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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7110/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7110/2021 promossa da:
(Partita Iva n. ), con E_ P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MICHELE PASCARELLA, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO LAMBERTI N. 29 FABBR A/2, , presso il difensore avv. Pt_1
MICHELE PASCARELLA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO GUERRIERO e dell'avv. FRANCESCA REGGIANINI, elettivamente domiciliata in VIA INTERIANO N. 3/5 5/9, GENOVA, presso i difensori avv. STEFANO GUERRIERO e FRANCESCA REGGIANINI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Per l'opponente:
“In via principale, anche a modifica e/o revoca di ogni diverso e precedente provvedimento, chiede che il Sig. G.U. voglia ammettere la CTU richiesta dalla opponente ovvero CTU finalizzata, previo riscontro contabile incrociato, ad Pt_2 accertare se alla luce della documentazione prodotta ed acquisita agli atti di causa nonchè se alla luce della documentazione contabile e contrattuale intercorsa tra le parti in causa, comprese le note credito emesse o da emettersi, sussiste o meno in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto un presunto saldo creditorio a favore della società opposta”;
in via subordinata l'attore si richiamava alle conclusioni rese in atto di citazione e quindi chiedeva:
pagina 1 di 11 “Voglia l'On. Tribunale di Genova, in accoglimento del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1785/2021 (R.G, n. 5517/2021) ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
1) In via preliminare, accerti e/o dichiari, per i motivi di cui al punto I) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la nullità assoluta del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 1785/2021 – R.G. 5517/2021) con ogni conseguenza di legge;
2) Nel merito e/o in ogni caso, accerti e/o dichiari, per i motivi di cui ai punti II)
e III) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la non debenza
(per tutti i motivi ivi formulati ed anche eventualmente per intervenuta prescrizione ex art. 2948, 1 comma, n. 4, c.c.) dell'importo ingiunto e suoi accessori (ovverso dell'importo ingiunto compreso gli accessori riconosciuti e ingiunti) e per l'effetto revochi e/o annulli il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 1785/2021 – R.G 5517/2021) con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'azione monitoria temeraria e della violazione dei doveri di probità e lealtà da parte della società opposta;
3) In ogni caso e qualora formulata da controparte, rigetti l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art.
648 c.p.c. per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4) Vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali di studio 15%,
IVA se dovuta e CPA come per legge.
Per l'opposto:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
- in via principale
- respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata;
- dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di € 101.404,87 per sorte capitale, oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo e spese legali della fase monitoria, condannare l , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al pagamento in favore della della residua somma di € Controparte_1
3.616,80, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Con vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' presentava opposizione al decreto E_ ingiuntivo n. 1785/2021 emesso telematicamente in data 11.06.2021 dal Tribunale di pagina 2 di 11 Genova chiedendone la revoca e/o l'annullamento. Nello specifico, la somma il cui pagamento era stato ingiunto (€ 124.365,15) veniva disconosciuta e contestata dall'attore in opposizione, il quale lamentava una serie di vizi e segnatamente:
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'emissione;
-l'inesistenza del credito e comunque l'insufficienza delle prove offerte nella fase monitoria per provare il credito e il mancato assolvimento, allo stato, dell'onere della prova gravante sul convenuto opposto, il quale è da considerarsi attore sostanziale;
-l'inesistenza di quella parte del credito che consiste in interessi moratori per inesistenza/non imputabilità del ritardo;
-in via subordinata, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo ex art. 2948, co. 4, c.c. in tutto e/o in parte;
-comunque, l'insussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva he riconosceva: Controparte_1
-che l'opponente aveva provveduto a pagare la fattura n. 20/600206 del 23/1/2020 di € 18.620,00
-di aver erroneamente considerato come non pagate parzialmente una serie di fatture per l'importo corrispondente all'Iva e provvedeva a ridurre la domanda per complessivi € 3548,28 La domanda dell'opposto si riduceva così rispetto alla fase monitoria da € 124.365,15 (€ 98.391,36 di somme non pagate e € 25.973,77 di interessi moratori) a € 102.196,87. Per l'effetto, la domanda era ridotta alla richiesta di pagamento di alcune somme non pagate per la fornitura ad di reagenti E_
(in base ad appalto aggiudicato a con determina n. Controparte_1
3067/2001), ad altre somme non pagate per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti ai laboratori di analisi dell (in base ad appalto aggiudicato con Pt_2 determina n. 346/2005), oltre che al corrispettivo indicato in fattura 16/7419 per la fornitura di sistemi analitici automatici dedicata alla ricerca dell'emoglobina umana nelle feci (sulla base della convenzione tra So.Re.Sa. S.p.A. e successivo atto di adesione della ) e al corrispettivo E_ indicato in fattura 17/7 del 21/09/2017 per rimborso spese legali relative a un procedimento giudiziario. Il credito azionato dall'opposto comprenderebbe, inoltre, anche delle somme a titolo di interessi moratori come da note di debito prodotte in atti insieme alle relative fatture e alle contabili bancarie attestanti le date di effettivo pagamento che dimostrerebbero il ritardo dell Pt_2
L'attore in opposizione, inoltre, sosteneva che il credito azionato fosse prescritto per il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e sul punto eccepiva la natura periodica delle debenze attoree. La provvisoria esecutività richiesta dal convenuto opposto in comparsa di costituzione e risposta veniva concessa con ordinanza del 10 maggio 2022 per l'importo di € pagina 3 di 11 102.196,87 e, contestualmente, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. (ante riforma Cartabia). Nelle rispettive memorie le parti reiteravano le proprie difese e l'opponente chiedeva la revoca della provvisoria esecutività e comunque la restituzione di ogni somma pagata in esecuzione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto, d'altro canto, chiedeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del proprio ex factor onde dimostrare la debenza di alcune poste che l'opponente sosteneva di aver già pagato con mandato di pagamento n. 14330. Con ordinanza del 26.05.2023 si accoglieva la richiesta di ordine di esibizione e si rigettava l'istanza dell'attore volta a revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ciò in ragione del fatto che l'ordinanza di concessione di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è definita “non impugnabile” dall'art. 648 c.p.c., non revocabile, né modificabile ex art. 177 c.p.c.
