Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 18
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inesistenza oggettiva delle operazioni

    La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo criticità a carico delle società emittenti, non vi è prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. La ricorrente ha fornito documentazione attestante l'effettiva prestazione dei servizi pubblicitari.

  • Altro
    Violazione del contraddittorio preventivo

    L'accoglimento del ricorso per altri motivi esime dall'analisi di questo motivo di ricorso, in applicazione del principio della ragione più liquida.

  • Accolto
    Conseguenza dell'accertamento principale

    L'accoglimento del ricorso principale comporta l'accoglimento di questo ricorso, non potendo affermarsi una distribuzione di utili extracontabili ai soci in assenza di un maggior reddito accertato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 18
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 18
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo