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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. IC AN - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 153 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra rappresentata e difesa dall'Avv. Sabatino Parte_1
Ciprietti, come da procura allegata all'atto di appello
appellante
e
rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_1
CC De II e LO D'IO come da procura allegata alla comparsa di costituzione appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 642 del
Tribunale Ordinario di Chieti, pubblicata in data 4 ottobre 2021, in tema di successione ereditaria Conclusioni dell'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello proposto da ed in Parte_1 riforma della sentenza n. 642/2021 del 4.10.2021 del Tribunale di Chieti riportandosi a tutto quanto dedotto, argomentato, eccepito e richiesto negli atti di causa, nei verbali d'udienza
e nelle istanze depositate in atti ed insistendo, in via istruttoria, per l'accoglimento di tutte le richieste di merito ed istruttorie e delle eccezioni ivi avanzate, anche nelle memorie ex art. 183 n.1, 2 e 3, anche ex art. 118 cpc ( ispezione per consentire l'accesso alla documentazione bancaria richiesta
a e non depositata, anche attraverso la nomina di un CP_2 consulente) nonché di rinnovazione della CTU, grafologica e contabile, o, in subordine, di chiarimenti sulle osservazioni rese ed istanze in atti ex art 196 cpc il cui contenuto si abbia per ulteriormente richiamato e ritrascritto:
1)Dichiararsi che i germani (nato Controparte_1
a Vacri il 08.12.1958 ed ivi residente in C.da Fontanelle n. 8
-c.f. -) e (nata a [...]_1 Parte_1
(CH) il 24.10.1951 - C.F: -, ivi residente alla C.F._2 contrada Capocroce n. 64), sono eredi di e di Persona_1
e che, dunque, si è aperta la successione, Persona_2 ex art. 456 cc, e si ha luogo, ex art. 457 cc, alla delazione ereditaria, devoluta quanto a e Persona_1 Persona_2
per testamento (con riferimento per quest'ultimo al
[...] testamento 15/9/2011) .
2) -Accertarsi e dichiararsi che la citata Parte_1 quale legittimaria aveva (ed ha) diritto, alla data del decesso materno, alla sua eredità, ripartita ex lege, in concorso con il genitore e con il germano Persona_2 [...]
pur in presenza del testamento materno Controparte_1
(15/9/2011) ove la disponibile era riservata a quest'ultimo. 3) -Accertarsi e dichiararsi che ha effettuato Persona_1
a favore del figlio come esposto nelle premesse CP_1 dell'atto introduttivo, la cessione della propria azienda e dei relativi beni senza ricevere alcun corrispettivo e/o senza individuazione di un preciso prezzo (tenuto conto che nella scrittura stessa il prezzo viene individuato in connessione e per effetto di una collaborazione prestata dall'acquirente - quale donazione remuneratoria - e dunque con atto privo di validità ed efficacia e dunque nullo, per mancanza di causa e di forma;
4)in forza di quanto espresso sub 3, accertato e dichiarato che
i beni descritti nella scrittura, nonché gli altri beni trasferiti contestualmente (esercizio e commercio di beni di monopolio e di carburanti, accessori ed affini) si sono trovati
e si trovano nella disponibilità di quest'ultimo, ma sono da considerarsi facenti parte della massa ereditaria proveniente da
, disporne (operata qui la domanda di petitio Per_1 hereditatis), di conseguenza la restituzione alla massa stessa
e agli eredi, per la formazione dell'asse ereditario, con attribuzione pro -quota dei beni stessi ai legittimari, così reintegrandoli, disponendosi, anche, si opus sit, a seguito di collazione, la riduzione della quota di Controparte_1
titolare della “disponibile”, senza lesione della
[...] legittima attribuibile (e qui richiesta) da e da Pt_1 Per_2 dante causa di , disponendo, infine, che il convenuto renda Pt_1 conto degli utili maturati a far data dalla scrittura di cessione, e che essi utili vadano ad integrare l'asse ereditario per procedere, infine, alla divisione (oppure in subordine a far data dalla data di apertura della successione).
5) In subordine, ferma la domanda di petitio hereditatis, accertato e dichiarato che nelle modalità di Persona_1 cui alla scrittura 11 marzo 1984, in quel tempo, simulando anche un atto di vendita-del quale va dichiarata la nullità - di azienda e di beni a favore del figlio Controparte_1
per il prezzo di lire 41 milioni, ha, in realtà,
[...] provveduto a donare allo stesso figlio l'intera azienda e cioè, sia i beni descritti nella scrittura stessa, sia l'esercizio di tabaccheria sia l'esercizio delle attività di distribuzione di carburante, ovvero, in subordine, per queste due ultime attività, cedute senza la corresponsione del relativo valore di mercato o di altra somma, con attribuzione effettuata con specifica cessione e/o rinuncia, per destinare e far pervenire le attività stesse al figlio il Controparte_1 tutto a fronte di un valore che può ben indicarsi (all'apertura della successione) in Euro 250.000,00; dichiarare la nullità del contratto di vendita perché dissimulante una donazione, ricostruire il patrimonio ereditario, riducendo la donazione dissimulata (tra l'altro nulla anche per difetto di forma), e provvedere, così, alla reintegrazione della quota dei legittimari, lesi dagli atti e dalle attività dispositive, ognuno per quanto di competenza e per gli effetti derivati;
conseguentemente disporsi la divisione, con attribuzione agli eredi di quanto di competenza;
6)-accertato che, per effetto di quanto sopra dichiarato, e cioè, per la inefficacia e/o annullamento e/o nullità degli atti intervenuti tra e , Persona_1 Controparte_1 atti ripetesi in primis nulli, ovvero in subordine nulli e/o annullabili per simulazione, ovvero, in subordine ancora, per quanto riguarda la sola scrittura 11/3/1984 (per quanto detto in premessa) da considerasi “vendita mixtum cum donatione”, considerati i beni, se ancora sussistenti , o in subordine il valore di tali beni alla data di apertura di successione, o in subordine alla data della scrittura privata di trasferimento e/o comunque al trasferimento di tutti i beni sopra menzionati,
RICOMPORRE L'ASSE EREDITARIO attraverso la riunione fittizia del patrimonio stesso e procedere con la collazione, riducendo le donazioni dissimulate compiute a favore di al fine di CP_1 stabilire l'entità dei beni in relazione alla quota legittima spettante all'attrice per ottenerne la reintegra, procedendosi alla divisione, ed individuandosi tale quota su tutte le proprietà, così da ritenersi cadute in successione ovvero, ed in mero subordine, ove non siano rinvenibili i beni o esse non siano divisibili, condannare al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice della somma Parte_1 corrispondente alla reintegrazione della quota di legittima di competenza, calcolata la quota con il valore dei beni sopra detti
e con i frutti maturati a far data dal dì del diritto all'attribuzione.
