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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/11/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Prima Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica de Sire presidente dott. Simone Iannone giudice dott.ssa Jone Galasso giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Fabiana Bisceglie ed Parte_1
elettivamente domiciliato in Mercato San Severino alla via dei Due Principati n. 35; parte ricorrente
E
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela D'Amore ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Castel San Giorgio alla via A. Amendola n. 14;
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: come da atti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in Parte_1 Controparte_1 data 21.08.1999 e che, dall'unione coniugale, erano nati due figli: (in data 09.02.2000) Per_1
e in data 03.11.2005). Esponevano, inoltre, che - con decreto n. cron. 8604/2022 - il Per_2
Tribunale di Nocera Inferiore aveva omologato la separazione e che non era stata più ripristinata l'unione coniugale. Pertanto, chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 04.11.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi decreto di omologa dei relativi patti (cfr. copia decreto di omologa depositata in data 10.10.2025 da parte ricorrente) e, da quella data, è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Per quanto detto, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nella cancelleria di questo Tribunale in data 13.02.2025, risultando dette condizioni adeguate a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare gli interessi dei figli e (maggiorenni ma non ancora Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti).
Infine, il Tribunale si limita a dare atto dell'impegno assunto dalle parti al punto f) del ricorso relativo al trasferimento della quota dell'immobile in comproprietà.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[...]
e in data 21.08.1999 in Cava de' Tirreni (atto n. Parte_1 Controparte_1 235, parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno
1999);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e art. 152 septies disp. att. c.p.c. d.lgs. 149/2022 e
125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato il
13.02.2025, da intendersi qui integralmente richiamati per relationem;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 06.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica de Sire