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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10391/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10391/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
44/3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Livia Leone del Foro di
Bologna e Alessandro Foschi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Livia Leone in Bologna Via Santo Stefano n.32
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_1 rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, giusta delega in calce del presente atto, dall'
Avv. Laura Rampioni e dall' Avv. Luigi Cavina, entrambi del Foro di Bologna con Studio in Bologna
Piazza San Francesco n.7
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/12/2024;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 17/12/2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
07/04/1967 e nato a [...] il [...], già uniti in Controparte_1
matrimonio in SASSARI (SS) il giorno 10/03/2001 (atto n. 21, P. 2, Serie A anno 2001);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
21,1,2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10391/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
44/3 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Livia Leone del Foro di
Bologna e Alessandro Foschi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Livia Leone in Bologna Via Santo Stefano n.32
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...] Controparte_1 rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, giusta delega in calce del presente atto, dall'
Avv. Laura Rampioni e dall' Avv. Luigi Cavina, entrambi del Foro di Bologna con Studio in Bologna
Piazza San Francesco n.7
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 17/12/2024;
Il P.M è intervenuto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza del 17/12/2024, sulle conclusioni dei procuratori delle parti di cui al relativo verbale, la causa era rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito dal Giudice delegato è fallito, ma anche dal contenuto degli atti.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale a causa delle insanabili divergenze tra la ricorrente e il resistente.
Pertanto, in ragione dell'ammissibilità ex lege della pronuncia solo sullo stato, prevista dall'art. 473 bis.
22 comma 4°, va dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
Copia autentica della presente sentenza deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu contratto, per le previste annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/2000.
La causa deve proseguire per tutte le altre questioni controverse, che costituiranno oggetto della pronuncia definitiva.
La regolazione delle spese è rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando,
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
07/04/1967 e nato a [...] il [...], già uniti in Controparte_1
matrimonio in SASSARI (SS) il giorno 10/03/2001 (atto n. 21, P. 2, Serie A anno 2001);
2. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione 1^ Civile del Tribunale, il giorno
21,1,2025 ________.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3