7) Accertato e dichiarato, ferma la domanda di petitio hereditatis, che era contitolare dei beni Persona_1 immobili realizzati in sopraelevazione dei fabbricati ubicati a
Vacri (CH), individuati nella dichiarazione di successione, in
dichiarare che anche la metà dei detti beni Persona_3 realizzati sopra la proprietà immobiliare maritale erano di comproprietà della stessa , e conseguentemente Per_1 dichiarare che quei beni in parte qua sono destinati a formare il relictum o asse ereditario e disporre che essi siano devoluti, nella quota ereditaria di spettanza dell'attrice (altrimenti lesa nella quota di legittimaria); il tutto fino alla morte di stabilendo, così, per le quote di Persona_2 corrispondenza di questi e di , e successivamente, come CP_1 da conclusioni di seguito esposte, a seguito del decesso di
, accertarsi e dichiararsi il corrispondente Persona_2 diritto derivante dalla corretta attribuzione a favore proprio della quota già devoluta o devolvenda al padre Persona_2
, per quanto consegua agli effetti tutti sopra descritti
[...] della riunione fittizia, della collazione, della riduzione delle donazioni ed infine della divisione per stabilirsi la quota di competenza dell'attrice, rimossa così la doppia lesione della legittima, pervenendo alla divisione per quote di competenza.
8) -Accertato e dichiarato, perciò, che per tutti i motivi sopra detti l'attribuzione della quota disponibile a favore di ha leso la quota di legittima di Controparte_1
e di disporre la riduzione di detta disponibile e Pt_1 Per_2 gradatamente della quota di legittima di al Controparte_1 fine di reintegrare, formata la massa ereditaria, la quota di
e di pervenendo alle divisioni pro quota, ovvero Pt_1 Per_2 in subordine, condannare a Controparte_1 conguagliare con denaro il supero delle attribuzioni illegittime.
9) -Accertarsi e dichiararsi che quale Parte_1 legittimaria, aveva, ed ha, diritto, alla data del decesso paterno, alla sua eredità, ripartita ex lege, in concorso con il germano Controparte_1
9 bis) -Accertare e dichiarare che il testamento 25/1/2013, pubblicato, a seguito del decesso di il Persona_2
17/2/2015, da è apocrifo, conseguentemente Controparte_1 dichiarare la sua nullità e/o annullabilità;
10) -Accertato e dichiarato che già Persona_2 titolare dell'impresa agricola nel settore Persona_2 prevalente vitivinicolo, con sede in del Persona_3
Comune di Vacri, ha donato a Controparte_1
l'azienda stessa (comprese le macchine, attrezzature agricole, materiale enologico, oltre che botti ed altri beni mobili) il
23/9/1998, data a partire dalla quale questa, così ceduta, è stata continuata dal beneficiario, il tutto così sottraendosi alla massa ereditaria, l'intera azienda agricola - vitivinicola del valore di circa €. 600.000,00;
10 bis)-accertato e dichiarato che ha Persona_2 riversato ogni propria disponibilità economica (c/c, depositi, titoli, ratei di pensione) nella materiale disponibilità di così donandogli i propri averi Controparte_1 integralmente;
10 ter) -accertato e dichiarato che ha Persona_2 provveduto a donare al figlio i compendi Controparte_1 immobiliari descritti per entrambi 10 ter A e 10 ter B del valore di circa €. 1.300.000,00;
10 ter -A) -nell'atto 31/5/2001, Reg. 9953 – Reg. part. 7574 – rep. 93040,
10 ter -B) -nonché nell'atto “di compravendita” 9/7/2008 Rep.
101497/11196 trascritto al Reg. Gen. 15915 –Reg. part. 10914, quest'ultimo affetto da nullità perché dissimulante una donazione
10 ter C) -Cosicché, per l'effetto della domanda di integrazione della propria quota di legittimaria, lesa da tutti gli atti dispositivi posti in essere da , disporre la Persona_2 riunione fittizia dell'intera massa ereditaria sopra cennata, ridurre le donazioni tutte sopra dichiarate, previa collazione,
e procedere alla divisione ed attribuzione dei beni tutti caduti in successione.
