CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IRAP 2018
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 30/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B100412 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7 febbraio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta
2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 79/2025 R.G.R.
La ricorrente eccepiva come illegittimamente l'Ufficio avesse ritenuto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti le fatture emesse nel corso del 2018 dalla Società_1 s.r.l. e dalla Società_2 s.r.l. in quanto la società ricorrente, svolgente attività nel settore della pubblicità nell'ambito di eventi sportivi, aveva effettivamente acquistato gli spazi pubblicitari durante manifestazioni motoristiche ed i pass all'area paddock, oggetto dei contratti con le due suindicate società fornitrici, tanto che aveva venduto tali spazi e pass ai propri clienti, senza che sul punto alcuna contestazione venisse mossa dall'amministrazione finanziaria.
Riteneva che l'Agenzia delle Entrate non avesse in alcun modo provato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle singole fatture contestate, atteso che le criticità concernenti le società fornitrici non riguardavano certamente la società ricorrente, che aveva necessariamente acquistato i beni e servizi indicati nelle fatture, altrimenti non avrebbe potuto rivenderli.
Le fatture non potevano essere considerate generiche, considerata la tipologia di prestazioni offerte dalle società fornitrici, essendo chiaramente indicato l'oggetto delle prestazioni.
Oltre a produrre documentazione relativa alle società fornitrici (contratti e pagamenti effettuati), produceva i contratti con le società clienti (Società_3, Società_4 s.r.l., Società_5 s.r.l.), le fatture emesse, i pagamenti ricevuti, plurime mail relative all'esecuzione dei contratti, nonché fotografie e video, estratti da fonti aperte, attestanti l'effettiva prestazioni delle attività pubblicitarie a favore delle clienti, prestazioni che non avrebbe potuto assicurare se non avesse prima acquistato gli spazi pubblicitari e i permessi di accesso alle aree paddock da propri fornitori.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis Statuto del Contribuente, in quanto l'atto impositivo non era stato preceduto dal necessario contraddittorio preventivo e dalla notificazione di schema d'atto, prescritti, a pena di nullità, dalla citata norma.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Nel merito riteneva di avere pienamente provato la fittizietà delle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. e dalla Società_2 s.r.l., riepilogando tutte le criticità a loro carico, che comportavano l'impossibilità per le stesse di fornire quanto indicato nelle fatture emesse a favore della ricorrente
A fronte di tali indizi gravi, precisi e concordanti nel ritenere le fatture emesse dalle società fornitrici. relative a fatture oggettivamente inesistenti, la ricorrente non aveva fornito alcuna adeguata prova contraria, essendosi limitata a produrre fatture e documentazione di pagamento, nonché contratti e documentazione concernenti i propri clienti.
Riteneva che nel caso di specie non fosse prescritto il contraddittorio preventivo con il contribuente, essendovi fondato motivo per la riscossione (circostanza che, ex art. 6 bis, secondo comma, L. 212/2000 esime dalla notificazione di schema d'atto), atteso che nei confronti della società erano stati emessi avvisi di accertamento anche per gli anni precedenti con analoghe contestazioni e che a suo carico erano presenti carichi per importo superiore ad euro 1.200.000,00.
Segnalava peraltro che gli avvisi di accertamento per gli anni 2014, 2016 e 2017 erano stati impugnati e che le sentenze allo stato emesse, in primo grado per il 2016 e 2017 e in primo e secondo grado per il 2014, erano stati favorevoli all'Ufficio, mentre l'avviso di accertamento per l'anno 2015 era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con ricorso in data 8 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B100412/2025, in materia di ritenute il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 351/2025 R.G.R. La ricorrente osservava come l'avviso di accertamento impugnato fosse conseguente all'emissione nei suoi confronti dell'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito a carico della società e, pertanto, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soi, aveva pertanto contestato alla ricorrente la mancata effettuazione di ritenute per le somme erogate ai soci.
Dopo avere ribadito i motivi di ricorso a dimostrazione dell'illegittimità dell' avviso di accertamento n.
T9F03B101161/2024, rilevava comunque come non fosse stata in alcun modo provata la distribuzione di utili ai soci, risultando invece prova del tutto contraria, in quanto, i pagamenti delle fatture asseritamente relative ad operazioni inesistenti erano realmente avvenuti, come da documentazione prodotta, sicchè nessun utile poteva comunque essere distribuito
Il ricorso veniva iscritto con n. 351/2025 R.G.R.
