Art. 57.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per le finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 1090, 3113, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro per le finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli numeri 1090, 3113, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1976, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.