a monte con restante terreno dei venditori adibito a strada”, precisando che “il distacco avrà accesso dalla strada privata del venditore che dovrà avere larghezza di metri quattro che consenta passaggio a mezzi meccanici”.
Dunque, anche dopo la stipula della scrittura privata del 13 novembre 1984 con gli attori, i germani continuavano ad esercitare pienamente il loro diritto di proprietà sulla stradella carrabile, CP_7 attribuendo all'acquirente, un diritto di passaggio, e il diritto di proprietà sulla CP_9 strada in capo agli alienanti veniva riconosciuto da e , i quali Parte_1 Controparte_6 intervenivano in occasione della stipula della scrittura privata del 18 marzo 1985, non come proprietari o comproprietari della stradella, ma quali soggetti che avevano contribuito economicamente a realizzarla (per cui la si impegnava a corrispondere loro una somma di CP_9 denaro, quale contributo alle spese sostenute) e che, evidentemente, erano a loro volta titolari di un diritto di passaggio, che accettavano di condividere con la assentendo “le condizioni CP_9 inerenti i diritti di passaggio sulla stradella in oggetto”. Riconoscimento che, sul piano dell'animus possidendi, risulta incompatibile con la pretesa di essere divenuti proprietari esclusivi della strada.
Tale interpretazione dei fatti, d'atra parte, bene si concilia con la documentazione amministrativa prodotta, da cui emerge che, in data 24 ottobre 1984, e Controparte_12
6 , quali “proprietari di terreni siti in località Fiumetto”, formulavano richiesta, al Controparte_6
Comune di Galati Mamertino, di autorizzazione per la costruzione di “una stradella rotabile che collega le loro proprietà alla costruenda strada Galati-S. Anna-Bufana”, e che a tale richiesta faceva seguito provvedimento autorizzativo emesso dal Comune in data 29 ottobre 1984.
E' evidente, dunque, che i tre proprietari di terreni siti in località Fiumetto avevano il comune progetto di realizzare la stradella, che collegasse i loro rispettivi fondi con la costruenda strada , Persona_3 per cui non avrebbe avuto senso che, poco dopo, i germani trasferissero la proprietà esclusiva CP_7 del terreno destinato alla realizzazione del progetto a e . Parte_1 Controparte_6
D'altra parte, gli attori non hanno dimostrato, né chiesto di provare, di avere esercitato sulla strada oggetto di causa un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di piena ed esclusiva proprietà, consistito cioè in atti idonei ad esprimere l'esercizio della IGnoria uti dominus sul bene, posti in essere in contrapposizione con il possesso esercitato dai proprietari.
Tale prova, invero, non è emersa in esito alla prova testimoniale.
Il teste premesso di avere lavorato, a partire dal 1990, nella campagna degli Testimone_1 attori, confermava la presenza di una sbarra metallica all'inizio della strada (“posso dire che vi era una sbarra metallica per l'accesso alla strada …”), confermava l'attività di manutenzione svolta dagli attori, precisando che spesso ero lui ad occuparsi “della pulizia della strada per conto loro e su loro richiesta”.
Il teste confermava di essersi occupato personalmente con la propria ditta dei Testimone_2 lavori di asfaltatura della strada, su incarico dei IGnori e . Pt_1 CP_6
Può ritenersi accertato, pertanto, che gli attori, dopo avere chiesto ed ottenuto, unitamente a
[...]
, l'autorizzazione a la costruzione della stradella rotabile (avvenuta sul solo Controparte_7 terreno dei germani ), ed avere contribuito economicamente alla realizzazione della stessa, CP_7 apponendovi una sbarra metallica di accesso per precluderne l'ingresso ai terzi, abbiano continuato ad utilizzarla per raggiungere il terreno di loro proprietà, realizzando, altresì, attività di cura e manutenzione della stessa.
Si tratta, tuttavia, di attività del tutto compatibili con l'esercizio di un diritto (personale o reale) di passaggio sulla strada, assentito dai proprietari-possessori, ed evidentemente non compiute in contrapposizione al diritto di questi ultimi, ma con il consenso degli stessi.