L'agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato, in quanto provato un maggiore reddito non dichiarato a carico della ricorrente per l'anno di imposta 2018, trattandosi pacificamente di società e ristretta base sociale, si doveva applicare la presunzione di distribuzione di utili ai soci, presunzione certamente sussistente nel caso di specie e confermata nella sua configurabilità dalla univoca giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992
All'udienza del 21 gennaio 2026, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, il ricorso n. 351/2025
R.G.R. veniva riunito al ricorso n. 79/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono pertanto essere accolti.
Pur sussistendo tutte le criticità a carico delle società Società_1 s.r.l. e Società_2 s..r.l. emittenti le fatture in contestazione a favore della ricorrente, non vi è tuttavia prova che tali fatture siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
La società ricorrente svolgente attività nel settore della pubblicità nell'ambito di eventi sportivi, ha effettivamente acquistato gli spazi pubblicitari durante manifestazioni motoristiche ed i pass all'area paddock, oggetto dei contratti con le due suindicate società fornitrici, tanto che ha venduto tali spazi e pass ai propri clienti, senza che sul punto alcuna contestazione sia stata mossa dall'amministrazione finanziaria.
La ricorrente ha prodotta copiosa e idonea documentazione, tra cui i contratti con le società clienti (Società_3
, Società_4 s.r.l., Società_5 s.r.l.), le fatture emesse, i pagamenti ricevuti, plurime mail relative all'esecuzione dei contratti, nonché fotografie e video, estratti da fonti aperte, attestanti l'effettiva prestazioni delle attività pubblicitarie a favore delle clienti, prestazioni che non avrebbe potuto assicurare se non avesse prima acquistato gli spazi pubblicitari e i permessi alle aree paddock da propri fornitori.
La prova della oggettiva esistenza delle prestazioni acquistate comporta la illegittimità l'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018 , in quanto con esso viene contestata proprio la oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalle due fornitrici in oggetto.
Tali fatture potrebbero essere, al più (anzi, verosimilmente), relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, proprio perché è indubbio che l'acquisto dei beni e servizi indicati nelle fatture abbia avuto luogo, ma le prestazioni sono state effettuate da soggetti diversi da quelli indicati in fatture.
A fronte di contestazione di utilizzo per operazioni oggettivamente inesistenti, stante la natura impugnatoria del processo tributaria, non è possibile per questa riqualificare le fatture come soggettivamente inesistenti, dovendo comunque osservare come tale riqualificazione avrebbe evidenti conseguente sulle imposte dirette dovute dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha effettivamente provato come per gli anni di imposta 2014.2017 siano stati emessi ulteriori avvisi di accertamento con analoghe contestazioni.
Se l'avvio di accertamento per l'anno di imposta 2015 è divenuto definitivo per mancata impugnazione, dalla lettura delle sentenze relative agli altri anni di imposta emerge chiaramente che esse non avessero ad oggetto rapporti con le due società fornitrici indicate nell'atto impugnato e, peraltro, nella sentenza per l'anno di imposta 2014 è chiaramente specificato che le contestazioni concernesse l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e non oggettivamente inesistenti.
L'accoglimento del ricorso n,79/2025, avente ad oggetto l'impugnazione dell' avviso di accertamento n.
T9F03B101161/2024, comporta conseguentemente anche l'accoglimento del conseguente avviso di accertamento in materia di ritenute, in quanto, non accertato, alcun maggior reddito non dichiarato a carico della società, non è possibile in alcun modo affermare una distribuzione di utili extracontabili a soci.
L'accoglimento dei ricorsi riuniti per le ragioni suindicate esime, per il principio della ragione più liquida, dalla analisi dei restanti motivi di ricorso, tra cui l'asserita violazione dell'art. 6 bis Statuto del Contribuente
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, in quanto la decisione è fondata su valutazione di elementi in fatto e probatori di non univoca interpretazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore CO Pavone
Il Presidente Massimo Mietto
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MIETTO MASSIMO, Presidente
PAVONE ENRICO, Relatore
DI MARIO ALBERTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B101161 IRAP 2018
- sul ricorso n. 351/2025 depositato il 30/05/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F07B100412 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7 febbraio 2024 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta
2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 79/2025 R.G.R.