Con ordinanza del 15.11.2023 veniva poi fissata udienza a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 196 sexies disp. att. c.p.c. La causa veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2024 e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, si deve evidenziare come siano prive di pregio le doglianze dell'attore in opposizione circa la nullità del decreto ingiuntivo emesso per insussistenza dei presupposti di emissione. In proposito, si deve ricordare come la natura unilaterale delle fatture lamentata dall'opponente, come noto, non sia di ostacolo alla emissione del decreto ingiuntivo. La produzione delle fatture in fase monitoria, unita all'estratto notarile del registro iva della società ricorrente, ha costituito dunque prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo fornendo quel principio di prova che è richiesto in fase monitoria. Il ritardo alla base degli interessi moratori, del resto, in fase monitoria, non necessitava di prova specifica e poteva essere semplicemente allegato sulla base delle fatture e note di debito prodotte. Inoltre, pare assolutamente ingiustificato il ricorso a una CTU contabile in quanto le allegazioni delle parti, le rispettive difese e i documenti prodotti consentono di ricostruire i rapporti di debito/credito prescindendo dall'ausilio di un esperto contabile. Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., si deve sottolineare come nel caso di specie non si tratti di prestazioni periodiche. Per quanto riguarda le fatture relative a reagenti e a sistemi diagnostici, infatti, trattasi di prestazioni di fornitura di beni che trovano titolo in specifici titoli di acquisto e che discendono solo mediatamente dai contratti-quadro. Lo schema contrattuale in essere, quindi, non è basato su una convenzione da cui discendono obblighi di prestazione periodica ma, piuttosto, su ordini puntuali da parte dell che isolano le singole prestazioni di Pt_2 fornitura di reagenti e di sistemi diagnostici e ne determinano la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Ebbene, stante la natura decennale della prescrizione, nessuno dei crediti invocati dal convenuto opposto risulta prescritto.
pagina 4 di 11 I crediti relativi ai corrispettivi per la fornitura di reagenti e sistemi diagnostici, infatti, (fatture 08/20728, 08/207529, 08/209289, 18/4299, 18/5272, 18/6459, 08/209824, 09/200938, 09/200939, 09/201833), non sono estinti in ragione della interruzione del decorso del termini di prescrizione realizzatasi con le raccomandate depositate in atti (documenti già prodotti nella fase monitoria) e datate 07/07/2017 o per il mancato decorso del termine decennale (per le fatture citate risalenti al 2018). Pacificamente non prescritti sono, poi, i crediti invocati relativi alla fattura n. 16/7419 del 28/12/2016 e n. 17/7 del 21/09/2017 per mancato decorso del termine decennale. In effetti per questi crediti non sarebbe decorso neppure il termine quinquennale, salva comunque ogni considerazione sul merito dei rapporti de quibus che verranno trattati in seguito. Orbene, passando a trattare del merito, si deve anzitutto evidenziare come il giudizio di cognizione attivato dall'opposizione necessiti di una prova piena del credito. Tale prova non può essere fornita con la mera produzione di documenti a formazione unilaterale come in fase monitoria. È necessario, invece, che sia dimostrato quantomeno il titolo alla base del rapporto contrattuale e della singola fornitura, fermo restando che non è necessaria la prova positiva dell'inadempimento della controparte. In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il creditore sia onerato della sola prova del titolo contrattuale e della allegazione dell'inadempimento; la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile ex art. 1256 c.c. rimane a carico di parte debitrice (cfr cass. civ. sez. un. n. 13533/2001:
“il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione”). Peraltro, mentre vi è stata discordia in giurisprudenza circa il riparto dell'onere probatorio nelle cause di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento (contrasto risolto dalla citata giurisprudenza di cui a cass. civ. sez. un. n. 13533/2001 in favore dell'applicazione estensiva del riparto probatorio favorevole per il creditore), il regime di riparto dell'onere probatorio sopra descritto è da sempre ritenuto applicabile nelle controversie fondate su domande di adempimento. Nello specifico, l'odierno convenuto opposto lamenta, principalmente, il mancato adempimento di prestazioni di dare pecuniarie a fronte della fornitura di reagenti e sistemi diagnostici e a prova del rapporto contrattuale tra le parti produce le lettere di aggiudicazione alla base dei contratti-quadro relativi, oltre a fatture, documenti di trasporto e ordini di acquisto (solo per alcuni crediti) con riferimento alle singole forniture non pagate. In proposito si deve distinguere tra le somme che sono fondate su ordini di acquisto provenienti da e le E_ fatture che non hanno altra base che i documenti di trasporto, peraltro non firmati dal destinatario. Quanto alle fatture prive di ordini di acquisto, si deve ritenere non raggiunta la prova della sussistenza del credito e ciò in ragione del fatto che la sola presenza della fattura pagina 5 di 11 relativa, unita al documento di trasporto non firmato dal destinatario, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore. Per tali somme, infatti, non è stata fornita la prova del titolo contrattuale e non possono quindi operare i principi di persistenza del credito e di vicinanza dell'onere della prova che consentono al creditore di limitarsi ad allegare il debito della controparte (la quale a sua volta dovrebbe provare, come ribadito, l'adempimento o l'impossibilità non imputabile di adempiere). In particolare, le somme per cui non si ritiene raggiunta la prova del credito di
[...]
e per cui la prova è rimasta a formazione essenzialmente unilaterale CP_1
(fattura e documento di trasporto non firmato) sono le seguenti:
-fattura n. 08/207528 dal valore di € 9.029,86
-fattura n. 08/207529 dal valore di € 11.072,29
-fattura n. 08/209289 dal valore di € 39,60. Per quanto riguarda la somma di € 10.260 indicata in rapporto alla fattura n. 08/209824 in comparsa di costituzione e risposta, pag. 5, poi, si deve evidenziare come tale somma non trovi riscontro documentale negli allegati prodotti dal convenuto per il presente giudizio, né tantomeno sono presenti altri documenti che sorreggano la domanda in rapporto a tale somma. Tale posta, infatti, è individuata solo da una fattura prodotta nel fascicolo della fase monitoria e, comunque, è sfornita di ogni base documentale a formazione non unilaterale. La somma di € 792,00 di cui alla fattura n. 18/5272, del resto, risulta pagata in corso di causa con mandato di pagamento n. 25336/2021 disposto da E_
.