Come chiarito più volte dalla S.C., la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua, non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 15 marzo 2005 n. 5551; Cass. Civ. Sez. 2, 14 ottobre
2014 n. 21690).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato, né chiesto di provare, che nel corso del tempo la mera detenzione della strada fosse mutata in possesso uti dominus.
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
7 correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass.
Civ., sez. II, 13/10/2022, n. 30134).
E tale manifestazione, nella specie, non vi è stata, né può desumersi dal compimento di atti di conservazione e miglioramento delle condizioni della strada, compatibili con la mera detenzione o, al più, all'esercizio di una servitù di passaggio. Peraltro, gli attori non hanno provato gli esborsi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, né hanno allegato e provato di avere provveduto al pagamento delle tasse connesse al diritto di proprietà sul bene oggetto di causa.
Né può essere accolta la domanda, formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello, concernente l'acquisto della comproprietà della strada oggetto di causa, per intervenuta usucapione, non potendosi ritenere ricompresa nella iniziale domanda di usucapione della piena proprietà, implicando una modifica degli elementi costitutivi della domanda.
Sul punto può essere richiamato il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale “Il comproprietario che invochi l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, deve formulare in giudizio un'apposita e specifica domanda, posto che la pretesa, implicando anche la modifica del fatto costitutivo da una situazione di possesso esclusivo ad una condizione di compossesso, non può ritenersi compresa nell'iniziale domanda di usucapione di tutte le altre quote in quanto comportante una mera riduzione del petitum originario” (Cass. Civ., sez. II, 06/12/2011, n. 26241).
4. Le superiori argomentazioni inducono, altresì, al rigetto della domanda risarcitoria formulata, peraltro in modo estremamente generico, nei soli confronti di , Controparte_3 CP_5
e .
[...] Controparte_4
Questi ultimi, infatti, alla data della stipula dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà dell'intera particella 796 alla , non potevano, certamente, essere consapevoli di alcun CP_1 diritto di proprietà, acquistato per usucapione dagli attori, sulla porzione di terreno adibita a strada, per cui non può ritenersi che abbiano agito in mala fede.
Ne segue il rigetto dell'appello con conferma, ancorché per motivi diversi, della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, concernente il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (D).
La sentenza va confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese, che appaiono rispettose del principio della soccombenza.
Sul punto va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del
c.p.c.” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n. 20317).
Il rigetto della domanda per lite temeraria, promossa dai convenuti , Controparte_3 CP_5
e , ed il rigetto della domanda attorea non costituiscono un'ipotesi di
[...] Controparte_4 pluralità di domande contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese legali, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96
8 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 12/04/2017, n. 9532).
******
Le spese del presente grado del giudizio, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano, in favore della - seguendo i Controparte_1 parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della domanda di usucapione (calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.915,00 (di cui € 536,00, per la fase di studio, €
536,00, per la fase introduttiva, € 992,00, per la fase di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e, in favore di , e - seguendo i parametri tariffari di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della domanda risarcitoria (valore indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4
536/2022, emessa, in data 6 luglio 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate, in favore della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in complessivi € 2.915,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., e, in favore di , Controparte_3 CP_5
e , in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario
[...] Controparte_4 delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio del 26 giugno 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà ConIGliere
Dott. Silvana Cannizzaro ConIGliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 130/2023 R. G., vertente tra nato a [...], il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
, nato a [...] il [...] (c.f. ),
[...] CodiceFiscale_3 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_4 CodiceFiscale_4 rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Francesco Celona e Maria Rosa Versaci (con pec indicata), elettivamente domiciliati in Messina, via Mamertini is. 106 n. 17, presso lo studio del primo,
Appellanti contro
“ ”, con sede in Galati Mamertino (ME), C.da Sciara Controparte_1
s.n.c, in persona del legale rappresentante , nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Patrizia Corpina (con C.F._5 pec indicata), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando, via A. Volta 82,
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_3 CodiceFiscale_6
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_4 CodiceFiscale_7 CP_5
, nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] CodiceFiscale_8 rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Maria Barbara Giardinieri, presso il cui studio, in
Augusta Via Megara n. 128, sono elettivamente domiciliati,
Appellati
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 536/2022, emessa, in data 6 luglio 2022, dal Tribunale di
Patti, in materia di usucapione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 2 gennaio 2013, Parte_1 Parte_5
e , convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Patti, la Parte_3 Parte_4 [...]