La ricorrente eccepiva come illegittimamente l'Ufficio avesse ritenuto relative ad operazioni oggettivamente inesistenti le fatture emesse nel corso del 2018 dalla Società_1 s.r.l. e dalla Società_2 s.r.l. in quanto la società ricorrente, svolgente attività nel settore della pubblicità nell'ambito di eventi sportivi, aveva effettivamente acquistato gli spazi pubblicitari durante manifestazioni motoristiche ed i pass all'area paddock, oggetto dei contratti con le due suindicate società fornitrici, tanto che aveva venduto tali spazi e pass ai propri clienti, senza che sul punto alcuna contestazione venisse mossa dall'amministrazione finanziaria.
Riteneva che l'Agenzia delle Entrate non avesse in alcun modo provato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle singole fatture contestate, atteso che le criticità concernenti le società fornitrici non riguardavano certamente la società ricorrente, che aveva necessariamente acquistato i beni e servizi indicati nelle fatture, altrimenti non avrebbe potuto rivenderli.
Le fatture non potevano essere considerate generiche, considerata la tipologia di prestazioni offerte dalle società fornitrici, essendo chiaramente indicato l'oggetto delle prestazioni.
Oltre a produrre documentazione relativa alle società fornitrici (contratti e pagamenti effettuati), produceva i contratti con le società clienti (Società_3, Società_4 s.r.l., Società_5 s.r.l.), le fatture emesse, i pagamenti ricevuti, plurime mail relative all'esecuzione dei contratti, nonché fotografie e video, estratti da fonti aperte, attestanti l'effettiva prestazioni delle attività pubblicitarie a favore delle clienti, prestazioni che non avrebbe potuto assicurare se non avesse prima acquistato gli spazi pubblicitari e i permessi di accesso alle aree paddock da propri fornitori.
Eccepiva altresì l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione dell'art. 6 bis Statuto del Contribuente, in quanto l'atto impositivo non era stato preceduto dal necessario contraddittorio preventivo e dalla notificazione di schema d'atto, prescritti, a pena di nullità, dalla citata norma.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la piena legittimità dell'atto impugnato.
Nel merito riteneva di avere pienamente provato la fittizietà delle fatture emesse dalla Società_1 s.r.l. e dalla Società_2 s.r.l., riepilogando tutte le criticità a loro carico, che comportavano l'impossibilità per le stesse di fornire quanto indicato nelle fatture emesse a favore della ricorrente
A fronte di tali indizi gravi, precisi e concordanti nel ritenere le fatture emesse dalle società fornitrici. relative a fatture oggettivamente inesistenti, la ricorrente non aveva fornito alcuna adeguata prova contraria, essendosi limitata a produrre fatture e documentazione di pagamento, nonché contratti e documentazione concernenti i propri clienti.
Riteneva che nel caso di specie non fosse prescritto il contraddittorio preventivo con il contribuente, essendovi fondato motivo per la riscossione (circostanza che, ex art. 6 bis, secondo comma, L. 212/2000 esime dalla notificazione di schema d'atto), atteso che nei confronti della società erano stati emessi avvisi di accertamento anche per gli anni precedenti con analoghe contestazioni e che a suo carico erano presenti carichi per importo superiore ad euro 1.200.000,00.
Segnalava peraltro che gli avvisi di accertamento per gli anni 2014, 2016 e 2017 erano stati impugnati e che le sentenze allo stato emesse, in primo grado per il 2016 e 2017 e in primo e secondo grado per il 2014, erano stati favorevoli all'Ufficio, mentre l'avviso di accertamento per l'anno 2015 era divenuto definitivo per mancata impugnazione.
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
Con ricorso in data 8 maggio 2025 la Ricorrente_1 s.r.l. impugnava, chiedendone l'annullamento, l'avviso di accertamento n. T9F07B100412/2025, in materia di ritenute il periodo di imposta 2018.
Il ricorso veniva iscritto con n. 351/2025 R.G.R. La ricorrente osservava come l'avviso di accertamento impugnato fosse conseguente all'emissione nei suoi confronti dell'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018, con cui l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito a carico della società e, pertanto, applicando la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soi, aveva pertanto contestato alla ricorrente la mancata effettuazione di ritenute per le somme erogate ai soci.
Dopo avere ribadito i motivi di ricorso a dimostrazione dell'illegittimità dell' avviso di accertamento n.
T9F03B101161/2024, rilevava comunque come non fosse stata in alcun modo provata la distribuzione di utili ai soci, risultando invece prova del tutto contraria, in quanto, i pagamenti delle fatture asseritamente relative ad operazioni inesistenti erano realmente avvenuti, come da documentazione prodotta, sicchè nessun utile poteva comunque essere distribuito
Il ricorso veniva iscritto con n. 351/2025 R.G.R.