[...]
Al contrario, l'impianto documentale prodotto (fattura, documento di trasporto, ordine di acquisto proveniente da ) è E_ sufficiente per le restanti somme non pagate relative alla fornitura di reagenti e impianti diagnostici. La presenza di un ordine di acquisto firmato da E_
, infatti, fa sì che la prova fornita presenti elementi di non
[...] unilateralità, che forniscono prova sufficiente dell'esistenza del credito pecuniario invocato. La mancanza di prova dell'avvenuto adempimento da parte di
[...]
, del resto, fa sì che possa operare il principio di E_ persistenza del credito (cfr. cass. civ. sez. un. n. 13533/2001) e giustifica la domanda dell'opposto per le somme relative (peraltro notevolmente inferiore al totale imponibile degli ordini di acquisto, con la conseguenza che si deve ritenere che la domanda del convenuto/attore sostanziale si concentri sulle sole prestazioni non pagate). In particolare, si tratta delle somme di cui alle seguenti fatture:
- fattura n. 18/4299 dal valore di € 21.546,50
- fattura n. 18/6459 dal valore di € 5.090,63
- fattura n. 09/201833 dal valore di € 60,01
- fattura n. 09/200938 dal valore di € 1.805,76
- fattura n. 09/2000939 dal valore di € 1.811,04
pagina 6 di 11 Con riguardo alle ultime due fatture citate, del resto, è stata superata nel corso del procedimento l'obiezione di parte opponente che sosteneva che il pagamento per detti importi si fosse già verificato. Con ordinanza datata 26.05.2023, infatti, si imponeva a l'esibizione dei seguenti documenti: Controparte_2
- lettera recante oggetto “Comunicazione di revoca di procura a ” e Parte_4 recante data 5/12/2011, sottoscritta da e Controparte_1 Parte_5
alla corredata della prova di spedizione e ricevimento della
[...] Parte_6 raccomandata;
- contabile bancaria attestante l'avvenuto bonifico da parte di di € Parte_4
4.394,89 a favore della avvenuto ad ottobre 2014. Parte_6
L'esibizione di tali documenti poteva infatti essere funzionale a provare l'interruzione dei rapporti tra il suo factor, il pagamento fatto al factor Controparte_1 medesimo da parte di dopo E_
l'interruzione del rapporto contrattuale di factoring e il conseguente reso delle somme di Parte cui alle fatture in argomento alla Ebbene, tale ipotesi ricostruttiva ha trovato conferma a seguito della comunicazione della documentazione richiesta da parte di Controparte_2
-disdetta del rapporto di factoring tra e CP_1 CP_1 Parte_5
[...]
-lettera di reso delle somme relative al mandato n. 14330. In sintesi, con riguardo ai corrispettivi per la fornitura di reagenti e impianti diagnostici, il credito di cui alla domanda del convenuto è provato per la somma di € 30.313,94 (corrispondente alle fatture nn. 18/4299; 18/6459; 09/201833; 09/200938; 09/2000939).
Con riferimento alla fattura individuata da parte opposta con il n. 16/7419 e al relativo credito, invece, si devono compiere alcune notazioni che portano a reputare insussistente ogni obbligo da parte di . E_
Specificamente, il convenuto opposto deduce che la E_
avrebbe aderito alla Convenzione sottoscritta da So.Re.SA s.p.a.
[...]
(centrale di committenza regionale) e per la fornitura di Controparte_1 sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca dell'emoglobina umana nelle feci. La fattura de qua sarebbe relativa al canone di locazione semestrale dell'analizzatore OC Sensor Diana, espressamente previsto nel contratto. Nell'ambito della documentazione prodotta, però, non risulta alcuna prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e er E_ Controparte_1 la fornitura dei macchinari di ricerca dell'emoglobina citati e la lettera di adesione prodotta (doc. sub. 20 parte convenuta) è riferibile alla e non già Controparte_3 alla . Parte_6
Il credito relativo alla fattura 16/7419 rimane così sfornito di ogni copertura contrattuale e la mera fattura è, come già ribadito, documento di mera formazione unilaterale che non può formare prova del credito e fondare una richiesta di adempimento nella fase di cognizione ordinaria attivata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 11 Con riferimento alla fattura (rectius nota di debito) n. 17/7 del 21/09/2017 e al relativo credito pecuniario di invece, è vero che è presente in atti Controparte_1 un riconoscimento di debito reso per mezzo pec datata 07.03.2017 in cui si da conto della determina n. 1332 con cui E_ riconosce il debito per spese legali dell'importo di € 6.740,41 e quindi il credito deve essere considerato sussistente per l'importo indicato. Nondimeno, si deve notare come la determina indicata faccia riferimento a spese legali maturate a seguito di un procedimento di decreto ingiuntivo ove è stata liquidata la somma richiamata. Sul punto, quindi, non si deve accertare e/o condannare l'attore al pagamento di alcunché e ciò in ragione del fatto che per l'importo di € 6.740,41 è già presente un titolo esecutivo consistente nel decreto ingiuntivo di cui sopra. A questo punto rimane da ponderare la consistenza del credito di Controparte_1 con riferimento agli interessi moratori maturati rispetto ad alcuni pagamenti che,
[...] nella prospettazione del convenuto/attore sostanziale, sono stati effettuati in ritardo. In proposito, si può anzitutto evidenziare come il ritardo costituisca una forma di inesatto adempimento rispetto al quale, per giurisprudenza consolidata, opera il riparto dell'onere probatorio già citato in forza del quale:
-l'attore (nel nostro caso il convenuto/attore sostanziale) deve provare il titolo giustificativo del credito;
