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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1429/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16795/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 007120240023453185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1873/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
19.7.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Campania.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituiscono le convenute Agenzia della Riscossione e Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
parte ricorrente con il ricorso introdotto dichiarava di impugnare una cartella di pagamento, n.
007120240023453185000, dell'importo di € 468,39 per l'omesso pagamento della tassa auto per l'anno 2018, sul veicolo tg. Targa_1;
la ricorrente affida al ricorso le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta decadenza, la tardiva consegna del ruolo poiché effettuata soltanto nel 2024, la prescrizione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
si costituisce l'Agenzia della Riscossione e rappresenta che parte ricorrente dichiara di impugnare una cartella di pagamento diversa da quella poi versata in atti quale atto impugnato, recante invece nr.
02820240006540951000, riferendo altresì che detta cartella, prodotta ed effettivamente riferibile alla ricorrente, veniva notificata con raccomandata a mezzo posta in data 24.3.2024, di cui produce documentazione, di talchè, il ricorso, notificato il 19.7.2024, sarebbe tardivo;
resiste in giudizio anche la Regione Campania che versa in atti la notifica del precedente avviso di accertamento relativo alla cartella nr. 02820240006540951000, regolarmente notificato il 31.8.2021;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso inammissibile;
Va, infatti, da subito rilevata l'assoluta discrasia tra l'oggetto indicato in ricorso dell'impugnativa e la documentazione prodotta a sostegno della stessa, tale da rendere assolutamente incerto il petitum del giudizio;
ad ogni buon conto, pur ritenendo le indicazioni fornite in ricorso degli meri errori certamente dalla documentazione fornita dalle parti resistenti emerge la intempestività del ricorso.
Invero ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 546/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e tale inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo- è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Dev'essere dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 21 d. lgs. 546/1992.
Le spese seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 29/01/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16795/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 007120240023453185000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1873/2025 depositato il
30/01/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, notificato in data
19.7.2024 all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Campania.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituiscono le convenute Agenzia della Riscossione e Regione Campania.
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
parte ricorrente con il ricorso introdotto dichiarava di impugnare una cartella di pagamento, n.
007120240023453185000, dell'importo di € 468,39 per l'omesso pagamento della tassa auto per l'anno 2018, sul veicolo tg. Targa_1;
la ricorrente affida al ricorso le eccezioni di omessa notifica degli atti prodromici, l'intervenuta decadenza, la tardiva consegna del ruolo poiché effettuata soltanto nel 2024, la prescrizione e la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
si costituisce l'Agenzia della Riscossione e rappresenta che parte ricorrente dichiara di impugnare una cartella di pagamento diversa da quella poi versata in atti quale atto impugnato, recante invece nr.
02820240006540951000, riferendo altresì che detta cartella, prodotta ed effettivamente riferibile alla ricorrente, veniva notificata con raccomandata a mezzo posta in data 24.3.2024, di cui produce documentazione, di talchè, il ricorso, notificato il 19.7.2024, sarebbe tardivo;
resiste in giudizio anche la Regione Campania che versa in atti la notifica del precedente avviso di accertamento relativo alla cartella nr. 02820240006540951000, regolarmente notificato il 31.8.2021;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice ritiene il ricorso inammissibile;
Va, infatti, da subito rilevata l'assoluta discrasia tra l'oggetto indicato in ricorso dell'impugnativa e la documentazione prodotta a sostegno della stessa, tale da rendere assolutamente incerto il petitum del giudizio;
ad ogni buon conto, pur ritenendo le indicazioni fornite in ricorso degli meri errori certamente dalla documentazione fornita dalle parti resistenti emerge la intempestività del ricorso.
Invero ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 546/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e tale inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo- è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Dev'essere dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 18 e 21 d. lgs. 546/1992.
Le spese seguono, come per legge, la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 200,00.