L'agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, ribadendo la legittimità dell'atto impugnato, in quanto provato un maggiore reddito non dichiarato a carico della ricorrente per l'anno di imposta 2018, trattandosi pacificamente di società e ristretta base sociale, si doveva applicare la presunzione di distribuzione di utili ai soci, presunzione certamente sussistente nel caso di specie e confermata nella sua configurabilità dalla univoca giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento dell'art. 7, quinto comma bis, d.l.vo 546/1992
All'udienza del 21 gennaio 2026, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, il ricorso n. 351/2025
R.G.R. veniva riunito al ricorso n. 79/2025 R.G.R.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e devono pertanto essere accolti.
Pur sussistendo tutte le criticità a carico delle società Società_1 s.r.l. e Società_2 s..r.l. emittenti le fatture in contestazione a favore della ricorrente, non vi è tuttavia prova che tali fatture siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.
La società ricorrente svolgente attività nel settore della pubblicità nell'ambito di eventi sportivi, ha effettivamente acquistato gli spazi pubblicitari durante manifestazioni motoristiche ed i pass all'area paddock, oggetto dei contratti con le due suindicate società fornitrici, tanto che ha venduto tali spazi e pass ai propri clienti, senza che sul punto alcuna contestazione sia stata mossa dall'amministrazione finanziaria.
La ricorrente ha prodotta copiosa e idonea documentazione, tra cui i contratti con le società clienti (Società_3
, Società_4 s.r.l., Società_5 s.r.l.), le fatture emesse, i pagamenti ricevuti, plurime mail relative all'esecuzione dei contratti, nonché fotografie e video, estratti da fonti aperte, attestanti l'effettiva prestazioni delle attività pubblicitarie a favore delle clienti, prestazioni che non avrebbe potuto assicurare se non avesse prima acquistato gli spazi pubblicitari e i permessi alle aree paddock da propri fornitori.
La prova della oggettiva esistenza delle prestazioni acquistate comporta la illegittimità l'avviso di accertamento n. T9F03B101161/2024, in materia di IRES, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2018 , in quanto con esso viene contestata proprio la oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalle due fornitrici in oggetto.
Tali fatture potrebbero essere, al più (anzi, verosimilmente), relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, proprio perché è indubbio che l'acquisto dei beni e servizi indicati nelle fatture abbia avuto luogo, ma le prestazioni sono state effettuate da soggetti diversi da quelli indicati in fatture.
A fronte di contestazione di utilizzo per operazioni oggettivamente inesistenti, stante la natura impugnatoria del processo tributaria, non è possibile per questa riqualificare le fatture come soggettivamente inesistenti, dovendo comunque osservare come tale riqualificazione avrebbe evidenti conseguente sulle imposte dirette dovute dalla società.
L'Agenzia delle Entrate ha effettivamente provato come per gli anni di imposta 2014.2017 siano stati emessi ulteriori avvisi di accertamento con analoghe contestazioni.
Se l'avvio di accertamento per l'anno di imposta 2015 è divenuto definitivo per mancata impugnazione, dalla lettura delle sentenze relative agli altri anni di imposta emerge chiaramente che esse non avessero ad oggetto rapporti con le due società fornitrici indicate nell'atto impugnato e, peraltro, nella sentenza per l'anno di imposta 2014 è chiaramente specificato che le contestazioni concernesse l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente e non oggettivamente inesistenti.
L'accoglimento del ricorso n,79/2025, avente ad oggetto l'impugnazione dell' avviso di accertamento n.
T9F03B101161/2024, comporta conseguentemente anche l'accoglimento del conseguente avviso di accertamento in materia di ritenute, in quanto, non accertato, alcun maggior reddito non dichiarato a carico della società, non è possibile in alcun modo affermare una distribuzione di utili extracontabili a soci.
L'accoglimento dei ricorsi riuniti per le ragioni suindicate esime, per il principio della ragione più liquida, dalla analisi dei restanti motivi di ricorso, tra cui l'asserita violazione dell'art. 6 bis Statuto del Contribuente
Si ritiene congruo ed equo compensare le spese di lite, in quanto la decisione è fondata su valutazione di elementi in fatto e probatori di non univoca interpretazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate.
Bergamo, li 21 gennaio 2026
Il Relatore CO Pavone
Il Presidente Massimo Mietto