-il convenuto (nel nostro caso l'attore in opposizione) deve vincere la presunzione di persistenza del diritto di credito provando alternativamente di aver adempiuto (rectius, nel caso sub iudice, di aver correttamente adempiuto) o l'impossibilità non imputabile della prestazione ex art. 1256 c.p.c. (cfr. cass. civ. sez. un. n. 13533/2001: “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento." e, in senso conforme, cfr. cass. civ. n. 3373 del 2010; cass. civ. n. 826 del 2015; cass. civ n. 3527 del 2021 e, con riguardo specifico a una casistica similare a quella sub iudice, cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 2136/2022 e cass. civ. 8242/2012: "in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento") Ebbene, a dimostrato, con i documenti bancari prodotti, Controparte_1 di aver ricevuto pagamenti da parte di E_ corrispondenti alle fatture allegate nei documenti sub. 24-30; tale pagamento fa pagina 8 di 11 presumere la sussistenza dei rapporti corrispondenti e fornisce una base non meramente unilaterale per il calcolo e la fatturazione degli interessi moratori da parte dell'odierno convenuto. , di contro, non ha assolto al E_ proprio onere probatorio consistente nella prova positiva di aver adempiuto non in ritardo e, quindi, l'allegazione del ritardo da parte dell'opposto non è vinta dalla dimostrazione positiva dell'adempimento richiesta dalla giurisprudenza più volte citata relativa all'art. 1218 c.c. e al riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore. Per quanto concerne il calcolo aritmetico degli interessi moratori di cui ai documenti sub. 24-30 di parte convenuta, risulta, peraltro, la congruità del calcolo tenuto conto della scadenza e della data di pagamento. Devono quindi essere riconosciuti interessi moratori per un totale di € 18577,64 pari alla somma degli interessi fatturati nella prod. del convenuto sub. 24-30. Per quanto riguarda l'importo a titolo di interessi moratori sub doc. 23 di parte convenuta, invece, il convenuto opposto non ha dimostrato alcun pagamento delle fatture base e non è quindi applicabile la ratio decidendi sopra richiamata per i documenti 24-30. Risultano, infatti, solo alcuni pagamenti da parte dell'ex factor ma non è dimostrata la provenienza di tali pagamenti da parte di E_
, con la conseguenza che non possono considerarsi sussistenti i
[...] rapporti contrattuali relativi e non può operare la presunzione di persistenza del credito che giustifica la richiesta degli interessi moratori sulla base di mere allegazioni. Il credito complessivo di mmonta quindi ad € 48891,58, Controparte_1 oltre interessi. Considerato dunque che il credito vantato da risultato Controparte_4 notevolmente inferiore alla somma il cui pagamento è stato ingiunto con D.I. n. 1785/2021 e altresì alla somma poi pagata in corso di causa da parte opponente di € 101.404,87, deve dunque essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e consequenzialmente la restituzione a favore di E_
della differenza tra il pagato in corso di causa e il credito accertato in capo a
[...] di € 48891,58, ossia € 52513,28. Tale restituzione può Controparte_5 essere disposta dal giudice anche di ufficio in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato che: “nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, e x art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (cass. civ. 33174/2023; cfr. anche cass. civ. n. 2946/2017; cass. civ. n. 23260/2009) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il criterio del decisum in quanto vi è stato accoglimento parziale della domanda dell'attore sostanziale (cfr. cass. civ. ord. n. 26819/2024 e cass. civ. sez. un. n. 19014/2007: “”il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in
pagina 9 di 11 armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata… – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”. In proposito, d'altro canto, si deve evidenziare come la revoca del decreto ingiuntivo non implichi di per sé la soccombenza dell'opposto e la sua condanna alle spese. La fase monitoria, infatti, si lega alla fase a cognizione ordinaria introdotta con citazione in opposizione a formare un unico procedimento al cui esito complessivo si deve guardare per la decisione in punto spese, con la conseguenza che il riconoscimento di un credito inferiore rispetto a quello ingiunto in fase monitoria è comunque da considerarsi un accoglimento parziale della domanda sottesa alla posizione del convenuto/attore sostanziale (cfr. cass. civ. 15725/2007:” Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore”; cfr. anche cass. civ. n. 2019/1993; cass. civ. n. 2521/1983). Lo scaglione di riferimento, ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m.
147/2022, è quindi quello da € 26.001 a € 52.000 e, pertanto, devono liquidarsi a favore di parte convenuta/opposta i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale e, nello specifico
- € 1701 per la fase di studio
- € 1204 per la fase introduttiva
- € 1806 per la fase di istruttoria/trattazione
- € 2905 per la fase decisionale per un totale di € 7.616, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con E_ atto di citazione notificato il 11.6.2021 nei confronti di in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 1785/2021 e, contrariis reiectis, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a E_
pagina 10 di 11 pagare alla convenuta opposta la somma, inferiore a quella di cui al D.I. n. 1785/2021, di
€ 48.891,58, oltre interessi come riconosciuti in decreto ingiuntivo, ma da applicarsi alle somme così come ripartite e rideterminate in parte motiva.