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Controparte_1 CP_3
e , esponendo: che, con scrittura privata del 13
[...] Controparte_4 Controparte_5
1 novembre 1984, e (quest'ultimo dante causa degli attori Parte_1 Controparte_6 [...]
e ), avevano acquistato da , Parte_5 Parte_3 Parte_4 Controparte_7
e (dante causa dei convenuti , Controparte_8 Persona_1 Controparte_3
e ), una porzione di terreno, di superficie di circa mq. 600, Controparte_4 Controparte_5 nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, facente parte della particella 796 del foglio 9; che su tale terreno gli stessi e avevano realizzato, a loro cura e spese, una Parte_1 Controparte_6 stradella, al fine di accedere al terreno di loro proprietà, esercitandovi il diritto di proprietà in maniera indisturbata, pubblica e pacifica, animo domini; che, nel mese di aprile 2011, gli attori avevano appreso che l'intera particella 796, e dunque anche la porzione di loro esclusiva proprietà, era stata venduta da , e , con atto pubblico Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 stipulato il 25 ottobre 2011, alla . CP_1
Aggiungevano che alla data della stipula del predetto atto pubblico gli attori avevano già acquistato, per usucapione, la proprietà della porzione di terreno, e che di ciò erano consapevoli gli alienanti, che avevano evidentemente agito in mala fede, causando grave nocumento agli attori.
Chiedevano, pertanto: “1) Riconoscere e dichiarare che gli attori hanno posseduto ininterrottamente, pubblicamente e con animus domini, per oltre venti anni, senza alcuna soluzione di continuità, quantomeno dal 1984, una porzione di terreno sita nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, dell'estensione di circa mq. 600, facente parte della part.lla 796 del foglio 9, confinante da una parte con la strada di collegamento Galati Mamertino-Bufana, con terreno di proprietà della IG.ra
, con terreno degli eredi e con terreno di proprietà di (oggi CP_9 CP_7 Controparte_6 eredi) e della IG.ra ; 2) Conseguentemente dichiarare la maturata usucapione a CP_10 favore degli attori, sul detto immobile;
3) autorizzare gli attori a procedere al frazionamento della particella 796 del foglio 9, estrapolando ed identificando la porzione oggetto di giudizio;
ritenere che l'atto di vendita stipulato in data 25.10.2011, in notar , rep. 559, non è Persona_2 opponibile nei confronti degli attori;
5) Condannare i IGg.ri , Controparte_11 CP_5
e al risarcimento dei danni causati agli attori in conseguenza della
[...] Controparte_4 stipula dell'atto di vendita, da liquidarsi in via equitativa”. Con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la “ Controparte_1
”, in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la fondatezza delle domande
[...] degli attori, di cui chiedeva il rigetto. Deduceva, in particolare: che la stradella oggetto di causa era stata realizzata nel 1984, non a cura e spese degli attori, ma con la partecipazione attiva di
[...]
