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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12908 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 33045 / 2025 all'udienza del 16/12/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv FERRARI MORANDI ESTER pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
Laurino pec t in forza di delega rilasciata dal Email_2
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/9/025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto all'accompagno dal novembre 2022 CP_ e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver ottenuto con sentenza n 3090/24 notificata il 3/5/24 il riconoscimento del diritto all'accompagno dal novembre 2022 , che in data 27/9/24 veniva notificato il mod AP Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia per essere stata pagata la prestazione All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuta liquidazione ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che la sentenza è stata notificata il 3/5/24 ed in data 27/9/24 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70, in data 25/9/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata solo ad ottobre 2025 , le stese devono essere poste carico CP_ dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto spettante. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 1315,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 16/12/2025 Il giudice
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n. 33045 / 2025 all'udienza del 16/12/2025 , mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv FERRARI MORANDI ESTER pec Parte_1
giusta delega in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dal Funzionario Davide CP_1
Laurino pec t in forza di delega rilasciata dal Email_2
Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento ratei
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 25/9/025, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare che aveva diritto all'accompagno dal novembre 2022 CP_ e per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati dalla predetta data oltre interessi , vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario . Deduceva di aver ottenuto con sentenza n 3090/24 notificata il 3/5/24 il riconoscimento del diritto all'accompagno dal novembre 2022 , che in data 27/9/24 veniva notificato il mod AP Concludeva come sopra. CP_ Si costituiva l' che chiedeva dichiararsi la cessazione della materia per essere stata pagata la prestazione All'udienza la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia ,in quanto l'intervenuta liquidazione ha privato la parte ricorrente dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
In ordine alle spese, considerando che la sentenza è stata notificata il 3/5/24 ed in data 27/9/24 veniva inviata la documentazione amministrativa AP 70, in data 25/9/25 depositato il ricorso e la prestazione liquidata solo ad ottobre 2025 , le stese devono essere poste carico CP_ dell' avendo la parte ricorrente dovuto sostenere delle spese per ottenere il pagamento di quanto spettante. Deve pertanto dichiararsi la cessazione della materia con condanna alle spese ,considerata la questione meramente fattuale ed a carattere seriale.
.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento della delle spese di lite liquidate in euro 1315,00 oltre iva e cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario Roma 16/12/2025 Il giudice