Condanna, altresì, alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente di € 52513, 28 come da parte motiva. Condanna al pagamento in favore di E_ elle spese di lite liquidate in complessivamente € 7.616 Controparte_1 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
Genova, 10 gennaio 2025
(Minuta redatta dal MOT dott. Andrea Maggiani)
Il giudice
Barbara Romano
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7110/2021 promossa da:
(Partita Iva n. ), con E_ P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MICHELE PASCARELLA, elettivamente domiciliata in VIA VINCENZO LAMBERTI N. 29 FABBR A/2, , presso il difensore avv. Pt_1
MICHELE PASCARELLA
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_2
STEFANO GUERRIERO e dell'avv. FRANCESCA REGGIANINI, elettivamente domiciliata in VIA INTERIANO N. 3/5 5/9, GENOVA, presso i difensori avv. STEFANO GUERRIERO e FRANCESCA REGGIANINI
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI Per l'opponente:
“In via principale, anche a modifica e/o revoca di ogni diverso e precedente provvedimento, chiede che il Sig. G.U. voglia ammettere la CTU richiesta dalla opponente ovvero CTU finalizzata, previo riscontro contabile incrociato, ad Pt_2 accertare se alla luce della documentazione prodotta ed acquisita agli atti di causa nonchè se alla luce della documentazione contabile e contrattuale intercorsa tra le parti in causa, comprese le note credito emesse o da emettersi, sussiste o meno in relazione alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto un presunto saldo creditorio a favore della società opposta”;
in via subordinata l'attore si richiamava alle conclusioni rese in atto di citazione e quindi chiedeva:
pagina 1 di 11 “Voglia l'On. Tribunale di Genova, in accoglimento del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1785/2021 (R.G, n. 5517/2021) ed ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
1) In via preliminare, accerti e/o dichiari, per i motivi di cui al punto I) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la nullità assoluta del decreto ingiuntivo opposto (D.I. n. 1785/2021 – R.G. 5517/2021) con ogni conseguenza di legge;
2) Nel merito e/o in ogni caso, accerti e/o dichiari, per i motivi di cui ai punti II)
e III) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la non debenza
(per tutti i motivi ivi formulati ed anche eventualmente per intervenuta prescrizione ex art. 2948, 1 comma, n. 4, c.c.) dell'importo ingiunto e suoi accessori (ovverso dell'importo ingiunto compreso gli accessori riconosciuti e ingiunti) e per l'effetto revochi e/o annulli il decreto ingiuntivo opposto (D.I. 1785/2021 – R.G 5517/2021) con ogni conseguenza di legge, anche sotto il profilo dell'azione monitoria temeraria e della violazione dei doveri di probità e lealtà da parte della società opposta;
3) In ogni caso e qualora formulata da controparte, rigetti l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art.
648 c.p.c. per i motivi di cui al punto IV) del presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4) Vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali di studio 15%,
IVA se dovuta e CPA come per legge.
Per l'opposto:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Genova, contrariis reiectis,
- in via principale
- respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata;
- dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa della somma di € 101.404,87 per sorte capitale, oltre interessi come liquidati in decreto ingiuntivo e spese legali della fase monitoria, condannare l , in persona del legale rappresentante pro Parte_3 tempore, al pagamento in favore della della residua somma di € Controparte_1
3.616,80, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002. Con vittoria di spese. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' presentava opposizione al decreto E_ ingiuntivo n. 1785/2021 emesso telematicamente in data 11.06.2021 dal Tribunale di pagina 2 di 11 Genova chiedendone la revoca e/o l'annullamento. Nello specifico, la somma il cui pagamento era stato ingiunto (€ 124.365,15) veniva disconosciuta e contestata dall'attore in opposizione, il quale lamentava una serie di vizi e segnatamente:
-la nullità del decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'emissione;
-l'inesistenza del credito e comunque l'insufficienza delle prove offerte nella fase monitoria per provare il credito e il mancato assolvimento, allo stato, dell'onere della prova gravante sul convenuto opposto, il quale è da considerarsi attore sostanziale;
-l'inesistenza di quella parte del credito che consiste in interessi moratori per inesistenza/non imputabilità del ritardo;
-in via subordinata, la prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo ex art. 2948, co. 4, c.c. in tutto e/o in parte;
-comunque, l'insussistenza dei presupposti ex art. 648 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Si costituiva he riconosceva: Controparte_1
-che l'opponente aveva provveduto a pagare la fattura n. 20/600206 del 23/1/2020 di € 18.620,00
-di aver erroneamente considerato come non pagate parzialmente una serie di fatture per l'importo corrispondente all'Iva e provvedeva a ridurre la domanda per complessivi € 3548,28 La domanda dell'opposto si riduceva così rispetto alla fase monitoria da € 124.365,15 (€ 98.391,36 di somme non pagate e € 25.973,77 di interessi moratori) a € 102.196,87. Per l'effetto, la domanda era ridotta alla richiesta di pagamento di alcune somme non pagate per la fornitura ad di reagenti E_
(in base ad appalto aggiudicato a con determina n. Controparte_1
3067/2001), ad altre somme non pagate per la fornitura di sistemi diagnostici e reagenti occorrenti ai laboratori di analisi dell (in base ad appalto aggiudicato con Pt_2 determina n. 346/2005), oltre che al corrispettivo indicato in fattura 16/7419 per la fornitura di sistemi analitici automatici dedicata alla ricerca dell'emoglobina umana nelle feci (sulla base della convenzione tra So.Re.Sa. S.p.A. e successivo atto di adesione della ) e al corrispettivo E_ indicato in fattura 17/7 del 21/09/2017 per rimborso spese legali relative a un procedimento giudiziario. Il credito azionato dall'opposto comprenderebbe, inoltre, anche delle somme a titolo di interessi moratori come da note di debito prodotte in atti insieme alle relative fatture e alle contabili bancarie attestanti le date di effettivo pagamento che dimostrerebbero il ritardo dell Pt_2
L'attore in opposizione, inoltre, sosteneva che il credito azionato fosse prescritto per il decorso della prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. e sul punto eccepiva la natura periodica delle debenze attoree. La provvisoria esecutività richiesta dal convenuto opposto in comparsa di costituzione e risposta veniva concessa con ordinanza del 10 maggio 2022 per l'importo di € pagina 3 di 11 102.196,87 e, contestualmente, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. (ante riforma Cartabia). Nelle rispettive memorie le parti reiteravano le proprie difese e l'opponente chiedeva la revoca della provvisoria esecutività e comunque la restituzione di ogni somma pagata in esecuzione della esecutività del decreto ingiuntivo opposto. L'opposto, d'altro canto, chiedeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti del proprio ex factor onde dimostrare la debenza di alcune poste che l'opponente sosteneva di aver già pagato con mandato di pagamento n. 14330. Con ordinanza del 26.05.2023 si accoglieva la richiesta di ordine di esibizione e si rigettava l'istanza dell'attore volta a revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e ciò in ragione del fatto che l'ordinanza di concessione di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è definita “non impugnabile” dall'art. 648 c.p.c., non revocabile, né modificabile ex art. 177 c.p.c.