, comproprietario del terreno con le sorelle e , il quale CP_7 Controparte_8 Persona_1 aveva sottoscritto, con e , quali “proprietari di terreni siti in Parte_1 Controparte_6 località Fiumetto” la richiesta di autorizzazione per la costruzione di “una stradella rotabile che collega le loro proprietà alla costruenda strada Galati-S. Anna-Bufana”, indirizzata al Comune di
Galati Mamertino, che aveva autorizzato i tre richiedenti, quali proprietari dei fondi in località
Fiumetto; che la scrittura privata del 13 novembre 1984, con cui gli attori asserivano di avere acquistato la proprietà della porzione di terreno, non era opponibile alla convenuta, non essendo stata sottoscritta da , dante causa dei germani che, a loro volta, avevano venduto Persona_1 CP_4
l'intera particella alla;
che detta scrittura presentava una serie di errori, Controparte_1 riguardanti anche l'identificazione del terreno oggetto di compravendita, che inducevano a dubitare della sua autenticità; che, in particolare, i proprietari dichiaravano di vendere “un appezzamento di terreno”, senza nominare la strada, già all'epoca esistente, e, nell'indicazione dei confini, veniva fatto riferimento alla particella 181; che, nel 1985, gli stessi venditori avevano concesso alla IGnora
2 il diritto di passaggio sulla “strada privata del venditore”. Contestava, inoltre, la CP_9 sussistenza dei presupposti, soggettivi e oggettivi, dell'invocata usucapione.
Si costituivano, altresì, in giudizio , e , i Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva, non essendo più gli stessi proprietari del bene,
e disconoscevano la scrittura privata del 13 novembre 1984. Rilevavano, inoltre, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto e chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice e la condanna, oltre che al pagamento delle spese di lite, al risarcimento del danno per lite temeraria.
Veniva disposta la verificazione della scrittura privata del 13 novembre 1984 e istruita la causa, con l'acquisizione di documentazione, l'espletamento dell'interrogatorio formale dei convenuti e della prova testimoniale chiesta da parte attrice.
Con sentenza n. 536/2022, emessa in data 6 luglio 2022, il Tribunale di Patti rigettava le domande attrici e la domanda di risarcimento, ex art. 96 c.p.c., proposta dai convenuti, condannando gli attori al pagamento delle spese di lite e di quelle relative alla c.t.u..
Avverso detta sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle domande Parte_4 proposte in primo grado, con condanna degli appellati al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio. In subordine, hanno chiesto di riconoscere e dichiarare la comproprietà della strada in capo agli attori, sempre in forza di intervenuta usucapione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la ”, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., nonché l'inammissibilità delle domande, eccezioni e allegazioni nuove, per la prima volta proposte in grado di appello. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio , e , Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 eccependo, in via preliminare, la inammissibilità delle domande, eccezioni e allegazioni nuove proposte dagli appellanti e l'inammissibilità del gravame proposto per mancata osservanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. Nel merito, hanno contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali.
A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 18 luglio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore ha dedotto: “Ha errato il Giudice di prime cure a ritenere fondata l'eccezione di indeterminatezza del petitum della domanda attrice”. Ha lamentato che il primo giudice aveva errato nel ritenere che parte attrice non avesse provveduto a determinare ex ante la porzione di terreno sulla quale asseriva di aver acquistato il diritto di proprietà per usucapione, chiedendo anzi al giudice di autorizzarne il frazionamento, al fine della individuazione,
e che neanche la documentazione allegata consentisse di superare tale indeterminatezza.
La doglianza è fondata.
Occorre premettere, in diritto, che ai sensi dell'art. 164 c.p.c., comma 4, la citazione è nulla, se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dall'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3) - ossia la determinazione della cosa oggetto della domanda - ovvero se manca l'esposizione dei fatti prefigurata all'art. 163 c.p.c., comma 3, n. 4.
3 Come costantemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “La nullità dell'atto di citazione per petitum omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 29/01/2015, n. 1681).
La dichiarazione di nullità della citazione postula, dunque, una valutazione che tenga conto, dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, determinandosi la nullità soltanto qualora, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto della domanda risulti assolutamente incerto e tale presupposto deve essere vagliato coerentemente con la “ratio” ispiratrice della norma, consistente essenzialmente nell'eIGenza di mettere immediatamente il convenuto nelle condizione di predisporre una adeguata linea di difesa e di individuare agevolmente ciò che l'attore chiede e per quali ragioni, che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda (cfr. Cass. Civ., sez. un., 22 maggio 2012,
n. 8077).