11) -in subordine, e in relazione all'atto del 9/7/2008 ed ai beni con esso trasferiti, per un dichiarato corrispettivo, vile
e irrisorio ( meno di un quinto del valore), accertarsi e dichiararsi che il trasferimento stesso è avvenuto a mezzo di contratto da ritenersi “di donazione mista alla vendita”, cosicché per il supero, stimato il bene al valore venale al momento dell'apertura della successione, o, in subordine del decesso, formarsi l'asse ereditario con il valore residuo effettivo predetto, riformando la quota di legittima reintegrando la quota di legittima di previa Parte_1 riduzione della quota del fratello così da pervenire CP_1 alla piena quota di legittima derivante dalla nuova formazione dell'asse ereditario legittimamente riconcretizzatasi, calcolando, altresì, nell'asse ereditario gli utili ed i frutti e quanto percepito per i beni già assegnati, provvedendo alla divisione degli immobili e del complesso aziendale, e attribuendo la quota di competenza all'attrice, con i relativi conguagli in denaro si opus sit, da parte di Controparte_1
a favore di , il tutto, comunque, previa liberazione
[...] Pt_1 di eventuali pesi e gravami caduti sugli immobili “dell'eredità” per mano di pervenuti in Controparte_1 successione.
12) -accertato e dichiarato, per la denegata ipotesi di olografia del testamento del 25/1/2013 e di sua validità, che il testatore
ha formulato invalida , inefficacie e nulla Persona_2 dichiarazione di debito nell'ambito del testamento a favore di
, dichiarare in primis che nulla è dovuto a Controparte_1 questi, in subordine anche per insussistenza del debito, e in ulteriore subordine per la nullità dell'atto di disposizione gratuita, ovvero in ulteriore subordine per nullità del legato ove esso sia riconosciuto tale.
13) -accertato e dichiarato, in ulteriore subordine, in relazione all'atto notarile 9/7/2008 ripassato tra Persona_2
e che non ha
[...] Controparte_1 Persona_2 incassato l'importo previsto per la vendita dei beni pari ad
Euro 227.000,00, per essere stata ristornata l'intera somma a favore di da parte di Controparte_1 Persona_2 nella denegata ipotesi che non si configuri un atto di liberalità, o non si raggiunga la prova della simulazione, e quindi non si confermi la nullità dell'atto ed invece resti ferma la disposizione patrimoniale di vendita, dichiarare che
è debitore dell'eredità Controparte_1 Persona_2 della somma predetta, condannandolo al pagamento in favore della stessa per la citata somma, al fine che questa sia ripartita tra gli eredi nell'ambito della collazione e formazione delle quote
e dunque a favore dell'attrice per la piena legittima essendo stata lesa. Il tutto con l'integrazione degli interessi e rivalutazione da calcolarsi su frutti percepiti fino allo scioglimento effettivo della comunione ereditaria e comunque alla divisione.
13 bis) -In totale subordine, qualora si accerti che Persona_2
abbia donato a la somma
[...] Controparte_1 incassata sub 13 di €. 227.000,00 o maggiore e/o minore, disporre, per tale donazione la riduzione della stessa, per la collazione, al fine di stabilire il relictum, provvedendo alla integrazione della quota di legittima della attrice così lesa.
14) -Ove venga dichiarata la nullità del testamento 25/1/2013, falsamente attribuito a e permanga la Persona_2 validità del testamento 15/9/2011, valgano qui e siano riprodotte le precedenti conclusioni formulate sub 9), 10), 10 bis), 10 ter), 10 ter A), 10 ter B), 10 ter C), 11), 12), 13),
13bis), insistendo per il loro accoglimento. Il tutto:
15 -A) accertato e dichiarato che con il testamento pubblico del
15/9/2011 (rep. 1431) per TA (testamento pubblicato Per_4
e registrato il 28/1/2013 su richiesta di Controparte_1 destinava la quota disponibile al figlio Persona_1
e che alla sarebbe dovuto così Controparte_1 Parte_1 conseguire quale legittimaria la quota del quarto dell'intero patrimonio - massa - facente capo e riferibile alla de cuius
, Persona_1
15 B) che il proprio quarto è stato leso in conseguenza degli atti e dazioni indicati ai punti 3, 4, 5, 7 delle conclusioni e si opus sit nelle premesse dell'atto di citazione, in quanto nella formazione della propria quota mancano quantitativamente tutti i beni ivi riportati, del valore indicato o in subordine da stabilirsi in sede di causa;
15 C) accogliere tutte le domande formulate nelle conclusioni che precedono.
16 A) accertato e dichiarato che con il testamento pubblico del
15/9/2011 (rep. 1431) per TA (testamento pubblicato Per_4 e registrato il 28/1/2013 su richiesta di Controparte_1 destinava la quota disponibile al figlio Persona_1
e che a sarebbe dovuto Controparte_1 Persona_2 così conseguire quale legittimario -coniuge la quota del quarto dell'intero patrimonio -massa - facente capo e riferibile alla de cuius.
16 B) che il quarto di è stato leso in Persona_2 conseguenza degli atti e dazioni indicati ai punti 3, 4, 5, 7, delle conclusioni e si opus sit nelle premesse dell'atto di citazione, in quanto nella formazione della quota dello stesso
mancano quantitativamente tutti i beni ivi riportati , Per_2 del valore indicato o in subordine da stabilirsi in sede di causa;
16 C) accogliere tutte le domande sopra formulare dall'attrice, per il fatto che la stessa attrice, quale legittimaria in successione di , è stata lesa nella formazione della Per_2 quota ereditaria proveniente da da attribuire Persona_1
a e così da riversare nella legittima di Persona_2 competenza.