Con ordinanza del 15.11.2023 veniva poi fissata udienza a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni ai sensi degli artt. 127 ter c.p.c. e 196 sexies disp. att. c.p.c. La causa veniva poi trattenuta in decisione all'udienza del 02.07.2024 e venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo, si deve evidenziare come siano prive di pregio le doglianze dell'attore in opposizione circa la nullità del decreto ingiuntivo emesso per insussistenza dei presupposti di emissione. In proposito, si deve ricordare come la natura unilaterale delle fatture lamentata dall'opponente, come noto, non sia di ostacolo alla emissione del decreto ingiuntivo. La produzione delle fatture in fase monitoria, unita all'estratto notarile del registro iva della società ricorrente, ha costituito dunque prova idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo fornendo quel principio di prova che è richiesto in fase monitoria. Il ritardo alla base degli interessi moratori, del resto, in fase monitoria, non necessitava di prova specifica e poteva essere semplicemente allegato sulla base delle fatture e note di debito prodotte. Inoltre, pare assolutamente ingiustificato il ricorso a una CTU contabile in quanto le allegazioni delle parti, le rispettive difese e i documenti prodotti consentono di ricostruire i rapporti di debito/credito prescindendo dall'ausilio di un esperto contabile. Quanto alla eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., si deve sottolineare come nel caso di specie non si tratti di prestazioni periodiche. Per quanto riguarda le fatture relative a reagenti e a sistemi diagnostici, infatti, trattasi di prestazioni di fornitura di beni che trovano titolo in specifici titoli di acquisto e che discendono solo mediatamente dai contratti-quadro. Lo schema contrattuale in essere, quindi, non è basato su una convenzione da cui discendono obblighi di prestazione periodica ma, piuttosto, su ordini puntuali da parte dell che isolano le singole prestazioni di Pt_2 fornitura di reagenti e di sistemi diagnostici e ne determinano la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.. Ebbene, stante la natura decennale della prescrizione, nessuno dei crediti invocati dal convenuto opposto risulta prescritto.
pagina 4 di 11 I crediti relativi ai corrispettivi per la fornitura di reagenti e sistemi diagnostici, infatti, (fatture 08/20728, 08/207529, 08/209289, 18/4299, 18/5272, 18/6459, 08/209824, 09/200938, 09/200939, 09/201833), non sono estinti in ragione della interruzione del decorso del termini di prescrizione realizzatasi con le raccomandate depositate in atti (documenti già prodotti nella fase monitoria) e datate 07/07/2017 o per il mancato decorso del termine decennale (per le fatture citate risalenti al 2018). Pacificamente non prescritti sono, poi, i crediti invocati relativi alla fattura n. 16/7419 del 28/12/2016 e n. 17/7 del 21/09/2017 per mancato decorso del termine decennale. In effetti per questi crediti non sarebbe decorso neppure il termine quinquennale, salva comunque ogni considerazione sul merito dei rapporti de quibus che verranno trattati in seguito. Orbene, passando a trattare del merito, si deve anzitutto evidenziare come il giudizio di cognizione attivato dall'opposizione necessiti di una prova piena del credito. Tale prova non può essere fornita con la mera produzione di documenti a formazione unilaterale come in fase monitoria. È necessario, invece, che sia dimostrato quantomeno il titolo alla base del rapporto contrattuale e della singola fornitura, fermo restando che non è necessaria la prova positiva dell'inadempimento della controparte. In proposito, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il creditore sia onerato della sola prova del titolo contrattuale e della allegazione dell'inadempimento; la prova positiva dell'avvenuto adempimento o dell'impossibilità di adempiere per causa non imputabile ex art. 1256 c.c. rimane a carico di parte debitrice (cfr cass. civ. sez. un. n. 13533/2001:
“il creditore deve provare l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, del termine di scadenza, in quanto si tratta di fatti costitutivi del diritto di credito, ma non l'inadempimento, giacché è il debitore a dover provare l'adempimento, fatto estintivo dell'obbligazione”). Peraltro, mentre vi è stata discordia in giurisprudenza circa il riparto dell'onere probatorio nelle cause di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno da inadempimento (contrasto risolto dalla citata giurisprudenza di cui a cass. civ. sez. un. n. 13533/2001 in favore dell'applicazione estensiva del riparto probatorio favorevole per il creditore), il regime di riparto dell'onere probatorio sopra descritto è da sempre ritenuto applicabile nelle controversie fondate su domande di adempimento. Nello specifico, l'odierno convenuto opposto lamenta, principalmente, il mancato adempimento di prestazioni di dare pecuniarie a fronte della fornitura di reagenti e sistemi diagnostici e a prova del rapporto contrattuale tra le parti produce le lettere di aggiudicazione alla base dei contratti-quadro relativi, oltre a fatture, documenti di trasporto e ordini di acquisto (solo per alcuni crediti) con riferimento alle singole forniture non pagate. In proposito si deve distinguere tra le somme che sono fondate su ordini di acquisto provenienti da e le E_ fatture che non hanno altra base che i documenti di trasporto, peraltro non firmati dal destinatario. Quanto alle fatture prive di ordini di acquisto, si deve ritenere non raggiunta la prova della sussistenza del credito e ciò in ragione del fatto che la sola presenza della fattura pagina 5 di 11 relativa, unita al documento di trasporto non firmato dal destinatario, non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sul creditore. Per tali somme, infatti, non è stata fornita la prova del titolo contrattuale e non possono quindi operare i principi di persistenza del credito e di vicinanza dell'onere della prova che consentono al creditore di limitarsi ad allegare il debito della controparte (la quale a sua volta dovrebbe provare, come ribadito, l'adempimento o l'impossibilità non imputabile di adempiere). In particolare, le somme per cui non si ritiene raggiunta la prova del credito di
[...]
e per cui la prova è rimasta a formazione essenzialmente unilaterale CP_1
(fattura e documento di trasporto non firmato) sono le seguenti:
-fattura n. 08/207528 dal valore di € 9.029,86
-fattura n. 08/207529 dal valore di € 11.072,29
-fattura n. 08/209289 dal valore di € 39,60. Per quanto riguarda la somma di € 10.260 indicata in rapporto alla fattura n. 08/209824 in comparsa di costituzione e risposta, pag. 5, poi, si deve evidenziare come tale somma non trovi riscontro documentale negli allegati prodotti dal convenuto per il presente giudizio, né tantomeno sono presenti altri documenti che sorreggano la domanda in rapporto a tale somma. Tale posta, infatti, è individuata solo da una fattura prodotta nel fascicolo della fase monitoria e, comunque, è sfornita di ogni base documentale a formazione non unilaterale. La somma di € 792,00 di cui alla fattura n. 18/5272, del resto, risulta pagata in corso di causa con mandato di pagamento n. 25336/2021 disposto da E_
.
