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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1087 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. BARTOLOTTA ELEMENTO CRISTINA Parte_1
e dall'Avv. CRIVELLI DANIELA, giusta delega in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. SIRI SERGIO e dall'Avv. ROSSI FLAVIA, Controparte_1
giusta delega in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione della potestà genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che le parti hanno raggiunto un accordo relativamente alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e ritenuto che tali condizioni paiono adeguate con riferimento al regime di affidamento e collocamento dei minori, nonché al loro mantenimento;
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Prende atto delle seguenti condizioni rassegnate dalle parti, alle quali conferisce vigore:
“- dare atto della cessazione della convivenza tra i signori e;
Controparte_1 Parte_1
- disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , con Persona_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre;
disporre per il padre la facoltà di tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal venerdì sera dalle ore 18,30 fino alla domenica sera alle ore21,00, allorquando lo riaccompagnerà a casa della madre, nonché per almeno due giorni infrasettimanali con pernottamento a casa del padre previo accordo tra i genitori.
Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza: il figlio trascorrerà i giorni dal 23 al 29 dicembre con un genitore e quelli tra il 29 dicembre (dalle ore 18,00 in poi) al 6 gennaio con l'altro genitore.
Trascorrerà quindi i giorni di Venerdì Santo, sabato e domenica di Pasqua con un genitore e quelli del Lunedì dell'Angelo e martedì con l'altro.
Durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi preventivamente con l'altro entro il mese di maggio di ogni anno.
Tutto quanto sopra fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze del minore;
- dare atto che la casa di Carcare Via Biglino 14/9, di proprietà esclusiva dei genitori del signor viene lasciata nella piena e libera disponibilità dello stesso e che la signora si Pt_1 CP_1 impegna a trasferire altrove la propria effettiva residenza entro i 30 giorni successivi alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento del figlio fino al Parte_1 Per_1
raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso, mediante versamento dell'assegno mensile di euro 400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese su conto corrente intestato alla signora alle coordinate CP_1
già note;
- disporre che i genitori contribuiscano ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per il figlio seguendo l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Savona, anche per quanto concerne gli oneri di informazione, documentazione e ricerca del consenso;
- dare atto che su accordo dei genitori l'assegno unico erogato dall'INPS rimanga a totale beneficio della signora e che ciascuno dei genitori detragga nella misura del 50% le spese Controparte_1
straordinarie e benefici al 50% di tutte le detrazioni previste per il figlio a carico;
- dare atto che i genitori si impegnano ad inserire gradualmente eventuali nuovi compagni/e nella vita di avendo cura di gestire tale gradualità nel pieno rispetto delle esigenze e delle Per_1
tempistiche del minore ed in ogni caso non prima che lo stesso abbia compiuto i 4 anni di età;
- dare atto della reciproca rinuncia dei ricorrenti ad ogni pretesa restitutoria rispetto alle somme dagli stessi impiegate per l'acquisto degli arredi della casa di Carcare Via Biglio 14/9 e della nuova casa in cui abiterà la madre con il figlio;
- dare atto che i ricorrenti si dichiarano autosufficienti, rinunciando pertanto ad ogni reciproca pretesa economica;
- dare atto che i ricorrenti prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto del figlio minore, fermo restando che il genitore che intendesse portare con sé all'estero dovrà Per_1
comunque ottenere il preventivo consenso dell'altro.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 13.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Daniela Mele
Dott.ssa Lorena Canaparo