Nel caso in esame, nell'atto introduttivo del giudizio gli attori hanno chiesto di accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà di “una porzione di terreno sita nel Comune di Galati Mamertino, località Sceti, dell'estensione di circa mq. 600, facente parte della part.lla 796 del foglio 9, confinante da una parte con la strada di collegamento Galati Mamertino-Bufana, con terreno di proprietà della IG.ra con terreno degli eredi e con terreno di CP_9 CP_7 proprietà di (oggi eredi) e della IG.ra ”, precisando che su tale Controparte_6 CP_10 porzione di terreno, nel 1984, era stata realizzata una stradella rotabile che metteva in comunicazione il terreno di loro proprietà con la strada provinciale.
Tenuto conto del complessivo tenore dell'atto di citazione e della documentazione prodotta, può ritenersi che la domanda contenesse tutti gli elementi di fatto e di diritto idonei ad individuare il terreno oggetto della domanda, ancorché non catastalmente, tanto da consentire alle controparti di approntare adeguate e puntuali difese.
2. Tali considerazioni inducono a ritenere assorbito il secondo motivo di appello (B), concernente la
“Nullità della sentenza per vizio in procedendo - violazione dell'art. 164, comma 5 c.p.c.”, nonché il quinto (E) e il sesto motivo di gravame (F), pure attinenti alla individuazione del bene oggetto della domanda.
3. Con il terzo motivo di gravame, la difesa ha dedotto “Ha errato il Giudice di prime cure a rigettare la domanda di intervenuta usucapione formulata dai IG.ri e - integrale omissione Pt_1 CP_6 delle risultanze probatorie - palese contraddittorietà dei provvedimenti”. Ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere la domanda di usucapione, tenendo conto, in primo luogo, delle deduzioni delle parti convenute, che avevano riconosciuto espressamente, non solo l'esistenza della strada, che dalla via pubblica consentiva di raggiungere i fondi e , ma anche che Pt_1 CP_6 detta strada fosse stata realizzata dai deducenti, i quali ne avevano curato la manutenzione e, senza il concorso di nessuno, avevano deciso di asfaltarla. Inoltre, il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto delle prove documentali acquisite al giudizio e, in particolare, dei contratti (scrittura privata del
1984, atto pubblico di vendita del 1986 da leggersi in unico contesto con la scrittura privata del 1985), degli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione e della documentazione catastale, fotografica e aerofotogrammetria. Infine, il primo giudice avrebbe dovuto valutare e tenere in debito conto le risultanze delle prove orali dallo stesso ammesse.
4 La censura è infondata.
Il compendio probatorio in atti, ancorché debitamente valutato, non avrebbe consentito di ritenere provata la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della proprietà della porzione di terreno oggetto di causa, ex art. 1158 c.c..
Occorre premettere, in diritto, che, per costante orientamento della giurisprudenza, ai fini dell'acquisto della proprietà di un terreno per usucapione, il possesso utile non si risolve nella mera utilizzazione (peraltro conforme alla sua destinazione), ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere l'esercizio della IGnoria uti dominus sul bene.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus possidendi - che consiste, non nella convinzione di essere proprietario, ma nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà, senza che rilevi, invece, la buona fede, né la consapevolezza di possedere senza titolo - che può eventualmente anche essere desunto, in via presuntiva, dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà.
Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cosiddetto ius excludendi alios), è stato affermato che il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato, non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne precluso ai terzi la fruizione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 28/06/2023, n. 18528).
E' stato, inoltre, chiarito che, con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione
è avvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. II, 30/07/2024, n. 21301).
Nel caso in esame, gli attori hanno dedotto, in primo luogo, di avere acquistato la proprietà del terreno su cui, già nel mese di ottobre 1984, era stata realizzata la stradina carrabile, in forza di una scrittura privata, stipulata in data 13 novembre 1984 con i proprietari.