[...]
Al contrario, l'impianto documentale prodotto (fattura, documento di trasporto, ordine di acquisto proveniente da ) è E_ sufficiente per le restanti somme non pagate relative alla fornitura di reagenti e impianti diagnostici. La presenza di un ordine di acquisto firmato da E_
, infatti, fa sì che la prova fornita presenti elementi di non
[...] unilateralità, che forniscono prova sufficiente dell'esistenza del credito pecuniario invocato. La mancanza di prova dell'avvenuto adempimento da parte di
[...]
, del resto, fa sì che possa operare il principio di E_ persistenza del credito (cfr. cass. civ. sez. un. n. 13533/2001) e giustifica la domanda dell'opposto per le somme relative (peraltro notevolmente inferiore al totale imponibile degli ordini di acquisto, con la conseguenza che si deve ritenere che la domanda del convenuto/attore sostanziale si concentri sulle sole prestazioni non pagate). In particolare, si tratta delle somme di cui alle seguenti fatture:
- fattura n. 18/4299 dal valore di € 21.546,50
- fattura n. 18/6459 dal valore di € 5.090,63
- fattura n. 09/201833 dal valore di € 60,01
- fattura n. 09/200938 dal valore di € 1.805,76
- fattura n. 09/2000939 dal valore di € 1.811,04
pagina 6 di 11 Con riguardo alle ultime due fatture citate, del resto, è stata superata nel corso del procedimento l'obiezione di parte opponente che sosteneva che il pagamento per detti importi si fosse già verificato. Con ordinanza datata 26.05.2023, infatti, si imponeva a l'esibizione dei seguenti documenti: Controparte_2
- lettera recante oggetto “Comunicazione di revoca di procura a ” e Parte_4 recante data 5/12/2011, sottoscritta da e Controparte_1 Parte_5
alla corredata della prova di spedizione e ricevimento della
[...] Parte_6 raccomandata;
- contabile bancaria attestante l'avvenuto bonifico da parte di di € Parte_4
4.394,89 a favore della avvenuto ad ottobre 2014. Parte_6
L'esibizione di tali documenti poteva infatti essere funzionale a provare l'interruzione dei rapporti tra il suo factor, il pagamento fatto al factor Controparte_1 medesimo da parte di dopo E_
l'interruzione del rapporto contrattuale di factoring e il conseguente reso delle somme di Parte cui alle fatture in argomento alla Ebbene, tale ipotesi ricostruttiva ha trovato conferma a seguito della comunicazione della documentazione richiesta da parte di Controparte_2
-disdetta del rapporto di factoring tra e CP_1 CP_1 Parte_5
[...]
-lettera di reso delle somme relative al mandato n. 14330. In sintesi, con riguardo ai corrispettivi per la fornitura di reagenti e impianti diagnostici, il credito di cui alla domanda del convenuto è provato per la somma di € 30.313,94 (corrispondente alle fatture nn. 18/4299; 18/6459; 09/201833; 09/200938; 09/2000939).
Con riferimento alla fattura individuata da parte opposta con il n. 16/7419 e al relativo credito, invece, si devono compiere alcune notazioni che portano a reputare insussistente ogni obbligo da parte di . E_
Specificamente, il convenuto opposto deduce che la E_
avrebbe aderito alla Convenzione sottoscritta da So.Re.SA s.p.a.
[...]
(centrale di committenza regionale) e per la fornitura di Controparte_1 sistemi analitici automatici dedicati alla ricerca dell'emoglobina umana nelle feci. La fattura de qua sarebbe relativa al canone di locazione semestrale dell'analizzatore OC Sensor Diana, espressamente previsto nel contratto. Nell'ambito della documentazione prodotta, però, non risulta alcuna prova della sussistenza di un rapporto contrattuale tra e er E_ Controparte_1 la fornitura dei macchinari di ricerca dell'emoglobina citati e la lettera di adesione prodotta (doc. sub. 20 parte convenuta) è riferibile alla e non già Controparte_3 alla . Parte_6
Il credito relativo alla fattura 16/7419 rimane così sfornito di ogni copertura contrattuale e la mera fattura è, come già ribadito, documento di mera formazione unilaterale che non può formare prova del credito e fondare una richiesta di adempimento nella fase di cognizione ordinaria attivata con l'opposizione a decreto ingiuntivo.