17) Accertato e dichiarato che con il testamento pubblico per
TA in data 15/9/2011 (registrato e pubblicato il Per_4
6/7/2015 da ) destinava la Parte_1 Persona_2 quota disponibile al figlio e che alla CP_1 Parte_1 sarebbe dovuto conseguire quale legittimaria la quota del terzo dell'intero patrimonio –massa - facente capo e riferibile alla successione di;
Persona_2
18) che il proprio terzo costituito dal terzo dei beni di
il quale aveva e doveva avere ereditato, Persona_2
a sua volta, il quarto dei beni di da Persona_1 devolversi pro -quota, all'attrice, è stato inoltre leso, in conseguenza degli atti e dazioni indicati ai punti che precedono
10,10 bis , 10 ter, 10 ter A, 10 ter B, 11, 13 e si opus sit nelle premesse dell'atto di citazione, in quanto nella formazione della propria quota mancano quantitativamente tutti
i beni ivi descritti, del valore ivi indicato e qui richiamato
o da stabilirsi in sede di causa;
18 A) -accertato e dichiarato quanto richiesto sub 12 delle conclusioni, nella denegata ipotesi di validità per ritenuta
OLOGRAFIA del testamento 25/1/2013, valgano le richieste tutte
e conclusioni esposte, nonché quella sub 17 che precede, esposta dall'attrice quale legittimaria avente diritto alla quota del terzo della massa.
19 A) accogliere tutte le domande sopra formulate. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
20) quanto alla avversa domanda riconvenzionale, proposta in via principale nel giudizio di prime cure, fatti salvi sempre i capi delle domande attoree, reiterate in appello, si ribadisce la nullità della stessa per genericità e mancata specificazione del fatto, e che non sussiste il credito di cui alla dichiarazione
(in poche parole non enuncia l'esistenza di un credito) e comunque l'inammissibilità in relazione a tutti i suoi capi e, in subordine, l'infondatezza in fatto ed in diritto, oltre che non provata. Inoltre, ribadito che nel primo testamento del
15.11.2011 non aveva mai fatto alcun Persona_2 riconoscimento di debito (all'età di 88 anni), che “sorgeva”, invece, a distanza di soli due anni nel testamento ex adverso accreditato allo stesso del 25/9/2013 (all'età di 90 Per_2 anni) e che controparte comunque aveva assunto su di sé l'onere della prova sulla sussistenza del debito, si conclude perché sia dichiarata l'insussistenza della causa debendi e dunque la nullità della promessa, con la “falsa demonstratio” utilizzata da per consentirsi la giustificazione senza Controparte_1 sostanza del mancato pagamento di quanto da lui dovuto a Per_2 per i contratti tra essi intercorsi.
21) Ferme, dunque, le domande esposte nell'atto di citazione, e ribadite in appello, l'avversa domanda riconvenzionale è, ed era, infondata sia in ordine alla pretesa sussistenza del debito di €. 150.000,00 e non provata sia in ordine agli effetti ex adverso ambiti anche per la circostanza che nessuna somma sussiste in debito del de cuius (deceduto il 4/8/2014), né alla data della scrittura, né alla data del decesso, né vi sono mutui fatti da a ed impugnando, in subordine, sempre CP_1 Per_2 senza inversione dell'onere della prova, la dichiarazione di riconoscimento del debito contenuta nella scheda testamentaria del 25/9/2013, in quanto frutto di errore e/o dolo, secondo la previsione resa dall'art. 624, 1° e 2° c., cc, anche in considerazione del fatto che, già redatto il testamento pubblico del 15/1/2011, il riconoscimento operato con errore di fatto e di diritto fu il solo che determinò il testatore a disporre ( a rimedio dell'atto di trasferimento 9.7.2008) con la conseguenza dell'annullamento, che qui si invoca, della disposizione testamentaria;
ferma sempre, in ulteriore subordine, l'eccezione di prescrizione. In ulteriore subordine, considerato che il testatore ha menzionato un debito che in realtà non esiste, così volendo beneficiare il legatario, versandosi, come detto, in un'ipotesi di “falsa demonstratio” consistente nell'enunciazione infedele del debito per nascondere una vera e propria liberalità,
(di talché essa non rientra nella normativa dell'art. 659 cc perché non è un legato di debito ma una normale liberalità), dichiarare innanzitutto la nullità della donazione per mancanza dei requisiti sostanziali di legge ed in subordine considerare anche tale importo nell'ambito della domanda formulata dall'attrice includendola nella ricostruzione della massa ereditaria, nella collazione, nella divisione, nella riduzione delle liberalità effettuate a favore di provvedendo CP_1 alla ricostruzione e alla attribuzione della quota propria all'attrice lesa dalle liberalità fatte dal genitore Per_2
22) In mero ed ulteriore subordine e tuziorismo difensivo, ritenendo che l'assunto riconoscimento di debito, in presenza di inesistenza della causa, sia da considerarsi un legato (per damnationem) effettuato per soddisfare e beneficiare con tale liberalità , dichiarare, non avendo questi rinunciato CP_1 espressamente, che egli non può pretendere altro.
23) Con rigetto di ogni avversa domanda ed eccezione, infondate in fatto ed in diritto e non provate
24) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellato:
“I sottoscritti Avv.ti ROCCO DE LUTIIS ed ANGELO D'AURELIO, nella qualità in atti, nel dichiarare di non accettare il contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o tardivamente formulate, precisano le conclusioni come da propria comparsa di costituzione e risposta da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Di
L'Aquila, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti dall'appellante, confermando la Sentenza n.
642/2021 pubbl. il 04/10/2021 del Tribunale di Chieti, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 642, pubblicata il giorno 04/10/2021, il
Tribunale Ordinario di Chieti rigettava le domande proposte dalla sig.ra nei confronti del fratello Parte_1 [...] di riduzione delle disposizioni Controparte_1 testamentarie e delle donazioni asseritamente fatte in vita in favore del fratello dai genitori deceduta il Persona_1
22/01/2012, e , deceduto in data 04/08/2014, Persona_2 per lesione della sua quota di legittima e di divisione del patrimonio ereditario secondo le quote spettanti a lei ed al fratello con eventuale condanna di quest'ultimo al pagamento in suo favore di conguagli in denaro.