Si legge, in particolare, in detta scrittura privata: “I IGg. , Controparte_7 CP_8
e vendono ai IGnori e un
[...] Persona_1 Controparte_6 Parte_1 appezzamento di terreno della superficie di mq. 600.00 circa sito in località “Sceti” del Comune di
Galati Mamertino e confinante: con la particella n. 181 (F.9) di proprietà dei venditori, da due lati
e da un altro lato con la strada comunale S. Anna-Sceti”.
Tale scrittura privata - peraltro, sottoscritta solo da due dei proprietari, e Controparte_7
ma non anche da (dante causa dei convenuti Controparte_8 Persona_1
- appare, tuttavia, inidonea, non solo a trasferire la piena proprietà, ma anche a trasferire CP_4 il possesso utile ai fini dell'usucapione, in quanto fa genericamente riferimento ad un “appezzamento di terreno”, confinante con la particella 181 (che si trova a circa 500 mq. dall'area in cui ricade la stradella) di proprietà dei venditori e con la strada comunale S. Anna-Sceti, e non consente di ritenere, con certezza, che il bene oggetto della convenzione - a prescindere dagli effetti reali, o meramente personali, attribuibili alla stessa - fosse proprio (anche solo in parte) la strada interpoderale oggetto della presente controversia. Peraltro, la documentazione allegata non consente neanche di stabilire se coincidano le dimensioni dei due terreni (mq. 600).
5 Ma anche ove si ritenesse provato (e ciò non è) che oggetto della scrittura privata in parola fosse proprio la porzione di terreno su cui era stata realizzata la stradella, appare evidente, alla luce della ulteriore documentazione in atti, che la convenzione, a prescindere dal tenore letterale, non fosse destinata a produrre effetti definitivi e reali (essendo, al più, assimilabile ad un preliminare di vendita al quale non si è dato seguito con la stipula del definitivo).
In proposito, occorre premettere che, in linea di principio, per stabilire se, in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia possesso idoneo all'usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'animus possidendi nell'indicato soggetto.
Ciò premesso, che la scrittura privata non fosse destinata a produrre effetti definitivi e reali, emerge chiaramente dalla scrittura privata stipulata, in data 18 marzo 1985, dagli stessi Controparte_7
e , quest'ultima anche in qualità di procuratrice generale di ,
[...] CP_8 Parte_6
e tale nella quale i germani dichiaravano di vendere, pur facendo rinvio a CP_9 CP_7 successivo atto pubblico (in questo caso stipulato), alla Sig.ra un fondo rustico sito CP_9 nella C/da Sceti del Comune di Galati Mamertino confinante “a monte con una stradella carrozzabile larga circa mt. 4,00” con la precisazione “che l'acquirente può in qualsiasi momento e con mezzi carrozzabili e non, transitare su detta stradella;
considerato però che i Sigg.ri e Parte_1
hanno contribuito economicamente alla realizzazione della suddetta stradella, la Controparte_6
Sig.ra si obbliga a versare ai Sigg.ri e la somma CP_9 Parte_1 Controparte_6 di Lire 300.000 (trecentomila), pertanto i Sigg.ri e intervengono Parte_1 Controparte_6 nella presente vendita accettando le condizioni inerenti i diritti di passaggio sulla stradella in oggetto”.
La vendita concordata con la predetta scrittura privata (evidentemente priva di effetti reali) veniva formalizzata con successivo atto pubblico del 26 luglio 1986, con il quale , Controparte_7
e vendevano “attualmente ed irrevocabilmente” a Persona_1 Controparte_8
“un distacco di fondo rustico, in agro di Galati Mamertino, nella località Sceti… CP_9 confinate a monte con restante terreno dei venditori adibito a strada”, precisando che “il distacco avrà accesso dalla strada privata del venditore che dovrà avere larghezza di metri quattro che consenta passaggio a mezzi meccanici”.