pagina 7 di 11 Con riferimento alla fattura (rectius nota di debito) n. 17/7 del 21/09/2017 e al relativo credito pecuniario di invece, è vero che è presente in atti Controparte_1 un riconoscimento di debito reso per mezzo pec datata 07.03.2017 in cui si da conto della determina n. 1332 con cui E_ riconosce il debito per spese legali dell'importo di € 6.740,41 e quindi il credito deve essere considerato sussistente per l'importo indicato. Nondimeno, si deve notare come la determina indicata faccia riferimento a spese legali maturate a seguito di un procedimento di decreto ingiuntivo ove è stata liquidata la somma richiamata. Sul punto, quindi, non si deve accertare e/o condannare l'attore al pagamento di alcunché e ciò in ragione del fatto che per l'importo di € 6.740,41 è già presente un titolo esecutivo consistente nel decreto ingiuntivo di cui sopra. A questo punto rimane da ponderare la consistenza del credito di Controparte_1 con riferimento agli interessi moratori maturati rispetto ad alcuni pagamenti che,
[...] nella prospettazione del convenuto/attore sostanziale, sono stati effettuati in ritardo. In proposito, si può anzitutto evidenziare come il ritardo costituisca una forma di inesatto adempimento rispetto al quale, per giurisprudenza consolidata, opera il riparto dell'onere probatorio già citato in forza del quale:
-l'attore (nel nostro caso il convenuto/attore sostanziale) deve provare il titolo giustificativo del credito;
-il convenuto (nel nostro caso l'attore in opposizione) deve vincere la presunzione di persistenza del diritto di credito provando alternativamente di aver adempiuto (rectius, nel caso sub iudice, di aver correttamente adempiuto) o l'impossibilità non imputabile della prestazione ex art. 1256 c.p.c. (cfr. cass. civ. sez. un. n. 13533/2001: “Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento." e, in senso conforme, cfr. cass. civ. n. 3373 del 2010; cass. civ. n. 826 del 2015; cass. civ n. 3527 del 2021 e, con riguardo specifico a una casistica similare a quella sub iudice, cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 2136/2022 e cass. civ. 8242/2012: "in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento") Ebbene, a dimostrato, con i documenti bancari prodotti, Controparte_1 di aver ricevuto pagamenti da parte di E_ corrispondenti alle fatture allegate nei documenti sub. 24-30; tale pagamento fa pagina 8 di 11 presumere la sussistenza dei rapporti corrispondenti e fornisce una base non meramente unilaterale per il calcolo e la fatturazione degli interessi moratori da parte dell'odierno convenuto. , di contro, non ha assolto al E_ proprio onere probatorio consistente nella prova positiva di aver adempiuto non in ritardo e, quindi, l'allegazione del ritardo da parte dell'opposto non è vinta dalla dimostrazione positiva dell'adempimento richiesta dalla giurisprudenza più volte citata relativa all'art. 1218 c.c. e al riparto dell'onere probatorio tra creditore e debitore. Per quanto concerne il calcolo aritmetico degli interessi moratori di cui ai documenti sub. 24-30 di parte convenuta, risulta, peraltro, la congruità del calcolo tenuto conto della scadenza e della data di pagamento. Devono quindi essere riconosciuti interessi moratori per un totale di € 18577,64 pari alla somma degli interessi fatturati nella prod. del convenuto sub. 24-30. Per quanto riguarda l'importo a titolo di interessi moratori sub doc. 23 di parte convenuta, invece, il convenuto opposto non ha dimostrato alcun pagamento delle fatture base e non è quindi applicabile la ratio decidendi sopra richiamata per i documenti 24-30. Risultano, infatti, solo alcuni pagamenti da parte dell'ex factor ma non è dimostrata la provenienza di tali pagamenti da parte di E_
, con la conseguenza che non possono considerarsi sussistenti i
[...] rapporti contrattuali relativi e non può operare la presunzione di persistenza del credito che giustifica la richiesta degli interessi moratori sulla base di mere allegazioni. Il credito complessivo di mmonta quindi ad € 48891,58, Controparte_1 oltre interessi. Considerato dunque che il credito vantato da risultato Controparte_4 notevolmente inferiore alla somma il cui pagamento è stato ingiunto con D.I. n. 1785/2021 e altresì alla somma poi pagata in corso di causa da parte opponente di € 101.404,87, deve dunque essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo e consequenzialmente la restituzione a favore di E_
della differenza tra il pagato in corso di causa e il credito accertato in capo a
[...] di € 48891,58, ossia € 52513,28. Tale restituzione può Controparte_5 essere disposta dal giudice anche di ufficio in aderenza al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che ha affermato che: “nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, e x art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere (cass. civ. 33174/2023; cfr. anche cass. civ. n. 2946/2017; cass. civ. n. 23260/2009) Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo il criterio del decisum in quanto vi è stato accoglimento parziale della domanda dell'attore sostanziale (cfr. cass. civ. ord. n. 26819/2024 e cass. civ. sez. un. n. 19014/2007: “”il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente va fissato – in
pagina 9 di 11 armonia con il principio generale di proporzionalità e adeguatezza degli onorari di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata… – sulla base del criterio del disputatum (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum)”. In proposito, d'altro canto, si deve evidenziare come la revoca del decreto ingiuntivo non implichi di per sé la soccombenza dell'opposto e la sua condanna alle spese. La fase monitoria, infatti, si lega alla fase a cognizione ordinaria introdotta con citazione in opposizione a formare un unico procedimento al cui esito complessivo si deve guardare per la decisione in punto spese, con la conseguenza che il riconoscimento di un credito inferiore rispetto a quello ingiunto in fase monitoria è comunque da considerarsi un accoglimento parziale della domanda sottesa alla posizione del convenuto/attore sostanziale (cfr. cass. civ. 15725/2007:” Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio;
di conseguenza, l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore”; cfr. anche cass. civ. n. 2019/1993; cass. civ. n. 2521/1983). Lo scaglione di riferimento, ai sensi del d.m. 55/2014 come aggiornato dal d.m.
147/2022, è quindi quello da € 26.001 a € 52.000 e, pertanto, devono liquidarsi a favore di parte convenuta/opposta i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale e, nello specifico
- € 1701 per la fase di studio
- € 1204 per la fase introduttiva
- € 1806 per la fase di istruttoria/trattazione
- € 2905 per la fase decisionale per un totale di € 7.616, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con E_ atto di citazione notificato il 11.6.2021 nei confronti di in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t. avverso il decreto ingiuntivo n. 1785/2021 e, contrariis reiectis, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna a E_
pagina 10 di 11 pagare alla convenuta opposta la somma, inferiore a quella di cui al D.I. n. 1785/2021, di
€ 48.891,58, oltre interessi come riconosciuti in decreto ingiuntivo, ma da applicarsi alle somme così come ripartite e rideterminate in parte motiva.
Condanna, altresì, alla restituzione in favore Controparte_1 dell'opponente di € 52513, 28 come da parte motiva. Condanna al pagamento in favore di E_ elle spese di lite liquidate in complessivamente € 7.616 Controparte_1 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
Genova, 10 gennaio 2025
(Minuta redatta dal MOT dott. Andrea Maggiani)
Il giudice
Barbara Romano
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