1.1. Il giudice esponeva che l'attrice aveva riferito che i defunti genitori avevano disposto dei loro beni mediante due testamenti pubblici redatti entrambi in data 15/09/2011, lasciando la quota disponibile dei rispettivi patrimoni al figlio;
aveva poi dedotto che era falso il successivo CP_1 testamento olografo redatto da in data Persona_2
25/01/2013, nel quale il de cuius confermava le volontà espresse nel precedente testamento e si riconosceva debitore del figlio della somma di euro 150.000,00; che la madre CP_1 Per_1
con scrittura del 7/12/1983, all'età di cinquantotto
[...] anni, aveva venduto al figlio l'azienda da lei gestita CP_1 comprendente un bar con somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche, licenza giochi, rivendita di tabacchi e impianto di distribuzione e vendita di carburante del valore di almeno 250.000.000 di lire per il corrispettivo di lire
41.800.000, in realtà mai versato;
che tale vendita simulava una donazione, nulla anche per difetto di forma;
che il sig.
[...]
aveva donato al figlio un terreno del valore Persona_2 CP_1 di € 30.000,00 con rogito in data 31/5/2001 nonché l'azienda vitivinicola del valore di euro 600.000,00; che il predetto aveva inoltre venduto al figlio con Persona_2 CP_1 rogito del 9/7/2008 tutto il suo patrimonio immobiliare per il corrispettivo di € 227.000,00, pari ad appena il 20% del valore reale del compendio immobiliare di almeno 1.200.000,00 euro;
che il corrispettivo non era stato effettivamente versato e che anche tale vendita simulava una donazione.
1.2. Il Tribunale esponeva che il convenuto aveva ricostruito la storia familiare, evidenziando di avere collaborato fin da giovanissimo nell'attività d'impresa dei genitori, incrementandone il valore con il suo lavoro;
aveva quindi contestato le deduzioni dell'attrice ed aveva chiesto il rigetto delle domande da lei proposte.
1.3. Il giudice osservava che dalla consulenza tecnica espletata, anche a seguito di ispezione a luce infrarossa, era emersa l'autenticità del testamento olografo del 25/01/2013 a firma di , contenente il riconoscimento di Persona_2 debito di euro 150.000,00 nei confronti del figlio;
che CP_1 per quanto riguardava la cessione di azienda del 7/12/1983 e la vendita immobiliare del 9/07/2008 era stata espletata consulenza tecnica volta a stimare il valore dei beni ceduti e valutare la congruità del prezzo versato nonché le modalità di pagamento;
che con riferimento alla vendita del 7/12/1983 i consulenti avevano rilevato l'impossibilità di procedere alla valutazione di congruità del prezzo, in assenza di dati contabili e patrimoniali, con conseguente inapplicabilità del metodo dei cosiddetti flussi degli utili aziendali, difettando idonea allegazione probatoria sull'entità del patrimonio familiare di partenza a supporto delle deduzioni di parte attrice che indicavano in lire 250.000.000 il valore della azienda ceduta;
quanto alla vendita del 09/07/2008, i consulenti avevano dato atto della scarsa documentazione fotografica relativa alla condizione degli immobili all'epoca della sottoscrizione del rogito ed avevano stimato il valore del compendio al momento della vendita in euro 248.000,00, con giudizio di sostanziale congruità, sussistendo una differenza rispetto al corrispettivo pattuito inferiore al 9%; che l'attività istruttoria espletata non aveva consentito di dimostrare che il corrispettivo non era stato versato dal convenuto, come dedotto dall'attrice, secondo la quale la somma versata dal fratello al padre era stata da questi riconsegnata al figlio o addirittura prelevata dallo stesso convenuto;
che infatti la banca aveva riferito di non avere più a disposizione la documentazione attestante i prelievi, cosicché appariva superflua ogni altra attività di indagine;
che la donazione da parte del sig.
[...]
al figlio del terreno del valore di euro Persona_2 CP_1
30.000,00 non ledeva la quota legittima spettante all'attrice, atteso che in base al testamento del 25/1/2013 residuava in favore del convenuto un credito di euro 50.000,00 superiore al valore del terreno donatogli.
1.4. Il Tribunale condannava infine l'attrice a rifondere al fratello le spese di lite e poneva a suo carico le spese delle consulenze tecniche espletate.
2. Con atto di citazione notificato il 1°/2/2022 la sig.ra proponeva appello avverso la sentenza sopra Parte_1 indicata sulla base di due motivi, ampiamente articolati, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello e concludendo
[...] come riportato in epigrafe.
2.2. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
19/11/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
2.3. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Deve essere in primo luogo evidenziato che il sig. aveva proposto in primo grado Controparte_1 domanda riconvenzionale nei confronti della sorella, volta ad ottenere l'accertamento del credito di euro 150.000,00 riconosciuto in suo favore dal padre nel testamento del 25/1/2013
e di ulteriori crediti vantati nei confronti della sorella in relazione alle spese funerarie ed alle spese sostenute per la successione dei genitori, nonché delle donazioni in danaro ricevute in vita dalla sorella da parte dei genitori con richiesta di riduzione di tali donazioni per lesione di legittima.
3.1. Il Tribunale ha ritenuto provato il credito di euro
150.000,00 sulla scorta del riconoscimento di debito da parte del sig. contenuto nel testamento del Persona_2
25/1/2013, non ha invece esaminato le altre domande, che devono ritenersi rinunciate, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., non essendo state riproposte dall'appellato in questo grado di giudizio.
4. Venendo all'esame dell'appello, con il primo motivo la sig.ra lamenta l'erroneità della sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui il giudice, richiamando pedissequamente le risultanze peritali, ha ritenuto l'autenticità del testamento olografo di Persona_2 del 25/01/2013 e del riconoscimento di debito in esso contenuto.