Dunque, anche dopo la stipula della scrittura privata del 13 novembre 1984 con gli attori, i germani continuavano ad esercitare pienamente il loro diritto di proprietà sulla stradella carrabile, CP_7 attribuendo all'acquirente, un diritto di passaggio, e il diritto di proprietà sulla CP_9 strada in capo agli alienanti veniva riconosciuto da e , i quali Parte_1 Controparte_6 intervenivano in occasione della stipula della scrittura privata del 18 marzo 1985, non come proprietari o comproprietari della stradella, ma quali soggetti che avevano contribuito economicamente a realizzarla (per cui la si impegnava a corrispondere loro una somma di CP_9 denaro, quale contributo alle spese sostenute) e che, evidentemente, erano a loro volta titolari di un diritto di passaggio, che accettavano di condividere con la assentendo “le condizioni CP_9 inerenti i diritti di passaggio sulla stradella in oggetto”. Riconoscimento che, sul piano dell'animus possidendi, risulta incompatibile con la pretesa di essere divenuti proprietari esclusivi della strada.
Tale interpretazione dei fatti, d'atra parte, bene si concilia con la documentazione amministrativa prodotta, da cui emerge che, in data 24 ottobre 1984, e Controparte_12
6 , quali “proprietari di terreni siti in località Fiumetto”, formulavano richiesta, al Controparte_6
Comune di Galati Mamertino, di autorizzazione per la costruzione di “una stradella rotabile che collega le loro proprietà alla costruenda strada Galati-S. Anna-Bufana”, e che a tale richiesta faceva seguito provvedimento autorizzativo emesso dal Comune in data 29 ottobre 1984.
E' evidente, dunque, che i tre proprietari di terreni siti in località Fiumetto avevano il comune progetto di realizzare la stradella, che collegasse i loro rispettivi fondi con la costruenda strada , Persona_3 per cui non avrebbe avuto senso che, poco dopo, i germani trasferissero la proprietà esclusiva CP_7 del terreno destinato alla realizzazione del progetto a e . Parte_1 Controparte_6
D'altra parte, gli attori non hanno dimostrato, né chiesto di provare, di avere esercitato sulla strada oggetto di causa un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di piena ed esclusiva proprietà, consistito cioè in atti idonei ad esprimere l'esercizio della IGnoria uti dominus sul bene, posti in essere in contrapposizione con il possesso esercitato dai proprietari.
Tale prova, invero, non è emersa in esito alla prova testimoniale.
Il teste premesso di avere lavorato, a partire dal 1990, nella campagna degli Testimone_1 attori, confermava la presenza di una sbarra metallica all'inizio della strada (“posso dire che vi era una sbarra metallica per l'accesso alla strada …”), confermava l'attività di manutenzione svolta dagli attori, precisando che spesso ero lui ad occuparsi “della pulizia della strada per conto loro e su loro richiesta”.
Il teste confermava di essersi occupato personalmente con la propria ditta dei Testimone_2 lavori di asfaltatura della strada, su incarico dei IGnori e . Pt_1 CP_6
Può ritenersi accertato, pertanto, che gli attori, dopo avere chiesto ed ottenuto, unitamente a
[...]
, l'autorizzazione a la costruzione della stradella rotabile (avvenuta sul solo Controparte_7 terreno dei germani ), ed avere contribuito economicamente alla realizzazione della stessa, CP_7 apponendovi una sbarra metallica di accesso per precluderne l'ingresso ai terzi, abbiano continuato ad utilizzarla per raggiungere il terreno di loro proprietà, realizzando, altresì, attività di cura e manutenzione della stessa.
Si tratta, tuttavia, di attività del tutto compatibili con l'esercizio di un diritto (personale o reale) di passaggio sulla strada, assentito dai proprietari-possessori, ed evidentemente non compiute in contrapposizione al diritto di questi ultimi, ma con il consenso degli stessi.
Come chiarito più volte dalla S.C., la presunzione di possesso utile “ad usucapionem” di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua, non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario-possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso, la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 15 marzo 2005 n. 5551; Cass. Civ. Sez. 2, 14 ottobre
2014 n. 21690).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato, né chiesto di provare, che nel corso del tempo la mera detenzione della strada fosse mutata in possesso uti dominus.