4.1. L'appellante lamenta l'estrema sinteticità della motivazione, evidenziando l'omessa valutazione delle osservazioni alla relazione peritale del suo consulente di parte che evidenziavano le contraddizioni contenute nell'elaborato, stante le incoerenze grafiche della disposizione testamentaria quali il tratto del numero “1” di 150.00,00, sciolto e privo di tremori, a differenza della instabilità del tratto nel corpo del testo, e la differenza grafologica delle sottoscrizioni poste in calce ai due testamenti del 2011 e del 2013.
4.2. L'appellante deduce inoltre che il debito del testatore nei confronti del figlio non poteva essere ritenuto sussistente sulla scorta della sola indagine grafologica sul testamento, difettando ulteriori prove dell'asserito debito di euro
150.00,00 in capo al sig. tenuto conto Persona_2 della sua età, essendo all'epoca quasi novantenne, della sua condizione di invalidità e di beneficiario di una pensione, non trovando quindi giustificazione una condizione di indebitamento di tale entità, tenuto anche conto che il sig. per Persona_2 effetto della vendita effettuata in favore del figlio il 9/7/2008 risultava avere incassato la somma di euro 227.000,00.
4.3. L'appellante deduce che era onere del fratello fornire la prova del credito;
che il giudice non aveva tenuto conto che essa aveva impugnato la disposizione testamentaria avente ad oggetto il riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 624, commi 1 e 2, c.c., ritenendola effetto di errore o dolo;
che comunque il credito era prescritto e, ove ritenuto esistente, doveva gravare pro quota su entrambi gli eredi.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza con riferimento alla valutazione di congruità del corrispettivo dei beni ceduti da
[...]
e da al figlio . Per_2 Persona_1 CP_1
5.1. Per quanto attiene alla cessione dell'azienda in data
7/12/1983 contesta la mancata applicazione da parte dei consulenti di metodi alternativi di calcolo quale ad esempio quello “dei flussi”, come auspicato dal suo consulente di parte.
Rileva che l'attività gestita dalla sig.ra Persona_1 comprendeva la rivendita di tabacchi, bevande, concimi, fertilizzanti e la gestione di un impianto per l'erogazione di carburanti ed evidenzia che di tali attività, altamente remunerative, non vi era traccia nell'atto di cessione del 1983.
Ritiene quindi che il valore dell'azienda quantificato in lire
41.800,00 risultava sottostimato, essendo la valutazione almeno pari a lire 250.000.000.
5.2. Reitera inoltre la censura relativa alla natura simulata della vendita, stante l'assenza di prova del pagamento del prezzo pattuito, tenendo conto che al momento della stipula del contratto il sig. non percepiva redditi. Controparte_1
5.3. Lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda di divisione dei beni relitti appartenenti alla massa ereditaria di rimasti in possesso del solo Persona_1 [...]
, consistenti in un “a) -complesso immobiliare sito CP_1 in Vacri, Val di Foro, composto di n. 2 locali commerciali;
b)
-n. 2 magazzini ed una unità abitativa, oltre a circa ha 01.00.20 di terreni, siti in agro di Vacri coltivati circa mq.
8.630 a vigneto e per mq.
1.390 ad uliveto”, trattandosi di beni facilmente divisibili.
5.3.1. Evidenzia che tutti i lavori di ristrutturazione e sopraelevazioni effettuati sull'immobile di famiglia vennero realizzati a cure e spese di e non di Persona_1 [...]
, non percettore di alcun reddito fino al 1983, come CP_1 provato dalle licenze e concessioni edilizie prodotte in giudizio, e che la metà degli immobili realizzati sopra le proprietà del sig. in costanza di Persona_2 matrimonio erano cadute in comunione e quindi per metà erano di proprietà della sig.ra Per_1
5.4. Per quanto attiene alla vendita del compendio immobiliare di proprietà del sig. al prezzo Persona_2 di euro 227.000,00 e sulla valutazione di congruità da parte dei consulenti, richiama le osservazioni del suo consulente di parte;
rileva che i consulenti d'ufficio avevano fatto riferimento ai valori minimi di mercato della zona, omettendo di considerare che l'edificio era in condizioni discrete dopo la ristrutturazione del piano seminterrato e del piano terra e che, nel 1992/1993, era stato realizzato ex novo un locale adibito alla trasformazione delle uve ed all'imbottigliamento del vino.
5.5. Reitera le osservazioni in ordine al mancato versamento del prezzo pattuito, affermando che il fratello non aveva fondi sul suo conto corrente presso la di Francavilla al Mare ed CP_2 aveva ricevuto un prestito dalla banca per pagare il corrispettivo;
che dopo sedici giorni il sig.
[...]
aveva ritirato dal conto aperto presso la medesima Persona_2 banca, sul quale aveva versato l'assegno circolare consegnatogli dal figlio, la somma di euro 25.000,00 in contanti e nell'arco di sei mesi il residuo importo di euro 182.900,00 per mezzo di undici assegni emessi a suo stesso beneficio e cambiati dalla banca, presumibilmente riversati sul conto del figlio.
5.5.1. Osserva che , a seguito dei due provvedimenti di CP_2 sequestro del Tribunale di Chieti, aveva dichiarato di essere in possesso della distinta di cambio di un unico titolo e di avere denunciato lo smarrimento delle distinte di cambio degli altri dieci titoli rendendo, di fatto, impossibile avere contezza dell'effettiva destinazione di tali assegni;
contesta che vi fosse la prova che gli assegni recavano la firma del padre, avendola lei disconosciuta;
reitera la richiesta di ispezione della banca, già formulata in primo grado.
6. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, tenuto conto dell'identità di alcune delle questioni sottese alle domande proposte dall'attrice.
6.1. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata.
Anche se non è richiesta la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né è necessario che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini matematici con una sua precisa indicazione numerica, il legittimario deve comunque offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazione (ex multis,
Cass. n. 18199 del 2020).
6.1.1. La Corte ha inoltre precisato che
“Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha
l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori” (Cass. n. 10456 del 2025).
6.1.2. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova (Cass. n. 1670 del 2023, Cass. n.
12503 del 2025).
6.2. Tale onere di allegazione e di prova non risulta adempiuto dall'odierna appellante.
6.3. Quanto alla cessione di azienda del 7/12/1983, nel contratto era pattuita la vendita in favore di
[...]
dei seguenti “beni (materiali e immateriali): a) CP_1 merci per Lire 15.000.000; b) attrezzature per Lire 1.300.000;
c) avviamento per Lire 25.500.000; per un totale di lire
41.800.000”.
6.4. La sig.ra non ha provato attraverso Persona_2
l'indicazione di dati certi il patrimonio di partenza dell'azienda ceduta, demandandone l'attività di ricerca alla consulenza tecnica.
6.5. I consulenti non hanno rinvenuto elementi probatori o documentali che potessero consentire loro di valutare la congruità del prezzo di cessione, difettando l'allegazione in atti di elenchi di beni, scritture contabili, fatture o altro da cui desumere la composizione e la valutazione delle merci cedute unitamente all'azienda. 6.5.1. Per quanto riguarda le attrezzature, complessivamente cedute per il corrispettivo di lire 1.300.000, non risulta prodotto nessun elemento utile che possa consentire la valutazione dei predetti beni, quali ad esempio fatture di acquisto e risultanze del libro cespiti ammortizzabili.
6.5.2. Con riferimento all'avviamento, i consulenti rilevano che l'importo quantificato in lire 25.500.000, rappresenta la “valorizzazione dell'attitudine dell'azienda, al momento della vendita, a produrre profitto e tale capacità non appare in alcun modo valutabile nel caso di specie dal CTU, in totale assenza in atti di qualsiasi utile elemento contabile, ovvero di dichiarazione dei redditi o Iva, precedenti alla cessione, che possano evidenziare gli utili o almeno il fatturato aziendale” (pagg. n.
4-5 della relazione).
Inoltre, avendo a disposizione solo i dati contabili riferibili a periodi successivi alla cessione, i consulenti non hanno potuto quantificare la crescita dell'azienda nel corso degli anni alla quale, inevitabilmente, aveva contribuito l'appellato con il proprio lavoro.
6.6. La mancata osservanza dell'onere di allegazione e probatorio in ordine ai presupposti dell'azione di riduzione comporta che l'erede che denunci la simulazione di un atto posto in essere dal de cuius si trovi nella stessa posizione del suo dante causa ed incontri gli stessi limiti probatori imposti alla parte dall'art. 1417 c.c.
6.6.1. Nel caso in esame, fermo restando che i testi escussi hanno confermato che il sig. lavorava Controparte_1 nell'impresa materna, era onere dell'odierna appellante fornire la prova del mancato pagamento del corrispettivo dell'azienda ceduta mediante una controdichiarazione o provando l'errore della venditrice e tale onere non è stato adempiuto dalla sig.ra
. Persona_2 6.7. Per quanto attiene alla richiesta di divisione dei soli beni relitti appartenenti alla massa ereditaria di Per_1
, la domanda risulta inammissibile.
[...]
6.7.1. Va in primo luogo evidenziato che erra l'appellante nel ritenere che i beni edificati in costanza di matrimonio su immobili appartenenti al sig. siano caduti Persona_2 in comunione fra i coniugi, giacché la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno dei coniugi è di proprietà personale di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione (vedi Cass. n. 20508 del 2010).
6.7.2. Va poi osservato che la sig.ra è premorta Per_1 al marito, ne consegue che i beni di sua proprietà sono confluiti per un quarto nel patrimonio del sig. Persona_2 avendo ella lasciato la quota disponibile al figlio Ne CP_1 consegue che l'accoglimento della richiesta dell'appellante comporterebbe la divisione parziale dei beni, in difetto di accordo con il coerede, lasciando indivisa, a seconda dei casi, la quota dell'eredità materna confluita nell'eredità del padre oppure dividendo solo i beni paterni provenienti dall'eredità della sig.ra . Per_1
7. Venendo all'esame delle domande dell'appellante aventi ad oggetto l'eredità paterna, per quanto attiene alla vendita del 09/07/2008 i consulenti hanno rilevato la congruità del prezzo di cessione di euro 227.000,00, con valutazione priva di difetti logici basata su analisi strumentali, fotografiche, catastali e di mercato.
7.1. Quanto all'effettivo versamento del prezzo pattuito, il giudice ha correttamente dato atto che in base al materiale probatorio allegato e prodotto dalla filiale di Francavilla al
Mare di non era possibile ritenere raggiunta la prova CP_3 che il finanziamento concesso dall'istituto di credito a
[...] per acquistare gli immobili di proprietà del padre CP_1 fosse stato rimborsato mediante denaro restituitogli dal venditore, secondo l'ipotesi dell'attrice.