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
7 correlata sostituzione al precedente animus detinendi dell'animus rem sibi habendi. Tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua” (Cass.
Civ., sez. II, 13/10/2022, n. 30134).
E tale manifestazione, nella specie, non vi è stata, né può desumersi dal compimento di atti di conservazione e miglioramento delle condizioni della strada, compatibili con la mera detenzione o, al più, all'esercizio di una servitù di passaggio. Peraltro, gli attori non hanno provato gli esborsi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria, né hanno allegato e provato di avere provveduto al pagamento delle tasse connesse al diritto di proprietà sul bene oggetto di causa.
Né può essere accolta la domanda, formulata per la prima volta nelle conclusioni dell'atto di appello, concernente l'acquisto della comproprietà della strada oggetto di causa, per intervenuta usucapione, non potendosi ritenere ricompresa nella iniziale domanda di usucapione della piena proprietà, implicando una modifica degli elementi costitutivi della domanda.
Sul punto può essere richiamato il principio espresso dalla Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale “Il comproprietario che invochi l'acquisto per usucapione soltanto di una quota relativa ad un bene indiviso, lasciando impregiudicate le quote degli altri comproprietari, deve formulare in giudizio un'apposita e specifica domanda, posto che la pretesa, implicando anche la modifica del fatto costitutivo da una situazione di possesso esclusivo ad una condizione di compossesso, non può ritenersi compresa nell'iniziale domanda di usucapione di tutte le altre quote in quanto comportante una mera riduzione del petitum originario” (Cass. Civ., sez. II, 06/12/2011, n. 26241).
4. Le superiori argomentazioni inducono, altresì, al rigetto della domanda risarcitoria formulata, peraltro in modo estremamente generico, nei soli confronti di , Controparte_3 CP_5
e .
[...] Controparte_4
Questi ultimi, infatti, alla data della stipula dell'atto pubblico di trasferimento della proprietà dell'intera particella 796 alla , non potevano, certamente, essere consapevoli di alcun CP_1 diritto di proprietà, acquistato per usucapione dagli attori, sulla porzione di terreno adibita a strada, per cui non può ritenersi che abbiano agito in mala fede.
Ne segue il rigetto dell'appello con conferma, ancorché per motivi diversi, della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, concernente il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (D).
La sentenza va confermata anche con riguardo alle statuizioni sulle spese, che appaiono rispettose del principio della soccombenza.
Sul punto va ricordato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale
“Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del
c.p.c.” (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. III, 23/06/2022, n. 20317).
Il rigetto della domanda per lite temeraria, promossa dai convenuti , Controparte_3 CP_5
e , ed il rigetto della domanda attorea non costituiscono un'ipotesi di
[...] Controparte_4 pluralità di domande contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca e, quindi, la compensazione delle spese legali, stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96
8 c.p.c., rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (cfr. Cass. Civ. sez. VI, 12/04/2017, n. 9532).
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Le spese del presente grado del giudizio, per la regola della soccombenza, vanno poste a carico di parte appellante e si liquidano, in favore della - seguendo i Controparte_1 parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della domanda di usucapione (calcolato ai sensi dell'art. 15 c.p.c.) e applicando i valori tariffari medi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 2.915,00 (di cui € 536,00, per la fase di studio, €
536,00, per la fase introduttiva, € 992,00, per la fase di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e, in favore di , e - seguendo i parametri tariffari di Controparte_3 Controparte_5 Controparte_4 cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della domanda risarcitoria (valore indeterminabile-complessità bassa) e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte degli appellanti di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e , avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_5 Parte_3 Parte_4
536/2022, emessa, in data 6 luglio 2022, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna gli appellanti alla rifusione, in solido, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate, in favore della , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, in complessivi € 2.915,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., e, in favore di , Controparte_3 CP_5
e , in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario
[...] Controparte_4 delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di conIGlio del 26 giugno 2025.
Il ConIGliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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