7.2. All'esito dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di cui al provvedimento del giudice del 20/10/2020, con il quale il Tribunale ordinò a di depositare in giudizio “la CP_2 documentazione attestante l'operazione con la quale la BL (ora
) di Francavilla al Mare abbia fornito a CP_2 Controparte_1 la provvista per l'emissione del circolare n. 535201506 di euro
206.835,00 a favore di per la stipula del Persona_2 rogito dell'08.07.2008 nonché della documentazione attestante le modalità con le quali il convenuto ha provveduto a rimborsare tale importo alla , estinguendo tale affidamento” la banca CP_3 non provvide al deposito della documentazione richiesta, avendo già prodotto tutta la documentazione in suo possesso ed avendo presentato denuncia di smarrimento di quanto non più nella sua disponibilità (si vedano le comunicazioni del 30/05/2018, CP_2
12/06/2018 e 28/06/2018), impegnandosi a “trasmettere ogni altro documento che dovesse medio tempore pervenire”.
7.3. Sul punto va osservato che l'ordine di esibizione costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante.
7.3.1. Nel caso in esame non risulta che la documentazione bancaria sia stata richiesta dalla sig.ra alla Persona_2 banca, in qualità di erede del padre, ai sensi dell'art. 119
TUB, prima dell'instaurazione del giudizio.
7.3.2. Correttamente inoltre il giudice ha ritenuto superflua ed esplorativa un'ulteriore richiesta di esibizione o l'ispezione della documentazione bancaria, avendo la banca già risposto di non avere a disposizione altri documenti.
7.4. Per quanto attiene alla genuinità del testamento olografo di in data 25/01/2013, il Persona_2 Tribunale ha considerato attendibile la perizia grafologica della dr. espletata sui documenti in Persona_5 originale tramite esame degli “scritti nella loro totalità e nei loro componenti, al fine di identificare i connotati grafici personali distinguibili in dominanti grafiche e contrassegni particolari” e “mediante l'utilizzo dello scanner, delle riprese fotografiche e del microscopio stereoscopico”.
7.4.1. La consulente ha risposto in maniera chiara ed esaustiva alle osservazioni del consulente di parte attrice, confermando che il “testamento olografo in verifica mostra identità tra testo e sottoscrizione;
quindi, è stato vergato interamente da un'unica mano” riconducibile alla mano di
. Persona_2
7.4.2. La consulenza risulta puntuale ed esaustiva rispetto a quanto richiesto dal Tribunale tramite l'esame dell'intero documento con luce infrarossa, a seguito delle osservazioni del consulente di parte attorea, dal quale non sono emerse in nessun modo tracce cromatiche differenti così da escludere “l'esistenza di tratti inchiostrati eterogenei, ovvero ritocchi, aggiunte e ripassi realizzati con mezzi scrittori diversi” (pag. 11 integrazione CTU del 15/11/2020).
La consulente ha dato atto che i tracciati, esaminati anche con i raggi ultravioletti, non presentano anomalie o alterazioni tali da far presumere eventuali processi di imitazione o falsificazione, che il distanziamento delle lettere e dei numeri
è costante, confermando l'autenticità del testamento olografo e della ricognizione di debito di euro 150.000,00.
7.4.3. Sul punto va osservato che, per consolidata giurisprudenza, se è vero che il Giudice, nell'aderire alla consulenza, deve motivare circa l'inosservanza dei rilievi mossi dalla parte, ove essi siano connotati da puntuali osservazioni;
tuttavia, tale obbligo viene meno nel caso in cui, come nel caso di specie, sia stato lo stesso consulente d'ufficio a farsi carico di esaminare e confutare i rilievi dei consulenti di parte, prendendo posizione in modo adeguato (Cass. 28/2022,
Cass. n. 917 del 2021, Cass. n. 25523 del 2018).
7.5. Per quanto poi attiene all'effettiva sussistenza del credito dell'odierno appellato, va osservato che era onere della sig.ra , ai sensi dell'art. 1988 c.c., fornire la Persona_2 prova dell'inesistenza o dell'estinzione del debito riconosciuto dal suo dante causa o dimostrare che il riconoscimento era effetto di dolo, violenza o errore, ai sensi dell'art. 624 c.c.
7.5.1. Sul punto va anche richiamata una dichiarazione a firma del de cuius (doc. n. 95 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte convenuta), non contestata dall'odierna appellante, nella quale afferma di voler Persona_2 restituire al figlio le somme anticipate da quest'ultimo CP_1 per la ristrutturazione della cantina, per l'acquisto di terreni e per estinguere la rata del prestito agrario all'allora BL
SPA, confermando altresì il ruolo e l'attività lavorativa svolta dal figlio, nel corso di trent'anni, nell'impresa familiare con un dispendio di risorse personali.
7.6. Quanto poi alla dedotta prescrizione del credito dell'appellato, va ricordato che il riconoscimento di debito interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
7.7. Infondata è poi la deduzione dell'appellante secondo cui il giudice di primo grado non aveva considerato che il debito del sig. si era estinto pro quota per Persona_2 confusione a seguito della successione ereditaria.
7.7.1. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice, nel ritenere che l'importo della donazione di euro
30.000,00 ricevuta dall'odierno appellato fosse compensato dal credito da lui vantato nei confronti del padre, ha fatto riferimento solo alla quota di un terzo gravante sulla sig.ra
(euro 50.000,00). Persona_2 8. Alla luce di quanto esposto, l'appello proposto dalla sig.ra deve essere integralmente rigettato. Parte_1
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 520.000,01 e 1.000.000,00 di euro, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
L'appellante ha infatti indicato il valore dell'eredità materna in almeno 250.000.000 di lire e il valore di quella paterna in euro 1.900.000,00 euro, con conseguente importo delle quote di legittima da lei pretese (1/4 dell'eredità materna e 1/3 di quella paterna) in oltre 660.000,00 euro.
10. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione dell'impugnazione, da calcolarsi in base all'effettivo valore della controversia indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) NA l'appellante a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e ad IVA e CAP come per legge;
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, da calcolarsi in base all'effettivo valore della controversia indicato in sede di liquidazione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno
15/7/2025
La Presidente est.
dr. IC AN